CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 95

presentata dai Consiglieri regionali

PITEA - RANDAZZO - TOCCO

il 7 gennaio 2010

Intervento urgente a favore della promozione all'estero dell'industria agro-alimentare
tipica della Sardegna

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si pone l'obbiettivo di promuovere la commercializzazione dei prodotti dell'industria agro-alimentare della Sardegna all'estero.

Con la presente proposta di legge si interviene in favore delle piccole e medie imprese sarde i cui prodotti tipici siano ottenuti con l'utilizzo di materie prime locali.

La promozione è attuata con l'erogazione di contributi per la promozione all'estero dei prodotti della nostra agroindustria che si impegna alla conservazione delle tipicità isolane.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione Sardegna, nell'ambito della promozione delle tipicità locali già avviate, promuove interventi a favore delle piccole e medie industrie, con particolare riguardo a quelle agro-alimentari, per la promozione all'estero.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati alla promozione dei prodotti tipici sardi ottenuti con materie prime locali, o qualora non producibili nell'Isola, di provenienza nazionale purché non eccedenti la percentuale del 20 per cento.

 

Art. 2
Destinatari dell'intervento

1. Sono destinatari degli interventi regionali di cui alla presente legge le imprese agro-alimentari sarde, con priorità per quelle che ottengono il prodotto tipico utilizzando ingredienti prodotti nell'Isola, o comunque con le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 2.

2. Per ingredienti locali si intendono solo ed esclusivamente le materie prime prodotte nell'Isola e di cui sia possibile certificare la tracciabilità.

3. Gli interventi promozionali sono estesi, con provvedimenti della Giunta regionale, anche al settore dell'artigianato, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'articolo 1.

 

Art. 3
Criteri e modalità di gestione degli
interventi regionali

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, a valere per il quadriennio 2010, 2011, 2012, 2013, le procedure, i termini, le modalità di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, nonché i criteri di gestione per gli interventi relativi ai destinatari di cui all'articolo 2, comma 1.

2. I criteri di attuazione degli interventi individuano, per i destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, modalità di accesso prioritario ai contributi regionali di cui alla presente legge per imprese di giovani imprenditori, i consorzi, le cooperative e le imprese femminili.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale previo parere delle Commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura, commercio ed artigianato.

 

Art. 4
Norma di raccordo

1. Gli interventi di cui alla presente legge a favore delle industrie agro-alimentari ed artigianali sono realizzati tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.

 

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), quantificati in euro 300.000 per l'esercizio finanziario 2010 e euro 350.000 per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dai fondi PSR Sardegna 2007-2013 misura 123 (Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali), regolamento (CE) n. l698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

 

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.