CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 138

presentata dai Consiglieri regionali

CONTU Mariano Ignazio - PIRAS - STOCHINO - ZEDDA Alessandra

il 23 marzo 2010

Norme relative alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
settore agricolo e agro-alimentare

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La proposta di legge in oggetto ha lo scopo di disciplinare e promuovere l'utilizzo delle fonti rinnovabili nel settore agricolo e agro-alimentare e informare gli utenti finali sull'utilizzo razionale della energia da fonti rinnovabili.

Allo stato attuale il Piano energetico ambientale regionale (PEAR), documento tecnico che dovrebbe supportare le scelte politiche, è stato adottato ma non ha ancora compiuto l'iter finale. Rappresenta, per come è attualmente strutturato, un elaborato statico che non permette di realizzare strategie adeguate.

La programmazione in generale, e quella energetica in particolare, richiedono delle informazioni sui consumi e sulle produzioni che devono essere aggiornate annualmente.

La Regione Sardegna patisce da anni un vuoto normativo a cui si è cercato di dare risposta con diverse delibere, ma mai con una legge di riordino del settore.

In Sardegna si registra una grande richiesta di autorizzazioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di diverse dimensioni, che vanno ben oltre la possibilità di dispacciamento della rete elettrica isolana e verso la Penisola.

Tra queste richieste, un gran numero, riguarda l'installazione di fotovoltaico su serra in zona agricola. Tra esse, molte hanno potenze nominali maggiori di 10 MW, il cui costo totale di investimento e realizzo è attuabile unicamente dai grossi gruppi economici.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2001/77/CE ha lo scopo di razionalizzare e semplificare le procedure autorizzative creando un sistema di norme oggettive, trasparenti e non discriminatorie. La presente norma recepisce e rispetta i contenuti normativi della citata direttiva e del decreto legislativo n. 387 del 2003. Il percorso ritenuto più efficace per promuovere l'accesso alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nel settore agricolo ed agro-alimentare è quello di facilitare gli interventi degli operatori del comparto agricolo. Non si possono a priori destinare quote di potenza installabile, contro i criteri e i contenuti delle norme che prevedono libero accesso al mercato della produzione dell'energia da fonti rinnovabili.

La ratio di tale proposta di legge non è quella di trasformare gli imprenditori agricoli in produttori di energia, ma quella di fornire ad essi l'energia ad un costo accettabile al fine di migliorare le loro performance aziendali.

La semplificazione della procedura autorizzativa e l'agevolazione dell'accesso al credito, oltre alla limitazione delle potenze installabili all'autoconsumo, favoriscono gli interventi alle aziende locali piuttosto che i grandi gruppi economici esterni.

Gli interventi previsti dalla presente norma, stante la debolezza competitiva delle aziende agricole, al fine di favorire il principio della multifunzionalità e della integrazione del reddito derivante dalla attività agricola e del mondo rurale nel suo complesso assumono una posizione rilevante anche come supporto alle politiche ambientali.

Descrizione dell'articolato

L'articolo 1 indica le finalità e il quadro normativo di riferimento della proposta di legge.

L'articolo 2 individua disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili.

L'articolo 3 identifica i soggetti beneficiari.

L'articolo 4 riprende le forme di agevolazioni finanziarie specificandone i limiti per ciascun tipo di impianto.

L'articolo 5 stabilisce i controlli e le revoche, con particolare riferimento alle agevolazioni, autorizzazioni e modifiche degli impianti.

L'articolo 6 individua le risorse finanziarie.

L'articolo 7 dispone l'entrata in vigore della legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Obiettivi e finalità

1. La Regione Sardegna, recependo la normativa nazionale e quella comunitaria in materia di promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attua una semplificazione amministrativa, fornisce un supporto tecnico ai destinatari della norma, promuove aiuti economici e facilita l'accesso al credito, a favore delle imprese agricole e agro-alimentari con le seguenti finalità:
a) utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili al fine del rispetto degli obiettivi previsti per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
b) aumento dell'efficienza energetica degli immobili e degli impianti utilizzati nel settore agricolo e agro-alimentare al fine di migliorare le performance aziendali;
c) utilizzo della migliore fonte di energia rinnovabile relativamente alla zona in cui si realizza l'impianto;
d) promozione della conversione degli impianti funzionanti con fonti tradizionali (gasolio, GPL) con energia elettrica;
e) agevolazione dell'autoconsumo.

 

Art. 2
Valorizzazione energetica
delle fonti rinnovabili

1. La Giunta regionale, in applicazione della presente legge, emana le direttive tecniche che, sulla base delle finalità di cui all'articolo 1, hanno lo scopo di:

a) realizzare un sistema informativo utile alla redazione del Piano energetico ambientale regionale (PEAR) rendendolo così più dinamico, al fine del più facile e corretto recepimento dello stesso e della normativa vigente in materia e per una migliore attuazione delle strategie regionali in materia di energia; in particolare si deve avere un quadro informativo costantemente aggiornato su:
1) consumi suddivisi per settore, per fascia oraria, per zona e relativa previsione nel breve termine (annuale);
2) possibilità di collegamento e capacità di dispacciamento della rete elettrica al fine di valutare la potenza installabile, anche con le previsioni future, anch'essa suddivisa per zone e per fasce orarie;

b) facilitare la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili utilizzando gli immobili già esistenti e sfruttando la migliore fonte di energia disponibile;

c) promuovere e informare, con incontri sul territorio e con distribuzione di relativo materiale illustrativo, gli imprenditori e le aziende agricole ed agro-alimentari sulle misure di risparmio ed efficienza energetica, sull'utilizzo razionale delle fonti rinnovabili e sulle modalità di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 4. Tale attività è attuata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e tramite le agenzie regionali per l'agricoltura presenti sul territorio isolano.

2. Per gli impianti in autoproduzione e fino ad 1 MW di potenza installata in zona agricola, l'impianto non è soggetto a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), fermo restando la necessità dei nulla osta previsti normalmente dall'autorizzazione unica per impianti di taglia superiore. In generale:
a) l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile aventi potenza inferiore a 20 kW è assoggettata a semplice comunicazione al comune sempre che il reddito ricavato sia integrativo di quello aziendale e quest'ultima caratteristica sia idoneamente documentata, così come previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE);
b) l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile delta potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW; è assoggettata a denuncia d'inizio di attività (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -Testo A), nel rispetto delle disposizioni urbanistiche locali;
c) l'installazione di impianti della potenza superiore a 200 kW e fino ad 1 MW, è assoggettata al rilascio di autorizzazione unica rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.

3. In particolare l'installazione di impianti eolici di potenza nominale fino a 60 kW è assoggettata a denuncia d'inizio di attività (DIA). Gli impianti eolici da 60 kW fino ad 1 MW sono assoggettati ad autorizzazione unica rilasciata dal SUAP competente per territorio, e non sono assoggettati alla procedura di VIA.

 

Art. 3
Soggetti interessati

1. Le misure previste dalla presente legge sono rivolte agli imprenditori operanti nel settore agricolo ed agro-alimentare così come più precisamente specificati all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), intendendo comprese le attività complementari (agriturismo, ittiturismo, fattorie didattiche). L'attività di coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento del bestiame rimangono, comunque, le attività principali degli imprenditori agricoli, rispetto alla produzione dei energia in regime di autoconsumo.

2. Le aziende agricole e agro-alimentari, autocertificano e dimostrano, con un'adeguata documentazione tecnica, l'effettivo autoconsumo di energia, oltre alla titolarità del conto energia.

 

Art. 4
Agevolazioni finanziarie

1. Per la realizzazione di impianti da fonte di energia rinnovabile fino alla potenza di 1 MW sono previste le seguenti fasce di agevolazione finanziaria:
a) impianti con potenza installata fino a 200 kW: contributo del 20 per cento in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile;
b) impianti con potenza installata da 200 kW fino a 1 MW: contributo del 10 per cento in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile.

2. La Regione in particolare:
a) attribuisce un contributo del 10 per cento in conto capitale per la conversione dei macchinari ed impianti attualmente alimentati con energia da fonte tradizionale (petrolio e suoi derivati) con impianti alimentati con energia elettrica e/o direttamente da fonte rinnovabile;
b) attribuisce un contributo del 10 per cento in conto capitale per gli interventi mirati al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici in cui si svolge l'attività di conservazione e di trasformazione del prodotti agricoli dell'azienda;
c) attribuisce un contributo del 10 per cento in conto capitale per le spese di primo impianto, in campo aperto, sostenute per la coltivazione delle biomasse da utilizzarsi come materia prima per la produzione di energia elettrica; la raccolta si effettua in un raggio inferiore ai 20 chilometri, rispetto al punto di installazione dell'impianto di produzione di energia da biomassa; il contributo è esteso alle spese sostenute per l'utilizzo dei reflui zootecnici finalizzato alla produzione di energia elettrica;
d) favorisce, tramite la SFIRS e i consorzi fidi, i finanziamenti e l'accesso al credito finalizzato agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili.

3. Per ottenere i benefici di cui al presente articolo l'azienda agricola presenta i seguenti documenti:
a) polizza fideiussoria bancaria o assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta di adeguato importo per la dismissione dell'impianto a fine vita e per il ripristino dello stato originario dei luoghi di durata pari alla vita utile dell'impianto e svincolabile solo a seguito di autorizzazione della Regione;
b) dichiarazione di un istituto bancario autorizzato secondo l'articolo 107 (Elenco speciale del testo unico delle leggi in materia bancaria) che attesti che il soggetto proponente l'impianto disponga di risorse finanziarie adeguate o abbia accesso a linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto; tale istituto di credito assevera la congruità del quadro economico dell'investimento stesso;
c) nulla osta dell'ente che concede il collegamento elettrico (Terna, ENEL distribuzione o altri).

4. L'importo complessivo delle agevolazioni di cui al comma 2, non può superare i limiti previsti dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

 

Art. 5
Controlli e revoche

1. Il controllo è finalizzato a verificare l'impatto che la produzione di energia rinnovabile nel settore agricolo e agro-alimentare determina sulle possibilità di sviluppo a livello regionale e locale.

2. I controlli sugli impianti, sulle autorizzazioni e sull'erogazione dei contributi sono effettuati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e sue agenzie territoriali, di concerto con l'ente locale competente per territorio. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità dei controlli.

3. I beni oggetto delle agevolazioni previste dalla presente legge sono mantenuti nella destinazione dichiarata al momento della presentazione della domanda per un periodo di otto anni, decorrente dalla data di ultimazione delle opere.

4. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso dell'impianto, prima della scadenza del periodo di cui al comma 3, è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, restituisce l'ammontare del finanziamento e dell'equivalente sovvenzione dell'agevolazione, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui ha beneficiato dell'agevolazione.

5. Il mutamento di destinazione dei beni oggetto dell'agevolazione, decorso il periodo di cui al comma 3, comporta in ogni caso l'obbligo di estinguere gli eventuali mutui in corso di ammortamento.

6. L'erogazione del contributo è comunque subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di contributo e al rilascio dell'autorizzazione dell'ente competente.

7. L'agevolazione è revocata qualora:
a) il soggetto beneficiario realizzi un'iniziativa difforme rispetto al progetto;
b) l'iniziativa contrasti con la normativa vigente in materia di autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili;
c) dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione dell'agevolazione medesima, nonché qualora l'iniziativa non sia stata ancora avviata decorsi sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione o non sia stata ultimata decorsi due anni dalla medesima data.

8. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di cui al comma 4 determina, per il soggetto inadempiente, l'impossibilità di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge, per un periodo di cinque anni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

 

Art. 6
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 36.000.000 annui a decorrere dall'anno 2010.

2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S04.01.003
Interventi in materia energetica
2010 euro 12.000.000
2011 euro 12.000.000
2012 euro 12.000.000
2013 euro ---

in diminuzione

UPB S08.01.002
FN0L - Parte corrente
2010 euro 12.000.000
2011 euro 12.000.000
2012 euro 12.000.000
2013 euro ---
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4) Interventi vari della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).

 

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).