CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 110

presentata dai Consiglieri regionali

RASSU - PETRINI - FLORIS Rosanna - PITEA - SANJUST - RANDAZZO - CAMPUS - BARDANZELLU - LADU - SANNA Paolo Terzo - ARTIZZU - RODIN - LOCCI - GRECO

il 4 febbraio 2010

Compiti associativi di rappresentanza e tutela dei disabili

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La tutela dei disabili, da oltre 50 anni, č esercitata dalle associazioni di categoria quali l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), l'Ente nazionale sordomuti (ENS), l'Unione italiana ciechi (UIC) e l'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS).

Specifici provvedimenti di legge quali: legge 23 aprile 1965, n. 458, per l'ANMIC; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, per l'UIC; legge 21 agosto 1950, n. 698, per l'ENS; decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, per l'UNMS; legge 21 marzo 1958, n. 335, per l'ANMIL, hanno attribuito alle stesse compiti di rappresentanza e tutela degli interessi della categoria dei disabili presso le amministrazioni e presso gli enti che hanno competenza nell'inserimento nel lavoro e nell'assistenza.

Dette associazioni rivestono personalitą giuridica di diritto pubblico ed č stata prevista la loro partecipazione, attraverso propri rappresentanti, sia alle riunioni delle commissioni mediche che ad altri organismi della pubblica amministrazione.

Di seguito, col decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dette associazioni sono state trasformate in enti morali di diritto privato conservando i compiti di rappresentanza e tutela gią assegnati per legge (legge 21 ottobre 1978, n. 641, decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e 31 marzo 1979).

I compiti che esse svolgono a norma di legge sono da considerarsi giuridicamente e socialmente rilevanti al perseguimento di particolari finalitą a favore non soltanto degli associati, ma di intere categorie sociali.

Si ritiene, quindi, opportuno un intervento legislativo a livello regionale che, riaffermando il ruolo istituzionale delle associazioni ne definisca per l'appunto la configurazione giuridica di associazioni di interesse pubblico.

La proposta di legge prevede, quindi, che la Regione autonoma della Sardegna, gli enti regionali e le sue strutture istituzionali, quando sia necessario, istituiscano la rappresentanza delle associazioni in parola presso le commissioni, comitati ed organi preposti all'esame delle problematiche dell'inserimento al lavoro e socio-assistenziali.

L'articolo 1 riconosce il ruolo delle associazioni.

L'articolo 2 riconosce le associazioni come enti di interesse pubblico.

L'articolo 3 prevede la presenza del rappresentante delle associazioni negli organismi preposti all'esame delle problematiche inerenti la categoria degli invalidi.

L'articolo 4 prevede la possibilitą di stipulare apposite convenzioni con le associazioni in parola per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Rappresentanza e tutela dei disabili

1. La Regione autonoma della Sardegna, nel riconoscere il ruolo dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), dell'Ente nazionale sordomuti (ENS), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), ne riconosce la rappresentanza e valorizza il ruolo presso gli enti e le strutture istituzionali regionali competenti in materia di educazione, lavoro, trasporti, formazione professionale, assistenza sociale, sanitaria, sport, turismo e negli altri settori in cui sia ritenuta valida ed utile la presenza di un rappresentante della categoria, comprese le iniziative sociali e politiche connesse alla vita familiare e di relazione.

 

Art. 2
Riconoscimento regionale

1. la Regione autonoma della Sardegna in considerazione del ruolo svolto, riconosce le associazioni di cui all'articolo 1, enti di interesse pubblico.

 

Art. 3
Rappresentanti dei disabili negli enti strumentali regionali e nelle strutture istituzionali regionali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione autonoma della Sardegna, gli enti strumentali e le strutture istituzionali della stessa, nominano negli organismi preposti all'esame delle problematiche riguardanti la categoria dei disabili un rappresentante espresso dalle associazioni regionali di cui all'articolo 1.

 

Art. 4
Convenzioni con le associazioni di disabili

1. La Regione autonoma della Sardegna, gli enti strumentali e le strutture istituzionali regionali, laddove sia richiesto, in osservanza del disposto dell'articolo 3, sono autorizzati a stipulare convenzioni con le associazioni di cui all'articolo 1.

 

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).