CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 134
presentata dai Consiglieri regionali
CAMPUS - FLORIS Rosanna - RANDAZZO - SANJUST - SANNA Paolo Terzo - RASSU - LADU - PETRINI - BARDANZELLU - PITEA - LOCCI
il 17 marzo 2010
Istituzione della figura professionale di autista soccorritore
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il lavoro degli autisti soccorritori viene visto come attivit� di semplice conduzione di mezzi, mentre di fatto, nella pratica di ogni giorno, oltre alla guida delle ambulanze essi intervengono in equipe sui pazienti, assieme alle altre figure professionali che costituiscono le singole unit� operative, svolgendo attivit� di assistenza sanitaria, da cui derivano importanti responsabilit� sia civili che penali, e che, soprattutto richiedono una specifica competenza. Ci� non di meno, attualmente l'autista soccorritore � inquadrato nel generico ruolo di operatore tecnico, e non gli vengono riconosciuti n� una specifica professionalit� n� indennit�, assicurazione n�, tanto meno, un trattamento economico adeguato.
Gi� molte regioni, tra cui il Veneto, l'Emilia Romagna e l'Abruzzo, hanno riconosciuto l'importanza del ruolo professionale e legiferato in materia, definendo le mansioni, la formazione, l'inquadramento professionale, le indennit� e la copertura assicurativa.
Attualmente in Sardegna ogni azienda sanitaria ha utilizzato dei criteri differenti per l'assunzione degli autisti soccorritori; alcuni sono inquadrati nei ruoli propri dell'azienda, altri sono dipendenti di agenzie interinali, altri ancora sono dipendenti di cooperative sociali, con enormi differenze in termini di trattamento economico e di tutele lavorative.
Con questo progetto di legge si vuole colmare un vuoto normativo anche nella nostra Regione ed istituire la figura professionale dell'autista soccorritore, definendo specifici criteri di accesso alla professione, criteri didattici e scientifici di formazione e di aggiornamento professionale, al pari delle altre professionalit� che compongono le unit� mobili di soccorso.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Figura professionale e profilo1. L'autista soccorritore � l'operatore tecnico che, in seguito a specifica formazione, provvede alla conduzione dei mezzi di soccorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), collabora al mantenimento della loro efficienza e di quella delle apparecchiature in essi installate, collabora all'intervento di soccorso sul territorio, nelle varie fasi del suo svolgimento.
2. All'autista soccorritore vengono riconosciute, in sede contrattuale, le indennit� di rischio, pericolo e danno previste per le altre figure professionali di operatori del soccorso.
Art 2
Contesto operativo1. L'autista soccorritore presta la propria attivit� sul territorio alle dipendenze di aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero di enti pubblici e privati, nonch� in associazioni di volontariato.
2. L'autista soccorritore pu� effettuare il trasporto di persone per le quali siano richiesti i mezzi di cui all'articolo 1 anche al di fuori delle situazioni di emergenza.
Art. 3
Contesto di lavoro1. L'autista soccorritore svolge le sue attivit� inserito in �quipe, in collegamento funzionale ed in collaborazione con gli operatori professionalmente preposti all'intervento di soccorso.
Art. 4
Attivit� e competenza1. Le attivit� dell'autista soccorritore sono rivolte alla logistica dell'intervento di emergenza e sono svolte secondo i piani e le direttive della centrale operativa 118 o del servizio o del medico dal quale l'intervento � coordinato.
2. Le attivit� di cui al comma 1 ricadono nelle seguenti tipologie:
a) conduzione del mezzo di soccorso;
b) supporto a tutti gli interventi sanitari;
e) supporto gestionale, organizzativo e formativo.3. La tabella A allegata e parte integrante della presente legge, riassume rispettivamente le attivit� dell'autista soccorritore e le competenze che lo stesso deve possedere.
Art. 5
Formazione1. La formazione dell'autista soccorritore � di competenza della Regione la quale, sulla base del fabbisogno del servizio sanitario regionale di competenza e delle esigenze di altre organizzazioni pubbliche o private, operanti sul proprio territorio, e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, autorizza le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e altre istituzioni pubbliche e private nonch� le organizzazioni di volontariato alla effettuazione dei relativi corsi.
2. L'organizzazione dei corsi e della didattica � di competenza delle singole aziende, o delle macroaree, qualora gi� istituite, sulla base di apposite linee guida emanate dalla Regione, che ne assicura il coordinamento.
Art. 6
Requisiti di accesso1. Per l'accesso ai corsi di formazione di autista soccorritore � richiesto il diploma di scuola dell'obbligo, il possesso della patente di guida di tipo B ed il compimento del ventunesimo anno di et� alla data di iscrizione al corso.
Art. 7
Organizzazione didattica1. Il corso di formazione per autista soccorritore � articolato nei seguenti moduli didattici:
a) di base, per 100 ore di teoria, 20 ore di esercitazioni, 20 missioni di soccorso, 20 missioni con dispositivi di allarme, 20 missioni di trasporto;
b) professionalizzante, per 50 ore di teoria, 50 ore di esercitazioni.2. Per l'accesso ai corsi di cui al comma 1, lettera b), � richiesto un periodo di attivit� non inferiore ad anni due.
3. La Regione, in relazione a specifiche tipologie di impiego dell'autista soccorritore, pu� prevedere altri moduli didattici, riferiti a temi specifici, per trasmettere particolari competenze o per integrare l'autista soccorritore in particolari strutture organizzative locali.
4. I moduli tematici di cui al comma 3, sono costituiti da un massimo di cento ore, delle quali non pi� di cinquanta sono riservate ad insegnamenti teorici.
5. Il passaggio da un modulo al successivo � condizionato da una valutazione positiva, da parte del corpo docente, dell'apprendimento e delle abilit� pratiche acquisite dall'allievo.
6. La Regione in relazione a pi� generali esigenze di educazione al soccorso sanitario, pu� ammettere alla frequenza del solo modulo di base, e senza alcun obbligo dell'esame di cui all'articolo 10, anche persone estranee al profilo professionale di autista soccorritore.
Art. 8
Materie di insegnamento1. Le materie di insegnamento relative ai moduli didattici di cui all'articolo 7, comma 1, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:
a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa;
b) area igienico-sanitaria;
c) area tecnico-operativa.2. Le materie di cui al comma 1 sono riassunte nella tabella B allegata che costituisce parte integrante della presente legge.
Art. 9
Tirocinio1. Tutti i corsi prevedono un tirocinio guidato in misura non inferiore a quella stabilita dall'articolo 7. Le attivit� di tirocinio sono assistite da un tutor e svolte presso le strutture ed i servizi nel cui ambito la figura professionale dell'autista soccorritore trova impiego, autorizzati con le procedure di cui all'articolo 5.
2. Quando le attivit� di cui al comma 1 consistono in missioni di soccorso, queste sono calcolate sul numero di missioni svolte.
3. Alla fine del tirocinio il tutor predispone, per ogni allievo, una scheda riassuntiva che documenti le attivit� del tirocinio e valuti le capacit� dimostrate dall'allievo.
Art. 10
Esame finale e rilascio dell'attestato1. La frequenza dei corsi � obbligatoria e non sono ammessi alle prove di valutazione finale gli allievi che abbiano superato il tetto massimo di assenze giustificate indicato dalla Regione nel provvedimento istitutivo dei corsi.
2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica, da parte di una commissione, la cui composizione � individuata dal provvedimento di cui al comma 1 e della quale fa parte un membro designato dalla Regione.
3. All'allievo che supera le prove � rilasciato un attestato di qualifica specifico per il corso superato.
Art. 11
Titoli pregressi1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale, definisce e quantifica il credito formativo da attribuire ai titoli e ai servizi pregressi, in relazione alla acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale dell'autista soccorritore.
Art 12
Norma finanziaria1. I corsi di autista soccorritore sono cofinanziati dalla Regione, che annualmente determina i criteri e i parametri di finanziamento.
2. Le spese previste per l'attuazione dell'articolo 5 sono valutate in euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2011.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti modifiche:
in aumento
UPB S02.02.001
Programmazione e politica della formazione e del sistema formativo
2010 euro ---
2011 euro 400.000
2012 euro 400.000
2013 euro 400.000
in diminuzioneUPB S08.01.002
FNOL - parte corrente
2010 euro ---
2011 euro 400.000
2012 euro 400.000
2013 euro 400.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n.5 (legge finanziaria 2010). Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.***************
Allegati:
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