CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 104

presentata dai Consiglieri regionali

BARRACCIU - BRUNO - AGUS - CARIA - COCCO Pietro - CUCCA - CUCCU - DIANA
Giampaolo - ESPA - LOTTO - MANCA - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI -
PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SOLINAS Antonio - SORU

il 27 gennaio 2010

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi e tutela degli ecosistemi vegetali

***************

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge disciplina le attivit� di raccolta e commercializzazione delle specie fungine nel territorio regionale e tutela gli ecosistemi vegetali, sempre pi� messi a rischio dal fenomeno del prelievo indiscriminato, non controllato e non normato.

La conoscenza delle specie fungine e la pressione sulle risorse micologiche � infatti progressivamente aumentata, tanto da minacciare la sopravvivenza di molte specie, soprattutto di quelle pi� note e pregiate. Considerata l'importanza ecologica che i funghi rivestono in quanto demolitori di sostanza organica e micorrizici di molte essenze vegetali, � dunque indispensabile, e da pi� parti invocata, una tutela legislativa che salvaguardi tale prezioso ed imprescindibile anello dell'ecosistema.

Non solo l'attivit� di appassionati e raccoglitori occasionali, ma anche quella dei raccoglitori professionali, che spesso creano intorno ai funghi veri e propri fenomeni di speculazione commerciale, � alla base dell'esigenza, sollecitata anche dalle associazioni micologiche e naturalistiche, di una normativa di settore che definisca e regolamenti la raccolta dei funghi e la loro commercializzazione, sancendone l'importanza in quanto elemento indispensabile degli ecosistemi forestali e naturali.

Questa proposta di legge, che include anche il settore dei tartufi e dei funghi ipogei in genere, crea una base normativa capace di incidere sulla salvaguardia di un bene di cui si riconosce l'importanza non solo naturalistica, ma anche economica.

La salvaguardia dei funghi e degli ecosistemi di cui i funghi fanno parte viene realizzata attraverso la previsione di limiti, qualitativi e quantitativi, alla raccolta; l'effettivit� di tali limitazioni � garantita dall'attivit� di vigilanza assicurata principalmente dalle forze di polizia locale e dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale, per i quali vengo organizzati specifici corsi di formazione.

La corretta informazione e la sensibilizzazione delle popolazioni sono presupposti per garantire la salvaguardia e il rispetto dell'ecosistema. In particolare, i raccoglitori per scopi commerciali dovranno garantire un grado di preparazione professionale che assicuri la corretta conoscenza delle caratteristiche delle specie e delle tecniche di raccolta che non danneggino in particolare l'apparato riproduttore, rischiando di compromettere l'intera pianta.

Le disposizioni contenute nel progetto di legge riconoscono, inoltre, a questa pregiata risorsa biologica un'importanza economica in grado di fornire un'importante opportunit� di integrazione al reddito delle popolazioni locali, specialmente delle aree montane, economicamente pi� deboli.

Secondo una corretta applicazione del principio di sussidiariet�, la legge riconosce agli enti locali il compito di attuazione delle fasi pi� importanti e salienti dell'azione di tutela e di gestione delle risorse micologiche e dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi nel relativo territorio per coloro i quali traggono un reddito dall'attivit� di raccolta.

Attivit� di coordinamento, promozione e sostegno delle iniziative rivolte alla conoscenza, a studi e ricerche, alla tutela e alla valorizzazione delle risorse micologiche naturali, cos� come il rilascio del permesso alla raccolta occasionale e dilettantistica, sono esercitate dalla Regione. La Regione finanzia altres� i corsi di formazione per il personale di vigilanza e per gli studiosi dei funghi e della conservazione delle risorse naturali della Sardegna.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Raccolta dei funghi

Art. 1
Finalit�

1. La presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei spontanei; tutela l'integrit� degli ecosistemi vegetali e delle risorse micologiche al fine di preservare il ruolo biologico e le funzioni ecologiche di cui i funghi sono naturalmente portatori; definisce compiti e funzioni degli ispettorati micologici.

 

Art. 2
Disciplina della raccolta dei
funghi epigei e ipogei

1. Nel territorio della Regione la raccolta dei funghi epigei ed ipogei � consentita previo permesso, nel rispetto delle specie, dei tempi e delle quantit� di cui alla presente legge.

 

Art. 3
Raccolta nelle aree protette

1. I regolamenti delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonch� delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), possono stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, pi� restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge.

2. Gli enti di gestione, sentiti i comuni e le comunit� montane, adottano regolamenti volti a favorire la raccolta dei funghi da parte dei cittadini residenti nei comuni stessi.

 

Art. 4
Tutela degli ecosistemi e limiti alla
raccolta dei funghi

1. Sono oggetto di raccolta e commercializzazione le specie fungine commestibili; la commercializzazione � limitata alle specie commestibili indicate nell'allegato A.

2. La raccolta dei funghi � subordinata al possesso di un permesso regionale; il permesso � rilasciato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, tramite i comuni di residenza e dietro il pagamento di una somma di euro dieci per anno che abilita alla raccolta nel territorio dell'intera Regione; la ricevuta di versamento della somma di cui al presente comma, effettuato secondo le modalit� indicate con decreto dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, abilita alla raccolta fino alla consegna del permesso.

3. � consentita la raccolta di una quantit� giornaliera non superiore a quattro chilogrammi per i funghi epigei e non superiore ad un chilogrammo per i funghi ipogei a persona. Il limite massimo ammesso non si applica quando un unico esemplare o un solo cespo superi il suddetto peso.

4. � sempre vietato raccogliere, vendere somministrare e detenere Amanita caesarea allo stato di ovulo, Boletus gruppo edulis con cappello di dimensioni inferiori ai cinque centimetri e Tuber ssp. immaturi.

5. � vietata la distruzione volontaria di funghi di qualsiasi specie.

6. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei � vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. Solo per i funghi ipogei pu� essere utilizzato apposito attrezzo (vanghetto o vanghella) con l'obbligo di ricoprire le eventuali buche.

7. I funghi raccolti sono riposti e trasportati in contenitori rigidi, aperti, aerati e forati che permettano la dispersione delle spore.

8. � vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

 

Art. 5
Raccolta dei funghi per scopi commerciali

1. La raccolta di funghi per scopi commerciali � subordinata al possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 6 e al permesso provinciale disciplinato dai commi seguenti.

2. Le province possono rilasciare permessi per la raccolta di funghi in quantit� superiore a quattro chilogrammi alle persone in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 6, per le quali la raccolta di funghi commestibili spontanei costituisce prevalente fonte di lavoro e di sussistenza. Il permesso abilita alla raccolta di un massimo complessivo giornaliero di venti chilogrammi di specifiche specie fungine nell'ambito del territorio della provincia nella quale � ricompreso il comune di residenza. Il permesso si intende automaticamente rinnovato con il pagamento dell'importo annuale.

3. Il numero di permessi complessivo per ogni provincia non pu� essere superiore al limite massimo di un permesso ogni mille ettari di terreno interessato.

4. Il permesso per la raccolta dei funghi per scopi commerciali ha validit� annuale e scade il 30 settembre. E rilasciato, a titolo oneroso, ai soli titolari dell'abilitazione di cui all'articolo 6 e per l'ambito territoriale della provincia nella quale � ricompreso il comune di residenza. Il permesso si intende automaticamente rinnovato con il pagamento dell'importo annuale.

5. Le domande per il rilascio dei permessi, corredate degli estremi dell'abilitazione alla raccolta, sono presentate entro il 15 settembre di ogni anno e sono esaminate, entro i successivi trenta giorni, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il permesso si intende accordato qualora la domanda non sia rigettata entro il termine.

6. L'ammontare degli importi da corrispondere alla provincia per il rilascio del permesso di raccolta per fini commerciali � stabilito con deliberazione adottata dalla stessa provincia.

7. Il permesso � esibito a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

 

Art. 6
Abilitazione alla raccolta dei funghi per scopi commerciali e alla vendita dei
funghi freschi spontanei

1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei � soggetta ad autorizzazione comunale. L'autorizzazione, in armonia con quanto disposto in materia di commercializzazione dei funghi freschi epigei dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), � rilasciata esclusivamente a coloro che sono riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate.

2. L'abilitazione alla raccolta per scopi commerciali e alla vendita dei funghi freschi spontanei � rilasciata dalla provincia del comune di residenza, anche per singole specie, previo colloquio con la commissione di cui all'articolo 8 teso ad accertare:
a) la conoscenza delle norme che disciplinano la raccolta dei funghi;
b) la capacit� di riconoscere le pi� comuni specie fungine commestibili, non commestibili e velenose, anche a fini di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica e dei consumatori.

3. Per praticare la raccolta del tartufo, sulla base delle modalit� previste nel comma 2, il raccoglitore si sottopone ad un esame per l'accertamento della sua idoneit�.

 

Art. 7
Esportazione dei funghi

1. � fatto divieto esportare dalla Sardegna funghi spontanei freschi.

2. I non residenti in Sardegna che si rechino fuori dal territorio della Sardegna possono portare con s� un massimo di otto chilogrammi di funghi spontanei freschi.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai funghi spontanei freschi dei quali sia documentato l'acquisto da un soggetto titolare del permesso di cui all'articolo 5.

 

Art. 8
Commissioni d'esame per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta e alla vendita dei funghi freschi spontanei

1. Ogni provincia istituisce una o pi� commissioni d'esame per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta per scopi commerciali e alla vendita dei funghi epigei ed ipogei spontanei.

2. Le commissioni si rinnovano col rinnovo dei rispettivi consigli provinciali e sono composte:
a) dal presidente della provincia o da un suo delegato;
b) dal responsabile di un servizio ispettorato micologico, o da un micologo abilitato dallo stesso ispettorato, delle aziende sanitarie locali aventi sede nella provincia competente per territorio;
c) dal responsabile del servizio dell'ispettorato del Corpo forestale e di vigilanza ambientale competente per territorio;
d) da due esperti rappresentanti qualificati segnalati dalle associazioni micologiche maggiormente presenti nel territorio;
e) da un funzionario della provincia con funzioni di segretario.

3. Ciascuno dei componenti, ad esclusione degli esperti micologi, pu� essere rappresentato, con delega scritta, da altra persona appartenente alla rispettiva amministrazione in possesso del medesimo profilo professionale.

4. Ai componenti le commissioni esaminatrici competono i compensi, le indennit� e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).

5. Le modalit� di convocazione e di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono stabilite dalla giunta provinciale competente per territorio.

6. L'attivit� delle commissioni di cui al comma 1 � ispirata al principio del massimo decentramento nei comuni.

7. Il modello di tesserino personale � approvato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

 

Art. 9
Regolamentazione della raccolta e della commercializzazione dei tartufi

1. Nel territorio della Regione, la raccolta dei tartufi � consentita nei boschi e nei terreni non coltivati secondo le modalit� e le date di raccolta indicate nel decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente contenente il calendario annuale di raccolta elaborato entro il 15 luglio di ogni anno a cura della Commissione scientifica micologica di cui all'articolo 12.

2. Hanno diritto di propriet� sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di propriet� si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purch� le tartufaie siano delimitate da apposite tabelle. Le tabelle sono poste lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta in stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata - Legge regionale _____________n. ____".

3. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti artificiali di piante tartufigene preventivamente micorrizate.

4. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree tartufigene, preventivamente micorrizzate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.

5. I tartufi (Tuber spp.) o altri funghi ipogei appartenenti al genere Terfezia destinati al consumo da freschi, devono appartenere a specie commestibili e la quantit� massima di raccolta consentita � di un chilogrammo al giorno. Da questa limitazione sono escluse le tartufaie controllate e quelle coltivate.

6. La ricerca dei funghi ipogei � effettuata con l'ausilio del cane a ci� addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), � limitato al punto dove il cane lo abbia iniziato.

7. � in ogni caso vietata:
a) la raccolta dei tartufi immaturi;
b) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;
c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne.

8. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e variet�, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurit�. Per la raccolta per scopi commerciali dei tartufi freschi spontanei si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6.

9. � comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non � consentita la raccolta.

 

Art. 10
Raccolta per scopi scientifici e didattici:
permessi speciali

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentita la Commissione scientifica micologica di cui all'articolo 12, in occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, per comprovati motivi di interesse scientifico e didattico, in deroga alle norme previste dalla presente legge, rilascia speciali permessi per la raccolta di funghi anche non commestibili. Tali permessi sono a titolo gratuito, hanno durata annuale e sono rinnovabili.

2. Quando le manifestazioni previste nel comma 1 hanno carattere comunale o provinciale e si ripetono stabilmente ogni anno, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, pu� delegare in via definitiva il comune o la provincia di competenza.

3. Per documentate esigenze di carattere scientifico, in particolare per favorire l'attivit� di studio e di ricerca presso istituzioni pubbliche o gruppi e associazioni micologiche, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentita la Commissione scientifica di cui all'articolo 12, pu� concedere permessi personali annuali di raccolta, rinnovabili gratuitamente, anche in deroga alle norme contenute nella presente legge.

4. Le autorizzazioni speciali previste nei commi 1 e 2 non consentono la raccolta giornaliera di pi� di cinque esemplari per ciascuna specie fungina.

5. I titolari di autorizzazione speciale di cui ai commi 1, 2 e 3 alla fine di ogni anno documentano la propria attivit� e relativi studi all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione.

 

Art. 11
Aree interdette

1. Al fine di proteggere aree di rilevante interesse scientifico o naturalistico, nonch� di prevenire profonde modificazioni degli ecosistemi naturali, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente pu�, d'iniziativa propria, su segnalazione degli uffici forestali o su proposta degli enti locali interessati, sospendere con decreto la raccolta generalizzata dei funghi, in determinate aree o su tutto il territorio regionale, per periodi continui non inferiori a quattro settimane. La sospensione della raccolta pu� anche riguardare singole specie su tutto il territorio regionale o in determinate aree.

2. L'adozione del provvedimento di sospensione, sentiti gli enti locali interessati, � preceduta dal parere obbligatorio della Commissione scientifica micologica prevista all'articolo 12.

3. Nei boschi percorsi da incendio la raccolta dei funghi � vietata per una durata di tre anni. Il divieto � imposto con ordinanza del sindaco del comune interessato sulla base delle indicazioni dell'ispettorato forestale competente per territorio. I comuni interessati, sulla base dei dati sulle superfici percorse da incendio forniti dai competenti organi del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, compilano l'elenco delle aree interdette alla raccolta di funghi. Le aree in cui � vietata la raccolta dei funghi ai sensi del presente comma sono esattamente indicate mediante apposita tabellazione a cura dei comuni competenti per territorio. Le tabelle indicano la data dell'incendio e il periodo di divieto della raccolta dei funghi.

 

Art. 12
Istituzione della Commissione
scientifica micologica

1. Presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente � istituita la Commissione scientifica micologica, costituita dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo delegato, che la presiede e dai seguenti componenti:
a) quattro rappresentanti delle universit� della Sardegna;
b) tre rappresentanti degli ispettorati micologici di cui all'articolo 13;
c) un rappresentante degli ispettorati del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
d) un rappresentante dei funzionari tecnici dell'Ente foreste della Sardegna;
e) due rappresentanti qualificati designati dalle associazioni micologiche e ambientaliste maggiormente presenti sul territorio regionale.

2. I componenti della Commissione scientifica micologica sono designati dalle rispettive organizzazioni di appartenenza e devono possedere una specifica competenza in materia forestale, agraria, biologica e medica.

3. Alle riunioni della Commissione possono partecipare, con voto consultivo, i rappresentanti degli enti locali interessati nel caso si discuta di questioni riguardanti specifici territori.

4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente provvede, con proprio decreto, alla costituzione della Commissione scientifica micologica.

5. La Commissione, inoltre, esprime parere sulle materie che le sono sottoposte dalla Regione e dalle province e formula proposte per il miglioramento degli equilibri ambientali con particolare riguardo alla salvaguardia delle potenzialit� produttive fungine.

 

Art. 13
Ispettorati micologici

1. Al fine della tutela della salute pubblica, l'attivit� di riconoscimento e di controllo dei funghi, nell'ambito delle strutture pubbliche o private, � svolta da soggetti in possesso dell'attestato di micologo rilasciato dalla Regione, secondo le modalit� previste nella presente legge, ai sensi del decreto del Ministero della sanit� 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalit� per il rilascio dell'attestato di micologo).

2. Gli ispettorati micologici operanti nell'ambito delle aziende sanitarie locali della Sardegna svolgono funzioni di centri di controllo micologico pubblico.

 

Art. 14
Corsi di formazione per micologi

1. La Regione programma e organizza corsi di formazione per micologi.

2. I corsi di cui al comma 1, in conformit� a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di formazione professionale, possono essere organizzati da enti pubblici o privati che dispongano di:
a) strutture adeguate per lo svolgimento dell'attivit� formativa;
b) docenti qualificati e in numero sufficiente.

3. Per l'ammissione al corso di micologo � richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.

4. I corsi, di durata biennale e a carattere teorico-pratico, hanno una durata non inferiore a 320 ore e forniscono ai partecipanti una specifica preparazione micologica sugli argomenti del programma riportato nell'allegato B. La parte pratica del corso si compone di esperienze pratiche in diversi ambienti della Sardegna per un numero di ore non inferiore a 190. Alla seconda sessione annuale del corso sono ammessi solo i candidati micologi che abbiano superato una prova attitudinale teorico-pratica.

5. Il rilascio dell'attestato di micologo � subordinato al superamento di un esame finale che si tiene alla fine della seconda sessione annuale del corso. All'esame finale sono ammessi i candidati micologi che abbiano frequentato almeno l'80 per cento delle ore previste e per due sessioni.

 

Art. 15
Studi, ricerche, informazione, divulgazione

1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del patrimonio forestale e dei prodotti secondari del bosco, nonch� alla tutela ambientale in senso lato, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto della flora fungina avvalendosi, oltrech� degli organismi pubblici competenti, anche delle associazioni micologiche e naturalistiche pi� rappresentative.

2. A tale scopo finanzia studi, ricerche, convegni e azioni di informazione e divulgazione. Finanzia altres� corsi di formazione aperti al personale preposto alla vigilanza e a tutti i cittadini interessati, organizzati da enti e da associazioni micologiche e naturalistiche.

3. L'Amministrazione regionale concede altres� contributi ad enti ed associazioni per l'allestimento e la realizzazione di mostre, stand e iniziative pubbliche destinate a diffondere la conoscenza e la valorizzazione dei funghi spontanei, nonch� per la stampa di bollettini e riviste micologiche.

4. I finanziamenti di cui al presente articolo sono disposti con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

 

Capo II
Commercializzazione dei funghi

Art. 16
Commercializzazione dei funghi

1. La vendita dei funghi freschi � soggetta ad autorizzazione comunale.

2. La vendita dei funghi coltivati � assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

3. Per l'esercizio dell'attivit� di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi � richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.

4. Possono essere preparati, confezionati e commercializzati funghi secchi secondo le modalit� stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995.

 

Art. 17
Controlli sanitari

1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei � consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'azienda sanitaria locale competente.

 

Capo III
Vigilanza, sanzioni, norme finanziarie e finali

Art. 18
Vigilanza

1. La vigilanza per l'osservanza della presente legge � demandata, limitatamente all'ambito di competenza, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale, alle aziende sanitarie locali, agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, agli organi di polizia rurale e municipale degli enti locali, agli agenti giurati designati dalle associazioni naturalistiche.

2. Il tesserino personale attestante il possesso dell'abilitazione alla raccolta dei funghi per scopi commerciali, e ogni altra autorizzazione riguardante la raccolta dei funghi per qualsiasi scopo, sono esibiti su richiesta del personale di vigilanza di cui al comma 1.

 

Art. 19
Pubblicit�

1. I decreti dell'Assessore della difesa dell'ambiente concernenti i divieti di raccolta dei funghi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione sarda e affissi agli albi degli enti locali interessati e presso le stazioni forestali e di vigilanza ambientale.

 

Art. 20
Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme sulla raccolta dei funghi comporta la confisca dei funghi raccolti e l'assegnazione di quelli commestibili a enti di beneficenza, fatta salva la facolt� di dimostrarne la legittima provenienza. I funghi non commestibili possono essere assegnati ad associazioni micologiche o ad istituti specializzati per ricerche, mostre, studi o quant'altro previsto dalla presente legge.

2. Per la violazione delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 per chi raccoglie funghi per scopi commerciali senza aver ottenuto il permesso comunale di cui all'articolo 5 o in violazione delle prescrizioni contenute nel permesso stesso;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi non commestibili raccolti in violazione all'articolo 4, comma 5;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo raccolto oltre la quantit� di funghi commestibili consentita (articolo 4, comma 3);
d) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 300 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo raccolto, detenuto o commercializzato di Amanita cesarea allo stato di ovulo, di Boletus gruppo edulis con cappello di dimensioni inferiori ai cinque centimetri e di Tuber ssp. immaturi (articolo 4, comma 4);
e) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo dei funghi oggetto della presente legge raccolto o detenuto senza le prescritte autorizzazioni previste dall'articolo 9;
f) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per chi utilizza mezzi vietati nella raccolta dei funghi spontanei (articolo 4, comma 6);
g) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per il trasporto dei funghi raccolti in contenitori non consentiti (articolo 4, comma 7);
h) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per l'asportazione dal sottobosco di materiale terroso (articolo 4, comma 8);
i) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500 per la raccolta dei funghi nei boschi percorsi da incendio nei precedenti tre anni, a condizione che tali aree siano indicate con le apposite tabelle ai sensi dell'articolo 11, comma 3;
j) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 50 per la mancata esibizione dell'autorizzazione per la raccolta dei funghi (articolo 5, comma 7);
k) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi raccolti in violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 2; la violazione di tale divieto comporta la sospensione automatica, per anni tre, dell'autorizzazione alla raccolta;
l) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi raccolti o venduti in violazione dei divieti di cui agli articoli 4, 5 e 9; la violazione di tali divieti comporta altres�, ove non disposto diversamente, la sospensione automatica, per anni tre, dell'autorizzazione alla raccolta;
m) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500 per ogni chilogrammo di funghi esportato in violazione del disposto di cui all'articolo 7;
n) la violazione delle norme sulla commercializzazione dei funghi freschi, fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel capo II costituiscano reato, comporta l'applicazione da parte delle autorit� competenti della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000.

3. Per il primo biennio di applicazione della presente legge, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono ridotte della met�.

 

Art. 21
Competenza alla definizione degli accertamenti

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente � organo competente alla definizione degli accertamenti per violazioni amministrative alla presente legge.

 

Art. 22
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 200.000 a decorrere dall'anno 2010; alla relativa copertura si provvede con quota parte delle compartecipazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

 

Art. 23
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

 

***************

Allegato A

Allegato B

***************