CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 136
presentata dai Consiglieri regionali
URAS - SECHI - ZEDDA Massimo
il 18 marzo 2010
Procedure di acquisizione di impianti industriali in dismissione finalizzate alla difesa
e allo sviluppo di sistemi economico-produttivi territoriali***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La Sardegna attraversa uno stato di drammatica crisi occupazionale, segnata in modo particolare dall'incedere di un vero e proprio processo di desertificazione industriale che, lungi dal trovare soluzione nel moltiplicarsi degli incontri istituzionali, tende ad aggravarsi, producendo l'espulsione progressiva dal processo produttivo di decine di migliaia di lavoratori e il progressivo impoverimento delle popolazioni dei territori interessati. Si valutano in circa 600 le situazioni di crisi aziendale, in gran parte destinate a dismissione, per decisione unilaterale, degli impianti e delle produzioni da parte delle rispettive proprietà.
Dal nord al sud dell'Isola, passando per la Sardegna centrale, è l'intero sistema industriale sardo a risultare colpito dal convergente impatto negativo determinato dalla internazionalizzazione dei mercati, dalla loro fortissima interrelazione, dalla conseguente, e sempre più marcata, tendenza alla delocalizzazione delle produzioni. La normativa europea sulla libera concorrenza rischia di impedire, anche nei territori in condizioni di oggettivo svantaggio, ogni intervento, anche virtuoso di salvaguardia di produzioni capaci di reggere nel mercato, e di determinare distorsioni della leale competitività tra regioni diverse di stati membri dell'Unione europea.
Esiste perciò una triplice ingiustizia: da una parte l'assenza di una valida alternativa occupazionale all'impiego nel settore industriale, dall'altra il rischio della definitiva cancellazione di importanti produzioni industriali capaci di registrare attivi anche se non profitti a livelli straordinari, dall'altra ancora l'impossibilità da parte del settore pubblico di intervenire su materie di propria pertinenza senza incorrere nel rischio di una violazione della normativa europea.
Questo stato di cose rende l'economia dell'Isola del tutto in balia delle multinazionali e di ogni forma spregiudicata tipica della neo-imprenditoria finanziaria che decide se investire o meno in Sardegna e se mantenere o meno la propria produzione sulla base esclusiva della massimizzazione del profitto, senza alcuna assunzione di responsabilità sul piano sociale ed ambientale.
A questo triplice intreccio di problematiche va aggiunta l'assenza pressoché totale di una rete di copertura che sia realmente in grado di contenere gli effetti sociali della crisi economica ed occupazionale.
Né lo Stato italiano né, in via sussidiaria, la Regione Sardegna, infatti, si sono dotati di una normativa adeguata, come invece accade in molti dei Paesi dell'Europa continentale, volta a salvaguardare il diritto a un reddito e a un'esistenza dignitosi.
L'alternativa, al momento progressivo dell'esaurirsi degli ammortizzatori sociali, resta quella dell'emigrazione o del rifugio nell'economia sommersa. Così sta tornando ad essere per migliaia di persone, giovani lavoratori nonché persone che sempre più di frequente si trovano senza un lavoro in una fascia di età che va dai 45 ai 55 anni.
Attualmente, come evidenziato dai sindacati confederali della Sardegna, 600 imprese hanno formalmente dichiarato lo stato di crisi, 11 mila lavoratori utilizzano gli ammortizzatori sociali in deroga, la disoccupazione reale si attesta sulle 150 mila unità e circa 350 mila persone vivono al di sotto della soglia di povertà.
In particolare, il caso di alcuni territori dell'Isola è, da questo punto di vista, emblematico: le note vicende dei Sulcis, quanto quelle del Sassarese e della Sardegna centrale.
Tanto più se si considera che intere aree della Regione sono state sottoposte a processi di intensa trasformazione della struttura economico-produttiva, sociale e culturale, determinando un progressivo allontanamento dalle produzioni e lavorazioni tradizionali, quindi, riducendo in maniera consistente l'immediata disponibilità di ambiti economici di compensazione da opporre ai processi di desertificazione industriale in atto. Alcuni impianti, peraltro, si pensi alla produzione di alluminio nel Sulcis, sono a tutti gli effetti collocabili in un ambito strategico della produzione nazionale. La loro chiusura rappresenterebbe quindi non solamente la perdita di migliaia di posti di lavoro, ma altresì la rinuncia su scala nazionale all'intera produzione di alcuni lavorati.
La Costituzione italiana sancisce il diritto al lavoro come elemento fondativo dell'ordinamento democratico. Contestualmente, all'articolo 4, impegna la Repubblica a promuovere le condizioni che rendano effettivo tale diritto; il titolo V della stessa, all'articolo 117, definisce le materie di competenza dello Stato e della Regione, ivi comprese quelle di legislazione concorrente, dichiarando esplicitamente, al comma 4, che spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata allo Stato. Lo Statuto speciale della Regione Sardegna, inoltre, prevede la possibilità, all'articolo 4, dell'espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato.
In un contesto economico e sociale come quello descritto, il concetto di pubblica utilità è da considerarsi in stretta relazione con la tutela del lavoro, quindi con quanto prescritto dall'articolo 117 della Costituzione repubblicana e del diritto alla produzione ad esso connesso.
Preso atto, perciò, della condizione nella quale versa la produzione industriale nell'Isola, del rischio di crescenti tensioni sociali e di un ulteriore drammatico impoverimento della popolazione; preso atto, inoltre, del dettato costituzionale, dello Statuto speciale d'autonomia e delle disposizioni normative della legge fondamentale n. 2359 del 1865, considerato che la normativa esistente pone il legislatore nella condizione di assumere provvedimenti risolutivi a tutela dei livelli occupativi ed in attesa che si definisca, attraverso il concorso fra lo Stato e la Regione, così come prescritto dall'articolo 13 dello Statuto e così come proposto dal progetto di legge n. 2 depositato presso il Consiglio regionale in principio di legislatura, un piano organico di rinascita economica e sociale della Sardegna; si propone in sintesi una legge regionale che:
- ponga le condizioni normative e finanziarie per l'acquisizione da parte della Regione Sardegna degli impianti industriali sulla base di una valutazione inerente la competitività delle produzioni e la natura strategica delle attività e dei prodotti, avviati o sostenuti attraverso finanziamenti pubblici, che versino in stato di crisi e siano oggetto di dismissione;
- individui i soggetti, pubblici e privati (SFIRS, nuovi capitali e capitali locali, forme attive di partecipazione dei lavoratori all'assetto societario, istituti di credito di interesse regionale) che, anche in partenariato, progettino il mantenimento, lo sviluppo e la rigenerazione degli impianti e delle produzioni oggetto degli interventi;
- promuova percorsi di ricollocazione sul mercato delle produzioni rilanciate e consolidate, avendo cura particolare per le eventuali proposte di partecipazione democratica dei lavoratori nella gestione delle aziende.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Obiettivi e finalità1. La Regione al fine di salvaguardare le produzioni industriali competitive o strategiche, in temporaneo stato di crisi o oggetto di dismissione per delocalizzazione in altre regioni europee o extra-europee e la relativa occupazione, costituisce uno specifico fondo presso la SFIRS al fine di acquisirne la proprietà, anche in partecipazione con altri soggetti pubblici o privati.
2. La Regione opera avendo riguardo agli obiettivi di difesa e sviluppo delle attività industriali al fine di tutelare il tessuto economico e sociale dei territori interessati, in armonia con i principi in materia di diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione repubblicana e nel rispetto delle normative comunitarie sulla concorrenza.
Art. 2
Ambito di applicazione e procedure
di acquisizione1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività industriali, di piccole e medie dimensioni secondo la classificazione comunitaria, avviate o sostenute con finanziamenti pubblici anche statali ed europei. Le attività sono acquisite, previa valutazione sulle loro qualità competitive e strategiche, effettuata da una commissione regionale allo scopo istituita presso l'Assessorato competente in materia di industria.
2. La Regione dispone prioritariamente le acquisizioni di cui al comma 1 in relazione:
a) allo stato di crisi del sistema economico-sociale del territorio;
b) al numero dei lavoratori interessati a procedure di licenziamento, cassa integrazione guadagni o di mobilità;
c) all'eco-sostenibilità delle produzioni e al livello tecnologico degli impianti;
d) alle produzioni in filiera.3. Alle acquisizioni si provvede attraverso la SFIRS e l'impiego delle risorse di cui allo specifico fondo di cui all'articolo 1 sulla base di una deliberazione della Giunta regionale, anche in partecipazione con altri soggetti pubblici e privati. La valutazione sulla congruità dei prezzi è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 3.
4. In caso di indisponibilità alla cessione da parte dei soggetti proprietari, l'Amministrazione regionale opera con le medesime procedure e secondo i principi dell'esproprio per pubblica utilità, avuto riguardo all'interesse prevalente della salvaguardia del diritto al lavoro dei propri cittadini e all'attivazione di efficaci misure di contrasto a processi di spopolamento ed irreversibile impoverimento economico del territorio regionale.
Art. 3
Commissione per l'acquisizione delle attività
industriali in stato di crisi1. È costituita, presso l'Assessorato regionale dell'industria, la Commissione per l'acquisizione delle attività industriali in stato di crisi, ai fini delle necessarie valutazioni concernenti la qualità delle produzioni, la congruità dei prezzi, le prospettive di mercato, lo stato degli impianti, l'utilità sociale dell'investimento, la sostenibilità ambientale, la conformità con la vigente normativa comunitaria in materia di concorrenza.
2. La Commissione, istituita con deliberazione della Giunta regionale, è presieduta dall'Assessore regionale dell'industria o da un suo delegato; partecipa con diritto di voto il direttore della SFIRS ed è composta da non più di cinque esperti, interni ed esterni all'Amministrazione, competenti nelle materie oggetto di valutazione.
Art. 4
Partnership di gestione1. Gli impianti industriali acquisiti ai sensi della presente legge sono gestiti tramite SFIRS e di norma in partenariato, in relazione alle quote di eventuali altre partecipazioni pubbliche o private con il coinvolgimento di istituti di credito di rilevanza regionale, di impresa privata specializzata, impresa sociale, rappresentanze dei lavoratori e istituzioni pubbliche locali.
2. Obiettivi del partenariato di gestione sono lo sviluppo, l'innovazione e il rilancio dell'attività aziendale tramite specifico piano pluriennale industriale, comprensivo del programma degli investimenti, da sottoporre all'approvazione preliminare della Giunta regionale, sulla base delle verifiche effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 3.
3. Il piano, di durata non superiore ad un quinquennio, è finalizzato alla migliore ricollocazione sul mercato dell'azienda, previa acquisizione delle garanzie di mantenimento, per un congruo periodo, dei livelli occupazionali.
Art. 5
Partecipazione dei lavoratori1. Al fine di favorire il rilancio produttivo delle aziende oggetto degli interventi di cui alla presente legge è promossa la partecipazione diretta dei lavoratori al capitale societario. Tale partecipazione è costituita con la cessione mensile di un definito numero di ore lavorative, dimensionate ai contenuti tipici dei contratti di solidarietà, e sulla base di specifiche intese stipulate con le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali di categoria.
Art. 6
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 50.000.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013. Nel bilancio della Regione per gli anni dal 2010 al 2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - Parte corrente
2010 euro 50.000.000
2011 euro 50.000.000
2012 euro 50.000.000
2013 euro 50.000.000in aumento
UPB S06.03.017
Interventi per la promozione e lo sviluppo industriale e il potenziamento produttivo
2010 euro 50.000.000
2011 euro 50.000.000
2012 euro 50.000.000
2013 euro 50.000.000