CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 101
presentata dai Consiglieri regionali
DE FRANCISCI - DIANA Mario - AMADU - ARTIZZU - BARDANZELLU - CAMPUS - CHERCHI - CONTU Mariano Ignazio - FLORIS Rosanna - GALLUS - GRECO - LADU - LAI - LOCCI - MURGIONI - PERU - PETRINI - PIRAS - PITEA - PITTALIS - RANDAZZO - RASSU - RODIN - SANJUST - SANNA Matteo - SANNA Paolo Terzo - STOCHINO -
TOCCO - ZEDDA Alessandrail 27 gennaio 2010
Norme per la promozione e il sostegno allo sviluppo degli asili nido in Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge si propone il sostegno della genitorialità e della natalità, promuovendo interventi che forniscano servizi destinati alla cura della persona, che contribuiscano ad alleggerire i carichi familiari ove si presenti, oggi in maniera molto più accentuata, un nucleo familiare in cui lavorano entrambi i genitori.
In particolare, questa iniziativa legislativa si pone, fra gli obiettivi primari, quello di favorire e incrementare il lavoro femminile contribuendo a sostenere la donna nel duplice e faticoso compito di lavoratrice, di moglie e madre nella vita familiare.
Vuole, inoltre, offrire una certezza di programmazione e di risorse economiche per lo sviluppo della rete regionale di asili nido su iniziativa di comuni, aziende e unioni di comuni in base alla legge regionale n. 12 del 2005.
I grandi mutamenti sociali e culturali, le profonde trasformazioni degli assetti sociali e familiari, il nascere di nuovi e più complessi bisogni, hanno aperto una contraddizione nuova e profonda nel nostro Paese e, di conseguenza, anche nella nostra Regione. Al maturarsi di una più alta coscienza dei diritti, si è contrapposto un affievolimento costante dell'azione pubblica e privata, sia sul piano economico sia su quello sociale, a sostegno e a favore di tali diritti.
Sul fronte del sostegno al costo dei figli e alle madri lavoratrici, da tempo, nel panorama europeo, l'Italia si caratterizza per una rilevante carenza dei servizi per la prima infanzia e la Sardegna, all'interno di questo panorama, figura tra gli ultimi posti.
Siamo ben lontani dagli obiettivi previsti dal piano pluriennale della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recepita dalla Regione sarda con la legge regionale n. 17 del 1973, nonostante la precisa volontà di alcuni comuni, in particolare quelli più grandi che, con evidenti diversificazioni, hanno dato corso alla realizzazione di asili nido, in larga parte con proprie risorse di bilancio.
L'insufficienza di strutture sostenute da risorse pubbliche può essere solo parzialmente compensata dalla presenza di asili nido privati.
È facile osservare come i servizi privati coprano, a livello nazionale, oltre un quinto dell'offerta complessiva: 604 asili su 3.008 sono infatti di tipo privato.
L'elevato costo dei servizi di tipo privato impedisce, però, di considerarli una valida alternativa.
Inoltre, la percentuale di domande d'iscrizione agli asili nido, pubblici e privati, rimaste inaccolte è molto elevata, anche nei territori caratterizzati da una maggiore presenza di servizi privati.
L'asilo nido e l'educazione infantile non sempre hanno rappresentato una questione centrale per lo Stato, questione oggi recuperata nel senso della formazione dei bambini molto piccoli, grazie alla nuova concezione del ruolo della donna, il suo inserimento nel mondo produttivo, il valore sociale della maternità, e la concezione di una famiglia aperta e non abbandonata a sé stessa.
Un argomento che l'Unione europea ha deciso di affrontare fissando target precisi, per esempio che il 33 per cento dei bambini abbiano a disposizione un posto negli asili nido entro il 2010, e aprendo un tavolo di confronto tra diversi Paesi (European alliance for families).
Quattro sono gli indicatori principali, selezionati da un gruppo di esperti della Commissione dell'Unione europea, per valutare le politiche di sostegno alla natalità e alla famiglia: il regime di congedo parentale, il supporto finanziario al nucleo familiare, gli asili e la flessibilità sul lavoro.
Il presente disegno di legge si propone, quindi, di colmare la grave carenza di strutture dovuta soprattutto all'impossibilità finanziaria dei comuni di disporre di autonome risorse finanziarie.
Acquista, pertanto, importanza prioritaria l'assunzione di una nuova e più generosa politica familiare, basata sullo sviluppo di strumenti di natura economica paralleli e alternativi agli assegni familiari e alle detrazioni di natura fiscale.
Questa proposta di legge si presenta con una articolazione leggera, appena 6 articoli che segnano un percorso programmatico e finanziario concreto.
L'articolo 1 espone le finalità, già sottolineate all'inizio di questa relazione e, al comma 2, indica la promozione dello sviluppo delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia quale conseguimento degli obiettivi di servizio del Quadro strategico nazionale 2007-2013 per attenuare gli squilibri esistenti fra le diverse aree del Paese.
Nell'articolo 2 sono riportate le tipologie dei servizi finanziabili, quali gli asili nido, come definiti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4, e i micro-nidi e nidi aziendali in base alla definizione data dall'articolo 22 del già citato decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008.
L'articolo 3 indica i soggetti beneficiari dei finanziamenti, individuati fra aziende, comuni e unioni di comuni come indicati nella legge regionale n. 12 del 2005.
Le modalità e i criteri per l'erogazione dei finanziamenti sono fissati nei tre commi dell'articolo 4 dove si prevede, inoltre, una deliberazione dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare, per stabilire annualmente i criteri, l'ammontare e le modalità di erogazione delle risorse.
L'articolo 5 prevede la possibile revoca del finanziamento e il recupero delle somme erogate in presenza di violazioni palesi della normativa.
L'articolo 6 reca la norma e la copertura finanziaria valutata in 1.000.000 di euro per l'anno in corso e 2.000.000 di euro per gli anni successivi.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione sostiene la genitorialità e la natalità, promuove gli interventi volti ad aumentare i servizi di cura alla persona, ad alleggerire i carichi familiari e a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro favorendo, così, la conciliazione tra le esigenze di cura, di lavoro e di vita delle famiglie.
2. Al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di servizio del Quadro strategico nazionale 2007-2013 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, la Regione promuove lo sviluppo delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia.
Art. 2
Tipologie di servizi finanziati e interventi1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, eroga finanziamenti per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ed in particolare per lo sviluppo dei seguenti servizi:
a) nidi d'infanzia, come definiti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione);
b) micro-nidi e nidi aziendali come definiti dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008.2. I finanziamenti sono finalizzati alla realizzazione sul territorio sardo di uno dei seguenti interventi, comprensivi dell'arredo:
a) costruzione di un nuovo nido o micro-nido;
b) realizzazione di nuova struttura da adibire ad un nuovo nido o micro-nido attraverso il recupero del patrimonio immobiliare pubblico esistente;
c) completamento di strutture in corso di realizzazione anche attraverso l'acquisizione di arredi e attrezzature necessarie per il funzionamento del servizio pubblico;
d) ampliamento di strutture esistenti con la creazione di posti bambino aggiuntivi.
Art. 3
Soggetti beneficiari1. Accedono ai finanziamenti i seguenti soggetti:
a) le aziende;
b) i comuni;
c) le unioni di comuni di cui alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).2. Ciascun soggetto richiedente può accedere una sola volta al finanziamento di cui alla presente legge.
Art. 4
Modalità e criteri di finanziamento1. La Regione eroga ai soggetti di cui all'articolo 3 finanziamenti specificamente rivolti alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2.
2. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti annualmente i criteri di assegnazione, l'ammontare e le modalità di erogazione delle risorse impiegate.
3. Nell'adottare la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta si conforma ai seguenti parametri:
a) il finanziamento copre fino al massimo del:
1) 50 per cento dell'intervento ritenuto ammissibile a favore delle aziende;
2) 60 per cento dell'intervento ritenuto ammissibile a favore del singolo comune;
3) 80 per cento dell'intervento ritenuto ammissibile a favore dell'unione di comuni;
b) la struttura sociale finanziata deve essere conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e possedere i requisiti minimi generali richiesti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 e i requisiti specifici per la tipologia di struttura definiti dalla Giunta regionale;
c) la struttura sociale finanziata deve assicurare un orario di apertura giornaliero non inferiore alle otto ore e un periodo di apertura annuale di almeno undici mesi.
Art. 5
Revoca del contributo1. La Giunta regionale revoca il finanziamento e recupera le somme erogate nei seguenti casi:
a) se l'intervento oggetto del contributo non è concluso entro trenta mesi dalla comunicazione dell'ammissione a finanziamento;
b) se per lo stesso intervento sono stati già ottenuti altri contributi statali, regionali, comunitari o comunque concessi da enti o istituzioni pubbliche;
c) se i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dalla procedura di selezione;
d) per cessazione del servizio prima di cinque anni dall'apertura del servizio stesso.
Art. 6
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2010 e in euro 2.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
UPB S05.03.005
Investimenti nel settore socio-assistenziale
2010 euro 1.000.000
2011 euro 2.000.000
2012 euro 2.000.000
2013 euro 2.000.000
in diminuzione
UPB S08.01.003
FNOL investimenti
2010 euro 1.000.000
2011 euro 2.000.000
2012 euro 2.000.000
2013 euro 2.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella B allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).3. Alla relativa spesa per gli anni successivi si fa fronte con la suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e a quelle corrispondenti per gli anni successivi.