CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 100

presentata dai Consiglieri regionali

SANJUST - ARTIZZU - BARDANZELLU - CAMPUS - FLORIS Rosanna - LADU - PETRINI - PITEA - RANDAZZO - RASSU - SANNA Paolo Terzo

il 26 gennaio 2010

Norme sulle politiche giovanili

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

"I giovani saranno gli uomini del domani", è con questa consapevolezza che si deve guardare al futuro e si deve lavorare nel presente: "Con i giovani, per i giovani".

La Regione ha pertanto il compito di aiutare i ragazzi a creare il loro futuro.

Quest'ultima, infatti, non deve essere solo una muta spettatrice del mondo giovanile, ma deve assumere un ruolo d'interlocutrice tra questo e le istituzioni.

La legge regionale, che oggi si sottopone all'attenzione del Consiglio, mira a definire un quadro organico all'interno del quale le politiche regionali rivolte ai giovani dovranno svilupparsi, introducendo forti elementi di novità nell'attuale sistema normativo e, al contempo, facendo proprie le migliori esperienze fino ad oggi sviluppate nell'ambito regionale dando loro ordine e mettendole a sistema.

La proposta di legge sviluppa linee di intervento nei principali ambiti di interesse e di bisogno oggi espressi dai giovani: la ricerca delle buone informazioni sulle opportunità presenti nel mondo del lavoro e dello sviluppo delle potenzialità; l'individuazione del migliore percorso formativo; la mobilità e le esperienze internazionali; l'autonomia abitativa; lo svago e il divertimento.

Nel dettaglio questa proposta di legge, che si sottopone all'attenzione del Consiglio regionale, istituisce il "Portale unico giovani - Regione Sardegna".

Il portale costituirà una finestra di dialogo tra i giovani e le istituzioni attraverso la creazione di un forum virtuale, dove i giovani potranno presentare le proprie proposte in modo da attuare una forma compartecipativa nell'ambito delle politiche giovanili (articolo 5, comma 2).

La creazione del suddetto portale costituisce sicuramente una delle novità della presente proposta di legge che, sebbene snella per numero di articoli, non lo è sicuramente per contenuti.

La consapevolezza che l'agire presuppone la conoscenza approfondita del campo di intervento muove, inoltre, la previsione della realizzazione, ogni quinquennio, del censimento generale della gioventù e di una conferenza regionale annuale dei giovani che si configuri in una o più giornate di studio, scambio e confronto fra gli operatori del settore e fra gli utenti delle politiche a favore dei giovani.

Un'altra novità è, difatti, rappresentata dalla creazione di una "Banca dati fitti casa" (articolo 4).

Tale strumento ha l'obiettivo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di immobili in locazione agevolata, sia per i giovani universitari fuori sede, che per le coppie sposate.

La creazione della Banca dati fitti casa è in armonia con le azioni programmatiche della stessa Regione che, tra le azioni di programma di cui all'articolo 2, individua la "promozione d'iniziative tendenti a facilitare sistemazioni abitative, mediante la previsione di agevolazioni a favore dei proprietari che affittano immobili ai giovani universitari fuori sede ed alle giovani coppie sposate" (articolo 2, comma 2, lettera j).

Una politica per i giovani deve non solo far in modo che questi abbiano degli strumenti adeguati per creare il loro futuro, ma deve anche prestare una particolare attenzione alle varie forme di disagio giovanile: la droga, l'abuso di alcol, la pratica del gioco d'azzardo, il fenomeno del bullismo.

In risposta a dei chiari segni di disagio che colpiscono i giovani, e su cui la Regione non può non mostrare la dovuta attenzione, l'articolo 3 della presente proposta di legge attribuisce alla Regione la competenza di favorire la creazione di "Punti di ascolto giovanile" nelle scuole medie e negli istituti superiori.

I Punti di ascolto giovanile avranno come finalità quella di garantire un supporto psicologico, sia individuale che collettivo, ai ragazzi che ne faranno richiesta.

Attraverso forme di collaborazione con le ASL, il Tribunale dei minori, le associazioni di volontariato e la polizia stradale, i Punti di ascolto giovanile promuoveranno, inoltre, diverse attività di informazione e prevenzione (articolo 3, comma 2).

Occorre, inoltre, riflettere sulle peculiarità dei giovani della nostra Regione, che più di altri si trovano ad affrontare il futuro con maggiori difficoltà e preoccupazione: la disoccupazione ormai crescente, la sempre più tarda età in cui si raggiunge l'indipendenza economica, e ultima, ma non per ordine d'importanza, l'insularità.

Essere isolani, non deve significare essere isolati.

La Regione deve pertanto farsi promotrice, nonché sostenitrice della mobilità giovanile e degli scambi socio-culturali.

La Regione deve favorire la partecipazione dei giovani sardi ai concorsi e alle pubbliche selezioni che si svolgono al di fuori della stessa, anche in ambito europeo, mediante il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio (articolo 2, comma 2, lettere k) e j). L'insularità deve costituire per i nostri giovani un valore aggiunto e non una difficoltà in più.

La Regione deve rendere possibile un più facile inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, nonché una piena "operatività del loro sapere", attraverso "incentivi per la qualificazione curriculare" (articolo 2, comma 2, lettera i) e le specializzazioni post universitarie.

Importante spazio la Regione dovrà inoltre dare ai progetti ed iniziative di cittadinanza attiva, di creatività, di innovazione, di multiculturalità.

Negli ultimi anni notevole attenzione è stata rivolta, anche sulla scorta di importanti esperienze realizzate da alcuni comuni dell'Isola, alla realizzazione ed al funzionamento di Centri giovani; in tal senso si ritiene che la legge che oggi si presenta debba sostenere la funzionalità dei Centri giovani esistenti e in fase di realizzazione anche mediante lo stanziamento di risorse per il funzionamento dei servizi dagli stessi erogati.

Ancora, la Regione dovrà sostenere l'intraprendenza imprenditoriale, artistica, sociale e culturale dei giovani e degli operatori economici che ai giovani si rivolgono attraverso il finanziamento e il cofinanziamento di progetti sui temi, studi e attività nei campi di specifico interesse giovanile fra cui: campi scuola, campi studio, nel settore dell'ambiente, dei beni culturali, attività del tempo libero, educazione alla legalità e al sociale, nei temi delle politiche europee, nazionali e regionali.

Si conclude, infine, evidenziando come questa breve disamina costituisca solo una piccola sintesi del contenuto di questa proposta di legge, che ha un fine ambizioso: quello di aiutare i giovani a costruire il loro futuro, nel rispetto delle loro capacità e delle loro aspirazioni.

La legge intende sostenere lo sviluppo della Carta giovani regionale, già avviata dalla Regione Sardegna, prevedendo lo stanziamento annuale delle risorse finanziarie necessarie alla sua emissione gratuita e consegna a tutti i giovani residenti che ne abbiano diritto.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nel rispetto dei principi costituzionali, delle leggi nazionali, delle competenze statutarie e in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza degli adolescenti e dei giovani di entrambi i sessi, mediante la loro autonoma partecipazione alla società civile e alle istituzioni della Regione.

2. La Regione autonoma della Sardegna promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità degli adolescenti e dei giovani in ambito culturale, sociale ed economico, ne promuove e valorizza le risorse umane e le forme associative.

3. Per conseguire le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione, attraverso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, assume un ruolo attivo di interlocutore degli enti locali, dei soggetti pubblici e privati, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni sindacali, promuovendone, integrandone e coordinandone, in un'ottica di sistema, gli interventi rivolti agli adolescenti e ai giovani. La Regione, nel suo ruolo di interlocutore, tenuto conto delle diverse opportunità conseguenti al luogo di residenza, al sesso, alla classe di età, individua quali ambiti di intervento:
a) la famiglia;
b) i contesti educativi e scolastici;
c) l'ambito lavorativo.

4. La Regione attiva e incentiva altresì forme di cooperazione nazionale e transnazionale; secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.

5. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge si rivolgono a tutti gli adolescenti ed ai giovani residenti sul territorio regionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana, purché rientranti nella fascia d'età compresa tra i quindici e i ventinove anni.

 

Art. 2
Azioni programmatiche della Regione

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione prioritariamente coordina le misure previste dalla presente legge con i piani pluriennali e gli interventi delle leggi di settore che abbiano una significativa ricaduta sulla condizione giovanile.

2. La Regione attua, inoltre, le seguenti azioni programmatiche:
a) favorisce la costituzione di forme associative fra soggetti di livello regionale, provinciale e comunale che operano nel campo dell'informazione giovanile, dell'orientamento alla formazione e del mercato del lavoro, promuovendone il coordinamento a livello nazionale, europeo ed internazionale;
b) promuove, con opportuni interventi in campo informativo, formativo e sociale, studi per conseguire l'obiettivo di una scolarità piena dopo l'obbligo e per valorizzare gli studi universitari e le specializzazioni post universitarie;
c) sostiene la realizzazione di tirocini e di specializzazioni post universitarie per la partecipazione ad esami di abilitazione professionale, mediante la previsione ed il finanziamento di borse di studio a favore di neolaureati meritevoli;
d) garantisce l'informazione a favore delle giovani generazioni tramite la promozione di "informagiovani" nelle realtà che ne sono sprovviste ed il coordinamento, il sostegno e la qualificazione di quelli attuali, la formazione degli operatori, l'orientamento, l'innovazione tecnologica, il sostegno alla realizzazione di banche dati;
e) promuove progetti e accordi tra istituzioni, soggetti pubblici e privati, finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio e di emarginazione, quali la dispersione scolastica e le carenze comunicative e relazionali;
t) promuove progetti e programmi di servizi socio-assistenziali e sanitari volti alla prevenzione dei fattori di rischio delle devianze giovanili e dell'emarginazione;
g) promuove programmi e iniziative finalizzati all'educazione ed alla sicurezza stradale, alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, l'abuso di sostanze alcoliche, la pratica del gioco d'azzardo e il fenomeno del bullismo;
h) valorizza la creatività e le produzioni culturali dei giovani mediante l'organizzazione e la partecipazione ad eventi artistici e l'incontro tra produzione artistico-creativa e mercato, nonché attraverso l'offerta di voucher formativi nel campo delle arti e delle produzioni culturali;
i) promuove iniziative tendenti a favorire l'accesso dei giovani al mercato del lavoro, attraverso incentivi per la qualificazione curricolare e per conseguire l'obiettivo di una formazione adeguata e innovativa per un miglior inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
j) promuove iniziative tendenti a facilitare sistemazioni abitative anche mediante la previsione di agevolazioni a favore dei proprietari che affittano immobili ai giovani universitari fuori sede ed alle giovani coppie sposate;
k) promuove coordina e sostiene la mobilità giovanile e gli scambi socio-culturali, nel rispetto delle norme internazionali e comunitarie sulla reciprocità, in particolare con i Paesi membri dell'Unione europea;
l) favorisce la partecipazione dei giovani sardi ai concorsi e alle pubbliche selezioni che si svolgono al di fuori della Sardegna, anche in ambito europeo, mediante il rimborso delle spese di viaggio e alloggio;
m) sostiene lo sviluppo della Carta giovani regionale provvedendo allo stanziamento delle risorse finanziare necessarie alla sua emissione gratuita e consegna a tutti i giovani residenti che ne abbiano diritto;
n) sostiene progetti ed iniziative di cittadinanza attiva, di creatività, di innovazione, di multiculturalità, anche attraverso scambi interculturali da e per la Sardegna;
o) cofinanzia progetti presentati da associazioni senza fini di lucro e finalizzati a campi scuola, campi studio nel settore dell'ambiente, dei beni culturali, attività del tempo libero, educazione alla legalità e al sociale, nei temi delle politiche europee, nazionali e regionali;
p) sostiene la realizzazione della conferenza regionale annuale dei giovani che si configuri in una o più giornate di studio, scambio e confronto fra gli operatori del settore;
q) sostiene la funzionalità dei Centri giovani esistenti e in fase di realizzazione anche mediante lo stanziamento di risorse per il funzionamento dei servizi erogati;
r) sostiene, anche mediante lo stanziamento di specifiche risorse, i progetti rivolti alla popolazione giovanile presentati da associazioni senza fini di lucro;
s) sostiene e favorisce la realizzazione di un forum permanente della gioventù e la realizzazione di incontri di focus group sulle problematiche di interesse giovanile;
t) realizza ogni quinquennio, avvalendosi delle strutture comunali e dell'ISTAT regionale e predisponendo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie, la realizzazione del censimento generale della gioventù che indaghi la realtà giovanile dell'Isola e fornisca ai comuni le indispensabili informazioni da utilizzare nella predisposizione delle proprie politiche a favore della gioventù.

 

Art. 3
Punti di ascolto giovanile

1. La Regione nell'attuare le azioni di programma di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e) f) e g) favorisce la creazione di punti di ascolto giovanile nelle scuole medie e negli istituti superiori attraverso collaborazioni con le ASL, il Tribunale dei minori, le associazioni di volontariato e la polizia stradale.

2. I punti di ascolto giovanile hanno la funzione di dare ai giovani un sostegno psicologico, sia individuale che collettivo, nonché di promuovere, in collaborazione con le ASL, il Tribunale dei minori, le associazioni di volontariato, diverse attività di informazione e prevenzione.

 

Art. 4
Banca dati fitti casa

1. La Regione nell'attuare le azioni di programma di cui all'articolo 2, comma 2, lettera j) favorisce la creazione di una Banca dati fitti casa.

2. Scopo della banca dati è quello di facilitare l'incontro tra domanda e offerta degli immobili in locazione agevolata, per giovani universitari fuori sede e giovani coppie sposate.

3. La Banca dati fitti casa è collegata con il "Portale unico giovani - Regione Sardegna".

 

Art. 5
Portale unico giovani - Regione Sardegna

1. La Regione nel predisporre strumenti finalizzati alla diffusione delle conoscenze dei servizi e delle opportunità per i giovani, in ordine alle politiche giovanili, sia in ambito regionale che locale, istituisce il "Portale unico giovani - Regione Sardegna".

2. Il portale costituisce una finestra di dialogo tra i giovani e le istituzioni attraverso la creazione di un forum virtuale, dove i giovani possono presentare le proprie proposte in modo da attuare una forma compartecipativa nell'ambito delle politiche giovanili.

3. Il portale è collegato, attraverso dei link, con i siti internet degli enti locali nonché con i siti delle associazioni che operano in ambito giovanile.

 

Art. 6
Contributi regionali, modalità e criteri

1. La Regione, su proposta dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, eroga contributi ad enti locali, associazioni giovanili e singoli per favorire la realizzazione delle azioni programmatiche di cui all'articolo 2 ed in particolare per:
a) la promozione, lo sviluppo, la dotazione strumentale e tecnologica dei servizi rivolti ai giovani;
b) la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture associative e ludico-ricreative destinate ad attività rivolte ai giovani;
c) la concessione di borse di studio.

2. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, sentito il parere non vincolante della Consulta regionale giovani istituita dalla legge regionale 15 aprile 1999, n. 11 (Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani), criteri e modalità di accesso ai contributi di cui al comma 1.

3. Gli enti locali, le associazioni giovanili, i singoli o, comunque, qualunque beneficiario del contributo regionale, presentano progetti, annuali o pluriennali, di intervento sulle finalità fissate dalla presente legge e annualmente presentano un rendiconto del finanziamento erogato e gli obiettivi raggiunti attraverso lo stesso. La relazione contabile e dell'attività svolta, precisa e corretta, costituisce condizione ineludibile per l'erogazione di altri contributi atti al proseguimento o a dare avvio ad altre iniziative.

 

Art. 7
Accordi di programma e conferenze di servizi

1. La Regione, per poter attuare le azioni programmatiche di cui all'articolo 2, favorisce il più ampio raccordo fra enti e istituzioni pubbliche e private, anche attraverso gli accordi di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e le conferenze di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa).

 

Art. 8
Convenzioni

1. La Regione, le province e i comuni per attuare e gestire iniziative rientranti nelle finalità della presente legge, possono avvalersi, tramite convenzione, di associazioni pubbliche e private, di cooperative di sevizi gestite da giovani e di cooperative sociali.

 

Art. 9
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 5.000.000 annui. Alla relativa spesa si fa fronte, a decorrere dall'anno 2010, con quota parte delle entrate proprie della Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

 

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).