CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 130
presentata dal Consigliere regionale
CUCCUREDDU
l'8 marzo 2010
Disciplina del turismo nautico e della portualità turistica in Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La nautica e la portualità turistica, tanto più in una regione insulare come la nostra, devono assumere un ruolo decisivo nelle strategie volte a costruire ed a perseguire, con risolutezza, un nuovo modello di sviluppo, ambientalmente sostenibile, non suscettibile di delocalizzazione e basato sull'erogazione di servizi ad altissimo valore aggiunto.
Come indicato nel Rapporto sul turismo nautico, pubblicato nell'ottobre del 2009, il diportista spende di media complessivamente in un anno 30.499 euro. Nei principali porti della Sardegna la spesa media giornaliera per ogni passeggero imbarcato nei maxi yacht in transito (fonte SYS) è di 1.850 euro. Nel computo della spesa complessiva sono naturalmente ricompresi i costi di ormeggio, quelli per il carburante, per i costi di agenzia marittima e dei servizi portuali, ma anche quelli per la ristorazione, lo shopping, il trasporto veicolare e/o aereo, l'intrattenimento e la cultura.
Il diportista è così, di gran lunga, il turista con la maggior capacità di spesa e quindi le strutture adibite alla portualità turistica appaiono le più idonee, se dotate degli opportuni servizi, per attuare efficacemente una politica di redistribuzione del reddito. È però necessaria, oltre alla infrastrutturazione, qualificazione e/o rifunzionalizzazione delle strutture portuali, una politica volta a promuovere la cultura del mare, appare, infatti, paradossale che nonostante viviamo in un'isola, le nostre città ed i nostri paesi siano ricchissimi di testimonianze, di musei, di mostre antropologiche ed etnografiche, legate alla cultura contadina, mentre la cultura del mare, della pesca, della marineria, dei traffici marittimi, fatta eccezione per alcune iniziative realizzate a Stintino e Carloforte (legate, peraltro, ad aspetti particolari come quelli delle tonnare), appare del tutto assente. Altro aspetto importante è la formazione continua nel settore delle professioni nautiche e portuali, dai direttori dei porti, agli operatori delle manutenzioni, dell'elettronica piuttosto che della meccanica o della carpenteria, ma anche gli operatori dei servizi di charter, diving, pesca turismo, ittiturismo, pesca sportiva e degli sport acquatici, dallo sci alla vela, dal surf al kite.
Oggi la Sardegna dispone di 16.848 posti barca (rilevazione Rete dei porti) ed il numero è variabile sulla base della modifica dei piani di ormeggio, all'interno dei porti e degli approdi turistici. A questi vanno aggiunti circa 2.000 posti barca disponibili nei campi boe e nei punti di ormeggio, che per le loro caratteristiche di stagionalità non sono agevolmente censibili. Il rapporto sul turismo nautico attribuisce complessivamente, ma non sono specificate le modalità di rilevamento, alla Sardegna 18.843 posti barca di varie dimensioni, ripartiti fra gli stanziali, gli stagionali e quelli destinati al transito.
Questa la distribuzione territoriale delle 48 strutture portuali della Sardegna (porti ed approdi turistici).
Questo l'elenco delle strutture portuali partendo da Cagliari in senso antiorario:
PORTO DI BONARIA - CAGLIARI (Su Siccu)
PORTO DEL SOLE - CAGLIARI
PORTO DI SANT'ELMO - CAGLIARI
MARINA CALATA DI VIA ROMA - CAGLIARI
PORTO DI MARINA PICCOLA
PORTO DI CAPITANA
PORTO DI VILLASIMIUS
PORTO CORALLO
PORTO DI ARBATAX
PORTO DI SANTA MARIA NAVARRESE
PORTO DI CALA GONONE
PORTO DI LA CALETTA
PORTO OTTIOLU
PORTO DI PUNTALDìA
PORTO DI SPURLATTà
PORTO DI OLBIA
PORTO DI BAIA CADDINAS
PORTO DI GOLFO ARANCI
PORTO DI PALUMBALZA - PORTO ORO
PORTO ROTONDO
PORTO MARINA DI PORTISCO
PORTO CERVO
PORTO DI MARINA DELL'ORSO
PORTO DI CALA BITTA
PORTO DI CANNIGIONE
PORTO DI CALA GAVETTA
PORTO MASSIMO
PORTO DI CALA CAMICIOTTO
PORTO DI CALA MANGIAVOLPE
PORTO DI PALAU
PORTO DI SANTA TERESA
PORTO ISOLA ROSSA
PORTO DI CASTELSARDO
PORTO DI PORTO TORRES
PORTO DI STINTINO
PORTO DI CALA TRAMARIGLIO
PORTO DI PORTO CONTE
BASE NAUTICA FERTILIA
PORTO DI ALGHERO
PORTO DI BOSA MARINA
PORTO DI TORREGRANDE
PORTO DI PORTOSCUSO
PORTO DI CARLOFORTE
PORTO DI SANT'ANTIOCO
PORTO DI CALASETTA
PORTO DI TEULADA
PORTO DI PERD'E SALI
PORTO DI CALAVERDE
Le strutture portuali della Sardegna manifestano una assoluta disomogeneità, sia riguardo alla quantità e qualità dei servizi offerti, sia riguardo alla titolarità delle gestioni o alla natura giuridica dei concessionari. Così insistono sul territorio della nostra Regione strutture turistiche ubicate all'interno delle città, spesso nelle vicinanze dei centri storici, e altre collocate alla periferia dei centri abitati; alcune invece sono state realizzate nell'ambito di investimenti immobiliari residenziali ed alberghieri; questa tipologia è soprattutto presente in Gallura. Ma vi sono anche porti distanti, a volte anche totalmente scollegati, dai centri abitati. Se si cambia l'ottica e si analizzano le strutture portuali dal punto di vista delle gestioni non cambia la situazione di disomogeneità: vi sono porti realizzati e gestiti da soggetti privati, altri gestiti da soggetti pubblici, di solito comuni o società controllate dai comuni, ma vi sono anche casi, emblematico quello di Alghero, nel quale all'interno del porto è presente una molteplicità di concessionari, titolari di uno o più pontili, in concorrenza tra loro.
In questo quadro di frammentazione dell'offerta e di profonda diversità della natura giuridica dei soggetti gestori nonché di diversità degli scopi dei concessionari, pubblici e privati, è maturata la necessità di costituire (come era avvenuto già negli anni '80 nelle realtà nautiche più avanzate) un'associazione fra i gestori delle strutture portuali turistiche, che ha assunto la forma consortile e la denominazione di Rete porti Sardegna. Costituitasi nel 2001, fra quattro soggetti pubblici, oggi il Consorzio rete porti Sardegna, associa 19 fra le principali strutture portuali della Sardegna e persegue l'obiettivo di associare tutte i porti turistici della Sardegna, elevandone lo standard dei servizi, limitando la concorrenza interna, stabilendo piattaforme gestionali comuni e cercando di conquistare nuove fette del mercato dei flussi diportistici.
Le molte difficoltà incontrate (prima fra tutte per importanza l'istituzione della cosiddetta tassa sul lusso, che ha creato sconcerto fra i pochi operatori che controllano la maggior parte del mercato charteristico mondiale) non hanno impedito alla Sardegna, grazie all'attività del Consorzio della rete dei porti e di altri operatori assai qualificati, di divenire la prima destinazione al mondo per i maxi yacht ed una delle mete più ambite per tutti i diportisti che incrociano nel Mediterraneo.
Nonostante la rilevanza del fenomeno per l'economia della Sardegna, la nostra Regione non ha mai legiferato in questa materia; peraltro, neppure le altre regioni italiane si sono dotate di specifiche normative in materia di turismo nautico e di portualità turistica. Molte regioni, al contrario, hanno disciplinato le modalità per la costruzione di nuovi porti o comunque le attività legate all'aspetto infrastrutturale, enfatizzando, a seconda dei casi, la necessità dell'infrastrutturazione pubblica o viceversa l'attrazione di investimenti privati, piuttosto che la tutela paesaggistica ed ambientale ed i conseguenti vincoli e limiti alla trasformazione del paesaggio costiero ed alla minimizzazione dell'impatto che un'opera, collocata fra mare e battigia, necessariamente implica.
Fino alla modifica del titolo V della Costituzione, legge costituzionale n. 3 del 2001, non vi è stata certezza sulla competenza in materia di demanio marittimo e di portualità, soprattutto nelle regioni a statuto speciale. Oggi la competenza è, senza dubbio, attribuita alle regioni, fatta eccezione per i porti di interesse economico nazionale e per quelli finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, identificati, rispettivamente, con la classe II e la classe I dalla legge n. 84 del 1994, legge rimasta, peraltro, in gran parte inattuata. Tale competenza è stata sancita anche dalla Corte costituzionale (con diverse sentenze, delle quali la più significativa è la n. 344 del 2007) che, pur non escludendo la possibilità per lo Stato di riconoscere il preminente interesse nazionale, economico o strategico per una struttura portuale, con lo spostamento in capo allo stesso della relativa competenza, ha previsto la partecipazione necessaria della regione interessata al procedimento di classificazione.
A seguito della modifica del titolo V della Costituzione e delle sentenze della Consulta, n. 90/2006, n. 255/2007 e n. 344/2007, si sarebbe dovuto procedere rapidamente alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, per definire nettamente il confine fra la competenza statale e quella regionale. Ma tale revisione, attesa da un triennio, pare sia ancora lontana dal venire alla luce.
Ma anche al di là della soluzione del riparto delle competenze fra Stato e regioni e della classificazione dei porti ai sensi della legge n. 84 del 1994, restano aperte diverse altre importanti problematiche, da quella dei canoni e dei sovracanoni, a quella della durata e della natura delle concessioni, al principio del diritto di insistenza, che sebbene sancito dal nostro Codice della navigazione viene disconosciuto dall'Unione europea.
Questa proposta di legge si pone l'obiettivo di definire e disciplinare per la prima volta il settore della nautica, del diporto e della portualità turistica. L'obiettivo è quello di classificare, esclusivamente sotto l'aspetto dei servizi turistico-portuali, le strutture portuali e quindi far sì che l'utente nautico possa agevolmente conoscere il livello dei servizi erogato dal singolo porto. Ma l'obiettivo della legge è anche quello di disciplinare le modalità per la realizzazione, senza costi per l'Amministrazione regionale, di nuove infrastrutture portuali, di rendere pienamente fruibili quelle esistenti, di stabilire delle modalità di gestione, attraverso l'adozione del piano degli ormeggi, del regolamento del porto e con l'istituzione della figura del direttore del porto, in analogia a quanto avviene nelle strutture ricettive alberghiere.In sostanza si tende a qualificare e disciplinare il turismo nautico al pari delle altre attività ricettive, attribuendo ai porti turistici sempre meno la funzione di parcheggi di barche e sempre più quella di porte di accesso al territorio retrostante l'approdo e di luoghi in cui godere di una vasta gamma di servizi e di una elevata qualità degli stessi.
La proposta di legge è articolata in sei capi e 26 articoli e prevede nel capo I, relativo alle disposizioni generali, l'oggetto e l'ambito d'intervento della proposta di legge, all'articolo 1, mentre negli articoli successivi si definiscono, rispettivamente, le tipologie di strutture portuali e di approdi ed all'articolo 4 si chiariscono i concetti di turismo nautico e di diportista, differenziandoli fra stanziale, stagionale ed in transito. Con l'ultimo articolo del primo capo si individuano le materie di competenza statale e quelle di competenza regionale nel settore del turismo nautico e della portualità turistica.
Il capo II, prevede la realizzazione di un piano della portualità turistica, necessario per programmare le scelte in tema di nuova infrastrutturazione, di ristrutturazione o rifunzionalizzazione, di ubicazione e di target delle strutture, target da valutare sia dimensionalmente che tipologicamente (stanziale, transito).
Il capo successivo, pur trattando della stessa materia, approfondisce i temi del riparto delle competenze fra Regione ed enti locali e fra Regione ed autorità marittima, definisce gli indirizzi del procedimento amministrativo, sia per gli interventi pubblici che per quelli di iniziativa privata e determina il regime giuridico delle opere realizzate.
Il capo IV è forse quello più pregnante; disciplina, infatti, le modalità di funzionamento delle strutture portuali, allo scopo di garantirne l'efficienza e la trasparenza nei confronti dell'utenza diportistica. L'articolo 17 contempla la necessità che ogni struttura portuale sia dotata di un direttore; l'articolo 18, invece, stabilisce le modalità di accosto per le imbarcazioni in transito, mentre gli articoli 19 e 20 prevedono l'obbligo per i concessionari di porti, approdi e punti di ormeggio di dotarsi, rispettivamente, del piano degli ormeggi e del regolamento, definendo gli aspetti salienti che tali atti devono disciplinare.
Il capo V prescrive la classificazione a fini turistici delle strutture portuali, in analogia a quanto avviene per le strutture ricettive, nonché la disciplina e la pubblicità dei prezzi per i servizi portuali. In particolare si prevede, all'articolo 21, che la classificazione, con l'utilizzo da una a cinque ancore, sia determinata dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo, sulla base dei requisiti e con le procedure definite dalla Giunta regionale. L'articolo successivo invece stabilisce le modalità, oggi assai diversificate, per il computo della categoria della barca. Oggi è un vero far west, alcuni fanno riferimento alla lunghezza dell'imbarcazione, altri alla larghezza (o analogamente alla lunghezza di pontile o banchina impegnato), altri ancora ai metri quadri di specchio acqueo occupato; inoltre alcuni gestori computano gruette e delfiniere, altri solo l'ingombro dell'imbarcazione senza considerare le sporgenze fisse. È evidente che si tratta di una situazione caotica per il turista nautico (specie se straniero, e già in difficoltà per dover avere a che fare con una lingua ed un sistema di misura diversi dai propri), che trova di porto in porto regole e prezzi calcolati in maniera totalmente differente. All'ottavo comma dell'articolo 22 viene fatta la scelta di uniformare il computo calcolando, secondo il sistema metrico, le diverse categorie in funzione dell'occupazione dello specchio acqueo emergente dal prodotto della lunghezza dell'imbarcazione, fuori tutto, per la larghezza massima.
Nel capo VI, contenente le disposizioni finali, si prevede, all'articolo 23, che l'intervento regionale, nell'ambito delle risorse ordinarie, sia prioritariamente destinato alla messa a norma degli impianti elettrici ed antincendio ed a garantire l'accessibilità, dalle ed alle imbarcazioni, per i soggetti con disabilità. L'articolo 24 prevede che le azioni di promozione del turismo nautico e di gestione dei servizi di rete, oggi portati avanti scoordinatamente, ed a volte in maniera confliggente, sia dalla Regione che dalla Rete dei porti (che riunisce i soggetti gestori delle strutture portuali), d'ora in avanti vengano realizzate in maniera sinergica, al pari di ciò che avviene negli altri ambiti turistici. I due ultimi articoli definiscono, rispettivamente, le modalità per i comuni di avvalersi del project financing e le norme transitorie.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Disposizioni generaliArt. 1
Oggetto1. La presente legge definisce i principi fondamentali e la disciplina in materia di portualità turistica, e le attività di realizzazione e di gestione delle strutture portuali, nonché l'erogazione dei servizi correlati a tali attività.
2. La presente legge definisce e disciplina la materia del turismo nautico.
3. Tale disciplina è conforme ai principi stabiliti dallo Statuto di autonomia, ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, comma primo, della Costituzione, nonché ai principi sanciti dal Codice della navigazione.
Art. 2
Tipologie di strutture portuali turistiche1. Agli effetti della presente legge si definisce:
a) porto turistico, il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o prevalentemente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
b) approdo turistico, la porzione dei porti polifunzionali, quando risultano prevalenti le attività di pesca, traffico, commercio o industria, aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
c) punto d'ormeggio, l'area demaniale marittima e lo specchio acqueo dotato di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.2. All'interno delle strutture di cui alle lettere a) e b) del comma 1, possono insistere più marine, ovvero concessioni relative a porzioni di strutture portuali (pontili, banchine e relativo specchio acqueo), affidate a soggetti diversi, di norma privati.
Art. 3
Altre tipologie di ormeggio1. Ai fini della presente legge si definisce:
a) campo boe, lo specchio acqueo ridossato, debitamente delimitato, dotato di sistemi di ancoraggio delle imbarcazioni a boa, nel quale è possibile usufruire di servizi complementari all'ormeggio;
b) porto a secco, quell'area del demanio portuale, o limitrofa al demanio portuale, adibita al rimessaggio, anche a silos, e dotata delle attrezzature idonee per l'alaggio ed il varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
Art. 4
Definizioni1. Ai fini della presente legge si definisce:
a) turismo nautico, l'esercizio della navigazione a fini turistici e ricreativi e l'insieme delle attività economiche e sociali connesse a tale esercizio;
b) navigazione da diporto, quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.2. Ai fini della presente legge si definisce diportista il titolare di contratto stipulato con i gestori di strutture portuali, avente ad oggetto l'occupazione di una porzione di specchio acqueo, di un'area a terra per il rimessaggio, purché all'interno dell'area del demanio portuale della Sardegna, nonché eventuali ulteriori servizi portuali.
3. Il diportista assume la definizione di:
a) turista nautico, se è titolare di un contratto d'affitto temporaneo, sia esso di transito (giornaliero) che settimanale;
b) diportista stagionale, se è titolare di contratto d'ormeggio mensile e comunque di durata infrannuale;
c) diportista stanziale se è titolare di un contratto di affitto, o concessione, annuale o pluriennale.
Art. 5
Competenza regionale in materia di turismo nautico e portualità turistica1. Le materie del turismo nautico e della portualità turistica sono disciplinate dalla presente legge in quanto ricomprese fra le attività turistiche, per le quali, ai sensi dell'articolo 3, lettera p), dello Statuto, la Regione Sardegna ha competenza legislativa primaria. È di competenza statale la sola disciplina della sicurezza della navigazione, delle norme sulla navigazione e di quelle relative al settore della costruzione delle unità da diporto.
Capo II
PianificazioneArt. 6
Piano della portualità turistica1. Al fine di coordinare la funzionalità delle infrastrutture portuali, i servizi di assistenza per l'esercizio e la navigazione da diporto e le relative infrastrutture turistiche, ricettive, ricreative, culturali, connesse con l'area portuale, la Regione Sardegna si dota di un piano della portualità turistica comprendente la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento dei porti turistici, degli approdi turistici e dei punti di ormeggio così come specificati nell'articolo 2. Il piano individua, altresì, i siti in cui è possibile realizzare campi boe o porti a secco, di cui all'articolo 3. Il piano individua i porti di rilevanza regionale.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, previo parere della competente Commissione consiliare e del Consorzio rete porti Sardegna, da rilasciarsi entro quindici giorni, il piano della portualità turistica nel rispetto del Piano paesaggistico regionale, dei piani urbanistici vigenti ed, eventualmente, dei piani regolatori portuali, tenendo conto anche delle funzioni turistiche dei porti classificati ai sensi della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni.
3. La localizzazione dei porti è determinata in relazione alle esigenze della navigazione da diporto, alla morfologia del territorio, alle esigenze di tutela ambientale e alla attratività turistica delle zone retrostanti nonché ai programmi di sviluppo turistico eventualmente inseriti nella pianificazione strategica degli enti locali.
Art. 7
Contenuti del piano della portualità
turistica regionale1. Il piano della portualità turistica contiene:
a) l'ubicazione dei porti turistici, degli approdi turistici e dei punti di ormeggio, come definiti dall'articolo 2, nonché l'indicazione dei siti in cui sarà possibile ubicare campi boe o porti a secco di cui all'articolo 3;
b) la relazione geomorfologica dettagliata di inseribilità dell'opera in base alla dinamica marina dei paraggi interessati e dei relativi segmenti costieri;
c) l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere esistenti della tipologia di cui all'articolo 2;
d) notizie sulla posizione del porto in ordine al piano urbanistico comunale (o al piano urbanistico generale vigente comunque denominato) in correlazione al piano regolatore del porto rispetto alle aree di preminente vocazione turistica, nonché all'assetto del territorio ed alla viabilità;
e) la capacità della ricezione per lo stanziamento e per il transito delle unità da diporto;
f) la delimitazione dell'area demaniale;
g) i servizi sussidiari connessi d'interesse turistico;
h) la distanza intercorrente tra le strutture portuali, gli approdi turistici, i punti di ormeggio, che non deve superare le 30 miglia;
i) l'individuazione dei porti preminentemente destinati al transito da quelli preminentemente stanziali;
j) le distanze intercorrenti con i centri urbani dell'entroterra e con le località di interesse culturale e artistico;
k) il programma organico e funzionale del sistema delle infrastrutture portuali turistiche tra loro complementari e collegate con l'entroterra in modo da costruire un segmento qualitativo del turismo regionale;
l) le norme obbligatorie riguardanti gli standard di dotazione di impianti ed accessori di sicurezza;
m) le norme che disciplinano il diniego del comune alle richieste dei privati;
n) lo schema di concessione tipo.
Art. 8
Predisposizione del piano della
portualità turistica regionale1. L'inserimento delle infrastrutture portuali definite ai sensi dell'articolo 2 nel piano della portualità turistica regionale avviene per iniziativa della Regione o a richiesta degli enti locali o dei privati proprietari delle aree litoranee, che intendono costruire o ristrutturare e gestire i complessi portuali ed i relativi servizi delle opere definite ai sensi dell'articolo 2, mediante concessione demaniale marittima. I privati acquisiscono preventivamente il benestare del comune nel quale ricade l'iniziativa che intendono presentare alla Regione. Il comune, entro novanta giorni dalla richiesta, delibera; in caso di diniego la delibera è adeguatamente motivata, sulla base di elementi tecnici, economici, giuridici, urbanistici e ambientali, in eventuale controdeduzione rispetto a quelli presentati dal richiedente.
2. Il piano di cui all'articolo 6 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna e nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione i comuni, i privati e le associazioni possono formulare osservazioni.
3. La Regione, esaminate le osservazioni di cui al comma 2, approva il piano che ha durata triennale.
Capo III
Competenza e procedimentoArt. 9
Competenza in materia di gestione del demanio portuale turistico1. La Regione, attraverso il competente Assessorato in materia di demanio e patrimonio, esercita le competenze attinenti al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, applicando le procedure ed i canoni definiti dalla legislazione vigente, relative ai porti turistici, ai punti di ormeggio, nonché agli approdi turistici non ricadenti nella competenza dell'Autorità portuale.
2. Limitatamente al rinnovo delle concessioni demaniali marittime relative alle strutture portuali di cui al comma 1, la funzione amministrativa per la gestione delle relative pratiche può essere trasferita, con deliberazione della Giunta regionale, al comune territorialmente competente, che ne faccia richiesta.
Art. 10
Competenze comunali in materia di
portualità turistica1. Sono di competenza comunale le opere relative alla ristrutturazione o all'ampliamento delle strutture preesistenti nonchè gli impianti e le attrezzature per l'espletamento dei servizi, la costruzione di porti turistici e le attrezzature connesse con i punti di ormeggio, con eccezione per i porti definiti dalla Regione di rilevanza regionale.
Art. 11
Procedimento per la realizzazione
delle opere portuali1. La realizzazione delle opere, incluse nel piano regionale della portualità turistica e previste da un progetto di massima corredato da studi sulla dinamica costiera del paesaggio e di inseribilità ambientale, è deliberata dal comune nell'ambito del quale ricadono le opere.
2. Sul progetto di massima di cui al comma 1 il comune chiede i pareri e i nulla osta delle amministrazioni competenti; si applica il silenzio assenso decorsi novanta giorni dall'istanza, entro i quali è eventualmente richiesta e valutata la documentazione integrativa e le eventuali modifiche. La documentazione necessaria è prodotta entro venti giorni dalla richiesta; i termini sono prolungati di un periodo di tempo pari a quello di ritardo nella presentazione della documentazione richiesta. L'eventuale parere negativo è accompagnato da adeguate motivazioni scritte.
3. Il progetto di massima, con le variazioni o le modifiche conseguenti ai pareri cui al comma 2, è deliberato dal comune.
4. Il comune, salvo che non intenda realizzare direttamente o attraverso affidamento a società in house, indice una gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione a soggetti privati o a società miste pubblico-private per la realizzazione delle opere previste nel progetto e per la loro gestione.
5. Il comune può effettuare una gara anche solo per la realizzazione delle opere se ha deliberato di assumere direttamente la gestione del porto e di tutte le attività connesse previste, che possono anche essere sub-concesse, ai sensi dell'articolo 45 bis del Codice navale. I comuni dichiarati disastrati, o senza pareggio di bilancio definitivo, non possono attivare la procedura di cui al comma 4.
6. La commissione aggiudicatrice, che è obbligatoriamente istituita per l'affidamento delle opere di cui al comma 1, approva il progetto vincitore, eventualmente anche con modifiche.
7. Della commissione di cui al comma 6 fanno parte i rappresentanti tecnici di tutte le amministrazioni tenute per legge ad esprimere pareri o nulla osta vincolanti; l'aggiudicazione ha valore di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni.
8. Con la delibera comunale di aggiudicazione definitiva della concessione:
a) il progetto assume, senza ulteriori procedure, valenza di piano regolatore portuale ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, e successive modifiche, e costituisce parte integrante dello strumento urbanistico comunale;
b) il concessionario diviene automaticamente titolare della concessione demaniale marittima trentennale elevabile a 50 anni nel caso di investimenti particolarmente onerosi delle aree e degli specchi acquei interessati dal progetto;
c) il concessionario assume l'impegno di eseguire tutti i lavori e le opere previste dal progetto ed assumere la gestione della struttura portuale per il periodo previsto dalla concessione;
d) la concessione non è modificabile unilateralmente se non da parte del comune per sopravvenute disposizioni nazionali o comunitarie o per gravi esigenze di interesse pubblico.9. Per i porti definiti di rilevanza regionale la Regione segue la medesima procedura stabilita per il comune.
Art. 12
Iniziative private1. I privati che intendono costruire, ristrutturare e gestire le opere definite ai sensi dell'articolo 2, previste nel piano della portualità turistica regionale, presentano domanda alla Regione con relativa progettazione di massima come definita dall'articolo 11, commi 1, 2 e 3, corredata dalla relazione tecnica e dalla relazione sul turismo nautico nelle zone prescelte, nonché il prevedibile apporto sulle attività connesse alla nautica da diporto e alla ricettività turistica.
2. La domanda e la relativa documentazione sono presentate alla Regione, all'Autorità marittima, al comune, alle opere marittime del Genio civile e a tutti gli enti che, ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - Navigazione marittima), della legislazione vigente sull'ambiente e delle norme urbanistiche, esprimono il loro parere in materia di costruzione o ricostruzione su aree demaniali marittime.
3. Il comune nel cui ambito ricadono le opere richieste attiva le procedure previste dall'articolo 11, comma 2, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della proposta da parte del soggetto privato.
Art. 13
Varianti1. Le varianti che non riguardano le opere a mare, le superfici e le cubature degli edifici, eccetto quelle per i servizi di sicurezza igienici, non richiedono nuova concessione demaniale.
2. Il concessionario presenta al comune il progetto delle varianti che intende approvare, corredato dai nulla osta eventualmente necessari per l'autorizzazione.
Art. 14
Corresponsabilità delle amministrazioni
che rilasciano i nulla osta1. Le amministrazioni che per legge rilasciano i nulla osta riguardanti la realizzazione delle opere portuali sono corresponsabili degli eventuali danni derivanti da modifiche alle opere proposte da esse imposte.
Art. 15
Regime giuridico delle opere1. In forza della specifica competenza regionale di cui all'articolo 5, in deroga agli articoli 28 e 49 del Codice della navigazione, non sono acquisite o acquisibili allo Stato quelle opere che, seppure comprese nel perimetro del porto turistico definito con l'atto di concessione, insistono su aree non appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato; queste opere conservano la loro preesistente natura giuridica, indipendentemente dalle trasformazioni strutturali e funzionali dei luoghi conseguenti ai lavori di costruzione dell'approdo e della libera e permanente comunicazione con il mare.
Art. 16
Competenze dell'Autorità
marittima e della Regione1. Il porto turistico, l'approdo turistico o il punto di ormeggio, anche quando situato soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo, è comunque sottoposto ai poteri di polizia dell'autorità marittima.
2. Fatte salve le attribuzioni in materia di sicurezza della navigazione, di competenza statale, negli altri casi di inottemperanza agli obblighi nascenti dal rapporto concessionario, procede la Regione ai sensi dell'articolo 47 del Codice della navigazione.
Capo IV
Funzionamento delle strutture portualiArt. 17
Direzione tecnica delle strutture portuali1. Alle attività tecniche ed operative del porto turistico, dell'approdo turistico e del punto di ormeggio è preposto un direttore.
2. Il direttore è nominato dall'impresa che gestisce le strutture di cui al comma 1 e la sua designazione è notificata all'Autorità marittima. La Giunta regionale, con deliberazione, istituisce l'albo dei direttori del porto, stabilendo i requisiti necessari per potervi accedere.
3. Il direttore si attiene alle direttive e alle disposizioni in materia di polizia portuale impartite dall'Autorità marittima.
4. Il direttore è preposto ai servizi, al movimento delle unità da diporto e all'attuazione del regolamento, di cui all'articolo 20, coopera con l'Autorità marittima nell'assistenza e nel soccorso delle unità da diporto e sorveglia e dirige tutto quanto concerne la sicurezza informando l'Autorità marittima qualora si verifichino eventi che possono turbare l'ordine pubblico o la funzionalità delle infrastrutture turistiche.
5. Il direttore del punto di ormeggio è preposto ai soli servizi a terra di cui è autonomamente responsabile nell'area di competenza del punto di ormeggio.
Art. 18
Accosti delle unità da diporto1. Il direttore del porto, nel regolare gli accosti delle unità da diporto osserva, di regola, l'ordine di arrivo, salve le prenotazioni in atto risultanti da un apposito registro.
Art. 19
Piano degli ormeggi1. Ogni porto turistico, approdo turistico o punto di ormeggio ha un piano degli ormeggi, aggiornato, di norma, ogni triennio, che viene comunicato all'Autorità marittima ed al competente Assessorato regionale.
2. Il piano degli ormeggi suddivide lo specchio acqueo adiacente ai pontili ed alle banchine, in diverse categorie, differenziandole, di norma, sulla base della tipologia (quali ad esempio vela, motore, trimarani, catamarani), della dimensione, dell'eventuale uso diverso, anche non prevalente da quello diportistico definito ai sensi dell'articolo 4 (quali ad esempio charter, diving, trasporto), del fatto che siano destinate al turista nautico oppure al diportista stanziale di cui al comma 3 dell'articolo 4.
3. Nella definizione del piano degli ormeggi si tiene conto in primo luogo della sicurezza della navigazione con specifico riguardo alla situazione infrastrutturale (quale ad esempio ampio margine di sicurezza nel calcolo del fondale in bassa marea, della resistenza di bitte ed anelli, della resistenza delle catenarie nei pontili galleggianti, dell'efficienza e della capacità degli impianti antincendio, elettrici, idrici); si tiene inoltre conto della tipologia di utenza, stanziale o in transito e della ricaduta economica.
4. Il 10 per cento dei posti barca, previsto nel piano degli ormeggi, è riservato al transito.
5. Le strutture portuali definite ai sensi dell'articolo 2 garantiscono la possibilità di "transito gratuito" dalle ore 10 alle ore 17 di ogni giorno, per sbarco o imbarco passeggeri, cambusa, rifornimento acqua, carburante, manutenzione. Il transito gratuito si configura come un accosto non ripetitivo di un'unità ed è accordato per un massimo di tre accosti nell'arco dello stesso mese.
Art. 20
Regolamento1. Ogni struttura portuale turistica di cui agli articoli 2 e 3, ha un regolamento contenente norme particolari, fra l'altro, riguardanti:
a) l'impiego delle aree delle infrastrutture di uso comune;
b) la disciplina dei parcheggi e della viabilità a terra;
c) il servizio di assistenza agli utenti;
d) l'igiene e il decoro della struttura portuale e dell'ambiente marino costiero;
e) la disciplina delle attività suscettibili di arrecare disturbo o molestie agli utenti della struttura portuale;
f) tutto quanto attiene in genere all'efficienza delle opere.2. Chiunque contravviene a un divieto contenuto nel regolamento è assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 50 euro a 300 euro. Le violazioni sono accertate dalle autorità marittime secondo le rispettive competenze direttamente o su segnalazione del direttore di cui all'articolo 17.
3. Il regolamento è predisposto dal concessionario o dal titolare dell'approdo turistico e diventa esecutivo dopo l'ordinanza di approvazione del capo del circondario marittimo competente per territorio.
Capo V
Classificazione e prezziArt. 21
Classificazione1. Le strutture destinate alla portualità turistica sono classificate, nell'interesse pubblico e ai soli fini di una corretta informazione turistica, sulla base dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Tale deliberazione definisce, altresì, le procedure relative all'attribuzione, alla validità e alla revisione della classificazione turistica delle strutture portuali.
2. Le strutture portuali turistiche sono classificate, a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di turismo, sentiti i consorzi dei porti più rappresentativi ed il comune e la provincia territorialmente competente, in diversi livelli, contrassegnati con un numero di ancore variabile da uno a cinque, in relazione alla tipologia (porto, approdo, punto di ormeggio, campo boe), alla quantità e qualità dei servizi che offre la struttura e l'immediato retroterra e ai requisiti stabiliti con la deliberazione di cui al comma 1. Non sono classificabili le singole marine insistenti all'interno dei porti o degli approdi turistici.
3. I livelli di classificazione attribuibili sono: cinque per i porti e gli approdi (da 1 a 5 ancore); tre per i punti di ormeggio, i campi boe ed i porti a secco (da 1 a 3 ancore).
4. I porti e gli approdi turistici classificati a 5 ancore, se in possesso di standard strutturali e di servizio di livello particolarmente elevato, e se inseriti in prestigiosi circuiti internazionali, indicati dalla deliberazione di cui al comma 1, assumono la denominazione "lusso".
5. I provvedimenti di classificazione, revisione e declassificazione delle strutture portuali sono adottati dalla Regione, dopo aver acquisito il parere dell'Autorità marittima e delle associazioni o consorzi di porti più rappresentative a livello regionale.
6. Il segno distintivo corrispondente alla tipologia e alla classificazione assegnata, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, è esposto in maniera ben visibile sia all'esterno che all'interno nei locali o delle altre strutture destinate all'accoglienza degli utenti della struttura portuale nonché in tutta la grafica stampata o elettronica.
7. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, definisce le modalità di richiesta e di rilascio della classificazione, la durata, la verifica della permanenza dei requisiti, la declassificazione e le forme per la contestazione dei provvedimenti.
Art. 22
Disciplina e pubblicità dei prezzi1. I prezzi praticati dalle strutture portuali sono liberamente determinati dai titolari o dai gestori; i prezzi massimi praticati sono comunicati dai titolari delle concessioni demaniali portuali alla Regione, secondo le disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 21. Tale comunicazione è effettuata entro il 1° ottobre di ogni anno, per i prezzi che si intendono praticare dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel medesimo termine è comunicata l'eventuale cessione dell'esercizio, scadenza della concessione, subingresso (articolo 46 del Codice navale) o subconcessione (articolo 45 bis del Codice navale).
2. Per le strutture portuali di nuova apertura o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività la comunicazione è effettuata entro la data di apertura o della ripresa dell'attività.
3. La mancata, incompleta o inesatta comunicazione dei prezzi entro i termini prescritti comporta l'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.
4. I prezzi per i servizi portuali, praticati in banchina o nell'area portuale nell'anno in corso e la classificazione a fini turistici attribuita, sono riepilogati in una tabella, esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento dei diportisti e sono allegati alla copia del contratto di ormeggio, che è spedita al domicilio del cliente o consegnata a bordo.
5. I prezzi comunicati sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dove prevista, e di quanto non espressamente escluso.
6. La vigilanza sull'osservanza dei prezzi comunicati con le modalità di cui al presente articolo compete ai comuni e all'Assessorato regionale competente in materia di turismo.
7. Al fine di uniformare il sistema di computo del prezzo del posto barca, le classi dimensionali vengono individuate sulla base dei metri quadri di specchio acqueo occupati. A tal fine si moltiplica la lunghezza dell'imbarcazione, fuori tutto (compreso quindi di ogni sporgenza fissa, quali ad esempio: pulpiti, spiaggette, bracci di gru, passerelle, delfiniere), per la larghezza massima dell'imbarcazione (baglio massimo). Le dimensioni, così computate, sono evinte dalla documentazione tecnica fornita dal cantiere costruttore o, in mancanza, è effettuata la misurazione effettiva dal direttore del porto o suo delegato, anche in contradditorio con l'utente. Per l'ormeggio di trimarani e catamarani ogni singola struttura portuale può prevedere particolari computi tariffari.
8. Ai costi per l'affitto del posto barca e per gli eventuali servizi di base correlati (assistenza all'ormeggio ed al disormeggio) sono sommati gli altri servizi erogati in banchina che, se non misurabili con appositi contatori (per acqua potabile, energia elettrica, collettamento scarichi reflui e di sentina, cavo TV, cavo ADSL, wirless), sono forfetizzati e, comunque, specificamente indicati nel contratto di ormeggio e nella fattura.
9. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari delle strutture portuali si uniformano al presente standard per il calcolo della tariffa di ormeggio e dei servizi portuali.
Capo VI
Disposizioni finaliArt. 23
Porti accessibili e sicuri1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, di concerto con l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, definisce, nell'ambito delle risorse ordinarie, un programma di finanziamento, nella misura massima del 50 per cento del costo del progetto, in favore dei porti pubblici, finalizzato:
a) alla messa a norma degli impianti antincendio;
b) alla messa a norma degli impianti elettrici;
c) all'acquisto di mezzi elettrici e gru per il trasporto, l'imbarco e lo sbarco di persone con disabilità.
Art. 24
Rete dei porti1. La Regione, anche attraverso l'Agenzia Sardegna promozione, promuove e sostiene l'attività della Rete porti Sardegna finalizzata ad aggregare, nella forma consortile, tutte le strutture portuali turistiche di cui agli articoli 2 e 3, purché in possesso di uno standard minimo infrastrutturale e dei servizi definito d'intesa fra Consorzio e Regione.
2. L'attività della Rete porti Sardegna, che annualmente definisce un piano di azione comune con i competenti uffici dell'Amministrazione regionale, è in particolare finalizzata:
a) alla promozione unitaria del turismo nautico in Sardegna, anche attraverso la partecipazione alle fiere nautiche;
b) alla realizzazione di una piattaforma gestionale comune, che consenta l'effettuazione di crociere anche con un'unica prenotazione;
c) alla stipula di accordi internazionali con le associazioni di utenti nautici, charter e con omologhe reti dei porti per favorire la commercializzazione dei posti barca della Sardegna ed incentivare la navigazione nel Mediterraneo occidentale;
d) alla gestione di un portale d'informazione e di un contact center plurilingue;
e) alla creazione di sinergie con l'offerta turistica, culturale, gastronomica ed ambientale, retrostante la struttura portuale;
f) alla realizzazione di specifiche iniziative, svolte d'intesa con le istituzioni scolastiche, per sviluppare la cultura del mare;
g) alla formazione ed alla professionalizzazione di coloro che operano nella gestione dei porti e più in generale nel diportismo.
Art. 25
Completamento o realizzazione
di strutture portuali e servizi1. I comuni utilizzano fondi regionali, statali e comunitari per la realizzazione o il completamento di opere portuali e dei relativi servizi turistici, ricettivi, ricreativi, culturali, per le quali attivano le procedure previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modificazioni, per l'affidamento di una concessione di costruzione e gestione, la cui controprestazione consista nel diritto di gestire l'opera oppure in tale diritto accompagnato nel prezzo.
2. I comuni privilegiano le iniziative, corredate da un piano economico finanziario redatto da un istituto di credito, che richiedono il minor contributo pubblico, con esclusione di quelle per le quali sussistono contenziosi.
Art. 26
Disposizioni transitorie e finali1. Per le domande di concessione prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano salvi gli atti istruttori già compiuti alla stessa data; gli ulteriori atti sono regolati dalla presente legge. È facoltà del richiedente la concessione di iniziare nuovamente la procedura sulla base delle nuove disposizioni.
2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del Codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e di altre leggi o regolamenti attinenti alla disciplina del demanio marittimo, nonché le normative interne e comunitarie modificative o integrative di tali disposizioni.
3. Fino alla data di approvazione del piano della portualità turistica regionale, l'approvazione da parte della Regione della localizzazione di una nuova opera portuale o l'ampliamento e la ristrutturazione costituisce a tutti gli effetti rilascio del nulla osta da parte della Regione.
4. Il concessionario apporta tutte le varianti necessarie per adeguare il progetto al piano regolatore portuale, purché approvato entro sei mesi dalla data di rilascio del nulla osta di cui al comma 3.