CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 142
presentata dai Consiglieri regionali
SANJUST - ARTIZZU - BARDANZELLU - CAMPUS - FLORIS Rosanna - LADU - PETRINI - PITEA - RANDAZZO - RASSU - SANNA Paolo Terzo
il 30 marzo 2010
Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Sempre più numerose sono le cronache giornalistiche che segnalano lo stato di grande difficoltà economica, se non di vero e proprio bisogno, in cui versano i genitori separati o divorziati affidatari, anche in via condivisa, di figli minori che non riescono ad ottenere l'assegno di mantenimento stabilito dall'autorità giudiziaria.
Ciò si verifica, in primo luogo, per la volontà dell'altro genitore di non far fronte ai propri impegni legali e morali nei confronti della prole, ma non può essere sottaciuta anche la difficoltà dell'obbligato, perché disoccupato, sottoccupato o fallito, a reperire i fondi necessari per l'adempimento di tale onere economico.
Quale che sia la causa del comportamento, il nostro ordinamento penale configura, in tali casi, l'ipotesi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (articolo 570), perseguibile d'ufficio se commesso nei confronti di minori.
Il numero delle denunce per tale reato è impressionante: nella sola Procura della Repubblica di Cagliari, infatti, sono stati aperti, nell'anno 2000, 254 procedimenti, nell'anno 2001, 306, nell'anno 2002, 261, nell'anno 2003, 263, nell'anno 2004, 254, nel 2005, 284, nel 2006, 301, nel 2007, 244, nel 2008, 274 e nell'anno 2009, 340 procedimenti. Sono numeri che devono far riflettere e che dimostrano come il problema non può più essere sottaciuto, anche perché l'eventuale condanna non determina il soddisfacimento economico della pretesa.
Quest'ultimo può essere ottenuto soltanto promuovendo una fin troppo lunga azione civile, sempre che l'obbligato al mantenimento abbia un patrimonio aggredibile.
La situazione trova poi un definitivo aggravamento qualora anche il genitore affidatario della prole versi in stato di disoccupazione o di sottoccupazione.
La crescente crisi economica generale, la difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro (soprattutto per chi non ha un sufficiente grado di istruzione o ha raggiunto un'età preclusiva), la carenza di alloggi popolari o a canone accessibile ai bassi redditi, il costante aumento dei prezzi dei beni primari, acuiscono i bisogni e le conseguenti difficoltà di questi nuclei familiari.
Appare comprensibile che, in tali episodi di degrado, vengano compromessi gli stessi diritti basilari dei minori ai quali va garantita la possibilità di vivere serenamente in un'abitazione confortevole e di avere un'adeguata alimentazione, una congrua istruzione e un'idonea assistenza sanitaria. La nostra attuale società tende ad emarginare chi non si adegua a standard consumistici elevati con la conseguenza che la frattura tra "chi può" e "chi non può" determina una vera e propria sperequazione che facilmente può generare episodi rilevanti per l'ordine pubblico.
La totale carenza legislativa nazionale sul tema, nonostante quanto disposto dalla raccomandazione R(82) del Consiglio d'Europa, adottata nel lontano 4 febbraio 1982, impone l'intervento legislativo della Regione autonoma della Sardegna.
A tal proposito, in Italia esistono già due precedenti relativamente agli obiettivi di questa proposta di legge e a quanto disposto dall'Unione europea. Infatti, la Regione autonoma della Valle d'Aosta, l'11 marzo del 2009, ha approvato una risoluzione sull'erogazione dell'assegno di mantenimento, in cui si impegna la Giunta regionale a monitorare il problema relativo alla mancata erogazione dell'assegno di mantenimento e a presentare, entro un anno, il disegno di legge sull'assistenza economica.
La Provincia autonoma di Trento prevede già l'anticipo dell'assegno di mantenimento e già dal 1° settembre 2008 era possibile inoltrare domanda, mentre la Provincia autonoma di Bolzano, addirittura dal 2004 ha in vigore la legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15.
La proposta di legge in esame intende realizzare un intervento organico, temporaneo ma prorogabile, a sostegno dei minori affidati, anche in via condivisa, a genitori separati, divorziati o la cui unione di fatto sia sciolta con provvedimento giudiziale, in comprovato stato di disoccupazione o sottoccupazione, che non riescono ad ottenere, per qualunque motivo, quanto imposto all'altro genitore, sia in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti che di sentenza (anche provvisoria), a titolo di mantenimento.
L'intervento, specificazione dell'articolo 34 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali), dovrà essere coordinato da un apposito comitato regionale di vigilanza e delegato ai competenti assessorati comunali, i quali avranno l'onere di raccogliere le domande corredate della necessaria documentazione e di trasmetterle al comitato regionale entro dieci giorni.
Avverso la decisione di diniego, in ogni caso motivata e comunicata all'interessato, potrà essere presentato ricorso alla competente sezione del comitato regionale.
In caso di accoglimento della domanda, il relativo provvedimento verrà comunicato al beneficiario della prestazione.
Quest'ultima sarà di ammontare pari all'assegno di mantenimento stabilito col provvedimento giudiziale nel caso in cui il genitore affidatario sia privo di reddito o con reddito netto mensile pari od inferiore ad euro 500,99 ovvero nel caso di figlio portatore di handicap; al 70 per cento dell'assegno in caso di reddito netto mensile da euro 501 ad euro 1.000,99; al 50 per cento dell'assegno in caso di reddito netto mensile da euro 1.001 ad euro 1.500.
L'erogazione avrà una durata di dodici mesi, ma potrà essere rinnovata per identici periodi qualora sia data dimostrazione del perdurante stato di bisogno e del permanere delle condizioni previste dalla presente legge. Nel caso in cui tali stato e bisogno cessino durante il corso del periodo di erogazione, il beneficiario perderà il diritto a percepire le somme anticipate. La legge prevede idonei strumenti di verifica periodica della permanenza delle condizioni stabilite, nonché sanzionatori nel caso di mancata comunicazione tempestiva delle mutazioni in melius del regime economico del nucleo familiare.
In ossequio a quanto stabilito nella raccomandazione R(82) del Consiglio d'Europa del 1982, le somme erogate dalla Regione Sardegna potranno, da quest'ultima, essere recuperate se, ed in quanto possibile, nei confronti dell'obbligato. All'uopo, il beneficiario della prestazione dovrà cedere preventivamente alla Regione il credito vantato, nei limiti degli importi anticipati. Il silenzio normativo statale in merito all'applicazione della raccomandazione europea (a differenza di quanto è avvenuto nella quasi totalità delle legislazioni degli altri membri del Consiglio d'Europa) autorizza, di fatto, gli enti locali (a maggior ragione nel caso, come la Sardegna, di Regione a Statuto speciale) ad adottare provvedimenti ad essa conformi venendo incontro alle esigenze socio-economiche della popolazione residente e non intaccando le prerogative costituzionali e legislative nazionali.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità e oggetto1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle competenze in materia di diritti civili e tutela del minore, con la presente legge disciplina l'erogazione anticipata, al genitore o ad altro soggetto affidatario, delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora esse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabiliti dall'autorità giudiziaria.
Art. 2
Aventi diritto1. Ha diritto di richiedere la prestazione di cui all'articolo 1 il genitore o altro soggetto affidatario del minore, se il minore è:
a) cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, che risieda e abbia dimora abituale da almeno un anno in Sardegna;
b) cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, che risieda e abbia dimora abituale da almeno cinque anni in Sardegna.2. Non ha diritto alla prestazione il genitore affidatario che convive con il genitore obbligato al mantenimento.
Art. 3
Presupposti1. Presupposti del diritto alla prestazione sono:
a) l'esistenza di un titolo esecutivo dell'autorità giudiziaria italiana o di altro Stato, che stabilisca l'importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore obbligato;
b) l'esibizione di un atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di quindici giorni, o la sentenza dichiarativa del fallimento dell'obbligato al mantenimento.
Art. 4
Ammontare della prestazione1. L'ente erogante anticipa l'assegno di mantenimento in misura non superiore alla somma stabilita dal titolo giudiziale.
2. L'ammontare della prestazione è pari:
a) all'assegno di mantenimento di cui al comma 1 nel caso in cui l'affidatario risulti privo di reddito o con reddito netto mensile inferiore a euro 500,99 ovvero con figlio portatore di handicap;
b) al 70 per cento dell'assegno in caso di reddito netto mensile da euro 501 a euro 1.000,99;
c) al 50 per cento dell'assegno in caso di reddito mensile netto da euro 1.001 a euro 1.500.
Art. 5
Delega ai comuni1. Le funzioni amministrative relative al servizio di assistenza previsto dalla presente legge sono delegate ai comuni ai quali la Regione, tramite gli uffici dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, dietro presentazione di specifica e documentata richiesta, trasmette le relative risorse finanziarie. I comuni interessati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione trasmettono al Comitato regionale di vigilanza, di cui all'articolo 10, la rendicontazione documentata delle spese effettuate.
Art. 6
Domanda1. Le domande di anticipazione dell'assegno di mantenimento sono presentate all'assessorato competente del comune nel cui territorio risiede l'avente diritto.
2. Le domande incomplete e non integrate dal richiedente senza giustificati motivi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, sono respinte.
Art. 7
Attribuzione della prestazione1. La prestazione è attribuita dal comune sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente ed eventualmente acquisendo d'ufficio elementi valutativi integrativi o di confronto anche mediante visita domiciliare.
Art. 8
Decorrenza e durata della prestazione1. La prestazione decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda, se questa è stata presentata entro il ventesimo giorno del mese stesso; altrimenti decorre dal primo giorno del mese successivo.
2. L'erogazione della prestazione ha durata annuale, è effettuata mensilmente e può essere rinnovata su semplice richiesta corredata di autocertificazione attestante il perdurare dei presupposti di legge. I comuni possono verificare, in qualunque momento, la persistenza delle condizioni di ammissibilità.
Art. 9
Ricorsi1. Contro l'eventuale diniego, che il comune deve adeguatamente motivare e comunicare entro dieci giorni all'interessato, può essere presentato ricorso, di legittimità o di merito, alla Sezione ricorsi del Comitato regionale di vigilanza, di cui all'articolo 10, entro trenta giorni.
Art. 10
Comitato regionale di vigilanza1. È istituito il Comitato regionale di vigilanza con il compito di coordinare gli interventi oggetto della presente legge in base a quanto disposto dall'articolo 34 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali); esso ha sede presso gli uffici dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale; la segreteria del comitato è assicurata da un dirigente dello stesso Assessorato.
2. Tali interventi, una volta istruiti, sono delegati ai competenti assessorati comunali i quali hanno l'onere di ricevere le domande corredate della necessaria documentazione e di trasmetterle, entro dieci giorni, al Comitato regionale di vigilanza.
Art. 11
Composizione del
Comitato regionale di vigilanza1. Il Comitato regionale di vigilanza è composto di sette membri, nominati dal Consiglio regionale e scelti secondo i seguenti criteri:
a) due rappresentanti nominati dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
b) due rappresentanti nominati dal Consiglio delle autonomie locali;
c) due rappresentanti nominati dall'ANCI;
d) un rappresentante nominato dall'UPI.
Art. 12
Accertamento della permanenza dei requisiti
e decadenza del diritto1. Qualora, in caso di controllo, il beneficiario non risponda entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il comune sospende in via cautelare l'erogazione della prestazione.
2. Il comune pronuncia la decadenza dal diritto alla prestazione qualora:
a) nel termine di tre mesi dalla data della sospensione il beneficiario non dimostri di essere nuovamente in possesso di tutti i presupposti di legge;
b) il beneficiario della prestazione non rispetti l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ente erogante qualsiasi variazione, anche di carattere temporaneo, del proprio stato e della propria situazione personale, reddituale e patrimoniale, potenzialmente idonea ad incidere sul perdurare dei requisiti per l'accesso alla prestazione.
Art. 13
Cessione del credito1. Le somme erogate dalla Regione possono essere recuperate, laddove è possibile, nei confronti dell'obbligato; in tal caso, il beneficiario della prestazione, a pena di nullità della domanda di intervento, deve preventivamente cedere alla Regione il credito vantato, nei limiti degli importi anticipati.
Art. 14
Norma finanziaria1. Le somme previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 2.500.000 annui.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti modifiche:
in aumento
UPB S05.03.005
Finanziamenti per attività socio-assistenziali
2010 euro 2.500.000
2011 euro 2.500.000
2012 euro 2.500.000
2013 euro 2.500.000
in diminuzioneUPB S08.01.002
FNOL - Parte corrente
2010 euro 2.500.000
2011 euro 2.500.000
2012 euro 2.500.000
2013 euro 2.500.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.