CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 97
presentata dai Consiglieri regionali
PITEA - BARDANZELLU - RASSU - CAMPUS - RANDAZZO -
SANNA Paolo Terzo - FLORIS Rosannail 19 gennaio 2010
Misure a salvaguardia dell'occupazione: trasmissione d'impresa, sostegno a favore
di lavoratori che si riuniscono in cooperativa***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
L'emergenza occupazionale, conseguente alla crescente crisi delle aziende è un'emorragia difficile da tamponare, un'emergenza che sta producendo malessere e sfiducia.
Tutte le misure e gli interventi utili alla salvaguardia di posti di lavoro sono pertanto necessari.
Con la presente proposta di legge, la Regione Sardegna intende favorire la trasmissione della proprietà dell'azienda in crisi, o un ramo di essa, operante nel territorio della Regione e con sede legale in Sardegna, ai lavoratori dipendenti che decidono di riunirsi in cooperativa.
La Regione Sardegna nell'attribuzione dei finanziamenti darà priorità ai lavoratori dipendenti di aziende che utilizzano per la produzione dei beni prevalentemente materie prime sarde e, ove non disponibili, materie prime provenienti dalla Penisola. In tal modo si sostiene l'imprenditoria locale che punta sulla produzione di prodotti finiti di qualità, e che incontrano obiettivamente il gradimento di un'utenza qualificata che accetta la peculiarità e il maggiore costo in alternativa a confezioni di incerta tracciabilità e provenienza. Gli interventi in parola andranno pertanto indirizzati verso i settori dell'agro alimentare, dell'artigianato, estrattivo (granito, marmi di Orosei), della lavorazione del sughero, della produzione di tappeti, allorquando condizioni di crisi gestionale, finanziaria o di altra natura mettano a repentaglio la sopravvivenza dell'azienda, pur in presenza di condizioni di mantenimento delle produzioni e di gradimento del mercato. La Regione Sardegna con la presente proposta di legge intende sostenere ed affiancare le cooperative nelle diverse fasi, con particolare attenzione alle fasi iniziali ed ai piani aziendali.
Il progetto di legge consta di 6 articoli.
L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità, l'articolo 2 definisce la tipologia degli interventi, l'articolo 3 prevede la nomina di una commissione di esperti, l'articolo 4 stabilisce le priorità per l'attuazione dell'intervento, l'articolo 5 stabilisce i requisiti, l'articolo 6 prevede l'attività di monitoraggio di competenza della Commissione, l'articolo 7 definisce gli aspetti finanziari, l'articolo 8 l'entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto e finalità1. La Regione Sardegna, tenuto conto della grave difficoltà attraversata da molte imprese e dei rischi di gravi perdite in termini di occupazione e di competenze presenti nel tessuto produttivo e sociale, sostiene la trasmissione d'impresa a favore di lavoratori che si riuniscono in cooperativa ai fini di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di competenze accumulato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Sardegna, visto l'articolo 45 della Costituzione, prevede misure a favore di cooperative costituite esclusivamente dai lavoratori dell'azienda rilevata.
Art. 2
Contributi in favore della trasmissione
di impresa ai lavoratori1. La Regione sostiene le nuove cooperative promosse dai lavoratori che intendono rilevare l'attività, o rami di attività, dell'azienda nella quale hanno operato, mediante la concessione di:
a) contributi a fondo perduto, commisurati all'occupazione salvaguardata in relazione ad investimenti e costi di gestione previsti o sostenuti nella fase di avvio dell'attività;
b) contributi a fondo perduto, per assistenza tecnica, tutoraggio e attività di istruzione e formazione dei lavoratori;
c) prestiti con un tasso di interesse agevolato a sostegno della fase di avvio delle attività.2. Ai contributi concessi ai sensi del comma 1 si applica la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Art. 3
Nomina della commissione1. La Giunta regionale nomina un'apposita commissione di esperti al fine di stabilire i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo 2.
Art. 4
Priorità1. La commissione dà la priorità ai lavoratori dipendenti di aziende in crisi, operanti nel territorio dell'Isola e con sede legale nell'Isola, che utilizzano per la produzione materie prime prevalentemente sarde e, ove non disponibili, materie prime provenienti dalla Penisola.
Art. 5
RequisitiLa cooperativa deve avere tutti i requisiti richiesti dal bando per accedere al finanziamento. Contestualmente all'istanza la cooperativa deve presentare un piano aziendale con gli obiettivi specifici e le azioni per il raggiungimento di tali obiettivi.
Art. 6
Monitoraggio1. La commissione semestralmente verifica il funzionamento dell'azienda, monitora, misura e analizza tutti i processi messi in atto.
2. La commissione:
a) verifica l'attualità degli obiettivi enunciati nel piano aziendale e/o la necessità di introduzione di nuovi obiettivi;
b) verifica le opportunità di miglioramento;
c) esamina i reports prodotti dalla direzione dell'azienda inclusi gli indicatori comprovanti gli obiettivi raggiunti e l'efficacia delle azioni;
d) verifica l'andamento dei processi gestionali e produttivi.
Art. 7
Disposizioni finanziarie1. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge sono determinate annualmente con la legge finanziaria.
Art. 8
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.