CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 102
presentata dai Consiglieri regionali
CUCCUREDDU - FLORIS Mario - MULAS
il 27 gennaio 2010
Disciplina delle attività turistico-ricettive e dell'ospitalità in Sardegna
***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La crisi economica che stiamo attraversando induce a riflettere con maggior attenzione sul modello di sviluppo perseguito in questi anni in Sardegna. I processi di globalizzazione dei mercati e delle produzioni hanno messo in crisi distretti industriali consolidati in tutta Europa. Il debole tessuto industriale della Sardegna, incentrato su alcune produzioni tipiche, nei distretti naturali del granito, del marmo e del sughero, oltre che sulle produzioni chimiche, tessili, ecc. ubicate nei siti industriali principali: Portotorres, Ottana, Macomer, Portovesme, sconta una crisi ancora più grave. Ma anche settori che hanno assicurato nel passato un consistente livello di occupazione, come l'edilizia ed il commercio, per ragioni legate in parte alla crisi economica ed alla stretta creditizia e, in parte, indotte da scelte legislative regionali, scontano un periodo di grave sofferenza. In quest'ottica occorre pensare ad una strategia volta a valorizzare, o a consentire la valorizzazione da parte degli attori locali, delle nostre peculiari risorse, delle produzioni più strettamente legate al territorio e per questo non suscettibili del rischio di delocalizzazione.
In quest'ottica il turismo, ma certamente anche l'agricoltura e l'allevamento, ed i relativi processi industriali di trasformazione, l'artigianato, lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, potranno avere un ruolo chiave nei processi di pianificazione strategica volti a garantire ai sardi un modello di sviluppo sostenibile sia dal punto di vista ambientale che da quello economico e sociale.
Il turismo, appunto, negli ultimi anni ha fatto registrare una profonda evoluzione della domanda e dell'offerta. La società industriale aveva regolato i ritmi della vita in funzione della produzione. Così, inevitabilmente, il tempo delle vacanze era concentrato nelle tre settimane di chiusura delle fabbriche, a cavallo di ferragosto. Per questo in molti centri costieri della Sardegna, si è utilizzato, quale sinonimo di turista, il termine "bagnante". La società post-industriale, la flessibilità nel mondo del lavoro, l'avvento dei low cost nel mercato del trasporto aereo, hanno portato a vacanze diverse, sia nel periodo, sia nella durata, sia nella frequenza nell'arco dell'anno, sia nell'elemento motivazionale. Il mare, le coste e le spiagge restano il principale attrattore turistico della Sardegna, ma la concorrenza di altre zone del pianeta, altrettanto agguerrite su questo fronte (Maldive, Polinesia, Mauritius, Mar Rosso, Croazia, Baleari, Corsica), che si sono più di recente affacciate nel mercato delle vacanze, inducono a riorganizzare la strategia dell'offerta.
La Sardegna deve dotarsi di un modello turistico pianificato che sviluppi attraverso quattro diverse direttrici:
1) gli investimenti materiali in infrastrutture (della mobilità, idriche, fognarie, energetiche, sportive, di spettacolo, ecc.), e quelli finalizzati alla piena fruibilità degli attrattori (chiese, monumenti, musei, siti archeologici, centri storici, teatri, centri congressi, strutture sportive, ecc.);
2) una disciplina della ricettività e dell'ospitalità adeguata alle attuali esigenze;
3) la promozione, attraverso una individuazione precisa dei target e dei mercati ed una mirata azione di marketing, anche verificando l'efficacia dei nuovi strumenti quali la centralizzazione delle scelte presso l'Agenzia Sardegna promozione rispetto al sistema diffuso di promozione territoriale improntato sulle aziende di soggiorno, gli enti provinciali per il turismo e l'Ente sardo industrie turistiche;
4) un piano di incentivi per la realizzazione, l'adeguamento o la ristrutturazione delle strutture ricettive dell'Isola (porti turistici, alberghi, strutture all'aria aperta, strutture extra-alberghiere).L'imporsi del low cost sia nel trasporto aereo che nell'ospitalità, ha profondamente modificato il target ed il mercato e l'offerta, generando fenomeni importanti di ospitalità, paralleli a quelli delle attività ricettive tradizionali (per esempio i bed & breakfast) che necessitano di una attenta disciplina.
Con questa proposta di legge si intende quindi dare un contributo per disciplinare, modernizzandola ed adeguandola alle esigenze del mercato ed offrendo opportunità di sviluppo alle imprese, l'offerta di ospitalità della nostra Regione, nel quadro di una riorganizzazione complessiva del sistema di regolamentazione del settore turistico, che non potrà prescindere da una strategia coordinata relativa ai quattro punti suindicati.
La disciplina vigente delle attività ricettive risale al 1984. In quest'ultimo quarto di secolo è però radicalmente cambiato il mercato turistico, sia sul fronte della domanda che su quello dell'offerta.
La nuova disciplina sull'ospitalità va a riformare l'attuale sistema, che essenzialmente si fonda sulle seguenti disposizioni regionali:
- legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);
- legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22);
- legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21);
- deliberazione della Giunta regionale, n. 11/96, del 30 marzo 2001, avente ad oggetto "L.R. 27 del 12 agosto 1998, articolo 6. Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione. Atto di indirizzo applicativo ai Comuni".Con la riforma contenuta in questa proposta si cerca di dare risposta all'esigenza degli operatori economici di procedere all'aggiornamento della tipologia e della classificazione delle aziende ricettive alberghiere, extra alberghiere e all'aria aperta, e di rivedere la disciplina delle altre forme di ricettività, affermatesi prepotentemente negli ultimi anni, gestite da privati, per ricondurle a vere attività imprenditoriali.
La proposta è articolata in sei capi e 25 articoli.
Nel capo I vengono definite le attività e le strutture ricettive e si distingue fra attività annuali e stagionali, si rinvia infine alla Giunta regionale per i requisiti delle classificazioni e per le procedure autorizzative.
Il capo II è quello più corposo dal punto di vista dei contenuti riformatori. Individua, infatti, le strutture ricettive, modificando profondamente il sistema vigente, portando nell'alveo dell'attività turistico-ricettiva anche fenomeni, quali quello dei bed & breakfast, che hanno assunto nella nostra Isola una rilevanza economica notevole. L'articolo 5, in particolare, introducendo una serie di denominazioni, punta a valorizzare la tipicità dell'offerta turistica regionale. L'articolo 6 individua specificamente le strutture all'aria aperta, limitando la definizione di villaggio turistico soltanto a quelle strutture mobili o realizzate in materiale leggero non vincolato permanentemente a terra. Il fenomeno dei cosiddetti villaggi turistici, esploso fra gli anni '70 e gli anni '80 nelle coste di tutta la Sardegna e culturalmente assai distante dal valore dell'ospitalità proprio della nostra identità, viene fatto transitare dalla tipologia delle strutture all'aria aperta a quella delle strutture alberghiere residenziali, creando così i presupposti di una successiva e graduale rifunzionalizzazione, finalizzata ad un utilizzo non solo estivo. L'articolo 8 individua, infine, le strutture ricettive extra alberghiere, tra queste i bed & breakfast, inserite a pieno titolo fra le attività ricettive esercitate in forma imprenditoriale.
Il capo III individua e disciplina altre attività ospitali, anche occasionali, individua in maniera rigorosa gli standard igienici per la sosta di caravan ed autocaravan, istituendo un libretto degli scarichi e vietando il pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta. L'articolo 15 individua, in analogia a quanto avvenuto in altre zone d'Europa, un modello, quello dei borghi ospitali, per affermare forme integrate di turismo nei centri storici, della costa e dell'interno, che abbiano, grazie anche all'inserimento in circuiti internazionali, nazionali od anche regionali, se particolarmente significativi (es. Borghi più belli d'Italia, Rete delle città storiche del Mediterraneo, Città "Odyssea", Comuni bandiera arancione, "Village Terraneo", Circuito delle città regie, siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio dell'umanità, Circuito delle cattedrali di Sardegna, ecc.), la possibilità di affermarsi nel mercato turistico, non solo estivo, con l'attrazione di flussi turistici, principalmente, a vocazione culturale, religiosa, naturalistica, o legata ai grandi eventi culturali o di spettacolo. I borghi ospitali costituiscono un modello legislativo che deve consentire una sperimentazione, che se ben condotta e non generalizzata, può portare ad individuare un nuovo modello di sviluppo per quelle comunità che abbiano realmente potenzialità di conquistare una propria nicchia nel mercato turistico.
Il capo IV detta le regole per la classificazione e per la disciplina dei prezzi e per la pubblicità e la trasparenza degli stessi, ma rinvia alla Giunta regionale la competenza per le modalità ed i requisiti di classificazione e declassificazione. Oltre che per le strutture alberghiere ed all'aria aperta, si prevede la classificazione (da 1 a 3 stelle) anche per le strutture extra alberghiere: case e appartamenti per le vacanze, bed & breakfast, ostelli, ecc. Significativo è l'obbligo di comunicazione dei dati sulle presenze per finalità statistiche; oggi la raccolta dei dati è assai carente, così come la collaborazione degli operatori. La mancata comunicazione viene sanzionata sia con sanzioni pecuniarie, sia con l'esclusione dalla possibilità di essere ammessi ad agevolazioni o incentivi previsti da leggi regionali.
Il capo V prevede l'individuazione degli enti competenti alla vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di ricettività ed il regime sanzionatorio mentre il capo VI individua le norme transitorie.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Disposizioni generaliArt. 1
Oggetto1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività ricettiva secondo i principi stabiliti dallo Statuto speciale, i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, comma primo, della Costituzione, e i principi di semplificazione normativa ed amministrativa.
Art. 2
Definizioni1. Agli effetti della presente legge si definisce:
a) attività ricettiva, quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di alloggio, eventualmente vitto, e altri servizi;
b) struttura ricettiva, l'impresa organizzata per l'esercizio professionale dell'attività ricettiva;
c) gestione unitaria, l'esercizio dell'attività ricettiva facente capo ad un unico soggetto giuridico.2. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altra impresa mediante un'apposita convenzione scritta.
3. La gestione unitaria può riguardare anche servizi di somministrazione di alimenti e bevande e l'esercizio di attività commerciali all'interno della struttura ricettiva.
Art. 3
Periodi di apertura e prescrizioni specifiche1. I periodi di apertura delle attività ricettive sono determinati dai titolari o dai gestori e si distinguono in annuali e stagionali. Per apertura annuale si intende l'apertura per almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare, per apertura stagionale si intende, invece, un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della competente Commissione consiliare, da fornire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti e le modalità strutturali e di esercizio, delle attività ricettive e dell'ospitalità, ai fini della loro apertura, gestione e classificazione, secondo le diverse tipologie e specificazioni definite dalla presente legge.
Capo II
Strutture ricettiveArt. 4
Strutture ricettive alberghiere1. Sono definiti alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono alloggio, eventualmente vitto, e altri servizi in camere ubicate in uno o più stabili o parti di stabile.
2. Sono definiti alberghi residenziali o "residence" le strutture che offrono alloggio in unità abitative, costituite da uno o più locali con cucina o angolo cottura.
3. Sono definiti alberghi diffusi le strutture che offrono alloggio in camere o unità abitative dislocate in più stabili separati, ubicate nel centro storico, caratterizzate da uno stile riconoscibile e rispettoso dell'identità del luogo, dotate di servizi tra loro omogenei, distanti non più di 200 metri lineari dall'ufficio ricevimento ed integrate tra loro dalla centralizzazione in un unico edificio del servizio ricevimento, nello stesso o in altro edificio delle sale di uso comune e degli altri servizi offerti.
4. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o angolo cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva dell'azienda.
5. Negli alberghi residenziali è consentita la presenza di camere, nel limite di una capaciti ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva dell'azienda.
6. L'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e gli altri servizi generali, anche in dipendenze ubicate in immobili diversi o in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si accede da un diverso ingresso.
Art. 5
Denominazione delle strutture
ricettive alberghiere1. Assumono la denominazione di "villaggio albergo" le aziende ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
2. Assumono la denominazione di "dimora tradizionale" gli alberghi ubicati in stabili o in complessi immobiliari esistenti, che corrispondono alle forme tipiche dell'architettura tradizionale della Regione, mantengono integre le caratteristiche costruttive originarie e sono ammobiliati con arredi tipici del luogo.
3. Assumono la denominazione di "dimora storica" gli alberghi ubicati in stabili o in complessi immobiliari esistenti, che siano dichiarati di particolare pregio storico con deliberazione della Giunta regionale o siano assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni, mantengano integre le caratteristiche costruttive originarie e siano ammobiliati con arredi d'epoca.
4. Assumono la denominazione di "albergo rurale" gli alberghi ubicati in fabbricati rurali o complessi immobiliari rurali, arredati nel rispetto delle tradizioni locali e della cultura natale della zona, nei quali siano offerti vitto, ristorazione con bevande e pietanze tipiche della regione preparate con l'impiego di materie prime di produzione locale, e altri servizi, finalizzati anche alla fruizione dell'ambiente, della cultura e dell'enogastronomia del posto.
5. Assumono la denominazione aggiuntiva di "albergo termale" gli alberghi dotati di impianti e attrezzature adeguate a fornire agli ospiti ospitalità e servizi specializzati in annessi stabilimenti termali, ai sensi della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale).
6. Assumono la denominazione aggiuntiva di "centro congressi" gli alberghi dotati di strutture, attrezzature e servizi specializzati per l'organizzazione di congressi, convegni e manifestazioni simili.
7. Assumono la denominazione aggiuntiva di "centro benessere" gli alberghi dotati di impianti e attrezzature adeguate a fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione psicofisica della persona.
8. Assumono la denominazione aggiuntiva di "beauty farm" gli alberghi dotati di impianti e attrezzature adeguate a fornire agli ospiti servizi specializzati per trattamenti dietetici o estetici.
9. L'uso delle denominazioni indicate nei commi da 1 a 8 è riservato alle aziende ricettive classificate ai sensi della presente legge.
Art. 6
Strutture ricettive all'aria aperta1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale.
2. Sono villaggi turistici le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno, in tende, caravan, autocaravan od altri manufatti realizzati in materiale leggero non vincolati permanentemente al suolo, di turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento.
3. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti, installati a cura del gestore, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva dell'azienda.
4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva dell'azienda.
5. Le strutture ricettive all'aria aperta sono allestite in locali salubri, a conveniente distanza da stabilimenti industriali, ospedali, case di cura e di riposo, chiese, caserme e cimiteri.
6. Le recinzioni delle strutture ricettive all'aria aperta sono completate con idonee schermature in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere.
Art. 7
Denominazioni delle strutture ricettive
all'aria aperta1. Assumono la denominazione aggiuntiva di "centro vacanze" i campeggi e i villaggi turistici dotati di strutture e servizi per lo svago degli ospiti, con annessi servizi commerciali e di ristorazione.
2. Assumono la denominazione aggiuntiva di "centro sportivo" i campeggi e i villaggi turistici dotati di impianti sportivi e servizi per l'esercizio dell'attività sportiva, eventualmente con annessi servizi commerciali e di ristorazione.
3. Assumono la denominazione aggiuntiva di "campeggio di transito" i campeggi che offrono servizi ad una clientela itinerante consentendo la sosta anche per frazioni di giornata.
Art. 8
Strutture ricettive extra alberghiere1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone o di gruppi, anche autogestiti, organizzate e gestite da enti pubblici, associazioni, enti od organizzazioni operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità assistenziali, culturali, religiose, ricreative, sociali o sportive, nonché da enti o aziende, nelle quali sono prestati servizi ricettivi essenziali, esclusivamente per il soggiorno dei dipendenti e relativi familiari, o per i dipendenti e i familiari di altre aziende o di assistiti di altri enti, sulla base di un'apposita convenzione scritta, per il perseguimento di tali finalità.
2. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani fino a 26 anni e degli accompagnatori di gruppi di giovani fino a 26 anni, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni od organizzazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, gestiti anche da operatori privati mediante convenzione scritta con l'ente, l'associazione o l'organizzazione di proprietari, nei quali è garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire tali finalità.
3. Sono affittacamere le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di tre camere destinate a clienti, con un massimo di due posti letto per camera, più un eventuale letto aggiunto per camera in caso di ospiti minori di 12 anni, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari che comprendono almeno la pulizia dei locali e la sostituzione di biancheria ad ogni cambio di cliente e, comunque, una volta la settimana, nonché il riscaldamento se aperti oltre la stagione estiva.
4. Assumono la denominazione di bed & breakfast (B&B) gli affittacamere che offrono il servizio di alloggio e prima colazione, limitatamente alle persone alloggiate, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
5. Sono case e appartamenti per le vacanze (CAV) le unità abitative, in numero non inferiore a tre, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nelle quali è offerta ospitalità per almeno sette giorni consecutivi e non più di tre mesi consecutivi e sono assicurati almeno i servizi di accoglienza e recapito del cliente, pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente, riscaldamento nei mesi invernali, e possono essere forniti ulteriori servizi e prestazioni, quali la pulizia dei locali durante il soggiorno dei clienti, la fornitura e il cambio di biancheria, l'utilizzo di attrezzature di svago e sport, con esclusione comunque della somministrazione di alimenti e bevande.
6. La possibilità per le agenzie immobiliari di offrire servizi di intermediazione nella locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico è condizionata alla previa presentazione di una dichiarazione di inizio attività al comune in cui gli immobili sono ubicati, con allegato l'elenco degli appartamenti che formano oggetto dell'attività.
Capo III
Altre attività ospitaliArt. 9
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi1. Il comune può autorizzare l'uso occasionale da parte di associazioni, enti o organizzazioni, operanti senza fini di lucro per scopi culturali, religiosi, ricreativi, sociali o sportivi, di immobili non destinati abitualmente alla ricettività, per una durata massima di quindici giorni, in coincidenza di manifestazioni, raduni o altre iniziative.
2. Il comune concede l'autorizzazione, limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività, alle condizioni stabilite dalla presente legge e dall'eventuale deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 7.
3. L'autorizzazione è subordinata alla stipulazione di un'idonea polizza assicurativa di responsabilità civile e può essere sottoposta a specifiche condizioni, anche per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente.
Art. 10
Disciplina di altri complessi ricettivi1. La disciplina delle case per ferie si applica ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanze per minori e centri di vacanze per anziani.
Art. 11
Locazione occasionale di immobili privati
a fini ricettivi1. Nell'arco dell'anno solare, per un periodo massimo anche non continuativo di sessanta giorni, è consentita da parte di soggetti privati la locazione occasionale a fini ricettivi di unità immobiliari, in numero non superiore a due.
2. Le caratteristiche edilizie, igienico-sanitarie e strutturali degli immobili sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene; ulteriori caratteristiche vincolanti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'attività è intrapresa previa comunicazione, da fare pervenire prima della data d'inizio dell'attività, al comune in cui l'immobile è ubicato, con indicazione della durata della locazione e del corrispettivo pattuito.
4. L'attività è soggetta ai controlli previsti per le strutture ricettive extra alberghiere, durante i periodi di disponibilità all'accoglienza.
5. Fermo restando l'obbligo di comunicazione previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, coloro che esercitano l'attività comunicano alla provincia i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
6. La Regione favorisce l'uso produttivo delle seconde case e incentiva l'esercizio imprenditoriale dell'attività di gestione da parte di soggetti abilitati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 12
Aree attrezzate di sosta temporanea e libretto degli scarichi1. Per consentire e disciplinare la sosta di caravan, autocaravan e altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle aziende ricettive all'aria aperta, i comuni nel cui territorio non siano presenti campeggi, possono istituire e gestire, direttamente o mediante convenzioni con soggetti terzi, aree attrezzate di sosta temporanea o autorizzare i privati a realizzare e/o gestire tali aree, secondo quanto stabilito dalla presente legge e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e delle relative norme di attuazione.
2. Nelle aree attrezzate sono consentiti la sosta temporanea e il parcheggio dei mezzi di cui al comma 1 per un periodo non superiore alle quarantotto ore consecutive.
3. Nelle aree attrezzate sono realizzati impianti igienico-sanitari idonei ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni dei veicoli.
4. I caravan, gli autocaravan, i camper e gli altri simili mezzi mobili di pernottamento in circolazione sul territorio regionale sono muniti di un apposito libretto, sul quale sono annotati i conferimenti di residui organici o di acque chiare o luride presso le strutture autorizzate, dotate di impianti igienico-sanitari idonei alla loro raccolta o al loro smaltimento.
Art. 13
Divieto di campeggio libero
e divieto di soggiorno1. Su tutto il territorio regionale è vietato il soggiorno con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione, nonché delle altre aree eventualmente individuate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 14
Uso occasionale o temporaneo
di aree per campeggio1. Il comune può autorizzare la sosta da parte di singoli o il campeggio mobile organizzato da associazioni, enti od organizzazioni operanti senza fini di lucro per scopi culturali, religiosi, ricreativi, sociali e sportivi, su aree pubbliche o private, per una durata massima di quindici giorni.
2. L'autorizzazione è subordinata alla stipulazione di un'idonea polizza assicurativa di responsabilità civile e può essere sottoposta a specifiche condizioni, anche per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente.
Art. 15
Borghi ospitali1. Sono borghi ospitali le località, individuate con deliberazione della Giunta regionale tra quelle caratterizzate dalla presenza di una comunità viva e dall'esistenza di attrattori turistici, che sono stabilmente inserite in accordi, circuiti, consorzi, partenariati, nazionali e/o internazionali, diretti alla valorizzazione dei beni, delle risorse e dei servizi ambientali, archeologici, culturali, naturalistici, paesistici o turistici, e che si presentano connotate da forti valori identitari, da una radicata tradizione di ospitalità e da una riconoscibile vocazione all'accoglienza.
2. Nei borghi ospitali la Regione favorisce la creazione di associazioni, comitati e consorzi di operatori ospitali, costituiti mediante accordi di collaborazione tra gestori di strutture ricettive, per la promozione dei servizi, la commercializzazione dell'offerta e l'esercizio dell'attività ricettiva in forma coordinata, anche senza gestione unitaria.
Capo IV
Classificazione e prezziArt. 16
Classificazione1. Le aziende ricettive sono classificate, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, sulla base dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Tale deliberazione definisce, altresì, le procedure relative all'attribuzione, alla validità e alla revisione della classificazione delle aziende ricettive.
2. Le aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta sono classificate dai comuni territorialmente competenti in diversi livelli, contrassegnati con un numero di stelle variabile da uno a cinque, in relazione al tipo di appartenenza e ai requisiti stabiliti con la deliberazione di cui al comma 1.
3. I livelli di classificazione attribuibili alle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta sono rispettivamente: cinque per gli alberghi (da 1 a 5 stelle), tre per i residence (da 2 a 4 stelle); tre per i villaggi turistici (da 2 a 4 stelle) e quattro per i campeggi (da 1 a 4 stelle).
4. Gli alberghi classificati a 5 stelle, se in possesso degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale indicati dalla deliberazione di cui al comma 1, assumono la denominazione "lusso".
5. Le strutture ricettive extra alberghiere, di cui all'articolo 8, sono classificate dal comune in diverse categorie, in relazione ai requisiti stabiliti con la deliberazione di cui al comma 1; i livelli di classificazione attribuibili sono tre (da 1 a 3 stelle) per tutte le tipologie di strutture ricettive extra alberghiere, case per ferie, ostelli per la gioventù, affittacamere, B&B, CAV.
6. I provvedimenti di classificazione, revisione e declassificazione delle aziende ricettive sono adottati dal comune dopo aver acquisito, a norma dell'articolo 31, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), il parere obbligatorio della provincia.
7. Il segno distintivo corrispondente alla tipologia e alla classificazione assegnata, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, è esposto in maniera ben visibile sia all'esterno che all'interno della struttura ricettiva.
8. La Giunta regionale, con la deliberazione assunta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, definisce le modalità di richiesta e di rilascio della classificazione, la durata, la verifica della permanenza dei requisiti, la declassificazione e le forme per la contestazione dei provvedimenti.
Art. 17
Pubblicità, insegna ed altre indicazioni1. L'Assessorato regionale competente approva con proprio provvedimento l'elenco regionale delle aziende ricettive, distinte per tipo e livello di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'ENIT, all'ISTAT ed all'Agenzia regionale Sardegna promozione. Analoga procedura viene seguita per le nuove classificazioni, le revisioni di classifica e le declassificazioni.
2. Nelle aziende ricettive sono esposti in modo ben visibile:
a) all'esterno: segno distintivo comprendente l'indicazione del tipo della classificazione e la denominazione dell'azienda ricettiva;
b) all'interno:
1) licenza di esercizio, nella zona di ricevimento degli ospiti;
2) copia della denuncia dei requisiti, vistata dal dirigente del comune;
3) prospetto della capacità ricettiva dell'azienda ricettiva, vistato dal dirigente del comune e corredato da planimetria in caso di villaggi albergo, villaggi turistici e campeggi, con specificazione della capacità ricettiva delle singole unità abitative numerate progressivamente, ad eccezione dei campeggi, per i quali è sufficiente l'indicazione nella planimetria della numerazione delle singole piazzole;
4) cartina geografica della zona, recapito di un medico, di una farmacia, dell'ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona, limitatamente alle aziende ricettive ubicate in frazioni o località isolate.3. Il segno distintivo di cui al comma 2, lettera a), è approvato, per le rispettive tipologie, con deliberazione della Giunta regionale.
4. È fatto divieto ai titolari di attività ricettive di installare cartelli indicatori o pubblicitari delle proprie attività all'interno dei centri urbani.
5. È competenza esclusiva del comune nel quale ricadono le strutture ricettive provvedere all'apposizione di idonea segnaletica stradale cumulativa, con cartelli indicatori, la cui tipologia è definita dal competente Assessorato regionale.
Art. 18
Disciplina e pubblicità dei prezzi1. I prezzi praticati dalle aziende ricettive sono liberamente determinati dai titolari o dai gestori; i prezzi massimi praticati sono comunicati dai titolari o dai gestori alla provincia, secondo le disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 3. Tale comunicazione è effettuata entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno, per i prezzi che si intendono praticare, rispettivamente, dal 1° giugno dello stesso anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel medesimo termine è comunicata l'eventuale cessione dell'esercizio o la cessazione dell'attività.
2. Per le aziende ricettive di nuova apertura o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività la comunicazione è effettuata entro la data di apertura o della ripresa dell'attività.
3. La mancata, incompleta o inesatta comunicazione dei prezzi entro i termini prescritti comporta l'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.
4. I prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso e la classificazione attribuita sono riepilogati in una tabella, esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento degli ospiti, mentre il prezzo del servizio di pernottamento è riportato su un cartellino, esposto in modo ben visibile in ciascuna camera o unità abitativa, di norma nella parte interna della porta.
5. Nei campeggi e nei villaggi turistici permane l'obbligo dell'esposizione del cartellino prezzi per l'ospitalità fornita nelle unità abitative fisse; per l'ospitalità fornita nelle piazzole utilizzabili da turisti provvisti di mezzi propri di pernottamento, in luogo del cartellino prezzi è consentito fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo del prezzo praticato.
6. I prezzi comunicati si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di quanto non espressamente escluso.
7. La vigilanza sull'osservanza dei prezzi comunicati con le modalità di cui al presente articolo compete ai comuni e all'Assessorato regionale competente.
Art. 19
Reclamo per irregolare applicazione dei prezzi e per le caratteristiche del servizio1. Gli ospiti delle aziende ricettive e delle altre attività ricettive, cui siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nella tabella, nel cartellino prezzi, a quanto dichiarato nella comunicazione dei prezzi o a quanto pubblicizzato con ogni altro mezzo, possono presentare reclamo al comune, entro trenta giorni, allegando idonea documentazione.
2. Possono altresì presentare reclamo al comune, entro lo stesso termine e con le medesime modalità, gli ospiti delle aziende ricettive e delle altre attività ricettive cui siano stati prestati servizi diversi o di qualità inferiore rispetto alla classificazione assegnata o a quanto pubblicizzato con ogni mezzo, o che, comunque, abbiano riscontrato carenze nella gestione delle strutture.
3. Il comune informa del reclamo il titolare o il gestore della struttura, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.
4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, entro trenta giorni dall'eventuale ricevimento delle osservazioni, il comune dà corso al procedimento relativo all'irrogazione delle sanzioni amministrative o al procedimento di revisione della classificazione dell'azienda ricettiva.
Art. 20
Comunicazione dati a fini statistici1. Fermo restando l'obbligo di comunicazione previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, coloro che esercitano qualsiasi attività ricettiva sono tenuti a comunicare al comune, alla provincia ed alla Regione i dati sul movimento dei clienti nei termini e secondo le modalità indicate dall'ISTAT, dalla Regione e dal comune.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la comminazione, da parte del comune territorialmente competente, di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.500 e, in caso di recidiva, la sospensione della licenza di esercizio.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la non ammissibilità alle agevolazioni ed incentivazioni previste da leggi regionali.
Capo V
Vigilanza e sanzioniArt. 21
Sanzioni per la violazione di disposizioni in materia di aziende ricettive1. È soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, da euro 500 a euro 2.500, il titolare di un esercizio ricettivo che:
a) svolga una delle attività disciplinate dalla presente legge senza la licenza di esercizio richiesta ovvero senza essere in possesso dei requisiti o avere effettuato le previste comunicazioni;
b) non esponga il segno distintivo o le altre indicazioni prescritte dalla presente legge;
c) nel segno distintivo esposto faccia risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dal comune;
d) al di fuori delle ipotesi previste alle lettere b) e c), attribuisca al proprio esercizio, con scritti e stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una tipologia, una denominazione, una classificazione o requisiti diversi da quelli propri dell'esercizio;
e) non faccia pervenire nei termini prescritti, la denuncia dei requisiti ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 16, o vi esponga elementi non veritieri;
f) non fornisca al comune le informazioni richieste o non consenta gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;
g) doti le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato o comunque ecceda i limiti della capacità ricettiva complessiva dell'esercizio;
h) modifichi, peggiorandole, le caratteristiche strutturali, o la tipologia, o i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi autorizzati, nonché delle prestazioni dovute;
i) applichi prezzi superiori a quelli comunicati;
j) interrompa l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al comune;
k) non esponga le tabelle e i cartellini dei prezzi.2. Nel caso di violazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e f), può essere disposta dal comune, previa diffida, la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore ai tre mesi.
3. È soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 300 a euro 1.500 il titolare di un esercizio ricettivo che:
a) adotti la denominazione del proprio esercizio senza l'approvazione del comune;
b) ometta di indicare nel materiale pubblicitario la tipologia e la classificazione riconosciute all'esercizio.4. Chiunque attribuisca al complesso immobiliare o ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva in violazione delle norme della presente legge, è soggetto alle sanzioni di cui al comma 1.
5. In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al presente articolo il comune può disporre la revoca della licenza di esercizio.
6. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge ove le violazioni costituiscano reato.
Art. 22
Applicazione delle sanzioni1. I comuni esercitano la vigilanza e il controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito dei rispettivi territori.
2. L'Assessorato regionale competente esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge e sull'attività turistica in generale; a tal fine dispone di ogni più ampio potere di ispezione e controllo, oltre che dei poteri sostitutivi e sanzionatori in caso di inerzia da parte dell'amministrazione competente.
3. È ammesso il ricorso all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, avverso le sanzioni di cui all'articolo 21, nel termine di trenta giorni dalla data di contestazione della violazione.
Capo VI
Disposizioni transitorieArt. 23
Revisione della classificazione
delle aziende ricettive1. La classificazione delle aziende ricettive prevista dalla presente legge è operante, per ciascuna delle tipologie e delle specificazioni sopra indicate, dall'emanazione dei provvedimenti attuativi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, che disciplinano, altresì, le modalità di entrata in vigore, tenendo conto degli standard delle aziende ricettive esistenti, di quelle in corso di realizzazione e di quelle nelle quali sono attualmente in atto interventi di adeguamento.
2. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, restano in vigore le tabelle allegate alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) e alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21).
Art. 24
Permanenza dei vincoli di destinazione1. I vincoli di destinazione, stabiliti ai sensi di leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, eventualmente gravanti su aziende ricettive, permangono su tali aziende anche se in sede di classificazione ai sensi della presente legge ne venga riconosciuta l'appartenenza ad una tipologia diversa da quella originaria.
Art. 25
Abrogazioni1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) la legge regionale n. 22 del 1984;
b) la legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della L.R. 14 maggio 1984, n. 22);
c) la legge regionale n. 27 del 1998.