CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 132

presentata dai Consiglieri regionali

DE FRANCISCI - DIANA Mario

l'11 marzo 2010

Norme per la disciplina delle attività di ittiturismo e pescaturismo

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Andare per mare è un'attività che non si esaurisce nel solo pescare, ma che trova nella diversificazione del reddito dei pescatori e nella valorizzazione delle risorse ambientali, così come della cultura, una importante risorsa per la Regione.

Le due forme cosiddette di turismo "blu", pescaturismo (escursioni giornaliere) e ittiturismo (alloggio e ristorazione), che vedono protagonisti i pescatori e le tradizioni marinare della Sardegna, sono destinate a crescere; esse rappresentano una concreta proposta di riconversione dei pescatori nel periodo di fermo-pesca, offrendo un contributo alla riduzione dello sforzo di pesca.

Il gradimento di tali attività da parte dei turisti ha trovato un pronto riscontro sul fronte della qualità con le prime certificazioni ottenute dagli ittiturismo sardi.

Fare pescaturismo significa entrare in contatto con la cultura e le tradizioni di un mondo ricco di storia e di conoscenze che fanno parte del nostro patrimonio culturale.

La Regione Sardegna, in armonia con i principi di cui alla normativa comunitaria e nazionale per gli aspetti di competenza, sostiene la pesca anche mediante la promozione di forme idonee di turismo legate al mare, al fine di:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le specifiche risorse della pesca;
b) tutelare, qualificare e valorizzare le attività dei pescatori;
c) favorire il mantenimento delle attività umane nelle zone di mare;
d) promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità enogastronomiche;
e) conservare le tradizioni culturali del mondo della pesca attraverso una corretta educazione alimentare;
f) migliorare l'offerta e la qualità dei servizi resi agli utenti;
g) limitare lo sforzo di pesca garantendo al contempo il reddito degli operatori del settore;
h) favorire l'occupazione, in particolar modo quella femminile, attraverso azioni specifiche di formazione manageriale per la gestione delle attività integrative alla pesca professionale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Attività di pescaturismo e ittiturismo

1. La presente legge, fatte salve le disposizioni normative vigenti in materia di pesca, disciplina le attività connesse alla pesca effettuate dall'imprenditore ittico.

2. Si intende per pescaturismo l'attività esercitata dagli imprenditori ittici, singoli o associati, connessa a quella principale di pesca e consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo.

3. Per ittiturismo si intendono le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, connessa a quella principale di pesca esercitata dagli imprenditori ittici, singoli o associati, nei limiti definiti dall'articolo 4.

 

Art. 2
Albo regionale degli operatori ittituristici
e pescaturistici

1. Al fine di promuovere specifiche attività di sostegno al settore è istituito, presso l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, l'Albo degli operatori di pescaturismo e ittiturismo. L'Albo è composto da due sezioni, una per la pescaturismo e una per l'ittiturismo.

2. L'operatore di pescaturismo che ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi del decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'articolo 27-bis della L. 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni), ne da comunicazione, entro trenta giorni dal rilascio, all'ufficio competente individuato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, affinché questo provveda ad inserirlo nell'apposita sezione dell'Albo. Alla comunicazione è allegata copia del permesso all'esercizio della pescaturismo.

3. L'operatore di ittiturismo ne da comunicazione, entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione o dall'avvio dell'attività all'ufficio di cui al comma 2 e per le stesse finalità.

4. La cancellazione dall'Albo è disposta:
a) qualora l'imprenditore non abbia intrapreso l'attività entro i tre anni successivi all'iscrizione, fatto salvo che abbia in corso realizzazioni strutturali inerenti l'attività ittituristica o pescaturistica;
b) nei casi di revoca dell'autorizzazione;
c) per la perdita dei requisiti per l'iscrizione.

5. L'iscrizione nell'Albo è negata, ed ove concessa è revocata, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, ai soggetti che:
a) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni;
c) siano stati dichiarati delinquenti abituali.

6. La Regione comunica al comune, nel cui territorio è ubicata l'attività ittituristica o pescaturistica, per l'esercizio delle deleghe in agricoltura, l'avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dall'Albo di cui al comma 1.

 

Art. 3
Autorizzazione all'esercizio
delle attività di ittiturismo

1. L'operatore ittico che intende avviare l'attività di ittiturismo presenta una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche e integrazioni, al comune territorialmente competente. Alla dichiarazione di inizio attività sono allegati i documenti, anche sotto forma di autocertificazione, individuati dal regolamento di cui all'articolo 5.

2. L'autorizzazione specifica le attività e i relativi limiti di esercizio nonché i periodi di apertura richiesti dal titolare. È possibile, previa comunicazione al comune, sospendere, per limitato tempo, la ricezione degli ospiti nei periodi stabiliti.

3. L'autorizzazione comunale ha durata indeterminata salvo i casi di revoca previsti dall'articolo 8.

4. Le variazioni delle attività autorizzate sono preventivamente comunicate al comune e alla Regione e non possono comunque eccedere i limiti stabiliti in fase di iscrizione.

 

Art. 4
Disciplina delle attività di
pescaturismo e di ittiturismo

1. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo, definite nell'articolo 1, sono connesse all'attività principale di pesca quando il tempo lavoro impiegato nell'attività di pesca professionale è superiore a quello impiegato nell'espletamento delle attività accessorie. Per entrambe le attività l'esercizio della pesca professionale deve essere prevalente. La prevalenza è dimostrata quando il numero di giornate destinate alle attività integrative non supera il 40 per cento di quelle destinate all'attività di pesca professionale.

2. L'utilizzo delle risorse aziendali per le attività di ittiturismo risponde ai seguenti criteri:
a) i pasti somministrati sono ottenuti per almeno il 60 per cento con prodotti di aziende ittiche sarde, di cui almeno il 50 per cento provenienti dalla propria impresa ittica o da cooperative o consorzi di imprese ittiche operanti in ambito locale;
b) le attività sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse normalmente impiegate per l'attività principale; possono pertanto essere adibiti all'esercizio dell'attività di ittiturismo gli stabili nella disponibilità delle imprese/cooperative di pesca adeguatamente uniformati alle norme igienico-sanitarie previste per la somministrazione di alimenti e bevande; per l'ospitalità gli operatori di pescaturismo e di ittiturismo possono utilizzare anche le proprie abitazioni principali secondo la formula e le regole del bed and breakfast.

 

Art. 5
Regolamento

1. Il regolamento di attuazione per le attività di pescaturismo e ittiturismo è approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e contiene:
a) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività di pesca e attività di pescaturismo e ittiturismo, nonché i limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta;
b) eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di connessione con l'attività di pesca;
c) le tabelle per il calcolo delle giornate lavorative relative alle attività di pescaturismo e ittiturismo e le modalità di conteggio, nonché i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti aziendali offerti utilizzati nella somministrazione dei pasti;
d) le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività di ittiturismo;
e) i criteri, le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ittiturismo;
f) le modalità per avvalersi della denuncia di inizio attività a norma dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni;
g) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende di pescaturismo e ittiturismo;
h) le modalità e le soglie di apertura dell'attività di pescaturismo e ittiturismo;
i) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della competente Commissione consiliare.

3. Nelle more di adozione del regolamento di cui al comma 1 si fa riferimento ai parametri previsti da analoghe norme di settore.

 

Art. 6
Attività di studio e di ricerca e
formazione professionale

1. La Regione, anche in collaborazione con le organizzazioni, le associazioni di categoria dei pescatori e gli enti locali, promuove azioni di studio e di formazione professionale rivolte agli operatori e ai loro nuclei familiari.

 

Art. 7
Obblighi

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1:
a) osserva le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti;
b) espone al pubblico le tariffe praticate e, se attribuita, la classificazione;
c) rispetta i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa;
d) osserva gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;
e) consente i controlli e le ispezioni previste da norme di legge;
f) da inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione dandone comunicazione al comune;
g) espone al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;
h) presenta annualmente all'ente competente, con le modalità e i termini previsti dal regolamento, una dichiarazione contenente le tariffe che l'operatore intende praticare per l'anno successivo; in difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;
i) comunica al comune l'eventuale cessazione dell'attività di cui all'articolo 1 entro trenta giorni dalla stessa.

 

Art. 8
Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Il comune sospende l'esercizio dell'attività di ittiturismo qualora vengano accertate violazioni a uno degli obblighi imposti dalla presente legge e dalle altre disposizioni normative vigenti.

2. L'autorizzazione è revocata dal comune con provvedimento motivato qualora l'operatore:
a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
b) abbia perduto i requisiti di legge;
e) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, più periodi di sospensione per complessivi novanta giorni.

3. Il provvedimento di revoca è comunicato entro quindici giorni dal comune alla Regione al fine dell'aggiornamento dell'Albo di cui all'articolo 2 e per l'eventuale recupero delle somme erogate.

 

Art. 9
Vigilanza e controlli

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitate dai comuni interessati nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

2. I comuni effettuano controlli periodici almeno ogni tre anni e trasmettono alla Regione, annualmente, una relazione che evidenzi l'attività di controllo svolta direttamente o da altri soggetti competenti, con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate. In caso di mancato adempimento dei compiti di controllo attribuiti al comune la Regione esercita il potere sostitutivo.

 

Art. 10
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque eserciti abusivamente le attività di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.500.

2. Chiunque contravvenga agli obblighi di cui all'articolo 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.

3. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

4. Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie sono svolte dal comune.

5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dal comune a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

 

Art. 11
Contributi

1. Alle imprese singole e associate che esercitano le attività di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli aiuti previsti dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca).