CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 140
presentata dai Consiglieri regionali
CONTU Mariano Ignazio - PIRAS - ZEDDA Alessandra - STOCHINO
il 26 marzo 2010
Istituzione dell'Avvocatura della Regione autonoma della Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La figura dell'avvocato dipendente e, più in generale, dell'Avvocatura degli enti pubblici è diventata, nel corso degli ultimi anni, sempre più strategica di fronte alla crescita notevole dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali che rendono necessario avere un supporto tecnico, come l'ufficio legale, in grado di affrontare al meglio le crescenti problematiche tecnico-giuridiche.
La presente proposta di legge prevede di istituire l'Avvocatura regionale, in attuazione dei principi contenuti nella più recente disciplina legislativa (specialmente nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, precedentemente, nella legge 23 ottobre 1992, n. 421 e nell'articolo 11, comma 4, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59) che consente alle amministrazioni pubbliche di creare specifici uffici legali interni dotati di professionisti abilitati a rappresentare e difendere l'amministrazione davanti a tutte le giurisdizioni ricorrendo a una distinta disciplina per le qualificate attività professionali, quali ad esempio quelle attualmente svolte dagli avvocati della Regione.
L'esigenza di intervenire tempestivamente, peraltro, non appare nuova per la Regione autonoma della Sardegna, dal momento che, già nel 1998 (con il disegno di legge della Giunta regionale n. 472 - Norme sull'Avvocatura regionale) e nel 2006 (disegno di legge della Giunta regionale n. 260, articoli 26 e seguenti - Istituzione dell'Avvocatura regionale) si intendeva riformare la materia per cercare di uniformarsi ai precetti imposti dalle numerose sentenze succedutesi in materia.
Infatti, costituiscono requisiti necessari per un corretto funzionamento degli uffici legali degli enti pubblici: a) l'esistenza presso l'ente pubblico di un ufficio legale costituente un'entità organica autonoma nell'ambito della struttura disegnata dalla sua pianta organica; b) lo svolgimento da parte degli addetti, con libertà ed autonomia, delle funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione d'indipendenza e con esclusione da ogni attività di gestione; c) l'esercizio nell'interesse dell'ente soltanto dell'attività professionale, giudiziaria ed extragiudiziaria (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 19 agosto 2009 n. 18359).
Più precisamente l'Avvocatura della Regione deve possedere una struttura organica ed organizzativa, posta in posizione autonoma ed equiordinata rispetto alle restanti strutture di massimo livello dell'amministrazione ed operante in posizione di indipendenza da tutti gli altri settori dell'ente medesimo (TAR Sardegna, sez. II, sentenza 14 gennaio 2008, n. 7). In sostanza occorre, quindi, che il soggetto che di tale struttura abbia la responsabilità, da un lato, debba essere collocato in una posizione apicale nel comparto di riferimento che corrisponda a quella di ogni altro preposto alle restanti unità e, dall'altro, non debba sottostare ad alcuna subordinazione gerarchica nell'esercizio degli affari giuridico-legali afferenti le sue competenze, in guisa tale che non si possa, in astratto, configurare alcuna ipotesi di avocazione dell'affare (Corte di giustizia amministrativa, sentenza 15 ottobre 2009, n. 932).
Tali indirizzi, peraltro, hanno trovato formale riscontro anche nel recentissimo disegno di legge di riforma della professione forense ormai prossimo all'approvazione in Parlamento (fatto proprio anche dal Consiglio nazionale forense nella seduta amministrativa del 27 febbraio 2009) specialmente nell'articolo 21 rubricato "Avvocati degli Enti Pubblici".
Come già noto, a far data dall'anno 1977, per effetto della competenza attribuitagli dalle norme sull'organizzazione amministrativa della Regione (legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 e legge regionale 13 novembre 1998, n. 31) il Servizio legislativo prima e l'Area legale della Presidenza della Regione poi, ha svolto e svolge le funzioni connesse al contenzioso giudiziale e stragiudiziale dell'Amministrazione regionale tramite gli avvocati dipendenti regionali in possesso dell'abilitazione professionale, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento della professione di avvocato).
Con la presente proposta di legge, anche per la Regione Sardegna, in linea con quanto già avvenuto nelle altre regioni, ove da tempo sono stati istituiti distinti uffici istituzionalmente ed esclusivamente preposti alla trattazione degli affari legali, si intende dare concreta attuazione a quelle esigenze di pubblico interesse che presiedono il generale processo di razionalizzazione degli apparati pubblici amministrativi che hanno sin qui disciplinato la materia.
Sotto l'altro profilo dell'economicità dell'azione amministrativa, non deve essere omesso, in considerazione della progressiva e continua crescita del contenzioso regionale, il risparmio che l'Avvocatura ha consentito e consente di conseguire a vantaggio dell'erario regionale, specialmente ove si consideri l'elevato dato percentuale delle cause vinte, riscontabile nelle parole di forte apprezzamento pronunziate dal Presidente del TAR Sardegna in occasione dell'inaugurazione dell'ultimo anno giudiziario.
Deve infine, evidenziarsi che per la Sardegna, quale Regione ad autonomia differenziata, l'organizzazione di un'Avvocatura all'interno del proprio apparato, con specifico ruolo e con collocazione distinta a garanzia dello svolgimento dei delicati compiti affidati, risponde ad una esigenza di riaffermazione dell'identità autonomistica, differenziata da quella statale.
In considerazione di quanto sopra rappresentato la presente proposta di legge prevede una formula organizzativa alla quale, in armonia con le altre avvocature pubbliche, è preposto un avvocato generale con funzioni di indirizzo, coordinamento, guida e impulso.
La dotazione organica degli avvocati della Regione, attualmente composta da 15 professionisti abilitati all'esercizio della professione iscritti negli elenchi speciali di cui al regio decreto-legge n. 1578 del 1933, è assegnata d'ufficio all'Avvocatura regionale e potrà essere ulteriormente integrata in ragione del costante incremento dell'attività legale e contenziosa (la quale è in continua ascesa in tutti i vari gradi e sedi di giudizio e presso le diverse giurisdizioni civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria, costituzionale e, non ultimo, comunitaria).
L'articolo 2 della presente proposta di legge reca l'indicazione delle funzioni attribuite all'Avvocatura regionale che viene posta alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e prevede la preposizione ad essa di un avvocato generale. Tale articolo prevede, inoltre, l'esclusività delle prestazioni e le incompatibilità degli avvocati regionali.
L'articolo 3 regolamenta, invece, il ruolo e le incompatibilità del personale.
L'articolo 4 disciplina il trattamento economico con inquadramento del personale della Regione iscritto negli elenchi speciali di cui al regio decreto-legge n. 1578 del 1933, nell'apposito comparto di riferimento in ragione della specifica anzianità di servizio acquisita e secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia.
Con l'articolo 5 si prevede che l'accesso all'Avvocatura regionale per la sostituzione del personale collocato a riposo, ovvero per eventuali incrementi della dotazione organica, avvenga attraverso concorso pubblico per titoli, ovvero per titoli ed esami secondo le previsioni di apposito bando predisposto in armonia con la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
L,'articolo 6 disciplina, infine, la fase transitoria indicando la prima dotazione organica dell'Avvocatura che prevede il trasferimento del Servizio affari legislativi e del BURAS all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli affari generali, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
L'articolo 7 individua le risorse finanziarie.
L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto1. La presente legge, in armonia con il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), istituisce l'Avvocatura regionale.
Art. 2
Compiti dell'Avvocatura regionale1. L'Avvocatura regionale:
a) rappresenta, assiste e difende l'Amministrazione regionale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti dinanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nei procedimenti arbitrali e dinanzi a ogni altro organo giurisdizionale;
b) patrocina e difende gli amministratori e i dipendenti regionali nei giudizi per fatti e cause inerenti l'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi anche potenziale con la Regione;
c) patrocina e difende gli enti, le società, le aziende e le agenzie istituite con legge regionale che abbiano stipulato apposita convezione con la Regione, qualora non sussistano conflitti di interesse anche potenziali con la stessa;
d) formula pareri legali richiesti dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale, dagli Assessori e dalle direzioni generali;
e) propone, su motivato parere, l'affidamento di incarichi all'Avvocatura dello Stato o al patrocinio esterno.2. L'Avvocatura regionale è posta alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.
3. Ad essa è preposto un avvocato generale abilitato al patrocino davanti alle magistrature superiori, con funzioni di direzione generale, nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della stessa, adottata su proposta del Presidente.
4. Con la stessa procedura, per i casi di assenza o impedimento dell'avvocato generale, è nominato il sostituto.
Art. 3
Personale dell'Avvocatura1. L'avvocato generale esercita funzioni di indirizzo giuridico dell'Avvocatura e provvede alla ripartizione degli affari tra i legali addetti tenendo conto dei livelli di specializzazione e professionalità acquisiti.
2. Gli avvocati regionali esercitano con esclusività l'incarico professionale e non occupano altri impieghi o esercitano altra attività legale né, senza l'autorizzazione del Presidente della Regione, assumono incarichi retribuiti fatta salva la collaborazione a riviste specialistiche e periodici.
3. L'Avvocatura regionale dispone del personale amministrativo assegnato a mezzo di decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione su proposta del Presidente.
Art. 4
Trattamento economico e previdenziale1. All'avvocato generale compete il trattamento economico corrispondente alla qualifica di direttore generale in ragione della specificità delle funzioni svolte oltre che a titolo di lavoro straordinario, di missione e di eventuale reperibilità.
2. Agli avvocati della Regione, iscritti negli elenchi speciali di cui al regio decreto-legge n. 1578 del 1933, abilitati al patrocinio nanti le magistrature superiori è attribuito il trattamento economico corrispondente alla qualifica dirigenziale, integrato di un importo pari all'indennità di servizio, in ragione della specificità delle funzioni svolte oltre che a titolo di lavoro straordinario, di missione e di eventuale reperibilità.
3. Agli avvocati della Regione, iscritti negli elenchi speciali di cui al Regio decreto-legge n. 1578 del 1933, non abilitati al patrocinio nanti le magistrature superiori è attribuito il trattamento economico corrispondente alla qualifica dirigenziale, integrato di un importo pari all'indennità di staff in ragione della specificità delle funzioni svolte oltre che a titolo di lavoro straordinario, di missione e di eventuale reperibilità.
4. Gli avvocati sono, altresì, soggetti alla disciplina di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), contenete il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
5. Agli avvocati si applica il trattamento assicurativo e previdenziale spettante al personale regionale iscritto presso appositi albi o registri inerenti l'esercizio esclusivo dell'attività professionale nell'interesse della Regione.
Art. 5
Concorsi1. All'Avvocatura regionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ovvero per titoli ed esami bandito con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del Presidente e fatta salva la facoltà di prevedere una riserva di posti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale abilitati secondo quanto previsto dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).
2. Per quanto non previsto dalla presente legge le modalità concorsuali sono regolate dalle disposizioni che disciplinano i concorsi per l'accesso all'impiego pubblico in armonia con la legge regionale n. 31 del 1998.
Art. 6
Disposizioni transitorie di adeguamento1. Al fine di garantire, nell'interesse dell'Amministrazione regionale, la continuità nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza in giudizio oltreché la tutela stragiudiziale della Regione senza pregiudizio per il pubblico interesse, gli avvocati della Regione iscritti negli elenchi speciali di cui al regio decreto-legge n. 1578 del 1933, e il personale amministrativo in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Direzione generale dell'area legale sono assegnati d'ufficio all'Avvocatura regionale e ne rappresentano a tutti gli effetti la prima dotazione organica rispettivamente di avvocati e di personale amministrativo.
2. Dopo la lettera e) dell'articolo 11 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), è aggiunta la seguente:
"e bis) affari legislativi e BURAS".3. È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.
Art. 7
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 750.000 annui.
2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - Parte corrente
2010 euro 750.000
2011 euro 750.000
2012 euro 750.000
2013 euro 750.000
mediante riduzione delle riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010);in aumento
UPB S01.02.001
Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio
2010 euro 750.000
2011 euro 750.000
2012 euro 750.000
2013 euro 750.0003. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si fa fronte con la suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e con le rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 8
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Regione autonoma della Sardegna (BURAS).