CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 143

presentata dai Consiglieri regionali

DEDONI - AMADU - BARDANZELLU - DE FRANCISCI - SANJUST - SOLINAS Christian

il 31 marzo 2010

Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla Fondazione sarda Antonio Gramsci

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta di legge, la Regione Sardegna intende manifestare vivo encomio per la dedizione e il lavoro che le realtà locali e le associazioni di volontariato conducono da diversi anni sul pensiero, l'opera, i luoghi e gli oggetti di Antonio Gramsci e, al contempo, si prefigge lo scopo di creare una fondazione la quale trascenda la mera conservazione del patrimonio gramsciano esistente, nell'intento di potenziare, valorizzare e rilanciare, come sempre nuovo, il messaggio culturale dell'intellettuale sardo.

Per conseguire questa finalità culturalmente elevata, si è pensato a una fondazione che si avvalga delle forze pubbliche e private in campo, coinvolgendo gli enti locali e le associazioni che, di fatto, sino a questa data, hanno contribuito alla raccolta, conservazione e diffusione del patrimonio esistente.

Si è pensato ad una fondazione unitaria, che partendo dal patrimonio "museale", inteso in senso dinamico, garantisca in un'ottica di partecipazione democratica e di imprescindibile condivisione, la presenza necessaria di tutti i soggetti sardi, pubblici e privati, attualmente coinvolti e, al contempo, si apra verso l'esterno, consentendo l'arricchimento derivante dall'apporto di nuovi soci che ne condividano le finalità.

Allo stesso tempo, la previsione di un sistema museale interattivo che punti all'informatizzazione e alla creazione di una biblio-mediateca di raccolta di tutto il materiale esistente ed, eventualmente, da reperire, è volta a scongiurare il rischio di un progetto meramente conservativo e poco al passo con i tempi.

Il progetto è ambizioso, ma si parte dalla consapevolezza che, grazie all'impegno profuso ad oggi dai soggetti pubblici e privati di cui si è detto, la costituenda fondazione nasca su basi più che solide.

La partecipazione della Regione è condizionata alla previsione statutaria dei seguenti scopi:
a) tutela, conservazione, valorizzazione e promozione dell'opera e del patrimonio culturale di Antonio Gramsci, specie tramite il potenziamento delle Case museo di Ghilarza e di Ales, quali centri museali aperti e interattivi di studio, documentazione e ricerca volti a diffondere la conoscenza dei valori universali del pensiero gramsciano, attraverso la diffusione e la fruizione, anche mediatica e informatizzata delle opere, dei luoghi e degli oggetti dell'intellettuale sardo ivi custoditi;
b) realizzazione e potenziamento della biblio-mediateca gramsciana, allo scopo di conservare, archiviare e valorizzare il patrimonio audiovisivo esistente ed, eventualmente, da reperire;
c) garantire l'apertura e l'accessibilità al pubblico delle Case museo di Ghilarza e di Ales, della biblioteca e della mediateca secondo i criteri adottati dalla comunità scientifica internazionale;
d) promuovere le pubblicazioni, le attività e le iniziative legate all'opera e alla figura di Antonio Gramsci, specie tramite il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e universitarie, mediante l'organizzazione di ricerche, corsi, convegni, pubblicazioni, attività formative e seminariali incentrate sull'opera e sul pensiero gramsciano, nonché mediante l'istituzione di concorsi, borse di studio e premi destinati a progetti realizzati dagli studenti e da giovani studiosi sardi.

La presente proposta di legge è cosa articolata:
- all'articolo 1, la definizione della partecipazione della Regione autonoma della Sardegna e degli altri soggetti pubblici e privati alla fondazione, individuando i presupposti giuridici di tale partecipazione;
- all'articolo 2, la definizione delle condizioni di partecipazione della Regione e delle finalità statutarie della fondazione;
- all'articolo 3, la definizione degli adempimenti dei soci fondatori-promotori;
- all'articolo 4, l'individuazione dei rappresentanti dei soci fondatori-promotori nella fondazione;
- all'articolo 5, l'obbligo di relazione annuale al Consiglio regionale, che dovrà esprimersi in merito sotto forma di parere della Commissione consiliare competente;
- all'articolo 6, la norma relativa ai contributi annuali;
- all'articolo 7 la norma di carattere sanzionatorio che prevede la sospensione del contributo regionale in caso di gravi violazioni da parte degli organi della fondazione;
- all'articolo 8 la copertura finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Partecipazione alla Fondazione

1. La Regione autonoma della Sardegna, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato in materia di valorizzazione dei beni culturali nonché di promozione e organizzazione delle attività culturali, nell'intento di perseguire le finalità di valorizzazione, promozione, conservazione, fruizione e diffusione del patrimonio culturale regionale indicate dalla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna) e dalla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), partecipa, unitamente alla Provincia di Oristano, ai Comuni di Ghilarza e di Ales, all'Associazione Casa Gramsci di Ghilarza, all'Associazione Antonio Gramsci di Ales e all'Istituto di studi e ricerche Antonio Gramsci della Sardegna, in veste di fondatrice-promotrice, alla Fondazione museale Antonio Gramsci con sede in Ghilarza, costituita, con atto pubblico, come fondazione di partecipazione, con personalità giuridica senza scopo di lucro.

2. Alla fondazione possono partecipare, in virtù di apposita previsione dello statuto, in qualità di soci nuovi fondatori e di soci aderenti e sostenitori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private che, senza fine di lucro, condividendone le finalità e gli scopi, contribuiscono operativamente alla vita della fondazione, mediante contributi in denaro, beni e servizi.

 

Art. 2
Condizioni

1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la fondazione persegua statutariamente i seguenti scopi:
a) tutela, conservazione, valorizzazione e promozione dell'opera e del patrimonio culturale di Antonio Gramsci, specie tramite il potenziamento delle Case museo di Ghilarza e di Ales, quali centri museali aperti e interattivi di studio, documentazione e ricerca volti a diffondere la conoscenza dei valori universali del pensiero gramsciano, attraverso la diffusione e la fruizione, anche mediatica e informatizzata delle opere, dei luoghi e degli oggetti dell'intellettuale sardo ivi custoditi;
b) realizzazione e potenziamento della biblio-mediateca gramsciana, al fine di conservare, archiviare e valorizzare il patrimonio audiovisivo esistente ed, eventualmente, da reperire;
c) garantire l'apertura e l'accessibilità al pubblico delle Case museo di Ghilarza e di Ales, della biblioteca e della mediateca secondo i criteri adottati dalla comunità scientifica internazionale;
d) promuovere le pubblicazioni, le attività e le iniziative legate all'opera e alla figura di Antonio Gramsci, specie tramite il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e universitarie, mediante l'organizzazione di ricerche, corsi, convegni, pubblicazioni, attività formative e seminariali incentrate sull'opera e sul pensiero gramsciano, nonché mediante l'istituzione di concorsi, borse di studio e premi destinati a progetti realizzati dagli studenti e da giovani studiosi sardi.

2. La Fondazione non svolge attività diverse da quelle di cui al comma 1, ad eccezione delle attività e delle iniziative ad esse direttamente connesse e accessorie, in quanto integrative delle stesse.

 

Art. 3
Adempimenti dei soci fondatori promotori

1. Appurata la conformità dello statuto della Fondazione agli scopi indicati nell'articolo 2, la Giunta regionale, quale socio fondatore promotore, autorizza, con propria deliberazione, il Presidente della Regione a sottoscrivere l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.

2. La Provincia di Oristano e i Comuni di Ghilarza e di Ales autorizzano, secondo le norme dei rispettivi statuti, i propri rappresentanti alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione.

3. L'Associazione della Casa Gramsci di Ghilarza, l'Associazione Antonio Granisci di Ales e l'Istituto di studi e ricerche Antonio Granisci della Sardegna, nell'esercizio dell'autonomia loro riconosciuta dal Codice civile, autorizza i propri rappresentanti alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione.

4. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

 

Art. 4
Rappresentanti dei soci fondatori promotori nella Fondazione

1. Lo statuto della Fondazione garantisce la partecipazione di tutti i soci alla vita e agli organi della Fondazione, attribuendo una partecipazione prevalente ai soci fondatori-promotori.

2. La Giunta regionale designa i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto è previsto nello statuto della Fondazione e nel rispetto della normativa vigente.

3. Gli altri soci fondatori-promotori, nell'ambito della rispettiva autonomia, designano i propri rappresentanti negli organi della Fondazione, conformemente alla previsione dello statuto della Fondazione e nel rispetto della normativa vigente.

 

Art. 5
Obbligo di relazione annuale

1. Ogni anno la Fondazione presenta al Consiglio regionale una reazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

Art. 6
Contributi annuali

1. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo annuo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 100.000.

 

Art. 7
Sospensione

1. L'Amministrazione regionale sospende l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 6 per gravi e reiterate violazioni della presente legge e dello statuto della Fondazione.

 

Art. 8
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 100.000 annui.

2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL - Parte corrente
2010 euro 100.000
2011 euro 100.000
2012 euro 100.000
2013 euro 100.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010);

in aumento

UPB S03.01.003
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - Spese correnti, cap. SC03.0023
2010 euro 100.000
2011 euro 100.000
2012 euro 100.000
2013 euro 100.000

3. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si fa fronte con la suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e con le rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.