CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 125

presentata dai Consiglieri regionali

DEDONI - VARGIU - COSSA - FOIS - MELONI Francesco - MULA

il 4 marzo 2010

Istituzione dei buoni vacanza

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge intende sostenere e promuovere il turismo rendendo l'offerta turistica regionale maggiormente competitiva rispetto ad altre località magari anche meno ricche di bellezze naturali.

Negli ultimi anni, infatti, le offerte turistiche di altre regioni, italiane e non, si sono rivelate economicamente più favorevoli soprattutto in un periodo di crisi come quello che oggi stiamo attraversando. La bellezza delle coste e le ricchezze culturali della Sardegna non sono sufficienti ad attrarre i vacanzieri, che si lasciano invece sedurre da offerte promozionali o finte tali. È pertanto necessario incoraggiare i turisti a scegliere la nostra Isola e magari riuscire ad attrarre un tipo di turisti diverso da quello, un po' sbracato, che invade le nostre spiagge nelle più famose località turistiche durante l'estate. Abbiamo bisogno di turisti più maturi, che siano consapevoli che in Sardegna vi sono, oltre ad un mare che ha pochi confronti al mondo, anche ricchezze archeologiche, ambientali, paesaggistiche ed enogastronomiche che meritano di essere visitate e vissute con la stessa passione con cui si vive il turismo balneare.

Dobbiamo affrontare un duplice sforzo: ottenere un aumento delle presenze ma non nei già congestionatissimi mesi estivi, bensì nel resto dell'anno, sviluppando quindi poli di attrazione che creino le ragioni e le condizioni per cui un turista scelga di venire in Sardegna a novembre o a marzo.

La rete portuale sarda, pur non adeguata alle necessità dei periodi di picco di traffico, non avrebbe alcuna difficoltà ad accogliere flussi aggiuntivi di traffico nei periodi di bassa stagione. Così come disponiamo di molti ed eccellenti alberghi, con possibilità di offerta di diverso profilo anche dal punto di vista economico, alberghi che attualmente vengono tenuti aperti ed utilizzati solo per una piccola parte dell'anno e che potrebbero invece essere meglio sfruttati se vi fosse un sufficiente flusso di persone al di fuori dei mesi canonici del turismo isolano.

Un'opportuna politica promozionale dell'offerta turistica, inoltre, consentirebbe di incrementare le presenze e le attività industriali e commerciali in periodi in cui l'impatto sulle nostre infrastrutture è minimo.

Con la presente proposta di legge si intende sfruttare la visibilità della campagna nazionale dei "bonus vacanza" per incentivare i turisti a scegliere la Sardegna come meta di una vacanza fuori stagione. A questo scopo la Regione istituisce un contributo pari al 35 per cento del contributo statale a favore di coloro che, non residenti, soggiornino sull'Isola almeno 7 giorni. Per poterne usufruire dovranno semplicemente dimostrate di avere goduto del bonus nazionale. Gli operatori turistici isolani provvederanno a scontare subito il contributo regionale dal costo della vacanza ed a recuperare successivamente il credito dalla Regione, secondo le modalità che verranno individuate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio.

Chi non dovesse aver usufruito del contributo statale, potrà comunque accedere ad un contributo regionale pari a 40 euro nel caso di un nucleo familiare con un solo componente, a cui andranno aggiunti 30 euro per ogni altro familiare.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione Sardegna favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico regionale definendo ed attuando adeguate strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle zone interne.

 

Art. 2
Strumenti

1. La Regione Sardegna istituisce un contributo definito "buono vacanza" da destinare a persone non residenti nell'Isola, che trascorrano in Sardegna almeno 7 giorni.

2. I buoni vacanza sono erogati una sola volta per nucleo familiare e fino all'esaurimento dei fondi disponibili sulla base del criterio di priorità cronologica di inoltro della richiesta.

3. Chi ha usufruito del bonus statale previsto dall'articolo 2, comma 193, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), accede ad un "buono vacanza" del valore pari al 35 per cento del contributo statale.

4. Chi non ha usufruito del contributo statale può comunque accedere ad un contributo regionale pari a 40 euro nel caso di un nucleo familiare con un solo componente, a cui si aggiungono 30 euro per ogni altro familiare.

 

Art. 3
Erogazione

1. I non residenti che intendano usufruire dei buoni vacanza devono dimostrare di aver beneficiato del contributo statale.

2. Gli operatori turistici operanti in Sardegna provvedono ad applicare lo sconto sulla vacanza ed inoltrare l'istanza alla Regione Sardegna per ottenere il rimborso delle somme anticipate.

 

Art. 4
Validità

1. I buoni vacanza non possono essere richiesti per soggiorni ricadenti tra la prima settimana di luglio e l'ultima settimana di agosto.

 

Art. 5
Modalità di utilizzo

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, approva le linee guida sulle modalità per l'erogazione e l'utilizzo dei buoni vacanza.

 

Art. 6
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 5.000.000 annui.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S06.02.006
Incentivazioni alle attività turistico-ricettive - Spese correnti
2010 euro 5.000.000
2011 euro 5.000.000
2012 euro 5.000.000
2013 euro 5.000.000

in diminuzione

UPB S01.08.002
FNOL - Parte corrente
2010 euro 5.000.000
2011 euro 5.000.000
2012 euro 5.000.000
2013 euro 5.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.