CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 133

presentata dai Consiglieri regionali

VARGIU - COSSA - DEDONI - FOIS - MELONI Francesco - MULA

l'11 marzo 2010

Istituzione della Consulta regionale per gli affidamenti etero familiari e le adozioni e dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il tema dei diritti del minore rappresenta una sfida importantissima della nostra società.

Appare infatti centrale la necessità di garantire al minore la migliore integrazione possibile nell'ambito della famiglia di appartenenza, attraverso tutti i possibili strumenti di sostegno.

È però evidente che rimane alto il numero dei casi di fortissimo disagio, che rendono opportuno l'allontanamento temporaneo del minore dal proprio nucleo familiare di origine, anche attraverso il supporto da parte di altri nuclei familiari disponibili ed adeguatamente formati.

Più di recente, i fenomeni migratori extraeuropei stanno facendo drammaticamente emergere la problematica dell'ingresso nel territorio nazionale di minori non accompagnati, la cui tutela rappresenta un impegno sociale in attesa di risposte adeguate.

In tutti questi casi si configura la necessità di ricorso alle diverse forme dell'affidamento etero familiare, il cui potenziamento rappresenta un insostituibile supporto all'attività dei servizi sociali e dei tribunali che si occupano delle situazioni di disagio minorile.
Tale potenziamento può senz'altro essere sostenuto attraverso l'implementazione dei servizi resi alle famiglie che si rendono disponibili per percorsi di affidamento, attraverso un'adeguata preparazione alle problematiche da affrontare e il sostegno diretto nella gestione della criticità.

Altrettanto importante appare poi l'attività di sostegno alle coppie che manifestano la propria disponibilità ad adottare un minore.

È ben noto come le pratiche d'adozione siano sempre state complesse, nonostante l'intenzione dichiarata del legislatore di venire incontro alle esigenze delle famiglie interessate, con l'obiettivo finale di facilitare le relative pratiche, meglio tutelando la figura del minore.

Se l'adozione nazionale trova peraltro i suoi canali consolidati resi senz'altro più certi e veloci attraverso la nuova normativa di merito, altro discorso vale per l'adozione internazionale che rappresenta, ad oggi, la strada maestra per le famiglie disponibili alla genitorialità non biologica.

La normativa vigente in materia di adozione internazionale ha avuto, infatti, la finalità di garantire e certificare i percorsi, attraverso l'obbligo per le famiglie disponibili all'adozione di rivolgersi ad un ente autorizzato, ai sensi dell'articolo 39 ter della legge n. 184 del 1983 e successive modifiche, che supporta e sostiene la famiglia stessa nelle attività rivolte all'adozione.

Tali enti autorizzati scontano spesso disomogeneità di procedure, anche in relazioni ai differenti paesi stranieri presso i quali posseggono l'accreditamento ad operare.

Non raramente gli enti richiedono inoltre alle famiglie adottive un ulteriore percorso di verifica, che risulta aggiuntivo e complementare rispetto a quello, peraltro complesso, che precede il conseguimento della idoneità all'adozione.

In Sardegna, il numero degli enti autorizzati è relativamente basso, per cui le famiglie disponibili all'adozione sono indirizzate verso percorsi obbligati, con riduzione del ventaglio complessivo delle opportunità e carichi assai onerosi per la necessità di completare fuori dall'Isola una parte del percorso propedeutico alle fasi finali della procedura adottiva.

Spesso per le famiglie sarde si verifica la necessità di sostenere spese aggiuntive rispetto a quelle delle famiglie di altre regioni italiane, che gravano ancora di più su un percorso che richiede comunque un significativo impegno finanziario.

Ne deriva la necessità di supportare in tutti i modi le famiglie, per garantire l'opportunità dell'adozione anche a quelle che abbiano minori strumenti culturali e minori risorse economiche e vivano quindi con maggiore disagio la difficoltà d'accesso alle strade maestre per l'adozione.

La stessa farraginosità delle procedure burocratiche rischia, infatti, di frenare ogni entusiasmo quando alla loro complessità si aggiunge la difficoltà logistica di rapporto con l'ente autorizzato.

È per questo che in Sardegna più che altrove è sentita forte l'esigenza di un supporto regionale che possa collaborare attivamente con le realtà esistenti (Tribunale dei minori, servizi sociali degli enti locali, strutture ASL, associazioni private, enti autorizzati) nell'implementare la cultura dell'affidamento etero familiare e dell'adozione, con l'obiettivo di concorrere alla piena tutela dei diritti del minore, sanciti dalla convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993.

Con il presente testo di legge, la Regione riconosce l'importanza del problema e si schiera attivamente al fianco delle famiglie e delle istituzioni già impegnate in questa direzione.

Lo fa attraverso due strumenti fondamentali, l'istituzione di una Consulta per gli affidi e le adozioni e di un'Agenzia per le adozioni internazionali.
La prima ha il compito fondamentale di esercitare un'opera di raccordo tra tutte le istituzioni pubbliche e private impegnate nel settore, che conferisca alla Regione un ruolo centrale nella tutela e nella promozione dei diritti del minore, sostenendo in tutti i modi la cultura dell'affido e dell'adozione e supportando psicologicamente e tecnicamente i relativi percorsi.

La Consulta ha il compito di monitorare l'esistente e di suggerire nuove iniziative e azioni, tutte finalizzate alla tutela del diritto del minore e al supporto delle famiglie che, a vario titolo, si prendono cura di lui.
L'Agenzia svolge invece principalmente il ruolo di ente autorizzato, anche attraverso l'attivazione di rapporti di collaborazione e convenzione con istituzioni analoghe operanti in altre regioni italiane e con gli stessi enti autorizzati, ed è pertanto in grado di fornire supporto a tutte le famiglie sarde che decidono di intraprendere la strada dell'adozione internazionale.

L'Agenzia, con la sua autonomia contabile e amministrativa, è però anche in grado di essere il braccio operativo della Regione Sardegna per tutte le attività di supporto alle famiglie finalizzate a semplificare il percorso adottivo, garantendo pari opportunità alle famiglie che non posseggono le importanti risorse economiche che sono oggi necessarie per portare a compimento una pratica adottiva.

All'interno dell'Agenzia è anche prevista l'istituzione di uno Sportello informativo, che punta a diventare l'interfaccia istituzionale con le famiglie, l'indispensabile supporto di qualsiasi attività promozionale e informativa di sostegno all'affidamento e all'adozione.

La Giunta regionale e il competente Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale vigilano sul percorso dell'Agenzia, approvandone i programmi annuali e i bilanci annuali e triennali ed individuando, con la collaborazione della Consulta e della stessa Agenzia, i provvedimenti amministrativi più adeguati a sostenere la cultura dell'affidamento e dell'adozione dei minori e a fornire il miglior supporto economico e tecnico alle famiglie sarde che vogliono impegnarsi in tali percorsi.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione Sardegna, promuove i diritti dell'infanzia, anche attraverso azioni dirette al sostegno delle famiglie che intendono adottare minori o rendersi disponibili per interventi di affidamento familiare.

2. Tali interventi sono disposti tramite un programma di dettaglio annuale, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

3. Per la realizzazione di tale attività sono istituite la Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari e l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali.

4. Sia la Consulta che l'Agenzia sono strumenti attuativi delle politiche regionali di settore e operano inquadrate nell'ambito della normativa nazionale di riferimento.

 

Art. 2
Consulta regionale per le adozioni
e gli affidamenti familiari

1. La Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari formula proposte ed esprime pareri sulle azioni regionali a sostegno dell'attuazione della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) e della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile) e garantisce il pieno raccordo tra la Regione Sardegna e gli operatori del settore e promuove la piena integrazione delle azioni di tutti i soggetti istituzionali interessati.

2. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o da suo delegato.

3. La Consulta è composta da:
a) il direttore dell'Assistenza sociale dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
b) il direttore dell'Agenzia regionale per gli affidi etero familiari e per le adozioni;
c) un funzionario regionale competente nella materia, delegato dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;
d) tre rappresentanti nominati dal Consiglio delle autonomie locali, scelti tra gli operatori del settore che lavorano presso gli enti locali della Sardegna;
e) un componente nominato dalla Federazione regionale degli ordini dei medici, scelto sulla base della specifica qualificazione professionale;
f) un componente nominato dall'Ordine degli psicologi, scelto sulla base della specifica qualificazione professionale;
g) un componente nominato dal Tribunale dei minori di Cagliari e un componente nominato dal Tribunale dei minori di Sassari, sulla base della specifica qualificazione professionale;
h) un componente nominato dalla Direzione scolastica regionale, sulla base della specifica esperienza nell'inserimento e nel sostegno scolastico ai minori;
i) da uno a tre componenti, nominati dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, su indicazione degli enti autorizzati operanti in Sardegna, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge n. 184 del 1983;
j) tre componenti, nominati dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, su indicazione delle associazioni di volontariato operanti nel settore.

4. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione entro novanta giorni dall'inizio della legislatura e decade automaticamente all'atto delle nuove elezioni regionali.

5. In sede di prima applicazione, la Consulta è nominata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un funzionario indicato dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

7. Ai componenti della Consulta è corrisposto il gettone di presenza e sono rimborsate eventuali spese di viaggio.

 

Art. 3
Agenzia regionale per gli affidi etero familiari e per le adozioni

1. È istituita l'Agenzia regionale per gli affidi etero familiari e per le adozioni, di seguito nominata anche Agenzia, a cui è attribuito il compito di svolgere a favore delle famiglie sarde le pratiche di adozione internazionale e le funzioni proprie dell'ente autorizzato, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge n. 184 del 1983.

2. Tale ruolo è svolto anche attraverso l'attivazione di rapporti di consulenza, collaborazione e convenzione con altri analoghi organismi regionali e con gli enti autorizzati.

3. All'Agenzia è, inoltre, attribuita la funzione di consulenza in materia alla Regione Sardegna e di organizzazione di tutte le attività di supporto che la Regione fornisce alle famiglie affidatarie e adottive.

4. In particolare, essa svolge attività informativa, di patrocinio e assistenza legale, sociale e psicologica alle coppie residenti in Sardegna che intendono adottare un bambino straniero.

5. L'Agenzia garantisce supporto alle famiglie anche nelle fasi successive all'affidamento e all'adozione e collabora con le ASL, con i servizi sociali degli enti locali e con le associazioni private per tutte le esigenze legate al sostegno familiare del minore adottato.

6. L'Agenzia è ente strumentale della Regione Sardegna, dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

7. L'Agenzia è guidata da un direttore, nominato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di specifica competenza tecnica amministrativa, che ne assume responsabilità organizzativa, gestionale e legale.

8. Il bilancio dell'Agenzia è certificato da un collegio di tre revisori dei conti, nominati dalla Giunta regionale.

9. Il programma dell'attività annuale e triennale dell'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio assegnati, è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente per materia.

10. La Giunta regionale, su proposta del direttore generale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo statuto dell'Agenzia che prevede le norme che ne disciplinano l'attività e ne stabilisce la dotazione organica.

11. L'Amministrazione regionale provvede a mettere a disposizione dell'Agenzia il personale, i locali e le risorse necessarie all'inizio delle attività.

 

Art. 4
Sportello informativo permanente

1. Presso l'Agenzia è costituito uno Sportello informativo permanente, che promuove iniziative di sensibilizzazione alla cultura dell'affidamento e dell'adozione e fornisce informazioni preliminari dirette e dettagliate a chiunque voglia approfondire i relativi percorsi.

 

Art. 5
Interventi economici della Regione

1. Nella redazione del piano annuale di intervento, la Regione dispone gli interventi economici indispensabili per rendere omogeneo il sostegno alle famiglie affidatarie e per supportare i percorsi delle famiglie che aspirano all'adozione, sulla base di fasce di reddito predeterminate.

 

Art. 6
Norma transitoria

1. L'Agenzia, anche in convenzione con altri soggetti autorizzati, può assumere gli incarichi di cui agli articoli 31 e 39 della legge n. 184 del 1993, all'atto della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali.

 

Art. 7
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 3.000.000 annui.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S05.03.005
Finanziamenti per attività socio-assistenziali
2010 euro 3.000.000
2011 euro 3.000.000
2012 euro 3.000.000
2013 euro 3.000.000

in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL - Parte corrente
2010 euro 3.000.000
2011 euro 3.000.000
2012 euro 3.000.000
2013 euro 3.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.