CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 128

presentata dai Consiglieri regionali

SOLINAS Antonio - CUCCU - MELONI Valerio - BRUNO - AGUS - BARRACCIU - CARIA - COCCO Pietro - CUCCA - DIANA Giampaolo - ESPA - LOTTO - MANCA - MELONI Marco - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio

il 5 marzo 2010

Disposizioni urgenti a favore del sistema educativo della Sardegna

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge introduce una serie di provvedimenti tesi a sostenere il sistema educativo della Sardegna, in un momento nel quale esso si trova a vivere un frangente estremamente critico.

Le amministrazioni locali, le autonomie scolastiche, le forze sociali, le famiglie degli studenti, in questi ultimi mesi, hanno, in misura crescente, rappresentato il proprio malessere e le proprie preoccupazioni per l'evidente scadimento dell'offerta formativa della scuola in Sardegna, minacciata ulteriormente, nei prossimi mesi, dalle politiche di contenimento delle spese attuate dal Governo nazionale.

Edifici scolastici vetusti e spesso insicuri; tassi di dispersione e di abbandono molto elevati; infrastrutturazione tecnologica lontana dagli standard necessari; progressiva scomparsa delle scuole dai piccoli centri dell'interno; crescente pendolarità; inadeguata attenzione nei confronti della disabilità e del disagio sociale; inesistenza di azioni specifiche tese all'integrazione degli studenti stranieri; drastica diminuzione della forza lavoro, con effetti devastanti sulla componente precaria; scarsa motivazione del personale docente. Sono tanti i fronti aperti che finiscono per limitare pesantemente il diritto alla conoscenza, strumento fondamentale per l'affermazione di un pieno diritto di cittadinanza e per porre le basi per lo sviluppo socio-economico del quale la Sardegna ha certamente bisogno.

Siamo insomma ben lontani dal raggiungimento dell'obiettivo generale enunciato dal Consiglio europeo di Lisbona nel 2000, quello di una "economia basata sulla conoscenza più dinamica e più competitiva nel mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi posti di lavoro e una maggiore coesione sociale".

Alcune cifre fotografano, impietosamente, la situazione sarda: le percentuali di dispersione rimangono ancora tra le più elevate d'Italia (tra il 22 ed il 28 per cento); le competenze rilevate dal sistema OCSE-PISA pongono gli studenti sardi agli ultimi posti; bassa è la percentuale dei laureati e dei diplomati, come basso è anche il numero dei diplomati che si iscrivono all'università.

Di fronte alle numerose emergenze appare fondamentale, in attesa di una legge-quadro, intervenire urgentemente per dare risposte tempestive, incisive ed efficaci rispetto alle questioni in campo. Risposte che, fino ad ora, la Giunta regionale non è stata in grado di dare, né sotto il profilo quantitativo, né tanto meno sotto quello qualitativo.

Alla luce di quanto premesso, l'articolato proposto introduce una serie di misure che, aggredendo con risposte adeguate le problematicità più evidenti, portano un significativo contributo nel tentativo, da un lato, di attutire gli effetti della politica di tagli operata dal Governo nazionale, cercando, nel contempo, di elevare i livelli qualitativi dell'offerta formativa della scuola nell'Isola.

Particolarmente importante l'articolo che prevede l'intervento diretto della Regione nella difesa della presenza delle scuole anche nei piccoli comuni. La misura avrà un duplice effetto: salvare un fondamentale presidio culturale, nell'ottica della lotta allo spopolamento; creare opportunità lavorative per i lavoratori precari, che in questo momento rischiano di essere definitivamente espulsi dal sistema scolastico.

    Descrizione dell'articolato della proposta di legge

La proposta di legge è costituita da 11 articoli.

L'articolo 1 presenta la proposta di legge individuandone l'oggetto ed il contenuto.

L'articolo 2 ne indica le finalità, impegnando Regione ed enti locali, ad indirizzare la propria azione ad elevare i livelli di istruzione della popolazione della Sardegna.

L'articolo 3 individua la concertazione tra Regione, enti locali, autonomie scolastiche e tutti i soggetti operanti nel sistema educativo, come metodo di lavoro privilegiato.

L'articolo 4 impegna la Regione alla predisposizione di un Piano straordinario per l'edilizia scolastica e per le nuove tecnologie.

L'articolo 5 istituisce l'Osservatorio regionale contro la dispersione scolastica, articolato in un ufficio regionale ed otto uffici provinciali.

L'articolo 6 introduce, prendendo come modello gli interventi della Giunta regionale del 2007 e del 2008, interventi per potenziare l'offerta formativa, nell'obiettivo di combattere la dispersione scolastica, di motivare il personale in ruolo, di sostenere il personale precario.

L'articolo 7 prevede un piano straordinario di formazione per i docenti, legato alle nuove tecnologie ed alla didattica.

L'articolo 8 introduce misure a sostegno degli studenti con disabilità, in situazione di disagio sociale e dei migranti.

L'articolo 9 prevede interventi tesi a mantenere l'esistenza delle scuole anche nei piccoli comuni, cercando di limitare al minimo gli effetti del pendolarismo ed introducendo contestualmente misure di sostegno al precariato.

L'articolo 10 impegna la Regione ad aprire un tavolo di confronto permanente con il MIUR.

L'articolo 11 individua la copertura finanziaria delle norme introdotte.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge detta norme volte a migliorare la qualità del sistema scolastico e formativo della Sardegna, attraverso una serie di interventi urgenti tesi a favorire la piena attuazione del diritto allo studio, la più ampia partecipazione dei cittadini al sistema educativo, il rafforzamento del sistema della scuola pubblica isolana.

 

Art. 2
Finalità

1. La Regione e gli enti locali, in coerenza con le politiche formative europee per la società della conoscenza e per la qualificazione delle risorse umane, indirizzano le proprie azioni ad elevare i livelli di istruzione della popolazione della Sardegna, e a migliorare le competenze ed aggiornarle in relazione all'evoluzione dei saperi.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e in particolare per l'attuazione degli interventi in funzione della qualificazione del sistema scolastico e formativo, la Regione promuove ed incentiva, anche con risorse economiche, gli interventi dei comuni, singoli od associati, i quali curano l'integrazione dei servizi, coordinandosi con gli organismi scolastici e in collegamento con le organizzazioni culturali, sociali ed economiche presenti del territorio; ciò con l'obiettivo di favorire l'accesso alla scuola materna, di garantire l'attuazione del diritto allo studio nella scuola dell'obbligo e di assicurare la prosecuzione degli studi o la frequenza di percorsi formativi agli studenti privi di mezzi, agli adulti, ai portatori di handicap, ad alunni in situazione di marginalità o comunque svantaggiati.

3. Gli interventi sono mirati a conseguire:
a) la diffusione in tutto il territorio regionale dei servizi educativi per l'infanzia;
b) la qualità dell'istruzione pubblica mediante la valorizzazione del ruolo sociale e professionale dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico, della ricerca e dell'innovazione didattica e tecnologica nei metodi di insegnamento e apprendimento;
c) la qualità e l'arricchimento continuo dell'offerta formativa e la sua adeguata diffusione in ogni zona della Sardegna, con particolare attenzione a quelle deboli e a rischio di spopolamento;
d) il sostegno alla frequenza delle scuole di ogni ordine e grado;
e) l'integrazione delle persone con disabilità e in situazione di disagio;
f) l'accoglienza e l'integrazione culturale di stranieri ed immigrati.

 

Art. 3
Collaborazione istituzionale, partecipazione e confronto sociale

1. La Regione e gli enti locali raccordano le proprie competenze con il sistema delle autonomie scolastiche e con i soggetti operanti nel sistema educativo regionale e assumono come metodo e strumento per la programmazione la leale collaborazione, la partecipazione e il confronto sociale.

2. Le province e i comuni, singoli o associati, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica, previa consultazione delle istituzioni scolastiche autonome, dell'associazionismo, delle famiglie e di tutti gli altri soggetti interessati.

 

Art. 4
Piano straordinario per l'edilizia scolastica e per le nuove tecnologie

1. La Regione, al fine di garantire che l'esercizio del diritto allo studio avvenga in adeguate condizioni di sicurezza, attua, nel triennio 2010-2012, un Piano straordinario per l'edilizia scolastica.

2. Contestualmente, la Regione pianifica il completamento dell'infrastrutturazione tecnologica di tutto il sistema educativo sardo.

3. Il Piano è predisposto entro sei mesi dall'approvazione della presente legge con il concerto dell'Ufficio scolastico regionale, delle amministrazioni provinciali, delle amministrazioni comunali in forma singola o associata.

 

Art. 5
Osservatorio contro la dispersione scolastica

1. È istituito l'Osservatorio regionale contro la dispersione scolastica.

2. L'Osservatorio, articolato in un ufficio regionale, presso l'Assessorato regionale competente, ed otto uffici provinciali, presso gli Assessorati provinciali competenti, svolge le seguenti funzioni:
a) crea una "banca dati" sul sistema scolastico isolano;
b) monitora gli interventi tesi a ridurre i tassi di dispersione e di abbandono scolastico nelle scuole dell'Isola;
c) elabora rapporti trimestrali ed un rapporto annuale sullo stato di salute della scuola in Sardegna;
d) promuove momenti di incontro e riflessione sul tema della dispersione scolastica in tutte le province.

 

Art. 6
Potenziamento dell'offerta formativa

1. La Regione eroga contributi alle singole autonomie scolastiche finalizzati a potenziare l'offerta formativa dei singoli istituti, sulla base delle esperienze maturate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 47/2007 e n. 51/2008.

2. Gli interventi di potenziamento dell'offerta formativa avvengono attraverso la valorizzazione del personale docente e non docente in servizio e attraverso il ricorso a personale esterno.

3. In caso di ricorso a personale esterno le singole autonomie scolastiche ricorrono al personale precario della scuola presente nelle graduatorie permanenti.

 

Art. 7
Formazione dei docenti

1. La Regione predispone un piano di formazione per i docenti in servizio, finalizzato all'acquisizione di nuove competenze riguardanti le nuove tecnologie e la didattica, particolarmente finalizzate alle azioni di prevenzione della dispersione scolastica.

 

Art. 8
Sostegno alla disabilità, al disagio sociale, all'integrazione degli studenti stranieri

1. La Regione e gli enti locali territoriali promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze, interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione nel sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap o di disagio sociale, rimuovendo gli ostacoli al loro percorso educativo e formativo.

2. La Regione e gli enti territoriali promuovono, altresì, programmi specifici tesi a favorire l'integrazione degli studenti stranieri frequentanti le scuole isolane.

3. Per l'attuazione degli interventi sono stipulati accordi di programma fra enti locali territoriali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie locali, associazioni, finalizzati a una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da soggetti pubblici e privati.

 

Art. 9
Scuole nei piccoli comuni e misure di sostegno al precariato

1. La Regione, riconoscendo l'importanza fondamentale della presenza dell'istituzione scolastica in ogni parte dell'Isola, sostiene il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici nei piccoli comuni, mediante la concessione di un contributo finanziario assegnato alle comunità montane o alle unioni dei comuni (le quali dovranno all'uopo presentare programmi appositi), per la copertura dei costi sostenuti per l'impiego di personale nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, nell'ambito di iniziative finalizzate al mantenimento dell'offerta scolastica, anche a vantaggio di particolari realtà di pluriclasse, e ad offrire attività integrative.

2. I programmi hanno, contestualmente, l'obiettivo di ridurre i costi, economici e sociali, legati al pendolarismo. La Regione incentiva forme associate di organizzazione del trasporto scolastico e rafforza i collegamenti delle aree interne con le sedi degli istituti superiori, compresi quelli situati in centri diversi dal capoluogo, al fine di renderne possibile la frequenza.

3. I programmi sono predisposti d'intesa con le autonomie scolastiche interessate, tenendo conto delle situazioni di difficoltà presenti, delle situazioni di pluriclasse, della distanza di altri istituti scolastici completi di servizi.

4. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 2, le scuole utilizzano il personale precario della scuola, attraverso l'utilizzo delle graduatorie permanenti.

 

Art. 10
Rapporti Stato-Regione

1. La Regione Sardegna promuove l'apertura di un confronto permanente con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, finalizzato al rafforzamento dell'offerta formativa, alla salvaguardia della presenza della scuola anche nei territori dell'interno dell'Isola, al progressivo assorbimento del personale precario, alla ideazione di nuovi strumenti finalizzati a favorire la permanenza, per almeno un triennio, in sedi disagiate, da parte del personale scolastico.

 

Art. 11
Norma finanziaria

1. Le norme previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 20.000.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 ed in euro 3.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL - Parte corrente
2010 euro 20.000.000
2011 euro 3.000.000
2012 euro 3.000.000
2013 euro 3.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010);

UPB S08.01.003
FNOL - Investimenti
2010 euro ---
2011 euro 17.000.000
2012 euro 17.000.000
2013 euro ---
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella B allegata alla legge regionale n. 5 del 2009;

in aumento

UPB S02.01.005
Interventi per il diritto allo studio - Spese correnti
2010 euro 3.000.000
2011 euro 3.000.000
2012 euro 3.000.000
2013 euro 3.000.000

UPB S02.01.005
Interventi a favore dell'istruzione, dell'infanzia, dell'obbligo e superiore
2010 euro 17.000.000
2011 euro 17.000.000
2012 euro 17.000.000
2013 euro ---

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.