CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 114
presentata dai Consiglieri regionali
LOCCI - DIANA Mario - PERU - RASSU - GRECO - RODIN - CAMPUS - DE FRANCISCI - SANNA Matteo - PIRAS - RANDAZZO - TOCCO - PITTALIS - PETRINI - BARDANZELLU - FLORIS Rosanna - LAI - GALLUS - STOCHINO - ZEDDA Alessandra - CHERCHI - CONTU Mariano Ignazio - MURGIONI - PITEA - SANNA Paolo Terzo - AMADU - SANJUST
il 10 febbraio 2010
Norme urbanistiche per l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio regionale. Disciplina della produzione di energia da fonti rinnovabili
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge nasce dalla necessità di disciplinare la materia della produzione energetica da fonti rinnovabili, al fine di promuoverne lo sviluppo secondo quanto stabilito negli accordi di Kyoto, Johannesburg e Copenhagen, evitando nel contempo che una crescita indiscriminata degli impianti di produzione possa arrecare danni all'ambiente e al paesaggio. Obiettivo della proposta è la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso l'impiego per l'installazione degli impianti di produzione energetica di territori già compromessi dal punto di vista ambientale e di aree industriali e retroindustriali, anche in prossimità di zone urbanizzate. Si punta, con l'approvazione e l'applicazione della proposta, a far sì che la Sardegna possa contribuire con una quota notevole al raggiungimento del 22 per cento di approvvigionamento energetico proveniente da fonti rinnovabili, cui l'Italia è chiamata ad adeguarsi entro il 2010 come previsto dai parametri dell'Unione europea.
La Sardegna dipende, per il proprio approvvigionamento energetico, per il 77 per cento da prodotti petroliferi e per il 19 per cento da combustibili fossili, contro una dipendenza su scala nazionale, rispettivamente, del 43 e del 9 per cento, cui si aggiunge un 36 per cento relativo al gas naturale. Sul consumo energetico totale registrato in Sardegna nel 2008, il 60 per cento è stato determinato dall'industria ed il 21 per cento dall'uso domestico. Tale situazione dimostra che la nostra Regione è quasi totalmente dipendente da un sistema elettrico alimentato da combustibili fossili e da prodotti petroliferi. Si pone pertanto il problema dello sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili, tuttora carente nell'Isola nonostante gli impegni enunciati dai governi regionali che si sono succeduti nel corso degli anni.
Le offerte alternative ai combustibili di origine fossile sono varie. Quando sarà attivo il metanodotto Galsi, probabilmente intorno al 2014, sarà possibile un notevole risparmio nei costi energetici dell'industria e delle famiglie, con riduzione al minimo delle emissioni. Un risultato analogo si potrebbe ottenere con l'utilizzo delle biomasse. La riduzione a zero delle emissioni, però, è possibile soltanto con il ricorso a fonti energetiche rinnovabili quali l'eolico e il fotovoltaico.
Le recenti esperienze compiute in altre regioni italiane mostrano quanto possa essere difficile regolare la materia per mezzo di leggi regionali. Tutti gli interventi normativi promossi a livello regionale sono stati oggetto di rilievi di incostituzionalità da parte del Consiglio dei ministri, con la Corte costituzionale che ha sancito una sostanziale impossibilità, per le regioni, di intervenire sulla materia.
Appare emblematico quanto avvenuto in Molise con l'approvazione della legge regionale 21 maggio 2008, n. 15, unica norma che proponeva una disciplina complessiva della materia su base regionale. Nell'accogliere i rilievi del Governo nazionale, la Consulta ha di fatto stabilito l'impossibilità, per le regioni, di limitare l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici per ragioni di tutela ambientale e paesaggistica in assenza delle linee guida previste dall'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. I proponenti ritengono che tale rilievo non si applichi al caso specifico della Regione Sardegna, i cui poteri legislativi in materia urbanistica, sanciti dall'articolo 3, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), consentono di normare in sede regionale l'utilizzo del territorio. In termini più ampi, la sentenza di cui sopra ha consentito l'elaborazione della presente proposta secondo un'impostazione che evitasse di cadere nei rilievi costituzionali mossi alle diverse norme regionali che hanno incontrato il parere negativo della Corte.
In Sardegna, la materia della produzione energetica da fonti rinnovabili presenta un sostanziale vuoto normativo. L'unico intervento legislativo è l'articolo 18 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), relativo alla sola energia da fonte eolica e peraltro assai generico per quanto attiene alla tutela ambientale e paesaggistica, essendo orientato principalmente alla creazione di una riserva energetica da destinare alle cosiddette industrie energivore. I restanti atti di competenza regionale in materia di energie rinnovabili sono il Piano energetico ambientale regionale ed alcune deliberazioni della Giunta regionale. Si rileva pertanto la mancanza di un quadro normativo di riferimento che consenta chiarezza ed omogeneità nell'assunzione dei conseguenti atti pianificatori ed amministrativi.
Va inoltre sottolineato come gli atti adottati nel corso della passata legislatura non sempre siano andati nella direzione di un maggiore ricorso all'energia pulita. Lo dimostrano le due sentenze del Tribunale amministrativo regionale, rispettivamente del Lazio e della Sardegna, che hanno annullato atti della Giunta regionale in materia di energia eolica e fotovoltaica. Il Tar del Lazio ha bocciato l'accordo sottoscritto tra la Regione Sardegna e l'Enel che subordinava un incremento della quota massima di energia da produrre da fonte eolica all'affidamento in esclusiva all'ex monopolista dell'intera quota eccedente il precedente limite. Il Tar della Sardegna ha invece dichiarato irregolare la deliberazione n. 30/2 del 23 maggio 2008 (Linee guida per l'individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio), nella parte che imponeva limitazioni alla produzione di energia da fonte fotovoltaica da parte delle aziende agricole, fissando un tetto pari all'autoproduzione per il soddisfacimento delle esigenze aziendali incrementato del 30 per cento. In entrambi i casi, tra le motivazioni addotte dai tribunali, vi è stata l'incompatibilità tra le limitazioni imposte allo sviluppo delle fonti rinnovabili e gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti secondo quanto stabilito nell'accordo di Kyoto.
Si deve pertanto prendere atto che l'adozione di vincoli arbitrari va in direzione opposta rispetto agli obiettivi di sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili imposti dalla comunità internazionale. Ciò non esula dalla responsabilità di tutelare l'ambiente ed il paesaggio da una proliferazione incontrollata degli impianti, il cui impatto visivo è spesso considerevole e che rischiano pertanto, deturpando gli ambienti naturali, di trasformarsi in un limite per lo sviluppo economico della Sardegna, in particolare per quanto attiene al comparto turistico. Basti pensare a quanto sta avvenendo in alcune zone costiere dell'Isola interessate da progetti per l'installazione di impianti eolici off-shore, dove le forti proteste della popolazione e la preoccupazione per la tutela del paesaggio hanno costretto la Regione a intervenire con un provvedimento legislativo d'urgenza finalizzato a salvaguardare le acque territoriali dall'installazione di manufatti che possano arrecare danno all'ambiente o al paesaggio (articolo 13, comma 1, lettere g), h) e i), della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo).
Si è dunque scelto, nell'elaborare la presente proposta di legge, di fare riferimento alla competenza legislativa della Regione in materia urbanistica, ritenendo necessario un intervento normativo relativo all'utilizzo del territorio per l'installazione degli impianti di produzione energetica. Ne consegue l'indicazione di specifici ambiti territoriali, o più precisamente zone di salvaguardia, in cui l'installazione degli impianti non è ammessa, fatte salve le eccezioni previste per alcune tipologie dall'impatto limitato. Sono inoltre individuate le aree idonee ad ospitare le installazioni, con particolare riferimento a quelle industriali e limitrofe e a quelle già compromesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Sono introdotte misure limitative, anche relativamente alle installazioni collocate in aree idonee, finalizzate a distribuire in modo omogeneo sul territorio regionale la potenza massima installabile prevista nel Piano energetico ambientale regionale.
La proposta comprende inoltre l'istituzione di una riserva energetica strategica finalizzata a soddisfare il fabbisogno delle cosiddette industrie energivore, che integra la norma analoga di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2007, con le recenti disposizioni nazionali in materia di virtual power plant, e la disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, in recepimento del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Descrizione dell'articolato
L'articolo 1 indica le finalità e il quadro normativo di riferimento della proposta di legge.
L'articolo 2 individua le aree sottoposte a misura di salvaguardia, in cui non è ammessa l'installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
L'articolo 3 identifica le tipologie di impianto che, per il loro impatto limitato, non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 2.
L'articolo 4 riprende le misure di tutela della fascia costiera e del mare territoriale già introdotte con l'articolo 13, comma 1, lettere g), h) e i), della legge regionale n. 4 del 2009.
L'articolo 5 individua le aree idonee all'installazione degli impianti.
L'articolo 6 istituisce la riserva energetica strategica ad uso industriale.
L'articolo 7 norma i limiti di potenza installabile per la produzione energetica da fonti rinnovabili, il loro aggiornamento e le limitazioni dimensionali delle singole installazioni.
L'articolo 8 disciplina la procedura di rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione energetica.
L'articolo 9 dispone l'abrogazione delle norme regionali in contrasto con la presente proposta.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione Sardegna, nell'ottica del perseguimento dello sviluppo sostenibile individuata con gli accordi di Kyoto, di Johannesburg e di Copenhagen, intensifica e facilita lo sfruttamento delle energie rinnovabili, nel rispetto di regole regionali, incrementandone la compatibilità e l'allineamento con i vigenti principi della disciplina statale e comunitaria in materia di produzione di energia. Tale intensificazione è inserita nello sviluppo armonico del territorio, consentendogli la realizzazione di impianti nel rispetto sia delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, ma anche del paesaggio e del patrimonio storico, artistico ed archeologico.
2. La presente legge contiene norme urbanistiche finalizzate alla tutela del paesaggio, dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico ed archeologico relativamente all'installazione degli impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili, secondo quanto disposto dall'articolo 3, lettera f), e dall'articolo 4, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), coerentemente con il dettato del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
Art. 2
Misure di salvaguardia1. Al fine di tutelare il paesaggio, l'ambiente ed il patrimonio storico, artistico ed archeologico, i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misura di salvaguardia comportante il divieto di installazione di impianti eolici e fotovoltaici soggetti ad autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003:
a) parchi e riserve regionali e zone preparco;
b) zone sottoposte a vincolo di tutela integrale dagli strumenti di pianificazione paesaggistica regionale vigenti e dalle successive integrazioni;
e) fascia costiera, per un'ampiezza di 2 chilometri dalla linea di battigia, con l'eccezione degli insediamenti produttivi già presenti nel territorio e come indicato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a);
d) fascia di rispetto di 1 chilometro dalle sponde fluviali e lacustri, compresi i bacini artificiali, in relazione alle dimensioni dell'alveo fluviale, nonché dal perimetro delle zone umide, lagunari e stagnali; la fascia di rispetto non si applica per dimensioni dell'alveo inferiori a 2 metri e per i corsi d'acqua di portata discontinua;
e) fascia di rispetto di 700 metri dalle emergenze archeologiche.2. I seguenti ambiti territoriali sono inoltre sottoposti a misura di salvaguardia comportante il divieto di installazione di impianti eolici e fotovoltaici, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 1:
a) fascia di rispetto di 500 metri dal perimetro dell'edificato urbano, così come individuato nello strumento urbanistico comunale vigente;
b) fascia di rispetto di 200 metri dalle abitazioni residenziali o rurali sparse, salvo accordi tra il proponente e i proprietari delle abitazioni interessate;
c) fascia di sicurezza di 100 metri dalle strade comunali, provinciali e nazionali, e comunque per una distanza che non sia inferiore alla somma dell'altezza dell'aerogeneratore al mozzo e del raggio del rotore più un ulteriore 10 per cento;
d) fascia di sicurezza di 200 metri dalle strade a scorrimento veloce.3. Le Zone di protezione speciale (ZPS) sono sottoposte a misura di salvaguardia ed è consentita l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera l), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione - ZSC - e a Zone di protezione speciale - ZPS).
4. I territori ricadenti nei Siti di interesse comunitario (SIC) sono da intendersi aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo a seguito di esito favorevole della valutazione di incidenza naturalistica, effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), ed eventualmente della valutazione di impatto ambientale in ragione della tipologia e delle dimensioni dell'intervento.
Art. 3
Eccezioni1. Le misure di salvaguardia di cui all'articolo 2 non si applicano agli:
a) impianti fotovoltaici integrati, parzialmente integrati o sovrapposti agli organismi architettonici esistenti o da realizzare, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387);
b) impianti cosiddetti minieolici, con potenza massima pari a 60 kilowatt e altezza massima di 20 metri, e microeolici, con potenza massima pari a 20 kilowatt, turbine con asse verticale di diametro massimo di 1,5 metri e altezza massima di 14 metri, installati da privati in aree agricole, aziende agricole singole o associate o da aziende produttive ricadenti in aree artigianali o industriali, fermo restando il divieto all'installazione nella fascia, misurata dal confine dell'azienda, pari al doppio dell'altezza dei pali da installare; tale tipologia di impianti eolici integra o sostituisce l'approvvigionamento energetico in regime di autoproduzione, così come definito dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), e non sono assoggettati a valutazione di impatto ambientale, né all'acquisizione del protocollo di intesa; resta ferma l'acquisizione del parere sulla compatibilità paesaggistica;
c) impianti cosiddetti microeolici con potenza massima complessiva pari a 10 kilowatt, turbine con asse verticale di diametro massimo di 1,8 metri e altezza massima di 2 metri installati da privati in area urbana; resta ferma l'acquisizione del parere sulla compatibilità architettonica come stabilita dai regolamenti comunali e dalle soprintendenze ai beni architettonici e culturali;
d) impianti cosiddetti minieolici con potenza massima complessiva pari a 60 kilowatt e turbine con asse verticale di diametro massimo di 1,8 metri e altezza massima di 8 metri installati da privati in area extraurbana in case isolate; resta ferma l'acquisizione del parere sulla compatibilità architettonica come stabilita dai regolamenti comunali e dalle soprintendenze ai beni architettonici e culturali;
e) impianti cosiddetti minieolici e microeolici con potenza massima complessiva del sistema pari a 1.000 kilowatt, altezza massima di 25 metri e turbine con asse verticale di diametro massimo di 2,5 metri installati da privati o da enti pubblici in porti turistici e/o industriali; tale tipologia di impianti eolici integra o sostituisce l'approvvigionamento energetico in regime di autoproduzione così come definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999, e non sono assoggettati a valutazione di impatto ambientale, né all'acquisizione del protocollo di intesa; resta ferma l'acquisizione del parere sulla compatibilità paesaggistica e delle autorità portuali competenti.
Art. 4
Tutela della fascia costiera e del mare territoriale1. Nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia è vietata la realizzazione di linee elettriche diverse da quelle strettamente necessarie e funzionali agli insediamenti urbanistico-edilizi, ad eccezione di quelle consentite ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g), della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo).
2. Il mare territoriale, per la sua stretta interrelazione con le aree tutelate ai sensi degli articoli 142 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche e integrazioni, è considerato di primario interesse paesaggistico ed è fatto oggetto di tutela.
3. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere h) e i) della legge regionale n. 4 del 2009, è vietata l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel mare territoriale.
Art. 5
Individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti eolici e fotovoltaici1. Sono idonee per l'installazione di impianti per la produzione di energia eolica:
a) le aree industriali o artigianali, così come individuate dagli strumenti pianificatori vigenti, le zone industriali di interesse regionale, le aree di sviluppo industriale;
b) le aree contermini a quelle di cui alla lettera a), per un raggio di 6 chilometri, fermi restando i limiti di cui all'articolo 2, comma 2;
c) le aree compromesse dal punto di vista ambientale secondo quanto indicato dai vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica regionale, a condizione che si proceda al loro recupero e che sia previsto un piano di dismissione degli aerogeneratori al termine della vita utile dell'impianto;
d) le aree non ricadenti tra quelle di cui alle lettere a), b) e c), e non soggette alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 2; in questo caso, i progetti per l'installazione degli impianti sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale qualora la potenza da installare sia maggiore o uguale a 1 megawatt.2. Sono idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici:
a) le aree di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) le aree di pertinenza di stabilimenti produttivi, di imprese agricole, potabilizzatori, di depuratori, di impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, di impianti di sollevamento delle acque o di attività di servizio in genere, per i quali gli impianti integrano o sostituiscono l'approvvigionamento energetico in regime di autoproduzione, così come definito all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999, e successive modifiche e integrazioni, anche nel caso in cui diano luogo ad una eccedenza di produzione da immettere nella rete nazionale; l'eventuale eccedenza può essere contrattualizzata con il gestore servizi energetici secondo la normativa vigente; le imprese agricole sono abilitate a presentare progetti anche attraverso società di scopo partecipate in tutto o in parte da altre società di capitali o di persone;
c) le perimetrazioni di discariche controllate di rifiuti in possesso di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
d) le aree minerarie e di cava dismesse, sia pubbliche che private, senza limiti di percentuale della superficie a condizione che si proceda al loro recupero e alle opere di mitigazione e che sia previsto un piano di dismissione dei campi di captazione fotovoltaica al termine della vita utile dell'impianto;
e) le aree al di sopra di coperture di capannoni industriali, agricoli e artigianali preesistenti o dismessi, anche con modalità non integrata e senza limite di potenza, purché non vi sia occupazione di suolo; tali impianti sono assoggettati alle procedure di verifica ambientale.
Art. 6
Riserva energetica strategica ad uso industriale1. Al fine di garantire lo sviluppo e il consolidamento del tessuto industriale regionale ad elevato consumo energetico, individuato quale interesse economico e sociale fondamentale per la Regione, è costituita, entro i massimali di potenza da fonti rinnovabili installabili nel territorio regionale stabiliti con il Piano energetico ambientale regionale, una riserva strategica. Il massimale di potenza non si applica in caso di impianti di qualsiasi taglia che prevedano l'impiego di tecnologie atte a conservare localmente l'energia e ad utilizzarla nella modalità di virtual power production. A tal fine, la Regione:
a) stipula con gli operatori energetici protocolli di intesa che destinino alle aziende energivore quantitativi di energia elettrica prodotti da fonti rinnovabili, promuovendo cosi, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale, un maggiore utilizzo sostenibile delle energie rinnovabili, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 387 del 2003, attuativo della direttiva 2001/77/CE del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
b) può assegnare quote di energia da prodursi da fonti rinnovabili a soggetti che gestiscono industrie energivore o servizi pubblici caratterizzati da un elevato fabbisogno energetico al fine di favorire la riduzione dei relativi costi.2. L'assegnazione delle restanti quote di energia da prodursi da fonti rinnovabili, fino ai massimali stabiliti nel Piano energetico ambientale regionale, è effettuata attraverso bandi pubblici che consentano di conseguire importanti ricadute economiche e sociali sui territori interessati.
Art. 7
Limiti alla produzione di energia
da fonti rinnovabili1. Il limite di potenza installabile previsto nel Piano energetico ambientale regionale per le energie da fonti rinnovabili è adeguato secondo le previsioni del gestore della rete elettrica nazionale. E in relazione all'entrata in funzione del collegamento Sardegna-Penisola italiana (SAPEI).
2. Nelle aree industriali, la superficie totale occupabile per l'installazione di impianti fotovoltaici è del 6 per cento in aree maggiori di 1.000 ettari, del 7 per cento in aree comprese tra 100 e 1.000 ettari, dell'8 per cento in aree comprese tra 50 e 100 ettari, del 9 per cento in aree inferiori a 50 ettari, del 15 per cento in aree inferiori a 20 ettari. La superficie massima totale occupabile è del 20 per cento, e comunque non oltre 100 ettari di superficie aggiuntiva, se la capacità tecnica ed economica del proponente è tale da garantire un'adeguata ricaduta occupazionale, valutata dalla Giunta regionale sentito il parere dei consorzi industriali competenti per territorio. Hanno titolo preferenziale i progetti ricadenti sul maggior numero di aree industriali, suddivisi in lotti non contigui inferiori a 1 megawatt, proposti da singoli soggetti o da consorzi.
3. All'interno dei Piani per gli insediamenti produttivi (PIP) possono essere installati aerogeneratori non superiori a 80 metri di altezza al mozzo, nelle misure di uno nelle aree PIP non superiori a 20 ettari e due nelle aree PIP superiori a 20 ettari, fermo restando che essi sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.
Art. 8
Autorizzazione unica1. La Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, adotta le linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio regionale e per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, in attuazione della presente legge e delle vigenti disposizioni statali.
2. Sino alla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di autorizzazione in corso, fermo restando il rispetto della durata massima di centottanta giorni.
3. Con le linee guida di cui al comma 1, e successivi adeguamenti, sono recepite ed applicate le indicazioni delle linee guida nazionali approvate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le misure di salvaguardia previste nella presente legge. Con le medesime linee guida, o con loro successivi adeguamenti, la Giunta regionale individua definitivamente le aree e siti idonei ed aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base dei criteri di cui alle linee guida nazionali e nel rispetto del riparto fra le regioni e le province autonome della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili, come definito in applicazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le linee guida di cui al comma 1 sostituiscono gli studi per l'individuazione delle aree idonee ad ospitare determinate tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili già adottati ai sensi degli strumenti di pianificazione paesaggistica regionale. Eventuali linee guida analoghe a quelle di cui al comma 1, già adottate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore se compatibili con le disposizioni della presente legge e sono integrate secondo quanto disposto dal comma 3.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore a 1 megawatt elettrico sono autorizzati dai comuni competenti per territorio secondo le procedure semplificate stabilite dalle linee guida di cui al comma 1.
6. Prima del rilascio dell'autorizzazione unica, a garanzia dell'esecuzione delle opere di ripristino dei luoghi ovvero di smaltimento o riutilizzo del materiale dismesso, il proponente fornisce idonea fideiussione, rilasciata da compagnia assicurativa o istituto di credito nazionale o comunitario di primaria importanza, ovvero istituisce un fondo di accantonamento, a favore della Regione Sardegna, nella misura del 20 per cento del valore delle attività di dismissione e delle eventuali opere civili da realizzare.
Art. 9
Abrogazioni1. L'articolo 18 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche e integrazioni, è abrogato.