CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 124

presentata dai Consiglieri regionali

ZEDDA Alessandra - DIANA Mario - CONTU Mariano Ignazio - PIRAS - STOCHINO - SANNA Matteo - TOCCO - DE FRANCISCI - PERU - ARTIZZU - BARDANZELLU - SANJUST - FLORIS Rosanna - RANDAZZO - RASSU - CHERCHI - PITTALIS - LOCCI - CAMPUS - RODIN - MURGIONI - LAI - LADU - SANNA Paolo Terzo - PETRINI - GRECO - PITEA - AMADU - GALLUS

il 2 marzo 2010

Interventi a favore dei soggetti celiaci

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La celiachia � un'intolleranza permanente al glutine (riconosciuta come malattia sociale dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 2005, n. 123), sostanza proteica presente in moltissimi alimenti di uso comune, quali il pane, la pasta, i biscotti, la pizza, il gelato e in ogni altro prodotto contenente avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale.

L'incidenza di questa intolleranza in Sardegna � stimata in un rapporto di 1/80, nel resto del Paese invece 1/150. I celiaci potenzialmente sarebbero in Sardegna circa 5.000, ma ne sono stati diagnosticati ad oggi intorno a 3.500. Ogni anno vengono effettuate nuove diagnosi e nascono nuovi celiaci, con un incremento annuo stimato in circa il 10 per cento.

L'unica terapia che garantisce al celiaco un perfetto stato di salute � la dieta senza glutine; tuttavia, condurre con rigore un tale regime alimentare, comporta un notevole esborso economico causato dal prezzo dei prodotti privi di glutine.

La normativa statale delega le regioni ad intervenire nel modo pi� idoneo rispetto a questa grave malattia.

L'elemento negativo che pi� incide nella vita di un soggetto affetto da celiachia � la difficolt� a reperire gli alimenti, spesso commercializzati da pochi. Da ci� si pu� capire anche l'incidenza economica che tali prodotti generano nelle famiglie ove vi � la presenza di celiaci.

Questa proposta di legge � volta a garantire un contributo economico a sostegno dei soggetti affetti da celiachia.

    Commento agli articoli

L'articolo 1 garantisce ai soggetti residenti in Sardegna affetti da celiachia compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un contributo mensile, frazionato in buoni acquisto o altro documento di credito, spendibili anche separatamente.

L'articolo 2 stabilisce l'erogazione del contributo, differenziato per fasce di et� e indistinto per maschi e femmine. La Giunta regionale aggiorna annualmente gli importi della tabella A, sulla base dell'inflazione rilevata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e definiti dal competente ministero. � prevista una maggiorazione al contributo per alcune categorie di soggetti. � prevista, inoltre, l'esclusione al contributo per i soggetti facenti parte dei nuclei familiari il cui reddito lordo familiare supera i 55.000 euro annui.

L'articolo 3 disciplina le modalit� di erogazione dei buoni acquisto da parte delle aziende sanitarie locali (ASL), alle quali sono demandati gli adempimenti di informazione degli assistiti e di verifica e controllo degli esercizi commerciali autorizzati alla dispensazione con onere dei prodotti a carico del servizio sanitario.

L'articolo 4 garantisce l'applicazione delle norme vigenti in materia fino all'entrata in vigore della presente legge

L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalit�

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle competenze legislative in materia di assistenza sanitaria, con la presente legge disciplina l'erogazione di prodotti senza glutine gi� prevista nei livelli essenziali di assistenza (LEA), garantiti dalla normativa nazionale vigente. A favore dei soggetti affetti da malattia celiaca, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, regolarmente certificata ai sensi della vigente normativa statale e regionale, � previsto un contributo frazionato in buoni acquisto o altri documenti di credito spendibili anche separatamente. E, altres�, concessa l'erogazione in esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria delle prestazioni sanitarie, incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i soggetti di cui al comma 1 residenti nel territorio della Regione.

 

Art. 2
Contributo

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, � concesso un contributo finalizzato all'abbattimento del costo di acquisto dei prodotti senza glutine. Il contributo � erogato mensilmente e pu� essere frazionato in quattro buoni acquisto o altri documenti di credito spendibili anche separatamente.

2. L'importo del contributo di cui al comma 1 � indicato nella tabella A allegata alla presente legge. La Giunta regionale, ferma restando la non differenziazione dell'importo in base al sesso, � autorizzata ad aggiornare annualmente gli importi della tabella sulla base dell'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e definiti dal competente ministero.

3. Per i soggetti titolari di pensioni minime e sociali, i disoccupati e i facenti parte di nuclei familiari con reddito inferiore a 11.362 euro, incrementato di 516 euro per ogni figlio a carico, l'importo del contributo di cui al comma 2 � maggiorato di 30 euro.

4. Sono esclusi dall'erogazione del contributo i soggetti facenti parte dei nuclei familiari il cui reddito lordo familiare supera i 55.000 euro annui.

 

Art. 3
Modalit� operative di erogazione

1. I buoni acquisto o gli altri documenti di credito (esempio: carte magnetiche) sono spendibili anche separatamente presso farmacie o altri esercizi commerciali che abbiano dichiarato all'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio la propria disponibilit� ad erogare, con onere a carico del servizio sanitario, i prodotti senza glutine inseriti nel registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001 (Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare) pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 luglio 2001, n. 154.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) le prestazioni sanitarie, incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti erogabili in esenzione;
b) i modelli di buoni acquisto con il relativo importo risultante dal frazionamento dell'importo mensile stabilito nella tabella allegata alla presente legge;
c) le modalit� operative relative alla consegna dei buoni acquisto;
d) gli adempimenti cui sono tenuti gli esercizi commerciali che abbiano dichiarato la propria disponibilit� ad erogare con onere a carico del servizio sanitario prodotti senza glutine;
e) le modalit� di controllo e verifica sui prodotti dispensati con i buoni;
f) le modalit� per il rimborso.

3. Le ASL:
a) applicano le disposizioni delle presente legge secondo le modalit� individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2;
b) provvedono a dare idonea informazione ai soggetti interessati delle procedure previste dalla presente legge;
c) rendono noti ai soggetti affetti da malattia celiaca gli esercizi commerciali in cui sono spendibili i buoni;
d) inviano alla Giunta regionale la rendicontazione sull'applicazione della presente legge indicando, in particolare, il numero dei soggetti che hanno usufruito del contributo e la relativa spesa sostenuta.

 

Art. 4
Norma transitoria

1. L'importo del contributo mensile, cos� come individuato nella tabella A allegata alla presente legge, � erogabile a decorrere dal 1� gennaio 2011 e, fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), continuano ad applicarsi le procedure vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla pubblicazione nel BURAS del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), � comunque ammessa l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria delle prestazioni sanitarie incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti con decorrenza dal l� gennaio 2011.

 

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte prelevando le risorse allocate negli stanziamenti previsti per il Servizio sanitario regionale.

 

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tabella A

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