CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 139
presentata dai Consigliere regionale
CUCCUREDDU
il 25 marzo 2010
Norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica e del cicloturismo***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Da anni si parla della necessità di adottare ogni utile azione volta alla riduzione delle emissioni di biossido di carbonio, soprattutto di quelle generate dalla circolazione dei veicoli in ambito urbano. Così come si discute da tempo circa la necessità di incentivare forme di mobilità sostenibile ed in particolare, al fine di stimolare uno stile di vita meno sedentario, promuovere l'uso della bicicletta.
La realizzazione di suggestivi percorsi e dei necessari servizi complementari può, nel contempo, accrescere l'offerta turistica della Sardegna, in un segmento nel quale si registra una forte espansione della domanda in Europa, quale quello del turismo attivo.
L'obiettivo che questa proposta di legge si prefigge è quindi duplice: da un lato consentire, attraverso percorsi sicuri e protetti, l'utilizzo della bicicletta come alternativa al mezzo privato, nelle realtà in cui le acclività lo consentano, dall'altro arricchire l'offerta turistica della Sardegna attraverso la promozione di percorsi ed attività, in grado di suscitare l'interesse del target cicloturistico, particolarmente consistente soprattutto nell'Europa centro-settentrionale.
Nelle aree urbane della Sardegna, soprattutto in quelle a maggior densità demografica, appare ormai necessario, così come da tempo avviene nelle altre regioni italiane, attivare politiche di attenuazione della motorizzazione privata, ancora oggi il mezzo di gran lunga più usato per la mobilità urbana. Occorre una strategia concertata fra più soggetti pubblici e privati, quantomeno per limitare l'uso del mezzo privato negli spostamenti ripetitivi, ad esempio casa-luogo di lavoro. L'uso dell'auto nella mobilità urbana produce diverse oggettive negatività al contesto sociale: l'inquinamento dell'aria ed il conseguente effetto diretto sulla salute pubblica è senz'altro l'elemento di maggiore evidenza e crea allarme sociale, ma non vanno sottovalutati neppure: l'inquinamento acustico, quello visivo o estetico, l'occupazione del suolo pubblico sottratto ad ogni altro utilizzo che non sia quello delle auto in sosta ed in movimento, ed infine i costi economici (anche in termini di infortunistica dovuta all'eccesso di utilizzo della motorizzazione privata) in costante crescita.
È necessario quindi pensare anche alle alternative dei mezzi di trasporto per garantire la mobilità nelle aree urbane. Una di queste alternative è rappresentata senz'altro dalla bicicletta. Il sostegno alla circolazione delle biciclette non va immaginato come uno strumento per compiacere agli appassionati di questo mezzo di trasporto, ma piuttosto come una componente indispensabile della politica a favore della mobilità sostenibile; l'obiettivo è infatti, semmai, quello di stimolare l'uso quotidiano della bicicletta fra chi non la utilizza o la utilizza soltanto sporadicamente per finalità ricreative.
Al contempo la proposta punta a realizzare una politica di sviluppo del cicloturismo, per sua natura una delle forme di turismo meno impattanti, più attente al territorio ed all'ambiente.
Questa proposta recepisce i principi della legge nazionale 19 ottobre 1998, n. 366, che detta le norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica e mira alla creazione di una vasta rete ciclabile in tutto il territorio nazionale. Tale norma ha introdotto alcune novità rispetto alla precedente legge del 1991, in particolare prevedendo la realizzazione di itinerari ad uso turistico.
Questa proposta di legge è incentrata sulla programmazione delle piste ciclabili in Sardegna, in raccordo con gli interventi degli enti locali; vengono anche individuate una serie di azioni finalizzate ad incentivare la mobilità ciclistica.
La proposta di legge è strutturata in nove articoli.
Il primo articolo contiene le finalità che sono appunto quelle di favorire la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica in Sardegna. L'articolo 2 affida alla Giunta regionale il compito di redigere il piano della mobilità ciclistica e determina gli aspetti salienti che lo stesso piano dovrà contenere al suo interno. L'articolo 3 prevede che anche province e comuni si dotino di appositi piani per la mobilità ciclistica. L'articolo 4 individua la tipologia degli interventi (di progettazione, realizzazione e promozione) sia in relazione alle reti urbane ed extraurbane di piste ciclabili o ciclopedonali, che in relazione agli itinerari cicloturistici. Il successivo articolo 5 definisce i compiti dei soggetti attuatori, mentre l'articolo 6 prevede delle specifiche disposizioni per i comuni nei cui territori siano presenti stazioni ferroviarie o di autobus. L'articolo 7 disciplina la competenza circa la manutenzione e la gestione delle piste ciclabili. L'articolo 8 prevede la possibilità di finanziamento sia per l'infrastrutturazione della rete ciclabile e ciclopedonale, che per investimenti immateriali (campagne pubblicitarie, iniziative di sensibilizzazione, di formazione, ecc.) volte a favorire l'uso della bicicletta a partire dai propri dipendenti. L'ultimo articolo contiene la norma finanziaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione redige il Piano regionale della mobilità ciclistica, tenendo conto delle indicazioni del Piano paesaggistico regionale e della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), allo scopo di perseguire, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale, obiettivi di intermodalità e di migliore fruizione del territorio, di garantire lo sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano, nonché di ampliare l'offerta nel settore del turismo attivo.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove:
a) la realizzazione, il completamento e l'integrazione di percorsi ciclabili e ciclopedonali;
b) la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell'utenza motorizzata e non motorizzata.
Art. 2
Piano regionale della mobilità ciclistica1. Il Piano regionale della mobilità ciclistica, in relazione al tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale, ai maggiori poli urbani e di interesse turistico, sia costieri che dell'interno, individua il sistema ciclabile di scala regionale.
2. Il sistema ciclabile di scala regionale è individuato quale elemento di connessione ed integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali di cui all'articolo 3.
3. Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono:
a) creazione di circuiti connessi alla mobilità collettiva;
b) creazione di una rete, interconnessa, pro-tetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonali attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico, anche con la creazione di una rete di punti di ristoro;
c) creazione in ambiente rurale di percorsi dedicati e strutture di supporto.4. Il Piano regionale della mobilità ciclistica è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, che si pronuncia entro trenta giorni, ed è aggiornato, di norma, ogni cinque anni.
5. Il Piano regionale della mobilità ciclistica è elaborato attraverso forme di concertazione con i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, sentite le associazioni che promuovono in modo specifico l'utilizzo della bicicletta.
6. Il Piano regionale della mobilità ciclistica individua, mediante intese con gli enti interessati, l'utilizzo per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali dei seguenti manufatti, favorendone il recupero conservativo:
a) l'area di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso;
b) l'area di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso.7. Nell'ambito delle riconversioni delle tratte ferroviarie dismesse, previste dal Piano regionale della mobilità ciclistica, la Regione promuove il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari insistenti sulla tratta che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o punti di ristoro specializzati per l'ospitalità dei cicloturisti. La Regione promuove altresì accordi con i gestori del trasporto pubblico locale allo scopo di attuare il trasporto combinato di passeggeri e cicli sui mezzi ferroviari.
8. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti attuatori, le associazioni di categoria ed il sistema scolastico, attività di informazione e formazione tese alla diffusione dell'uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti alla sicurezza stradale, al benessere fisico ed al miglioramento degli stili di vita.
9. La Regione mantiene un sistema di informazione e consultazione, tramite accesso internet, dell'offerta ciclabile con i tracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale ed i punti di assistenza e di ristoro. Il sistema è costantemente aggiornato in collaborazione con i soggetti attuatori.
Art. 3
Piani di province e comuni1. Le province redigono piani strategici per la mobilità ciclistica, tenuto conto del Piano re¬gionale della mobilità ciclistica. I piani provinciali programmano gli interventi a livello sovracomunale e sono approvati tenuto conto delle disposizioni della normativa statale e di quella regionale in materia di reti ciclabili.
2. I piani provinciali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico, quali i centri scolastici, i centri commerciali, gli attrattori turistici, ambientali e culturali (spiagge, parchi, monumenti, siti archeologici, ecc.) ed il sistema della mobilità pubblica.
3. Gli obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono quelli indicati all'articolo 2, comma 3.
4. I comuni redigono piani strategici per la mobilità ciclistica, tenuto conto del Piano regionale della mobilità ciclistica e del piano provinciale, ove vigenti. I piani comunali programmano gli interventi a livello locale e sono approvati tenuto conto delle disposizioni normative statali e regionali in materia di reti ciclabili.
5. I piani comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico di livello locale, quali il sistema scolastico, i centri commerciali, il sistema della mobilità pubblica e, in generale, gli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.
6. Obiettivi strategici per la ciclomobilità urbana sono:
a) l'incremento della rete ciclabile esistente, privilegiandone la messa in rete;
b) la sua messa in sicurezza, anche attraverso specifica segnalazione;
c) la connessione con il sistema della mobilità collettiva.
Art. 4
Tipologie degli interventi1. Gli interventi per la mobilità ciclistica, anche tenuto conto delle caratteristiche tecniche fissate dal decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili) sono finalizzati alla progettazione, realizzazione e promozione di:
a) reti urbane o extraurbane e piste ciclabili e ciclopedonali;
b) itinerari ciclabili turistici e infrastrutture connesse.2. Gli interventi per la mobilità ciclistica possono anche comprendere:
a) realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;
b) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato;
c) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico e presso strutture pubbliche;
d) messa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico, nonché di segnaletica integrativa dedicata agli itinerari ciclabili;
e) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
f) intese con i soggetti gestori delle ferrovie, primarie (Trenitalia) e secondarie (ARST Gestione ferrovie), al fine di promuovere 1'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare per la realizzazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;
g) intese con le aziende di trasporto pubblico per l'integrazione con l'uso della bicicletta, nonché per la predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
h) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio;
i) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto;
j) attivazione, presso gli enti preposti al turismo, di servizi di informazione per cicloturisti;
k) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata anche di tipo elettronico;
1) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico, anche attraverso la creazione di punti di manutenzione della bicicletta, ed in particolare iniziative formative ed informative sull'utilizzo di protezioni del ciclista, quali abbigliamento e casco.3. Nel quadro delle indicazioni del Piano regionale della mobilità e dei trasporti e dei relativi piani di attuazione, una quota non inferiore al 5 per cento dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, è riservata al parcheggio di biciclette.
Art. 5
Soggetti attuatori1. Province, comuni, enti gestori dei parchi nazionali e regionali, unioni di comuni e comunità montane, adottano ogni iniziativa utile per realizzare e promuovere, anche con la collaborazione di privati, gli interventi previsti dalla presente legge, ricorrendo ad adeguate forme di concertazione, compresi gli accordi di programma.
2. I soggetti privati, previe intese con gli enti pubblici competenti, installano strutture attrezzate per l'integrazione del trasporto pubblico con l'uso della bicicletta, nonché promuovono agevolazioni per i propri dipendenti.
Art. 6
Disposizioni particolari per i comuni1. I comuni sedi di stazioni ferroviarie o di autostazioni prevedono, in prossimità delle infrastrutture, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati impianti per il deposito custodito di cicli e motocicli, con eventuale annesso servizio di noleggio biciclette, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c).
2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, i comuni stipulano convenzioni con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie, di bus od automobilistiche.
3. I comuni possono gestire direttamente le velostazioni o affidarle con gare ad evidenza pubblica o ancora assegnale agli enti pubblici che gestiscono le stazioni ferroviarie o di autobus.
4. I comuni inseriscono nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni per il deposito di biciclette presso le strutture pubbliche.
5. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo di consentire il deposito di biciclette in cortili o spazi comuni che, ove possibile, devono essere attrezzati.
Art. 7
Gestione e manutenzione1. La manutenzione dei tracciati e dei percorsi attuati a seguito delle scelte definite dal Piano regionale della mobilità ciclistica, così come dei percorsi e dei tracciati preesistenti, è posta a carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso. Gli accordi di programma che definiscono tracciati che insistono sul territorio di più comuni prevedono anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. La Regione assicura l'erogazione di contributi secondo un piano prestabilito dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale detta criteri per la concessione di contributi per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei tracciati agli enti che prevedono, nella loro pianificazione territoriale, infrastrutture ciclabili.
Art. 8
Finanziamento ed agevolazioni1. La Regione determina annualmente i programmi attuativi di intervento e di finanziamento.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di assegnazione dei contributi, riconoscendo priorità assoluta agli interventi previsti nel Piano regionale e nei piani provinciali e comunali di cui agli articoli 2 e 3. Con lo stesso atto la Giunta regionale definisce le modalità di erogazione, in relazione alla tipologia di intervento ed all'utenza potenziale, stanziale e turistica. È data ulteriore priorità agli interventi:
a) di raccordo od integrazione fra i tratti ciclabili o ciclopedonali esistenti;
b) di collegamento a porti turistici o commerciali, aerostazioni, stazioni ferroviarie o di autobus;
c) di collegamento a scuole, parchi, aree di interesse paesaggistico, storico e/o di partico¬lare rilevanza turistica;
d) di decongestionamento del traffico urbano;
e) di connessione fra il centro e le frazioni o i rioni periferici dei comuni;
f) inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche;
g) per i quali sia stato approvato dal competente organo del soggetto attuatore il progetto esecutivo o su quello definitivo siano stati già ottenuti o quantomeno richiesti i prescritti nulla osta e/o le necessarie autorizzazioni.3. Il finanziamento regionale è subordinato alla compartecipazione dei soggetti attuatori, in misura del 50 per cento del costo complessivo dell'intervento, così come risultante dal progetto preliminare, debitamente approvato. Non fornisce premialità l'incremento della quota di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore.
4. La Regione favorisce l'utilizzo della bicicletta per i propri dipendenti e per quelli degli enti e delle agenzie regionali, anche prevedendo in prossimità dei luoghi di lavoro apposite aree di sosta per le biciclette, debitamente sorvegliate.
5. La Regione incentiva le iniziative delle imprese volte ad incrementare l'utilizzo della bicicletta per i propri dipendenti.
Art. 9
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 500.000 per l'anno 2010 ed in euro 2.500.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
UPB S07.10.005
Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse
2010 euro 500.000
2011 euro 2.500.000
2012 euro 2.500.000
2013 euro 2.500.000
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - Parte corrente
2010 euro 500.000
2011 euro 2.500.000
2012 euro 2.500.000
2013 euro 2.500.000
mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 4) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 ed a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
4. Le spese previste dalla presente legge per azioni di formazione, comunicazione, incentivi a privati, fanno carico alle disponibilità delle relative UPB di competenza.
5. Al programma predisposto dalla Regione, ai sensi dell'articolo 8, afferiscono eventuali risorse trasferite dallo Stato per le stesse finalità.