CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 118

presentata dai Consiglieri regionali

DE FRANCISCI - DIANA Mario

il 19 febbraio 2010

Disciplina delle associazioni di promozione sociale

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Regione Sardegna promuove e riconosce il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazionismo è una fondamentale espressione di promozione umana e di autogoverno della società civile, finalizzato all'interesse generale della popolazione e delle comunità locali.

Le associazioni sono i fondamenti dei processi di democratizzazione di una società. Esse rappresentano spazi visibili di socializzazione, di dialogo, di relazione fra persone che condividono dei bisogni e si scambiano desideri. La presa di coscienza di un bisogno, di un disagio collettivo, di un interesse, produce attraverso la comunicazione un diritto; il desiderio prende forma attraverso la relazione e si trasforma in progetto.

Sussidiarietà, partecipazione, solidarietà e pluralismo sono parole chiave nelle quali si inserisce l'esperienza dell'associazionismo in Italia e in Sardegna. In coerenza con quanto contenuto nella Costituzione: "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale" (articolo 18); "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generate sulla base del principio di sussidiarietà" (articolo 118).

Dopo quasi dieci anni dalla promulgazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), la presente proposta di legge intende darne piena attuazione nella Regione Sardegna.

Con questa proposta si completa il quadro normativo regionale dei soggetti operanti nel terzo settore (associazionismo, volontariato e cooperazione), si vogliono cioè definire i profili giuridici e funzionali delle associazioni di promozione sociale, nonché gli strumenti e le procedure amministrative, in relazione agli altri organismi del volontariato, della cooperazione sociale già disciplinate dalla Regione Sardegna con specifiche leggi di settore, evitando il rischio di sovrapposizioni con quanto già definito dalle vigenti norme, al fine di evitare anche errate interpretazioni che possono determinare, sul piano amministrativo, abusi ed arbitri.

L'unica norma sull'associazionismo di promozione sociale, contenuta all'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle finzioni socio-assistenziali), dava una parziale applicazione della normativa nazionale introducendo il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 383 del 2000.

Questa proposta di legge vuole accompagnare i cittadini nell'accesso alle diverse realtà associative, in modo da poter contribuire, in base alle loro percezioni, allo sviluppo generale, partendo dalle proprie identità, verso la comunità e la società più ampia. In questo senso va completata la legislazione in materia, in modo preciso, forte, chiaro, non burocratico ma concreto, anche prevedendo forme serie di controllo e verifica.

Si vuole favorire, senza cadere nella burocratizzazione e nel tecnicismo, la qualità del buon associazionismo, la trasparenza, la rendicontazione, la democraticità, l'inclusione, la responsabilità. Si vuole alimentare, sotto il senso della responsabilità, un confronto continuo fra le istituzioni e le associazioni. Lo Stato e le istituzioni vogliono affidare ruoli crescenti al terzo settore, non residuali o scelti perché si spende meno; tutto deve nascere da una scelta strategica, non tattica, non opportunistica.

Si vuole stimolare un senso dello Stato non residuale, favorendo nel cittadino una visione positiva e matura dello Stato e delle istituzioni nelle sue diverse articolazioni, nel suo indispensabile ruolo di indirizzo, programmazione, verifica e controllo.

Con questa proposta di legge si riconosce ai cittadini di essere responsabilmente protagonisti del loro sviluppo attraverso le forme dell'associazionismo, a cui si deve dare un ruolo crescente.

La proposta di legge è articolata in 16 articoli:

Articolo 1 (Finalità e oggetto)

    Ha natura introduttiva e di sommario. Il comma 1, nell'individuare le finalità della proposta di legge, riprende l'enunciazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 383 del 2000.

Articolo 2 (Associazioni di promozione sociale)

    Definisce cosa si intende per associazioni di promozione sociale ai fini dell'applicazione della legge, riprendendo quasi letteralmente l'enunciazione dell'articolo 2 della legge n. 383 del 2000.

Articolo 3 (Atto costitutivo e statuto)

    Stabilisce i requisiti ulteriormente richiesti ai soggetti rientranti nei parametri di cui al precedente articolo 2 per essere riconosciuti quali associazioni di promozione sociale, in particolare in rapporto all'atto costitutivo e allo statuto.

Articolo 4 (Prestazioni degli associati)

    Adotta a livello regionale le norme espresse dagli articoli 18 e 19 della legge n. 383 del 2000 in materia di prestazioni degli associati e di flessibilità nell'orario di lavoro.

Articolo 5 (Risorse economiche)

    Elenca le tipologie di risorse economiche di cui possono disporre le associazioni di promozione sociale per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività.

Articolo 6 (Registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale)

    Istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale in attuazione dell'articolo 7, comma 4, della legge n. 383 del 2000 fa riferimento a quello introdotto dall'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2005. Attualmente sono iscritte complessivamente 35 associazioni: 24 nella prima sezione e 9 nella seconda.

Articolo 7 (Iscrizione al registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale)

    Stabilisce i requisiti per l'iscrizione delle associazioni nel registro regionale. Prevede la norma espressa dall'articolo 10 della legge n. 383 del 2000 in materia di ricorsi amministrativi e giurisdizionali avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione al registro o di cancellazione dal medesimo.

Articolo 8 (Modalità di controllo e di revisione del registro regionale)

    Stabilisce criteri e modalità di controllo diretto sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione.

Articolo 9 (Osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale)

    Istituisce l'Osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale in attuazione dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 383 del 2000, che demanda alle leggi regionali attuative il compito di stabilirne funzioni e modalità di funzionamento. Stabilisce la composizione dell'Osservatorio regionale, le sue funzioni e la durata in carica dei suoi componenti.

Articolo 10 (Conferenza regionale dell'associazionismo)

    Viene convocata dalla Giunta regionale ogni tre anni la conferenza dell'associazionismo rivolta alla partecipazione delle associazioni operanti nel territorio regionale iscritte e non nel registro regionale.

Articolo 11 (Rapporti con la Regione e con gli enti locali)

    Disciplina i rapporti tra le associazioni iscritte al registro regionale e la Regione, le province, i comuni e gli altri enti locali in materia di concessione non onerosa di spazi e attrezzature pubbliche, di concessione in comodato di beni mobili e immobili, di stipulazione di convenzioni.

Articolo 12 (Convenzioni)

    Disciplina la stipula di convenzioni tra la Regione, gli enti locali, gli altri enti pubblici e le associazioni di promozione sociale in attuazione dell'articolo 30 della legge n. 383 del 2000.

Articolo 13 (Formazione e aggiornamento)

    Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6 provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione e all'aggiornamento dei propri aderenti. La Regione e gli enti locali supportano l'attività formativa.

Articolo 14 (Norma finanziaria)

    Individua le risorse finanziarie necessarie a realizzare le finalità della legge e, in particolare, a sostenere il funzionamento e le attività dell'Osservatorio regionale per l'associazionismo.

Articolo 15 (Abrogazione di norme)

    Abroga l'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2005.

Articolo 16 (Norme transitorie)

    Stabilisce un regime transitorio per le associazioni già iscritte all'albo regionale dell'associazionismo di promozione sociale e garantisce continuità alle convenzioni eventualmente stipulate dagli enti locali con queste associazioni.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità e oggetto

1. La Regione Sardegna riconosce il valore delle associazioni di promozione sociale come espressioni dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo, in attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

2. La presente legge:

a) stabilisce i criteri e le modalità con cui la Regione riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale favorendone lo sviluppo;
b) istituisce il registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale;
c) istituisce l'Osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale;
d) disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale.

 

Art. 2
Associazioni di promozione sociale

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, di persone e di enti, riconosciute e non riconosciute, i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di terzi o di associati, senza finalità di lucro e con lo scopo di recare benefici diretti o indiretti ai singoli e alla collettività.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.

3. Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che attuano discriminazioni di qualsiasi natura nell'ammissione degli associati, che prevedono a qualsiasi titolo il diritto di trasferimento della quota associativa, che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

 

Art. 3
Atto costitutivo e statuto

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale e che prevede espressamente i seguenti requisiti:

a) la denominazione e la sede legale;
b) lo scopo;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
d) l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati anche in forme indirette o differite;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;
f) la democraticità dell'ordinamento interno, ed in particolare l'elettività delle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale, nonché l'effettività del rapporto associativo;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

 

Art. 4
Prestazioni degli associati

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali sono rimborsate dall'associazione medesima unicamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

2. Per espletare le attività istituzionali, svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 12, i lavoratori che fanno parte delle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 6 usufruiscono di forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale di appartenenza.

 

Art. 5
Risorse economiche

1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:

a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

 

Art. 6
Registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale

1. Presso la Presidenza della Regione è istituito il Registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale. Il Registro regionale è unico e si articola in due distinte sezioni:

a) nella prima sezione sono iscritte le associazioni di promozione sociale che hanno sede legale ed operano nel territorio della Regione;
b) nella seconda sezione sono iscritti i livelli regionali delle associazioni a carattere nazionale iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge n. 383 del 2000.

2. L'iscrizione nel Registro regionale è condizione necessaria per poter stipulare le convenzioni di cui all'articolo 12 e per usufruire dei benefici previsti dalle leggi in materia.

 

Art. 7
Iscrizione nel Registro regionale
dell'associazionismo di promozione sociale

1. Le associazioni di promozione sociale per essere iscritte nel Registro regionale devono:

a) avere sede legale in Sardegna ed essere costituite da almeno un anno, oppure, avere almeno due sedi operative in Sardegna, attive da almeno un anno, ed essere iscritte nel Registro nazionale previsto all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000;

b) svolgere effettivamente da almeno un anno attività di promozione sociale nell'ambito territoriale della Regione;

c) essere costituite con atto scritto, nel quale è indicata la sede legale;

d) essere dotate di uno statuto, nel quale sono espressamente indicati:
1) la denominazione;
2) l'oggetto sociale;
3) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
4) l'assenza di fini di lucro e il divieto di ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi delle attività;
5) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
6) le norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative;
7) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, nonché i loro diritti e obblighi;
8) l'obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
9) le modalità di scioglimento;
10) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

2. Per l'iscrizione è necessario presentare domanda in bollo sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione con allegata la seguente documentazione:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, con espressa indicazione della sede legale o fotocopia dello statuto vigente con la sottoscrizione dell'autenticità della copia da parte del rappresentante legale;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, datato e sottoscritto dal legale rappresentante;
c) relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta dall'associazione;
d) copia dell'ultimo documento contabile approvato, con verbale di approvazione;
e) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'associazione.
I livelli regionali delle organizzazioni nazionali inoltre allegano:
a) la documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione nel Registro nazionale;
b) la dichiarazione dell'organo centrale competente che attesti la loro costituzione e copia autentica dello statuto nazionale dal quale risulti l'autonomia amministrativa e contabile.

3. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione del termine per integrazione o chiarimenti, verificati i requisiti e la completezza della documentazione, con provvedimento motivato del direttore del competente servizio, è disposta l'iscrizione nel Registro ovvero il diniego della stessa.

4. Il provvedimento di iscrizione o di diniego è comunicato al richiedente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

5. I provvedimenti di iscrizione sono comunicati, oltre che all'associazione richiedente, al comune ove l'associazione ha sede e pubblicati, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). I comuni, su richiesta, possono attestare l'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

6. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nel Registro regionale sono ammessi i ricorsi di cui all'articolo 10 della legge n. 383 del 2000.

7. L'iscrizione nel Registro delle associazioni di promozione sociale è incompatibile con l'iscrizione nel Registro generale del volontariato di cui alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3) e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 8
Modalità di controllo e di revisione
del Registro regionale

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione stabilisce criteri e modalità di controllo diretto sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

2. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, l'Amministrazione regionale procede alla cancellazione dal Registro.

3. Il Servizio affari generali e istituzionali della Presidenza della Regione provvede alla revisione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale per verificare che le associazioni possiedano ancora i requisiti richiesti per l'iscrizione, con particolare attenzione all'effettivo svolgimento dell'attività di promozione sociale. Il Servizio, ogni due anni, verifica la permanenza dei requisiti e l'attività effettivamente svolta. Il procedimento di revisione si conclude con un atto di conferma non espresso oppure con un provvedimento di cancellazione dal Registro.

4. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal Registro regionale sono ammessi i ricorsi di cui all'articolo 10 della legge n. 383 del 2000.

 

Art. 9
Osservatorio regionale per
l'associazionismo di promozione sociale

1. È istituito presso la Presidenza della Regione l'Osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale composto da:

a) il Presidente della Regione, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dodici membri in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro di cui all'articolo 6 così designati:
1) 8 membri in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale che hanno sede legale ed operano nel territorio della Regione iscritte nella prima sezione del Registro regionale;
2) 4 membri in rappresentanza dei livelli regionali delle associazioni a carattere nazionale iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge n. 383 del 2000.

2. Nel corso della prima riunione l'Osservatorio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, stabilisce le modalità di funzionamento adottando un regolamento interno.

3. I membri dell'Osservatorio regionale, che prestano la loro attività a titolo gratuito, sono nominati con decreto del Presidente della Regione nel rispetto della effettiva rappresentatività delle associazioni nel territorio e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale, e comunque fino all'insediamento dell'Osservatorio successivo.

4. Ai componenti l'Osservatorio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione ai lavori.

5. L'Osservatorio regionale svolge i seguenti compiti:

a) analizza i bisogni del territorio e le priorità d'intervento;
b) formula proposte operative in materia di promozione sociale;
c) promuove, direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di promozione sociale, iniziative di studio e di ricerca in tema di associazionismo;
d) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccoglie ed aggiorna dati, documenti e testimonianze sulle attività della promozione sociale;
e) svolge un ruolo di monitoraggio delle azioni di sostegno, previste dalle nome di settore, in favore delle associazioni di promozioni sociale;
f) esprime il parere vincolante di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 383 del 2000, nel caso di ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione dal Registro;
g) conserva copia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 12.

 

Art. 10
Conferenza regionale dell'associazionismo

1. La Giunta regionale indice ogni due anni la Conferenza delle associazioni di promozione sociale operanti nel territorio regionale iscritte e non iscritte nel Registro regionale.

2. La Conferenza regionale si esprime, con valutazioni e proposte, in ordine alle politiche nazionali, regionali e locali in materia di associazionismo; si esprime, altresì, sui rapporti tra istituzioni pubbliche e realtà associative.

3. La Giunta regionale predispone un rapporto biennale sullo stato dell'associazionismo nella Regione, da presentare alla Conferenza regionale.

 

Art. 11
Rapporti con la Regione e con gli enti locali

1. La Regione, le province e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale per l'apporto e l'azione del sistema integrato di attività di utilità sociale e servizi sociali nel rispetto della normativa regionale in materia. A tal fine:

a) agevolano la partecipazione delle associazioni di promozione sociale al perseguimento delle finalità del sistema integrato dei servizi alla persona, all'individuazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale, nonché alla verifica dell'efficacia dei servizi e delle attività di utilità sociale; a tal fine, la Giunta regionale promuove, con la collaborazione delle province e dell'Osservatorio regionale, di cui all'articolo 9, conferenze di programmazione in occasione della predisposizione e dell'aggiornamento dei piani e programmi relativi a settori in cui operano le associazioni di promozione sociale;
b) concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa;
c) possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozioni sociale, ai sensi dell'articolo 12.

2. Per la realizzazione dei fini di cui al comma 1, lettera b), la Regione e gli enti locali possono mettere a disposizione spazi e attrezzature nelle proprie strutture con utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale.

3. Per il perseguimento di finalità di valenza sociale, sono attivate forme specifiche di collaborazione mediante protocolli d'intesa con associazioni di rilevanza nazionale o loro federazioni nazionali, regionali e provinciali o comunque associazioni operanti in Sardegna, iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 6, rappresentative ovvero di riferimento dei soggetti svantaggiati per minorazione fisica, psichica o sensoriale. Le medesime associazioni sono rappresentate negli organismi consultivi previsti dalla normativa regionale in settori di rilevante interesse rispetto alle attività loro proprie. L'individuazione degli organismi consultivi nel cui ambito le suddette associazioni sono rappresentate è effettuata mediante atto della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

 

Art. 12
Convenzioni

1. La Regione, gli enti locali e gli altri entri pubblici possono di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno un anno nel Registro regionale di cui all'articolo 6.

2. Per la stipula delle convenzioni, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici valorizzano i criteri di affidabilità tecnico-organizzativa, di competenza ed esperienza professionale, di radicamento sul territorio del soggetto proponente, nonché di qualità e adeguatezza delle attività oggetto della convenzione.

3. Le convenzioni contengono disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività indicate nelle convenzioni stesse e prevedono forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché modalità di rimborso delle spese concordate effettivamente sostenute e documentate.

4. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 30, comma 3, della legge n. 383 del 2000, costituisce elemento essenziale della convenzione. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione.

5. L'ente pubblico che stipula la convenzione ne trasmette copia all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 9 entro i successivi sessanta giorni.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni rinnovate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 13
Formazione e aggiornamento

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6, in modo autonomo e diretto, formano e aggiornano i propri aderenti, attraverso momenti di studio, promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e di aggiornamento.

2. Alle organizzazioni iscritte nel Registro regionale che predispongono attività formative o di aggiornamento, la Regione e gli enti locali possono fornire, su richiesta e previa definizione dei criteri, materiale informativo e didattico, strumentazione tecnica, locali, offrendo inoltre collaborazione tecnica o disponibilità di funzionari pubblici in qualità di esperti.

 

Art. 14
Programma e interventi della Regione

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, adotta, con provvedimento del Consiglio regionale, un programma biennale che stabilisce le linee fondamentali degli interventi e le risorse finanziarie per favorire l'associazionismo, coordinando tali iniziative con le priorità indicate nel Programma regionale di sviluppo.

 

Art. 15
Abrogazione di norme

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2005, è abrogato.

 

Art. 16
Norma transitoria

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede con atto ricognitivo ad iscrivere nel Registro di cui all'articolo 6 i soggetti iscritti nell'albo di cui alla legge regionale n. 23 del 2005.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione dell'atto ricognitivo di cui al comma 1, la Regione verifica che le associazioni iscritte ai sensi del comma 1 possiedano tutti i requisiti di cui alla presente legge, chiedendo, se necessario, i dovuti adeguamenti.

3. Le convenzioni tra associazioni ed enti pubblici in atto alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza. L'eventuale rinnovo avviene secondo quanto previsto dalla presente legge.

 

Art. 17
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 30.000 annui.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti modifiche:

in aumento

UPB S01.03.003
Funzionamento organismi di interesse regionale
2010 euro 30.000
2011 euro 30.000
2012 euro 30.000
2013 euro 30.000

in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL parte corrente
2010 euro 30.000
2011 euro 30.000
2012 euro 30.000
2013 euro 30.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.