CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 116
presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - DIANA Mario - DE FRANCISCI - AMADU - CHERCHI - CONTU Mariano Ignazio - GALLUS - GRECO - LAI - LOCCI - MURGIONI - PERU - PIRAS - RODIN - SANNA Matteo - STOCHINO - TOCCO - ZEDDA Alessandra
il 17 febbraio 2010
Interventi a favore della famiglia
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Al di là di una pubblicistica assai, o forse troppo, indulgente nei confronti della famiglia, il legislatore, nazionale o regionale, ha fin troppo trascurato il tema della famiglia nelle concrete iniziative normative. O si è trattato di fare della famiglia il pretesto di uno scontro ideologico tra i sostenitori della famiglia tradizionalmente intesa e chi, invece, ritiene di inglobare nel concetto ampio di famiglia anche situazioni diverse di convivenza, mutuo aiuto reciproco o unioni di altra natura.
Programmaticamente, invece, questa proposta di legge tenta di valorizzare i punti di largo accordo tra le forze politiche per fare, finalmente, una legge sulla famiglia, la maternità e la paternità, l'educazione dei figli, la cura dei soggetti non autosufficienti per patologie, handicap o anzianità.
La presente proposta di legge fissa il principio della tutela della famiglia, come istituzione, nella legislazione regionale e impone alla Regione una serie, perfettibile, di azioni volte a dare concretezza ai principi enunciati con azioni a favore della rimozione degli ostacoli abitativi, economici e sociali e garantendo una specifica assistenza in materia socio-sanitaria.
Oltre le diverse impostazioni ideologiche, tutte meritevoli di rispetto, in materia di aborto, non v'è parte politica che non lo veda come un intervento traumatico e drammatico per la vita delle donne che, spesso, potrebbe essere evitato se si aiutassero le future madri in difficoltà economica, sociale, lavorativa a far nascere, educare, crescere e mantenere il nascituro. Per questo la legge fissa dei principi per la proliferazione di asili nido e strutture volte all'assistenza neonatale, promuove le libere associazioni tra famiglie, al fine di consentire un mutuo aiuto nelle necessità quotidiane, e impegna la Regione a varare convenzioni ed accordi con banche ed istituti finanziari per riconoscere prestiti a tasso agevolato, e con garanzia fideiussoria pubblica, per le abitazioni per le famiglie, anche monoparentali, o per le spese in materia scolastica, sanitaria, educativa dei piccoli.
Parimenti la legge intende sviluppare il principio per il quale tutti i soggetti affetti da patologie non necessariamente curabili nei presidi ospedalieri, possano trovare aiuto ed assistenza in casa. Ciò vale per le patologie croniche, ma anche per i portatori di handicap e per gli anziani non autosufficienti. Poter aiutare queste persone in casa significa, contemporaneamente, offrire ai pazienti un'assistenza amorevole che le pur eccellenti strutture pubbliche o private non possono dare, garantire un risparmio economico notevole per la spesa sanitaria regionale, assicurare i nosocomi alla cura dei casi più gravi e non altrimenti curabili. Un principio di civiltà che il legislatore deve necessariamente assumere, anche per aiutare la coscienza sociale nella sua indefettibile evoluzione verso una società più comprensiva ed aperta verso chi ha bisogno e verso chi ha la generosità di aiutare chi cerca cure ed affetto.
La presente proposta di legge è presentata all'attenzione del Consiglio regionale in una stesura che cerca di evitare tutti i punti sui quali è noto che esistono, tra le forze politiche, ispirazioni differenti e vuole essere la prima, tra le iniziative di modernizzazione normativa e sociale, di una serie di leggi che trovino il consenso complessivo dell'Aula e di tutte le forze politiche in cui si articola la società sarda.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione tutela, promuove e valorizza la famiglia, istituzione privilegiata per lo sviluppo della persona, per la cura e l'educazione dei figli, per l'assistenza sociale, per la solidarietà fra generazioni.
2. La Regione riconosce alla famiglia lo stato di soggetto sociale ed attua politiche sociali, culturali, sanitarie, economiche, del lavoro e dei servizi atte a tutelare, valorizzare, promuovere, aiutare la famiglia.
Art. 2
Obiettivi1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nell'esercizio della propria attività di coordinamento e programmazione:
a) garantisce il diritto di ciascun individuo a formare un proprio nucleo familiare, rimuovendo gli ostacoli di ordine abitativo, lavorativo, economico e del credito;
b) favorisce la maternità e la paternità, incoraggiando la procreazione libera e consapevole, aiutando i genitori, o un solo genitore, a superare limiti economici e sociali che vi si frappongano;
c) salvaguarda la gravidanza ed il nascituro, attivando, nel quadro della legislazione nazionale, le più ampie forme di aiuto, morale e materiale per i genitori;
d) aiuta le madri in difficoltà, al fine di prevenire l'interruzione di gravidanza quando essa dipenda da ostacoli rimuovibili con il sostegno psicologico e gli aiuti di natura materiale;
e) promuove il rispetto del principio di sussidiarietà nel rapporto tra la famiglia e le istituzioni pubbliche, favorendo e sollecitando l'iniziativa delle singole famiglie e di associazioni di famiglie;
f) garantisce ai soggetti affetti da patologie gravi o croniche, sia curati in famiglia, sia ricoverati presso i presidi ospedalieri pubblici o privati, il benessere psicoaffettivo, attraverso l'istituzione di appositi servizi presso i presidi ospedalieri ed in collaborazione con le famiglie dei pazienti e le loro associazioni;
g) promuove, ed a tal fine organizza apposite campagne informative, l'adozione nazionale ed internazionale, sostiene le famiglie che accolgono i minori e riconosce uno status privilegiato alle famiglie che accolgono e adottano bambini portatori di handicap;
h) promuove le istituzioni, pubbliche e private, che assistono le vittime di violenze perpetrate nell'ambito familiare;
i) promuove azioni di solidarietà per le famiglie in cui siano presenti portatori di handicap o soggetti non autosufficienti, al fine di agevolarne il mantenimento nell'ambito familiare;
j) promuove azioni di solidarietà per la famiglie in cui siano presenti, in convivenza, anziani, al fine di incrementare i rapporti e le interazioni intergenerazionali;
k) riconosce il valore sociale del lavoro domestico e ne protegge lo svolgimento;
1) promuove le pari opportunità tra uomo e donna;
m) promuove, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, strumenti di flessibilità dei tempi di lavoro, al fine di agevolare le necessità della famiglia.
Art. 3
Perseguimento degli obiettivi1. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, determina annualmente gli interventi da attuare nel triennio di riferimento e ne stabilisce le relative risorse finanziarie.
2. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge, le priorità tra gli aventi titolo vengono stabilite sulla base del quoziente familiare, definito secondo i seguenti elementi:
a) reddito complessivo del nucleo familiare al netto delle imposte;
b) numero dei componenti il nucleo familiare;
c) presenza nel nucleo familiare di un solo genitore;
d) presenza nel nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap;
e) presenza nel nucleo familiare di un soggetto anziano convivente e non autosufficiente;
f) presenza di un riconosciuto disagio psico-fisico dei componenti del nucleo familiare.
Art. 4
Agevolazioni finanziarie1. Al fine di facilitare la formazione delle famiglie, la Regione:
a) promuove la concessione di prestiti senza interessi e il conferimento di idonee garanzie fideiussorie ai soggetti di cui all'articolo 1, in situazione di difficoltà economica, per il finanziamento di spese sanitarie, scolastiche e sociali, sulla base di convenzioni con istituti bancari e di credito e con enti previdenziali ed assicurativi;
b) fissa una riserva del 30 per cento dei programmi di edilizia residenziale pubblica, destinata alle esigenze abitative delle giovani coppie;
c) presta garanzie fideiussorie per il rilascio di prestiti per l'acquisto della casa di abitazione della famiglia.2. La Regione istituisce un fondo di garanzia a favore dei soggetti che concedano in locazione immobili di loro proprietà a famiglie in difficoltà. La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione, i criteri relativi alla istituzione ed alla gestione di tale fondo.
Art. 5
Iniziative nel campo dei servizi sociali,
educativi e sanitari per l'infanzia e l'adolescenza1. La Regione incentiva gli enti locali che promuovano iniziative di carattere socio-educativo rivolte all'infanzia ed all'adolescenza, volte a:
a) potenziare l'offerta socio-educativa per la prima infanzia, anche mediante convenzioni con enti o soggetti che già gestiscono tali servizi;
b) realizzare interventi educativi e/o assistenziali domiciliari rivolti a famiglie con bambini affetti da patologie gravi o croniche, o portatori di handicap che non possano, temporaneamente o permanentemente, frequentare la scuola;
c) incentivare le imprese che realizzino asili nido per i figli dei propri dipendenti, secondo le normative vigenti;
d) organizzare servizi educativi e ludici per l'assistenza ai bambini di età dai 18 mesi ai 36 mesi, per un tempo non superiore alle cinque ore;
e) costituire ludoteche pubbliche o private come servizio educativo, culturale, ricreativo;
f) realizzare centri di incontro per adolescenti aventi finalità socializzanti, culturali, pedagogiche, con il supporto di operatori educativi con specifica competenza.
Art. 6
Piano regionale per gli asili nido1. La Regione adotta un piano triennale per asili nido, al fine di contribuire al finanziamento di asili nido o forme alternative di cura per la prima infanzia, promosse da imprese e associazioni di solidarietà familiare.
Art. 7
Concorso alle spese per le adozioni
di bambini disabili1. La Regione, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, concede alle famiglie adottive di bambini disabili contributi per concorrere alle spese relative alla loro cura ed istruzione.
Art. 8
Iniziative per consentire la permanenza
di persone non autosufficienti
nel nucleo familiare1. La Regione promuove le iniziative volte a evitare alle persone non autosufficienti per patologie gravi o croniche, il ricovero nei presidi ospedalieri e sanitari o nei centri di riabilitazione di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), al fine di consentire a tali pazienti di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza.
2. A tal fine la Regione interviene con contributi per l'abbattimento degli interessi su prestiti contratti per esigenze abitative dai nuclei familiari che convivono con persone portatrici di handicap o con anziani non autosufficienti facenti parti del nucleo familiare.
3. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo i comuni, per ciò che concerne le prestazioni sanitarie e a rilevanza sanitaria indicate all'articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, possono prevedere, nell'ambito dei propri regolamenti, la concessione agli aventi diritto all'assistenza domiciliare:
a) di titoli validi per l'acquisto di servizi dai soggetti pubblici e dai soggetti privati convenzionati e/o accreditati, erogatori di prestazioni sociali;
b) di contributi economici al nucleo familiare per le prestazioni sociali o sanitarie effettuate direttamente dalla famiglia.4. La Giunta regionale determina, con deliberazione, gli indirizzi per la concessione di tali contributi.
Art. 9
Associazionismo tra famiglie1. La Regione promuove ed incentiva, anche in forma coordinata con gli enti locali, l'associazionismo tra famiglie come modalità per l'effettiva partecipazione dei cittadini alla politica regionale per la famiglia.
2. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, si impegna a valorizzare e sostenere la solidarietà tra famiglie, a dare impulso ad esperienze di autorganizzazione, promuovendo le associazioni o le formazioni di privato sociale, rivolte a:
a) organizzare ed attivare le banche del tempo, di cui al comma 3, per favorire il mutuo aiuto domestico;
b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, formazione ed informazione sull'identità ed il ruolo sociale della famiglia.3. Le banche del tempo sono forme di organizzazione mediante le quali le persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza, sono poste in relazione con soggetti bisognosi di tali aiuti.
4. Le associazioni e le formazioni di privato sociale, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, possono stipulare convenzioni con la Regione o con altri enti pubblici per lo svolgimento di attività o la gestione di servizi alla persona, finalizzati al sostegno della famiglia.
Art. 10
Centri per la famiglia1. I comuni, singoli o associati, attivano, nell'ambito delle risorse destinate dal piano socio-assistenziale, appositi centri per la famiglia, che forniscano:
a) informazioni sui servizi, le risorse, le opportunità offerte ai bambini, agli adolescenti ed alle famiglie, con particolare attenzione alle esigenze informative e di orientamento delle famiglie monoparentali, di quelle con figli disabili, di quelle con particolare disagio sociale;
b) servizi ed iniziative di supporto e di ascolto ai genitori, anche attraverso la realizzazione di gruppi, corsi, incontri con esperti, consulenza e sostegno mirati ai diversi problemi delle famiglie;
c) mediazione familiare a favore di coppie in fase di separazione, per superare conflitti e recuperare un rapporto positivo nell'educazione dei figli;
d) assistenza giuridica e pedagogica per i coniugi che intendono accedere all'adozione o all'affidamento.
Art. 11
Osservatorio permanente sulla famiglia1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio permanente sulla famiglia. L'Osservatorio:
a) studia e analizza le situazioni di disagio, devianza, violenza, monoparentalità, nonché il rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio-educativi-assistenziali;
b) presenta osservazioni al Consiglio regionale in materia di politiche familiari per proposte di legge relative a politiche familiari;
c) presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sul lavoro svolto.2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le commissioni consiliari competenti, determina la composizione dell'Osservatorio, assicurando, in esso, la presenza dei dirigenti delle strutture regionali competenti per materia, di soggetti di riconosciuta e comprovata esperienza nel campo della sociologia della famiglia, di rappresentanti delle associazioni delle famiglie, di rappresentanti degli enti locali.
3. L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali. L'ufficio di componente dell'Osservatorio permanente sulla famiglia è gratuito.
4. La Giunta regionale individua la struttura competente ad assicurare all'Osservatorio i locali, le attrezzature ed il personale necessario al suo funzionamento.
Art. 12
Disposizione finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono quantificati, in fase di prima applicazione, in euro 30.000.000 per l'esercizio finanziario 2010, e gravano sull'UPB FNOL.