CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 109

presentata dai Consiglieri regionali

DIANA Giampaolo - BRUNO - URAS - SALIS - AGUS - BARRACCIU - BEN AMARA - CARIA - COCCO Daniele Secondo - COCCO Pietro - CUCCA - CUCCU - ESPA - LOTTO - MANCA - MARIANI - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SECHI - SOLINAS Antonio SORU - ZEDDA Massimo - ZUNCHEDDU

il 4 febbraio 2010

Norme sulla dichiarazione del territorio della Sardegna "denuclearizzato"

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale della Sardegna nella seduta del 23 settembre 2009, con il quale la Regione Sardegna ha espresso il suo rifiuto incondizionato alla localizzazione di impianti nucleari sul suo territorio, richiede un ulteriore e più vincolante passaggio istituzionale attraverso l'approvazione di una specifica legge regionale.

Com'è noto, lo Statuto speciale per la Sardegna assegna alla Regione competenza esclusiva in materia urbanistica (articolo 3, lettera f)) e tale competenza comprende, in base alla conseguente normativa d'attuazione, la salvaguardia del suolo e la protezione dell'ambiente. Tale competenza preclude, in Sardegna, l'applicazione di norme statali in materia, se non, in via transitoria, per argomenti non disciplinati dalla legge regionale.

In questo quadro di competenze si colloca la presente proposta di legge che, sulla base del principio di "precauzione", vigente nella normativa di livello internazionale, si propone di proteggere il territorio e la popolazione della Sardegna da forme di inquinamento ambientale provenienti da materiali nucleari.

Il piano del Governo nazionale di riaprire la stagione nuclearista in Italia, pur dopo un voto popolare che ha sancito il no al nucleare, e in presenza di problemi irrisolti legati alla prima stagione nuclearista (basti pensare alla questione dello smaltimento delle scorie prodotte dalle centrali negli anni Ottanta), appare assolutamente irrazionale e mette a rischio, laddove dovesse essere attuato, la sicurezza ambientale e sanitaria delle popolazioni interessate.

La presente proposta di legge si fonda sulla base dei seguenti principi:
a) la Regione Sardegna, con il PEAR approvato con delibera n. 50/23 del 25 ottobre 2006, ha scelto la strada di aderire al Protocollo di Kyoto e alle direttive europee che prevedono l'incentivazione delle fonti rinnovabili d'energia e il risparmio energetico; le promuove talmente tanto che non solo si pone l'obiettivo di Kyoto (20 per cento entro il 2020), ma addirittura il 25 per cento;
b) il Piano energetico regionale incentiva la ricerca, come dimostra l'attività del Centro Sardegna ricerche a Pula, che sta lavorando per la messa a punto di nuove tecnologie di solare a concentrazione, un solare termodinamico, oltre a valutare le opportunità dell'idroelettrico;
c) la Sardegna ha vinto una competizione italiana del MIUR per l'approfondimento di questi temi e anche per l'ulteriore innovazione tecnologica che passa dal sale e dai cloroderivati, al gas sul solare termodinamico";
d) la Sardegna ha iniziato un percorso di riconversione del proprio patrimonio industriale inutilizzato con insediamenti di energia rinnovabile, con la ricerca e la valorizzazione delle sue peculiarità e la tutela dei suoi beni più preziosi (il mare e la costa, il paesaggio rurale, i centri storici).

La presente proposta di legge, infine, è coerente con quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione italiana che inserisce produzione, trasporto e distribuzione dell'energia tra le materie di legislazione concorrente.

Il carattere di salvaguardia delle norme che si propongono rende evidente l'urgenza della loro approvazione.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Dichiarazione

1. La Regione Sardegna, sulla base dei principi costituzionali e delle competenze in materia di urbanistica e ambiente, stabilite dall'articolo 3, lettera f), della legge costituzionale 3 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), interpretate dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382, e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e dall'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), nonché delle attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile, governo del territorio e produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia di cui all'articolo 117 della Costituzione, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione e in assenza di intese con lo Stato, dichiara il territorio regionale della Sardegna "denuclearizzato" e precluso alla presenza di impianti nucleari, all'insediamento di siti per il deposito e lo smaltimento di rifiuti nucleari e al transito, anche temporaneo, di materiali nucleari.

 

Art. 2
Conferenza sulla sicurezza

1. La Regione Sardegna, d'intesa con i presidenti delle regioni e i consigli delle autonomie locali del centro-sud d'Italia, promuove la "Conferenza per la sicurezza e la cooperazione del sud" tesa a rilanciare la denuclearizzazione dei territori vocati all'agricoltura, alla tutela dell'ambiente, al turismo e al manifatturiero innovativo, individuando forme di collaborazione solidali tra i territori interessati.

 

Art. 3
Misure urgenti di vigilanza e controllo

1. La Regione Sardegna, attraverso le proprie strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, ARPAS e aziende del servizio sanitario regionale, cura la rilevazione tecnica e strumentale di presenze sul territorio regionale di materiale nucleare e adotta le misure di prevenzione necessarie ai fini di cui all'articolo 1.

 

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.