CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 117

presentata dai Consiglieri regionali

MILIA - CAPELLI - BIANCAREDDU - CAPPAI - CONTU Felice - OBINU - OPPI - STERI

il 19 febbraio 2010

Istituto regionale sardo per il cavallo

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Le numerose sollecitazioni provenienti dal mondo ippico della Sardegna relative a una maggiore attenzione istituzionale nei confronti del settore, riscontrano costantemente come fatto negativo l'avvenuta soppressione dell'Istituto di incremento ippico della Sardegna per gli effetti della legge finanziaria del 2005. I fatti succedutisi a seguito di tale norma hanno, nella sostanza, evidenziato la specificità del soppresso ente strumentale anche rispetto agli altri enti agricoli soppressi con il medesimo provvedimento, e considerato, inoltre, che tutti gli atti successivi hanno collocato l'ente ippico in maniera incostante e incoerente nel complesso evolutivo dei nuovi enti e, successivamente, delle agenzie agricole di nuova istituzione. La struttura derivante dell'ex istituto è, infatti, transitata attraverso l'ERA Sardegna, prima nell'agenzia LAORE con funzioni di assistenza tecnica e successivamente, nell'agenzia AGRIS di ricerca in agricoltura. Ogni collocazione si è rivelata assolutamente inadeguata al mantenimento ed alla garanzia delle funzioni dell'ente soppresso. Tale ente, come noto, assolveva a molteplici funzioni istituzionali solo in parte riferibili all'assistenza e alla ricerca. Esso rappresentava sostanzialmente il solo riferimento pubblico per il settore equino nella nostra Isola, nella quale la tipicità dell'allevamento del cavallo consiste in nuclei di 3-4 fattrici per unità aziendale inserite principalmente nel contesto del dominante allevamento ovicaprino. La riconosciuta qualità delle fattrici della Sardegna è da sempre stata la base dell'evoluzione selettiva della produzione equina isolana oggi rivolta ad un target sportivo specializzato negli sport equestri e nelle corse piane, ma anche nell'endurance e nel concorso completo di equitazione. L'altro elemento fondamentale è rappresentato dal miglioramento genetico e dalla selezione operata attraverso l'impiego di riproduttori di altissima qualità reperiti in Italia e all'estero, ma con un preciso sforzo di garantire la produzione di un cavallo adattabile alle nostre condizioni ambientali. Il reperimento e l'acquisizione di tali riproduttori ha, ovviamente, necessità di sforzi economici elevati, fatto questo che senza l'intervento pubblico sarebbe totalmente inibito agli allevatori della Sardegna, proprio per la natura stessa dell'allevamento equino frazionato e complementare. Né, per sostenere tali produzioni, si può fare riferimento ad iniziative consortili private. Tale caratteristica organizzazione dell'allevamento, sospinta profondamente dalla tradizione millenaria del binomio uomo sardo-cavallo e dalla passione e competenza ben riconosciuta in Italia e all'estero, rende imprescindibile un forte ruolo pubblico che si esprima attraverso un'entità istituzionale ben definita che possa indirizzare e sostenere un allevamento altrimenti privo di punti di riferimento. È in connessione con le ragioni esposte l'esigenza di comprendere che l'allevamento equino non rappresenta per la Sardegna un capriccio di qualche snob o una mera conseguenza di una nobile passione. Esso rappresenta il primo ed imprescindibile elemento di un'economia complessa e assai rilevante che coinvolge numerosissimi operatori che traggono reddito dal cavallo e movimentano risorse. Può giovare elencare le seguenti tipologie di operatori: allevatori e agricoltori, proprietari, cavalieri, allenatori, fantini, personale degli ippodromi, titolari ed operatori di centri ippici e stazioni di monta, operatori di turismo equestre, operatori di ippoterapia e personale qualificato per l'assistenza, veterinari ippiatri, farmacisti e case farmaceutiche, maniscalchi, produttori e fornitori di materiali per la mascalcìa, trasportatori e produttori di mezzi e accessori, piccole e medie imprese per la produzione di mangimi ed integratori per l'alimentazione del cavallo e di materiale di lettiera, sellai, artigiani e piccoli industriali legati alla produzione di finimenti, materiali ed accessori di scuderia e per la cura del cavallo, operatori della stampa e televisione specializzati nel settore, operatori anche a tempo parziale per la realizzazione delle grandi e piccole manifestazioni tradizionali e culturali della Sardegna legate al cavallo, appassionati ed operatori di attività sociali del tempo libero che prevedono l'impiego del cavallo. Indagini di settore realizzate dalla fine degli anni '90 (Aymoconsulting) e nel 2004 calcolano tra i 12.000 e 13.500 gli operatori del settore in Sardegna. Tali dati non possono non obbligare ad una riflessione seria e definitiva sul destino del comparto ippico e della gestione pubblica dello stesso.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Istituzione

1. La Regione autonoma della Sardegna, tenuto conto che l'allevamento del cavallo costituisce un'importante componente dell'economia agricola regionale, rappresentando, inoltre, una risorsa di valenza storica, culturale, economica, sociale e produttiva, istituisce l'Istituto regionale sardo per il cavallo, con sede a Ozieri.

 

Art. 2
Inquadramento

1. L'Istituto regionale sardo per il cavallo è la struttura tecnico-operativa della Regione sarda finalizzata all'incremento ed alla valorizzazione delle produzioni ippiche e alla tutela della biodiversità equina e asinina tipica dell'Isola.

2. L'Istituto ha autonomia amministrativa, organizzativa e operativa, con spazi autonomi di proposizione negli ambiti di competenza. Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è, altresì, dotato di autonomia finanziaria, patrimoniale, contabile e gestionale.

3. L'Istituto regionale sardo per il cavallo è sottoposto ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale.

4. Il funzionamento dell'Istituto è garantito dagli organi tecnici, amministrativi e scientifici organizzati in servizi e settori. Per l'attività l'Istituto dispone di uffici, aziende, laboratori e infrastrutture, garantendo la preservazione delle dotazioni storiche ed identitarie derivanti dal patrimonio delle istituzioni da cui deriva (Regio deposito stalloni, Istituto di incremento ippico della Sardegna, ERA Sardegna, Dipartimento per l'incremento ippico dell'agenzia LAORE Sardegna, Dipartimento di ricerca per l'incremento ippico dell'agenzia AGRIS Sardegna).

 

Art. 3
Compiti della Giunta regionale

1. Al fine di garantire il funzionamento dell'Istituto regionale sardo per il cavallo la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ne approva:
a) lo statuto;
b) il regolamento interno;
c) i bilanci di previsione e consuntivi;
d) i programmi annuali e pluriennali;
e) gli atti di indirizzo e le direttive cui deve attenersi nell'esercizio della propria attività;
f) la pianta organica.

2. Lo statuto e i programmi annuali e pluriennali dell'Istituto regionale sardo per il cavallo sono approvati dalla Giunta regionale e inviati alla competente Commissione consiliare che esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine il parere s'intende acquisito.

 

Art. 4
Compiti dell'Istituto regionale
sardo per il cavallo

1. L'Istituto regionale sardo per il cavallo rappresenta e garantisce le competenze della Regione autonoma della Sardegna nell'ambito delle seguenti finalità:
a) esercitare tutte le competenze regionali nell'ambito della riproduzione equina derivanti dalle normative vigenti in materia, fornendo le necessarie garanzie pubbliche; attuazione dei controlli relativi all'esercizio della monta pubblica e privata, dell'inseminazione artificiale, dello stoccaggio, trasporto, manipolazione ed utilizzo del materiale germinale ed embrionale; reperimento, sul mercato mondiale, di riproduttori e materiale germinale utile al miglioramento genetico della popolazione equina della Sardegna in coerenza con gli obiettivi della selezione, contribuendo alla definizione degli stessi in conformità alle esigenze del mercato e alle specificità produttive della Regione sarda, provvedendo particolarmente alla tutela ed alla preservazione della razza anglo-arabo sarda, derivante dall'ultrasecolare esperienza selettiva dell'allevamento equino della Sardegna; promozione e sostegno della sperimentazione produttiva delle razze da sella europee e loro incrocio con la popolazione anglo-arabo sarda;
b) contribuire alla produzione di pony ed alla diffusione dell'equitazione negli strati giovanili della popolazione della Sardegna, incrementando il mercato interno degli utilizzatori del cavallo e diffondendo l'allevamento del pony anche attraverso la base produttiva della razza Giarab;
c) contribuire alla tutela ed allo studio delle razze equine ed asinine tipiche garantendo, insieme agli altri enti e istituzioni preposti, la preservazione della biodiversità;
d) contribuire alla formazione di esperti nel settore dell'ippicoltura;
e) contribuire all'orientamento delle attività degli ippodromi della Sardegna e collaborare alla predisposizione di programmi e progetti finalizzati allo sviluppo del settore;
f) espletare attività di studio, ricerca e sperimentazione nell'ambito della riproduzione equina, della genetica, della medicina sportiva e della performance; predisporre moduli predittivi delle performance della progenie e studiare la ripetibilità familiare del fenomeno performance;
g) gestire il flusso informativo relativamente a tutti gli elementi attivi e passivi del comparto; elaborare dati, produrre statistiche e canalizzare l'informazione; creare ed aggiornare banche dati per la registrazione e l'analisi delle genealogie;
h) collaborare con gli enti tecnici nazionali ed internazionali del comparto;
i) collaborare con le università, le autorità sanitarie, gli istituti ed enti di studio e di ricerca, le imprese, gli enti locali, le associazioni ed ogni altro soggetto che abbia interesse al campo di attività dell'Istituto;
j) contribuire alla valorizzazione delle attitudini delle produzioni equine anche attraverso la gestione del centro ippico di Tanca Regia come struttura di referenza sportiva didattica e scientifica;
k) contribuire alla formazione di esperti nel settore ippico;
l) contribuire al miglioramento selettivo delle razze allevate in Sardegna mediante l'individuazione di particolari linee genetiche ed il loro allevamento sperimentale presso le proprie strutture in Foresta Burgos, con particolare riferimento alla razza anglo-arabo sarda, sella di Sardegna e purosangue araba;
m) collaborare con le istituzioni veterinarie all'attività di vigilanza e di osservazione epidemiologica rispetto alle patologie contagiose e trasmissibili degli equini;
n) collaborare con le competenti istituzioni alla preservazione del patrimonio culturale pubblico del settore anche attraverso la gestione della biblioteca specialistica, dell'archivio storico e corrente e dell'area espositiva dei reperti ed oggetti d'arte provenienti dal patrimonio pubblico e da eventuali acquisizioni e donazioni.

2. L'Istituto regionale sardo per il cavallo trasmette all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, all'atto della loro approvazione, il proprio bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché ampie documentate relazioni tecniche sulla programmazione delle attività dell'Istituto e sul loro svolgimento.

 

Art. 5
Organi

1. Sono organi dell'Istituto regionale sardo per il cavallo:
a) il direttore generale;
b) il comitato tecnico;
c) il collegio dei revisori dei conti.

 

Art.6
Direttore generale

1. L'Istituto regionale sardo per il cavallo è diretto da un direttore generale, nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Il direttore generale è nominato tra i dirigenti del comparto regionale e degli enti ed agenzie, di verificata esperienza nel settore equino con laurea in Medicina veterinaria o Scienze agrarie e anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale non inferiore ai cinque anni, ovvero tra professionisti provvisti dei titoli di laurea più sopra richiamati con comprovata esperienza dirigenziale e/o manageriale esterni all'Amministrazione regionale, agli enti ed agenzie. Il direttore generale garantisce le funzioni di governo dell'ente, definendo, sulla base delle indicazioni strategiche della Giunta regionale, gli obiettivi ed i programmi annuali e pluriennali da attuare e verificando la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite.

2. Alla direzione generale fanno capo i servizi generali, di segreteria e di staff e il Centro di riproduzione equina. Quest'ultimo svolge i compiti funzionali alla riproduzione equina derivanti dall'applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), e successive modifiche ed integrazioni ed è diretto da un medico veterinario con funzioni di direttore sanitario, il quale risponde degli atti del centro direttamente al direttore generale ed alle autorità veterinarie ufficiali.

3. Il direttore generale dura in carica cinque anni rinnovabili solo una volta. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Nell'eventualità di commissariamento dell'ente da parte della Giunta regionale, al commissario straordinario nominato compete il medesimo trattamento economico e all'incarico si applicano le medesime incompatibilità previste per il direttore generale. Nel caso di nomina di un commissario ad acta ai fini della garanzia dell'ordinaria amministrazione dell'ente non si applicano le incompatibilità di cui al presente comma.

4. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Istituto regionale sardo per il cavallo; entro i limiti stabiliti dallo statuto, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio.

5. Il direttore generale dirige e coordina le attività dell'Istituto regionale sardo per il cavallo e verifica il raggiungimento degli obiettivi; a tal fine svolge le seguenti funzioni:
a) definisce gli obiettivi dell'Istituto regionale sardo per il cavallo in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dalla Giunta regionale ed è responsabile della loro attuazione;
b) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;
c) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie.

 

Art. 7
Comitato tecnico

1. A supporto della definizione di obiettivi e strategie tecniche della direzione generale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentite le rappresentanze tecniche e degli allevatori del comparto in ambito regionale e aventi titolo rispetto agli obiettivi generali dell'Istituto, provvede alla nomina di un comitato tecnico costituito dallo stesso direttore generale, da un esperto ippologo di chiara e comprovata competenza tecnico-scientifica, da due allevatori equini e da un tecnico esperto in discipline sportive che prevedano l'utilizzo del cavallo.

2. Il comitato tecnico ha funzione consultiva e di rappresentanza tecnica delle istanze provenienti dal territorio, dall'allevamento, dal mercato, dallo sport e dalle scienze.

3. Il comitato tecnico è convocato dal direttore generale almeno due volte l'anno.

4. Il comitato tecnico dura in carica tre anni dalla nomina, i membri sono rinnovabili una sola volta e, in ogni caso, decadono in coincidenza con il termine della legislatura regionale.

5. I membri del comitato tecnico prestano la loro opera a titolo gratuito ed hanno diritto unicamente ad un gettone di presenza, stabilito ogni anno in sede di bilancio, comprensivo delle spese per i pasti, l'alloggio e per il raggiungimento della sede della riunione, come previsto per i dipendenti regionali.

 

Art. 8
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente, e dura in carica cinque anni. Il collegio esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).

2. Al presidente e ai componenti del collegio dei revisori competono i compensi previsti dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambio regionale).

 

Art. 9
Personale e patrimonio

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il personale di ruolo dell'agenzia AGRIS Sardegna, assegnato al Dipartimento di ricerca per l'incremento ippico, è inquadrato nella dotazione organica dell'Istituto regionale sardo per il cavallo con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo e la garanzia dei diritti acquisiti.

2. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, i beni patrimoniali mobili, immobili e animali in carico al Dipartimento di ricerca per l'incremento ippico dell'agenzia AGRIS Sardegna al 1° gennaio 2009 sono presi in carico dall'Istituto regionale sardo per il cavallo.

 

Art. 10
Abrogazioni

1. È abrogato il comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

 

Art. 11
Norma finanziaria

1. Alle spese necessarie per l'attuazione della presente legge per l'anno 2010, si fa fronte mediante trasferimento delle risorse già destinate dall'agenzia AGRIS al Dipartimento per l'incremento ippico; alle spese per gli anni successivi si fa fronte con quota parte delle entrate della Regione previste dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).