CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 107
presentata dai Consiglieri regionali
LAI - DIANA Mario - SANNA Matteo - BARDANZELLU - PITTALIS - GALLUS - MURGIONI - CONTU Mariano Ignazio - DE FRANCISCI - LOCCI - PIRAS - STOCHINO - ZEDDA Alessandra - CHERCHI - PERU
il 3 febbraio 2010
Disciplina delle concessioni di aree demaniali per l'esercizio e lo sviluppo delle attività di molluschicoltura, arsellicoltura, raccolta e pesca di frutti di mare e maricoltura
nel mare territoriale della Sardegna***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge tende a superare l'annoso problema del rilascio delle concessioni di specchi acquei marittimi finalizzati alla molluschicoltura, arsellicoltura, raccolta e pesca di frutti di mare e maricoltura nell'ambito della Regione Sardegna.
La complessità della materia, correlata alle nuove disposizioni nazionali e comunitarie, ha fin qui impedito il rilascio, in tempi ragionevoli, degli indispensabili strumenti atti a consentire agli operatori del settore l'esercizio delle loro attività, ad adempiere alla corretta gestione dei compendi e ad ottemperare al conseguente pagamento dei canoni.
La presente proposta di legge mira, quindi, nelle more dell'approvazione di una legge organica sul rilascio delle concessioni demaniali marittime in genere da parte della Regione Sardegna, e nel rispetto di tutti gli indirizzi legislativi nazionali e comunitari, a superare gli attuali tempi lunghi e a consentire agli operatori di poter svolgere la loro attività, legittimati dalle concessioni di rito, la cui validità dovrà, provvisoriamente, essere limitata al 31 dicembre 2020.
Nel frattempo si dovrà intervenire sull'intera tematica per ridefinire con precisione gli ambiti operativi e il quadro normativo, salvaguardando la professionalità degli operatori e le esclusive caratteristiche delle loro imprese.
Questo intervento è reso necessario dall'imminente scadenza delle concessioni in atto e in conseguenza delle procedure di infrazione che l'Unione europea ha aperto nei confronti del nostro Paese. Nel contempo si dovrà tenere conto dei rilevanti investimenti finanziari operati dagli attuali concessionari, individuando nuove procedure per l'affidamento delle stesse sulla base di nuove regole, rispettose delle peculiarità del settore ittico, così importante per il rilancio economico.
La presente proposta di legge pone infine criteri preferenziali nel rilascio delle concessioni, privilegiando i consorzi, le cooperative e i soggetti che abbiano svolto tali attività.
Transitoriamente, in attesa della definizione di eventuali piani in itinere, si prevede la possibilità di limitare il tempo di validità di tali concessioni fino ad un anno successivo all'approvazione dei piani.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna stabilisce l'interesse primario dell'attività di molluschicoltura, arsellicoltura, raccolta e pesca di frutti di mare e maricoltura in genere, dichiarandola prevalente, nelle aree demaniali storicamente occupate e dedicate allo scopo, a qualsiasi altra attività di interesse pubblico e/o privato, nel rispetto della pianificazione vigente, anche per il necessario mantenimento dell'equilibrio ambientale delle acque.
2. La Regione promuove, inoltre, la gestione unitaria degli spazi nell'interesse di una maggiore integrazione tra le varie entità produttive, di un ampliamento delle opportunità di crescita economica, di una diversificazione dello sfruttamento degli specchi acquei del demanio marittimo e delle aree demaniali a terra.
Art. 2
Assegnazione delle concessioni
delle aree demaniali1. L'assegnazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 18, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) di concessioni di aree demaniali per l'esercizio della molluschicoltura, arsellicoltura, raccolta e pesca di frutti di mare e maricoltura in genere, nel rispetto dei criteri di preferenza indicati nell'articolo 5 e delle leggi nazionali e/o comunitarie, tiene conto, nella determinazione delle superfici da concedere, dei progetti di sviluppo, miglioramento e diversificazione dell'attività, presentati dai richiedenti, con particolare riferimento ai risvolti economici, ambientali, occupativi e, più in generale, della qualità della proposta.
Art. 3
Durata delle concessioni demaniali1. La durata delle concessioni demaniali è fissata al 31 dicembre 2020. Il concessionario ha l'obbligo di conservare, in tutto il periodo della concessione:
a) i requisiti di preferenza di cui all'articolo 4;
b) il mantenimento della produttività minima prevista, sulla base della quale è stata rilasciata la concessione; allo scopo sono comunicati all'Assessorato competente, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alla compagine sociale e alla produzione annuale (quantità e fatturato).2. La riduzione della produzione per due esercizi consecutivi, determina l'automatica riduzione delle superfici rilasciate in concessione, salvo dimostrate calamità naturali, o cause comunque non dipendenti dalla gestione.
Art. 4
Requisiti di preferenza1. In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo ai fini della molluschicoltura, arsellicoltura, raccolta e pesca di frutti di mare e maricoltura in genere, delle medesime aree del demanio marittimo e del mare territoriale, oltre i criteri stabiliti dall'articolo 37 del Codice della navigazione e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 37/71 del 6 dicembre 1994, sono utilizzati i seguenti criteri di preferenza:
a) richiedente che partecipi a consorzi di tutela e/o di valorizzazione dei molluschi, arselle, frutti di mare, allevati nel mare territoriale, secondo disciplinari di produzione che mirano al miglioramento della qualità, alla promozione del prodotto allevato ed alla razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali;
b) qualità della proposta progettuale in termini economici, ambientali e occupativi;
c) compagini sociali (società e/o cooperative), integralmente formate da soggetti che abbiano svolto attività di molluschicoltura, arsellicoltura, raccolta e pesca di frutti di mare e maricoltura in genere in proprio e/o come soci di aziende già concessionarie di specchi acquei demaniali che svolgono attività di molluschicoltura arsellicoltura, raccolta e pesca di frutti di mare e maricoltura in genere come attività prevalente, e/o da giovani in cerca di prima occupazione;
d) multifunzionalità nell'ambito della trasformazione e dell'ittiturismo.
Art. 5
Norma transitoria1. La durata delle concessioni, nelle more dell'approvazione di eventuali piani regolatori o equivalenti, può ridursi fino ad un anno dall'approvazione del piano stesso, se ed in quanto in contrasto con esso.
Art. 6
Entrata in vigore ed abrogazioni1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
2. Sono abrogate le disposizioni normative incompatibili con la presente legge e, in particolare, quelle contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 75/7 del 30 dicembre 2008.