CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 115

presentata dai Consiglieri regionali

LOTTO - BRUNO - COCCO Pietro - SOLINAS Antonio - AGUS - BARRACCIU - CARIA - CUCCA - CUCCU - DIANA Giampaolo - ESPA - MANCA - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SORU

il 10 febbraio 2010

Norme sulla promozione dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili
nel settore agricolo e agro-alimentare

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta di legge si intende affrontare il tema dell'uso delle fonti di energia rinnovabili da parte del sistema economico regionale con particolare riferimento al settore agricolo ed agro-alimentare.

Le norme intendono perseguire l'obiettivo di incoraggiare una evoluzione energetica della Sardegna per la equa distribuzione delle rendite da fonti energetiche rinnovabili.

Attualmente, nella nostra Regione, il mercato di queste ultime è caratterizzato da un sistema di grandi centrali con potenza variabile da 50 a 100 MW e di proprietà di grandi gruppi economici. La stessa introduzione del sistema di realizzazione delle serre agricole con i pannelli fotovoltaici integrati nel tetto ha portato alla presentazione di progetti di grandi dimensioni, anche oltre i 50 ettari di serre per potenze di circa 60 MW. Dimensioni, queste, poco credibili per la realizzazione e gestione di impianti produttivi in coltura protetta, funzionali, invece allo sfruttamento delle fonti rinnovabili da parte di grandi gruppi economici senza alcuna significativa ricaduta sul sistema economico locale.

Obiettivo primario resta, pertanto, la creazione di un sistema di piccoli e medi impianti, che possono promuovere lo sviluppo delle attività finalizzate alle produzioni agricole che consentano il coinvolgimento di un più elevato numero di soggetti economici locali.

Nel momento in cui la Sardegna affronta una crisi economica di grandissime proporzioni, non può essere persa, infatti, l'opportunità di una ricaduta sull'intero territorio, di ingenti risorse finanziarie rappresentate dagli incentivi pubblici relativi alla promozione dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. In particolare, va detto che, in questo contesto, un ruolo rilevante va assegnato al settore agricolo ed al mondo rurale.

La promozione della multifunzionalità, oramai riconosciuta come percorso obbligato per il rilancio del settore agricolo e del mondo rurale nel suo complesso, può trovare uno dei cardini principali nella integrazione del reddito da produzione di energia.

Con la presente proposta si intende riconoscere prima di tutto che per l'agricoltore l'energia, nelle sue varie forme, deve essere assimilata a tutti gli altri fattori produttivi. Ne consegue che, se da un lato è importante cercare di risparmiarla ed ottimizzarne l'uso, dall'altro bisogna sfruttare adeguatamente la oggettiva possibilità di utilizzare fonti alternative di approvvigionamento: solare termico, fotovoltaico, eolico e biomasse.

Fatta questa premessa, appare evidente l'importanza di creare le condizioni affinché le imprese agricole svolgano un ruolo determinante nella creazione di un diffuso sistema di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli obiettivi principali di una sana politica energetica rivolta alle aziende agricole restano pertanto la riduzione dei consumi energetici e dei costi di produzione, unitamente ad un incremento dei redditi aziendali derivanti dal "conto energia".

Gli articoli 1 e 2 individuano le finalità della legge, in relazione alle caratteristiche delle fonti energetiche ed alla particolare sintonia con le esigenze energetiche delle aziende agricole nonché alla diffusa presenza delle stesse fonti nel mondo rurale.

L'articolo 3 individua le figure imprenditoriali a cui si rivolge la presente legge e stabilisce la relazione diretta tra la titolarità dell'attività agricola e la titolarità del "conto energia". Ciò al fine di garantire la ricaduta delle agevolazioni sul sistema delle imprese agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

L'articolo 4 illustra le modalità di promozione degli impianti fotovoltaici ed il loro dimensionamento in relazione alle caratteristiche fisiche ed economiche delle aziende agricole.

L'articolo 5 affronta la tematica relativa agli impianti eolici.

Nell'articolo 6 si affronta la problematica dell'utilizzo delle biomasse.

L'articolo 7 definisce le tipologie di agevolazioni finanziarie che vengono messe in campo con la presente legge. L'obiettivo resta quello di promuovere una politica di contributi in conto capitale ed in conto interessi, il tutto entro i limiti previsti dai regolamenti comunitari in vigore.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità ed obiettivi generali

1. La Regione Sardegna, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione europea, ed in attesa di una legge quadro relativa all'intera materia, istituisce un regime di aiuti a favore delle imprese agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per i seguenti obiettivi:
a) favorire il contenimento dei costi di produzione energetici;
b) favorire il miglioramento delle produzioni agricole e scongiurare l'abbandono delle campagne e delle attività produttive, grazie all'integrazione di reddito ed alla riduzione della quota di costo imputabile ai consumi energetici;
c) incentivare l'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole;
d) utilizzare l'energia rinnovabile di origine solare, eolica e da biomasse come materie prime aziendali;
e) garantire che vi sia una corrispondenza tra l'energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente.

2. Gli interventi favoriscono gli investimenti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque ridurre i consumi energetici.

 

Art. 2
Direttive di attuazione

1. La Giunta regionale, al fine di favorire l'applicazione della presente legge, emana direttive che si basano sulle seguenti opportunità offerte dalle fonti rinnovabili:
a) disponibilità di ampie superfici in rapporto alla disponibilità diffusa delle fonti energetiche rinnovabili;
b) ridotte esigenze energetiche combinabili con le basse produzioni generalmente ottenibili dalle fonti rinnovabili;
c) coerenza tra la disponibilità di alcune fonti e le caratteristiche di molte utenze agricole;
d) possibilità di ricavare dalle stesse produzioni agricole e forestali prodotti o sottoprodotti da cui si può ottenere energia.

 

Art. 3
Soggetti interessati

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono rivolte alle figure imprenditoriali del mondo agricolo, definite dalle vigenti norme comunitarie e nazionali, e specificate dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38).

2. Le imprese agricole di cui al comma 1 interessate dagli interventi previsti dalla presente legge, devono dimostrare titolarità del "conto energia".

 

Art. 4
Impianti solari termici e fotovoltaici

1. Su tutto il territorio regionale è ammessa l'installazione, nelle aziende agricole e nelle attività produttive agro-industriali, di impianti solari termici e fotovoltaici, nelle tipologie b2 e b3 (rispettivamente, parzialmente e totalmente integrato) secondo la definizione di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007 sul "Nuovo conto energia" e nel rispetto dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE). Più in particolare, è consentita l'installazione di impianti delle dimensioni che vengono di seguito riportate, con le stesse modalità autorizzative di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008:
a) moduli di impianti dalle caratteristiche di cui al comma 1 della potenza fino a 20 kWp, con le modalità autorizzative di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, che prescrive la semplice comunicazione al comune per l'installazione degli impianti sempre che il reddito ricavato sia integrativo di quello aziendale e quest'ultima caratteristica sia idoneamente documentata;
b) moduli di impianti dalle caratteristiche di cui al comma 1, ma della potenza superiore a 20 kWp e fino a 200 kWp; l'installazione è assoggettata a denuncia d'inizio di attività (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico in materia di edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -Testo A)), nel rispetto delle disposizioni urbanistiche locali;
c) moduli di impianti dalle caratteristiche di cui al comma 1 della potenza superiore a 200 kWp non oltre 1 MW, per i quali è necessario dotarsi di autorizzazione unica rilasciata dal SUAP competente per territorio.

2. La produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 kWp di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all'attività agricola.

3. La produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kWp di potenza nominale complessiva può essere considerata connessa alla attività agricola e, quindi, suscettibile di autorizzazione e/o incentivazione, nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:
a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;
b ) il volume di affari derivante dall'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume di affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW;
c) entro i limiti di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola.

 

Art. 5
Impianti eolici

1. Per le aziende agricole è consentito installare piccole centrali di impianti mini e microeolico fino a 60 kW rientranti negli incentivi maggiorati della tariffa omnicomprensiva. Per questa tipologia di impianto si applica la denuncia d'inizio di attività (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico in materia di edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), nel rispetto delle disposizioni urbanistiche locali.

2. Quando la produzione e la cessione di energia elettrica da fonte eolica sono effettuate da imprenditori agricoli in forma associata, e costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, l'impianto minieolico può essere di potenza superiore ai 60 kW e, comunque, non oltre 1 MW. In questo caso è necessaria l'autorizzazione unica rilasciata dal SUAP competente per territorio.

 

Art. 6
Impianti da biomasse

1. A valere sulla presente legge sono incentivate:
a) la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da biomasse, da biogas e da biocombustibili, derivati da prodotti agricoli e forestali, dai reflui zootecnici, e dai sottoprodotti derivati dai processi di trasformazione agro-industriale, ottenuti nell'ambito di intese di filiera agro-energetica o contratti quadro oppure da filiere corte cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che le utilizza;
b) la destinazione colturale delle aree agricole incolte o mal coltivate e la conversione delle eccedenze di superficie agricola destinate a coltivazioni alimentari per la produzione di biomasse coltivate specificatamente per fini energetici, ottenibili da impianti di specie erbacee, arboree ed arbustive;
c) le attività di raccolta per la produzione di energia della legna ecologica e della biomassa secca, ottenute dallo sfruttamento razionale delle foreste, dall'abbattimento di piante già morte senza intaccare alberi vivi, dalla potatura dei boschi, dei parchi, dei viali alberati e dalla raccolta delle ramaglie, dalla manutenzione delle aree verdi urbane, dagli interventi primaverili di sfalcio delle erbacee e dal taglio delle ramaglie per protezione dell'ambiente rurale dagli incendi.

2. Quando la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili, come definite alle lettere a), b) e c) del comma 1, sono effettuate dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, e costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del Codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, se la potenza degli impianti non supera i 200 kW (250 in caso di produzione di biogas) si applicano le modalità autorizzative di cui all'articolo 5, comma 1, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche locali.

3. Per l'installazione di impianti di potenza superiore a 200 kW (250 in caso di produzione di biogas) e, comunque, non oltre 1 MW, è obbligatoria l'autorizzazione unica rilasciata dal SUAP competente per territorio.

 

Art. 7
Agevolazioni finanziarie

1. Per la realizzazione degli impianti di cui agli articoli 4, 5, e 6, fino alla potenza massima di 1 MW, sono previste le seguenti tipologie di agevolazione finanziaria:
a) contributo in conto capitale per un importo non superiore al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) contributo in conto interessi per un mutuo a tasso agevolato per un importo massimo pari al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. L'importo complessivo delle agevolazioni di cui al comma 1, non può superare i limiti previsti dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

 

Art. 8
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2010.

2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2010-2011 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S04.01.003
Interventi in materia energetica
2010 euro 10.000.000
2011 euro 10.000.000

in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL parte corrente
2010 euro 10.000.000
2011 euro 10.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 (interventi vari) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).

 

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).