CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 141

presentata dai Consiglieri regionali

PIRAS - ZEDDA Alessandra - CONTU Mariano Ignazio - STOCHINO

il 30 marzo 2010

Riordino delle funzioni in materia di aree industriali

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce da un'attenta analisi della situazione in cui versano i consorzi industriali della Sardegna e dalla necessit�, a seguito della attuazione della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10, di riordinarne la struttura, le competenze, le funzioni e i rapporti con la Regione Sardegna.

Attualmente, si rileva uno stato di confusione, con difficolt� di gestione, con carenze istituzionali nella composizione degli organi consortili, discrasie nel sistema di funzionamento dei servizi gestiti (rifiuti, servizio idrico e fognario …), gravi situazioni economiche finanziarie di tutti gli otto enti provinciali, oltre a una diffusa situazione di confusione in ordine alla materia del personale dipendente e precario e alla relativa mobilit�. La stessa confusione � presente nei consorzi in liquidazione.

Nell'attuazione della legge regionale n. 10 del 2008 si fa presente che, in molteplici casi, la difficolt� nella gestione � dovuta ad uno schema di statuto tipo approvato dalla Regione, incompleto, impreciso e spesso inapplicabile, e non ancora recepito.

Il decreto legislativo n. 267 del 2000 ha la ratio di separare la gestione amministrativa da quella politica, nonch� sancisce il principio di separazione fra gli organi istituzionali evidenziando le relative competenze. In merito a ci�, emerge, invece, che con la composizione dei nuovi consorzi ai sensi della legge regionale n. 10 del 2008, nella quasi totalit� di essi, il consiglio di amministrazione coincide con l'assemblea e quindi si verifica il caso contro legge di unicit� della figura di controllore e controllato.

Si ritiene pertanto necessario rivisitare, al fine di fornire l'opportuna chiarezza, i confini territoriali delle aree industriali tra quelle dei comuni facenti parte del consorzio industriale provinciale.

Sar� opportuno procedere con lo studio di un nuovo schema di statuto tipo per tutti gli otto consorzi industriali provinciali e si ritiene, inoltre, di dover precisare che qualsiasi modifica degli statuti deve essere preventivamente approvata dall'Assessorato competente in materia di industria.

Si ritiene altres�, di segnalare la difficolt� di una proficua gestione economica e finanziaria degli otto consorzi industriali provinciali. Tale situazione risulta essere aggravata dalla assenza della gestione del servizio idrico, fognario e della depurazione attribuita al gestore unico regionale.

Ecco perch� il fine della presente proposta di legge � anche quello determinare una ricognizione che miri:
- alla verifica dello stato di attuazione del lavoro dei commissari liquidatori;
- alla verifica dello stato di attuazione delle procedure di mobilit�, di inserimento e di collocazione dei lavoratori dei consorzi industriali liquidati;
- all'armonizzazione del piano regolatore industriale di ciascun consorzio con il piano urbanistico di ognuno dei comuni facente parte dello stesso;
- a promuovere misure di politiche del lavoro orientate ai sistemi produttivi e dell'occupazione.

La necessit� prioritaria � quella di ottenere un efficace riordino delle aree industriali al fine di avere otto consorzi industriali in grado di produrre ricchezza, di favorire lo sviluppo e garantire servizi e funzioni efficienti, efficaci e economiche.

Quanto all'articolato, la presente proposta si compone di 15 articoli.

L'articolo 1 riassume l'importanza della programmazione dello sviluppo economico e territoriale delle aree industriali, definisce, ad esempio, attraverso la riduzione o l'ampliamento, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, assicurando il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento delle aree ecologicamente attrezzate, promuovendo piani e progetti di sviluppo generale, con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dismesse; promuove l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna concernente l'istituzione delle zone franche). Al comma 2 prevede la ripartizione in otto consorzi industriali provinciali.

L'articolo 2 prevede le funzioni degli stessi consorzi, in particolare quelle amministrative e operative al fine dello sviluppo e valorizzazione delle imprese industriali.

L'articolo 3 definisce gli organi del consorzio di sviluppo industriale.

L'articolo 4 prevede la figura del manager dei consorzi.

L'articolo 5 stabilisce le disposizioni per l'attivazione dei consorzi di sviluppo industriale prevedendo lo schema tipo di statuto consortile.

L'articolo 6 definisce le direttive in ordine al personale degli enti.

L'articolo 7 contempla la contabilit� economica patrimoniale, informandosi ai principi e alle disposizioni del Codice civile. Inoltre riconosce nel bilancio annuale e pluriennale di previsione e nel bilancio di esercizio atti contabili obbligatori.

L'articolo 8 definisce gli strumenti del sistema di programmazione e controllo.

L'articolo 9 stabilisce gli atti dei consorzi sui quali la Regione esercita il controllo, tramite l'Assessorato competente in materia di industria.

L'articolo 10 riassume il potere sostitutivo della Giunta regionale in caso di inadempienze e di inerzie nella gestione dei consorzi di sviluppo industriale. Infatti, la Regione pu� sciogliere gli organi consortili nei casi di impossibilit� di funzionamento o di accertate gravi e perduranti irregolarit� gestionali, nominando un Commissario e determinandone i poteri e la durata.

L'articolo 11 prevede le condizioni e i termini per l'accelerazione delle procedure, convocando anche un'apposita conferenza di servizi (ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni).

L'articolo 12 riassume i mezzi finanziari di cui dispongono i consorzi per lo svolgimento delle attivit� e dei loro compiti.

L'articolo 13 stabilisce la possibilit� che i consorzi hanno, sulla base del bilancio, di contrarre mutui per l'acquisizione dei suoli da conferire alle imprese industriali o commerciali che ne fanno richiesta e per la realizzazione di opere infrastrutturali e di servizio.

L'articolo 14 riguarda la norma transitoria per la quale, al fine di garantire il regolare avvio della fase di trasformazione dei nuovi soggetti, i direttori generali dei consorzi rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi manager.

L'articolo 15 contiene la norma finanziaria e quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Programmazione dello sviluppo
economico territoriale

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale provvede, con la presente legge, a:
a) definire, attraverso la riduzione o l'ampliamento, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, assicurando la partecipazione degli enti locali;
b) assicurare il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento delle aree ecologicamente attrezzate;
c) promuovere piani e progetti di sviluppo generale, con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dismesse;
d) promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna concernente l'istituzione delle zone franche), attivando idonea procedura per l'istituzione di una zona franca in ciascuno degli ambiti previsti dal predetto decreto legislativo e promuovere analoga iniziativa perch� tali disposizioni siano estese per l'istituzione di una zona franca nelle aree di competenza di tutti i consorzi di sviluppo industriale.

2. Il territorio regionale � articolato in otto consorzi di sviluppo industriale in parte a livello sovracomunale e in parte a livello comunale. La suddivisione � operata cos� come previsto dalle disposizioni dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno).

3. I consorzi per lo sviluppo industriale sono quelli di cui alla tabella A allegata alla presente legge. La tabella A definisce i comuni che inizialmente costituiscono il consorzio. Non possono essere istituiti ulteriori consorzi di sviluppo industriale.

4. Spettano alla Regione, previa comunicazione alla provincia, le funzioni di programmazione e di pianificazione.

5. I comuni facenti parte del consorzio industriale esercitano le competenze loro spettanti in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione, nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale regionale.

6. In ciascun ambito la gestione delle aree industriali di cui alla tabella A, � affidata ad un consorzio costituito a norma dell'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), e successive modifiche ed integrazioni, dai comuni nel cui territorio insistono le aree industriali interessate. Fa parte del consorzio una rappresentanza degli imprenditori localizzati all'interno delle aree del consorzio stesso, come stabilito all'articolo 3, comma 2, e dal relativo statuto consortile.

7. Il consorzio di sviluppo industriale decide, secondo le modalit� previste nello statuto consortile, l'eventuale ammissione di altri comuni, purch� aventi aree confinanti territorialmente con quelle del consorzio.

 

Art. 2
Funzioni dei consorzi di sviluppo industriale

1. In coerenza con la programmazione regionale e provinciale, nelle aree dei consorzi di sviluppo industriale di cui alla tabella A, spettano ai consorzi le funzioni amministrative relative a:
a) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonch� di spazi pubblici destinati ad attivit� collettive;
b) l'acquisizione di aree, anche mediante procedure espropriative, la vendita, l'assegnazione e la concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi;
c) la vendita e la locazione alle imprese di fabbricati e di impianti in aree attrezzate;
d) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi;
e) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione delle opere e di gestione degli impianti;
f) la realizzazione e il recupero dei rustici e immobili industriali, la retrocessione di aree non utilizzate per nuove destinazioni a fini produttivi e per l'attuazione dei programmi di reindustrializzazione;
g) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
h) la redazione o le eventuali modifiche, in conformit� al piano regionale di sviluppo e agli strumenti sovraordinati di pianificazione territoriale, del piano regolatore delle aree di sviluppo industriale;
i) il riacquisto delle aree e degli stabilimenti industriali o artigianali, anche utilizzando le procedure e le agevolazioni previste dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nel rispetto dei tempi previsti dalla legge o, per tempi inferiori, allorquando non si possano realizzare i progetti per i quali sono state assegnate le aree.

2. I consorzi di sviluppo industriale esercitano nelle aree ad essi affidate le funzioni di cui al comma 1 e tutte le altre funzioni previste dalla legge finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese industriali.

3. Nelle aree gestite dai consorzi di sviluppo industriale i singoli comuni che ne fanno parte, uniformano il proprio piano urbanistico comunale a quello consortile. In mancanza di un piano urbanistico comunale ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), i comuni comunque adeguano il proprio strumento urbanistico in coerenza con il piano regolatore consortile. Gli statuti disciplinano le modalit� con cui il consorzio propone ai singoli comuni adeguamenti degli strumenti urbanistici al fine di coordinarli e renderli coerenti con le finalit� del consorzio. I comuni le cui aree ricadono all'interno dell'ambito del consorzio rilasciano concessioni edilizie relative ad insediamenti industriali nell'intero comprensorio consortile, previo parere rilasciato dagli organi competenti del consorzio.

4. La gestione degli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione relativi alle zone industriali � in capo ai consorzi industriali.

5. Gli impianti di cui al comma 4, che sono stati gestiti dai consorzi industriali soppressi dalla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali) sono in capo al comune di competenza o al consorzio di sviluppo industriale che subentra.

6. L'esercizio degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi � disciplinato dall'articolo 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). La Regione si dota, in accordo all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di un piano regionale di gestione dei rifiuti.

7. Nella fase transitoria e sino all'emanazione della specifica normativa regionale di cui al comma 6, le funzioni di conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi sono assegnate ai nuovi consorzi di sviluppo industriale.

 

Art. 3
Organi dei consorzi industriali provinciali

1. Sono organi del consorzio di sviluppo industriale l'assemblea generale, il presidente del consorzio e il collegio dei revisori dei conti. L'assemblea generale � composta da un delegato del sindaco di ciascun comune facente parte del consorzio e da un numero di rappresentanti, pari al numero dei comuni facenti parte del consorzio aumentato di una unit�, nominati dall'Assessorato competente in materia di industria, scelto sulla base di curricula presentati, fra gli imprenditori, aventi sede legale nelle aree del consorzio competente per territorio.

2. Gli eventuali ingressi di ulteriori comuni in seno al consorzio avvengono solo dopo la costituzione dello stesso, con le modalit� previste dallo statuto consortile. L'ammissione � consentita solo se il comune subentrante ha il territorio confinante con quello del comune sul quale ricade l'area consortile.

3. Il presidente del consorzio di sviluppo industriale � eletto dall'assemblea generale tra i suoi componenti, con le modalit� previste dallo statuto e ha la rappresentanza legale dell'ente.

4. Il collegio dei revisori dei conti, � costituito da membri regolarmente iscritti ai relativi albi, nominati dall'Assessore regionale competente in materia di industria.

5. Gli organi dei consorzi, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, operano per la sola ordinaria amministrazione sino alla costituzione dei nuovi organi e in tale momento cessano automaticamente dalla carica. Gli organi dei consorzi di sviluppo industriale restano in carica per tre anni.

6. I consorzi di sviluppo industriale deliberano, alla chiusura dell'esercizio, il bilancio della gestione del consorzio evidenziando il ripiano delle eventuali perdite.

7. I consorzi di sviluppo industriale possono costituire nuove societ� o acquistare parte�cipazioni, in societ� di ogni tipo nei casi previsti dalla legge, previa autorizzazione da parte dell'Assessorato competente in materia di industria.

8. Al presidente del consorzio di sviluppo industriale � attribuita un'indennit� mensile pari al 70 per cento di quella prevista per il presidente della provincia in cui ricade il consorzio. Ai componenti dell'assemblea generale � attribuito un gettone di presenza di importo pari a quello riconosciuto ai componenti del consiglio provinciale.

 

Art. 4
Manager dei consorzi di sviluppo industriale

1. Il manager � nominato dall'Assemblea generale, in seguito a selezione ad evidenza pubblica, scelto tra persone in possesso di diploma di laurea quinquennale, esperienza almeno decennale di direzione tecnica e/o amministrativa in enti pubblici, aziende, strutture pubbliche e private di medie e/o grandi dimensioni. Il manager � responsabile della gestione complessiva del consorzio e nomina i responsabili delle strutture operative secondo i criteri e le modalit� stabiliti dalla normativa nazionale.

2. La nomina, la conferma e la revoca, nonch� lo stato giuridico, i compiti e il trattamento economico sono disciplinati dallo statuto consortile.

 

Art. 5
Disposizioni per l'attivazione dei consorzi
di sviluppo industriale

1. I consorzi di cui all'articolo 1, comma 6, svolgono le funzioni e le attivit� loro conferite a partire dalla data di insediamento dell'assemblea generale.

2. In sede di prima applicazione l'Assessore competente in materia di industria, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, convoca l'assemblea generale per l'elezione del presidente.

3. Lo schema tipo di statuto � predisposto con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, previo parere della Commissione consiliare competente. Lo statuto disciplina, nel rispetto delle previsioni della presente legge, le modalit� di funzionamento di ciascun organo consortile e le specifiche attribuzioni oltre a quelle di legge, nonch� le modalit� di nomina e le attribuzioni del manager del consorzio.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione dello schema di statuto tipo da parte della Giunta regionale, i consorzi di sviluppo industriale, con deliberazione dell'assemblea generale di cui all'articolo 3, comma 1, adottano lo statuto consortile.

5. Dalla data di insediamento degli organi previsti all'articolo 3 fino all'esecutivit� di tutte le delibere di adozione dello statuto restano in vigore quelli approvati precedentemente.

6. Le competenze, i beni e il personale dei consorzi soppressi (ex ZIR, ASI e NI), di cui alla legge regionale n. 10 del 2008, sono assegnati ai nuovi consorzi di sviluppo industriale o ai comuni in funzione delle scelte operate dagli stessi facenti parte dei consorzi soppressi. Le competenze dei consorzi soppressi, qualora i comuni che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non avessero operato alcuna scelta, sono trasferite obbligatoriamente al consorzio di sviluppo industriale competente per territorio provinciale.

7. I liquidatori gi� nominati, con decreto, dal Presidente della Regione, procedono alla liquidazione delle quote degli enti e dei soggetti pubblici e privati non facenti parte dei nuovi consorzi di sviluppo industriale e dei beni dei consorzi non aventi finalit� pubblica, nonch� al riordino ed alla razionalizzazione delle societ� partecipate dai consorzi.

8. La Giunta regionale, con deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge approva il piano di liquidazione finale dei consorzi soppressi e dei consorzi di sviluppo industriale di cui alla presente legge e procede alla loro attuazione.

 

Art. 6
Personale degli enti

1. Al personale dei consorzi di sviluppo industriale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2008.

2. Il personale non ancora trasferito ai comuni e alle province ai sensi della legge regionale n. 10 del 2008, � assegnato ai consorzi di sviluppo industriale del territorio provinciale di riferimento.

 

Art. 7
Contabilit� economico-patrimoniale

1. Ai consorzi si applicano le regole della contabilit� economico-patrimoniale, informandosi ai principi e alle disposizioni del Codice civile, nonch� alle esigenze poste dal consolidamento della finanza pubblica.

2. Sono atti contabili obbligatori: il bilancio annuale di previsione, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio di esercizio.

3. Il manager predispone, entro il 15 novembre di ogni anno, il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale di previsione contestualmente al piano triennale di indirizzo ai sensi dello statuto consortile. L'assemblea generale approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio di previ-sione relativo al successivo esercizio. Il piano annuale di fabbisogno del personale � inserito come allegato al bilancio annuale di previsione e ne costituisce parte integrante. Gli atti previsti nel presente comma sono trasmessi al competente Assessorato contestualmente alla loro approvazione.

4. L'assemblea generale approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio d'esercizio unitamente alla relazione sulla gestione, predisposti dal manager, corredati dalla relazione del revisore dei conti.

 

Art. 8
Sistema di programmazione e controllo

1. Il sistema di programmazione e controllo si compone dei seguenti strumenti:
a) programma triennale di indirizzo;
b) sistema budgetario;
c) contabilit� analitica;
d) sistema degli indicatori.

 

Art. 9
Controlli regionali

1. La Regione esercita, per il tramite dell'Assessorato competente in materia di industria, il controllo sui seguenti atti dei consorzi di sviluppo industriale:
a) bilancio di esercizio;
b) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;
c) atti o contratti che comportino impegni di spesa su base pluriennale per un importo complessivo superiore a euro 5.000.000.

2. Gli atti o i contratti che comportino impegni di spesa inferiori a euro 5.000.000 non sono soggetti a controllo, ma sono comunicati all'Assessorato contestualmente alla loro adozione.

3. Il termine per l'esercizio del controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 � di trenta giorni solari ed � interrotto qualora l'Assessorato regionale dell'industria richieda chiarimenti o elementi integrativi; il medesimo termine � sospeso dal 5 al 25 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio. Trascorso il termine di trenta giorni solari, gli atti si intendono approvati.

4. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati in forma integrale contestualmente al loro invio al controllo.

5. Nei casi di mancata adozione degli atti obbligatori per legge, previa diffida a provvedere nel termine di trenta giorni, in caso di omissione o ritardo da parte del consorzio, la Giunta regionale nomina un commissario.

 

Art. 10
Potere sostitutivo

1. La Giunta regionale esercita il potere sostitutivo in caso di inadempienze e di inerzie nella gestione dei consorzi, relative agli adempimenti di cui alla presente legge, dalle quali possa derivare un grave pregiudizio agli interessi affidati alla cura della Regione, nonch� nei casi di accertata violazione e/o inadempimento delle norme statutarie. Il potere sostitutivo regionale � esercitato secondo i principi e con le modalit� di cui alla presente legge.

2. La Regione, previa diffida, pu� sciogliere gli organi consortili nei casi di impossibilit� di funzionamento o di accertate gravi e perduranti irregolarit� gestionali che snaturino le finalit� statutarie o arrechino pregiudizio dei diritti dei consorziati e dei terzi. In tali casi il Presidente della Regione, con decreto, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria, nomina un commissario determinandone i poteri e la durata.

3. Il Commissario pu� proporre l'azione di responsabilit� contro gli amministratori ed il revisore dei conti.

4. Prima della scadenza del suo mandato, il commissario convoca e presiede l'assemblea dei consorziati per la nomina dei nuovi amministratori e del revisore dei conti o, se del caso, per proporre la messa in liquidazione del consorzio.

5. Il manager pu� essere revocato, con delibera dell'assemblea, per giusta causa, in caso di grave violazione di legge, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari e di indirizzo e nel caso in cui la gestione evidenzi una situazione di grave disavanzo o venuto meno il rapporto fiduciario.

 

Art. 11
Accelerazione delle procedure

1. Ai fini dello snellimento delle procedure, i comuni i cui territori ricadono all'interno degli agglomerati industriali, possono associarsi per l'esercizio, presso il consorzio ed in convenzione con esso, delle attivit� di sportello unico.

2. Al fine di accelerare i tempi di esecuzione delle infrastrutture consortili e delle opere occorrenti per il primo impianto, ampliamento, ricostruzione, riattivazione ed ammodernamento delle iniziative ricadenti all'interno degli agglomerati industriali, il presidente del consorzio convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 12
Mezzi finanziari

1. Per lo svolgimento delle loro attivit� e dei loro compiti, i consorzi per lo sviluppo industriale dispongono:
a) dei contributi annuali erogati dagli enti partecipanti, nell'entit� e nei modi stabiliti dai rispettivi statuti;
b) dei fondi straordinari concessi dalla Regione per la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di opere e servizi;
c) dei fondi erogati dall'Unione europea, dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali destinati sia alla progettazione, alla realizzazione, alla gestione e alla manutenzione di infrastrutture, di centri e servizi commerciali e di servizi sociali, sia alla acquisizione di terreni occorrenti per gli insediamenti e per le infrastrutture; tali fondi sono erogati nel rispetto della legislazione vigente in materia di aiuti di Stato;
d) dei contributi e dei finanziamenti concessi da istituti di credito, anche a medio termine;
e) di entrate proprie derivanti dalla gestione dei servizi consortili e delle rendite del patrimonio.

 

Art. 13
Contrazione di mutui

1. Sulla base del bilancio, i consorzi di sviluppo industriale possono contrarre mutui per l'acquisizione dei suoli da conferire, a titolo oneroso, alle imprese industriali o commerciali che ne fanno richiesta e per la realizzazione di opere infrastrutturali e di servizio, sulla base dei progetti approvati dalla Giunta regionale e alle condizioni da essa stabilite.

2. Nell'esercizio delle loro attivit� i consorzi si attengono ai criteri di una corretta gestione economica e finanziaria perseguendo, estinti i debiti, l'equilibrio tra le entrate e i costi globalmente derivanti dalla loro attivit�, ivi comprese le spese per il personale, di programmazione e di acquisizione delle aree.

 

Art. 14
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il regolare avvio della fase di tra�sformazione dei nuovi soggetti, i direttori generali dei consorzi di cui alla tabella A della legge regionale n. 10 del 2008, rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi manager.

 

Art. 15
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilit� recate dalla UPB S06.03.029, disposte dall'articolo 7, comma 42, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

 

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tabella A

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