CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 94

presentata dai Consiglieri regionali

DEDONI - AMADU - BIANCAREDDU - SOLINAS Antonio - ZEDDA Alessandra - ZEDDA Massimo - BARDANZELLU - DE FRANCISCI - MELONI Valerio - SANJUST -
SOLINAS Christian

il 17 dicembre 2009

Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della "Fondazione Andrea Parodi"

***************

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce dall'apprezzamento e dalla condivisione degli scopi perseguiti dalla neonata Fondazione Andrea Parodi. L'intento del proponente s'inserisce nel solco di promuovere e potenziare il patrimonio culturale e artistico della Sardegna, nelle sue molteplici manifestazioni, tramite la valorizzazione e la diffusione dei contributi più originali dei nostri conterranei.

A tal proposito, si ritiene che l'originalità del contributo dell'artista Andrea Parodi, prematuramente scomparso il 17 ottobre 2006, risieda nell'aver manifestato nelle sue opere musicali una particolare sensibilità nei confronti della cultura e delle tradizioni popolari della Sardegna e, più in generale, dei popoli del Mediterraneo, cogliendovi aspetti di indiscutibile modernità.

Unanime è, a tal proposito, il riconoscimento all'artista di essere riuscito, in maniera accattivante anche nei confronti del pubblico più giovane, a sottolineare la ricchezza e l'attualità di un patrimonio culturale radicato e diffuso da sempre nei paesi della Sardegna, specie nel mondo contadino e agro-pastorale dell'interno, traducendolo in musica e cantandolo con la sua particolarissima voce.

L'opera di Andrea Parodi, sia come solista che in seno al gruppo dei Tazenda del quale a lungo ha fatto parte, sia, ancora, in collaborazione con altri artisti italiani e stranieri, è assai vasta.

Si ricordano fra tutte le principali composizioni realizzate con il gruppo dei Tazenda:
- Tazenda (1988);
- Murales (1991);
- Limba (1992);
- Il popolo rock (1993) - live con due inediti;
- Forza Paris (1995);
- Il Sole di Tazenda (1997) - compilation con due inediti;
- Tazenda Reunion (2005) - live con un inedito.

La Fondazione, costituita a Cagliari il 30 marzo 2009, nasce come fondazione di partecipazione che, per dettato normativo, non persegue fine di lucro ma, al contrario, finalità di interesse generale tali da giustificare la partecipazione di componenti istituzionali in seno agli organi decisionali e di controllo dell'ente.

Con la propria adesione, la Regione, infatti, entra di diritto a comporre il Consiglio generale, che è l'organo deliberante della Fondazione, nonché l'Advisory Board, che è l'organo preposto a funzioni di consulenza e di garanzia del perseguimento dei fini statutari.

Detti fini sono individuati nell'articolo 2 dello statuto della Fondazione e sono così sintetizzabili:
- custodire e tramandare la memoria storica dell'artista, diffondere la conoscenza del suo pensiero e della sua opera;
- consentire, agevolare e promuovere la consultazione e lo studio delle opere, dei documenti e dei manoscritti dell'artista;
- tutelare le opere e l'immagine di Andrea Parodi e del suo pensiero e operato nell'ambito della musica e della cultura, attraverso un continuo monitoraggio su tutte le iniziative che soggetti terzi realizzeranno per omaggiare l'artista;
- valorizzare e promuovere la musica e la cultura tradizionale della Sardegna;
- valorizzare e sostenere la lingua sarda e le minoranze linguistiche con particolare attenzione a quelle dell'area del Mediterraneo;
- promuovere ed attuare studi e ricerche, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa tendente alla valorizzazione dell'opera e alla divulgazione e approfondimento del messaggio artistico ed umano di Andrea Parodi, nonché della musica e della cultura di cui è diretta espressione.

Gli scopi della Fondazione Parodi sono già stati oggetto di apprezzamento da parte dell'Ottava Commissione consiliare con la risoluzione n. 8 del 9 settembre 2009.

La presente proposta di legge, recependo tale impostazione, intende disciplinare in termini generali e astratti l'apporto della Regione alla Fondazione Parodi, sancendo quanto segue:
- all'articolo 1, la definizione della partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla Fondazione Andrea Parodi, individuando i presupposti giuridici di tale partecipazione;
- all'articolo 2, la definizione delle condizioni di partecipazione della Regione e delle finalità statutarie della Fondazione;
- all'articolo 3, la definizione degli adempimenti della Regione, volti a consentire la fattiva collaborazione in seno alla Fondazione;
- all'articolo 4, l'individuazione dei rappresentanti della Regione nella Fondazione;
- all'articolo 5, l'obbligo di relazione annuale al Consiglio regionale, che dovrà esprimersi in merito sotto forma di parere della Commissione consiliare competente;
- all'articolo 6, la norma relativa ai contributi annuali;
- all'articolo 7, la norma di carattere sanzionatorio in caso di gravi violazioni da parte degli organi della Fondazione;
- all'articolo 8 la copertura finanziaria.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Partecipazione della Regione alla
Fondazione Andrea Parodi

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce l'interesse generale e il valore culturale, artistico e sociale degli scopi perseguiti dalla Fondazione denominata Andrea Parodi, in memoria dell'artista sardo e delle sue opere.

2. La Regione è autorizzata a partecipare in qualità di socio fondatore, nei modi e nelle forme previsti dalla presente legge e in conformità al relativo statuto, alla Fondazione Andrea Parodi, regolarmente costituita ai sensi del Codice civile come fondazione di partecipazione, senza fine di lucro.

 

Art. 2
Condizioni

1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione persegua, senza fine di lucro, gli scopi indicati nello statuto ritenuti meritevoli di tutela istituzionale e precisamente:
a) custodire e tramandare la memoria storica dell'artista, diffondere la conoscenza del suo pensiero e della sua opera;
b) consentire, agevolare e promuovere la consultazione e lo studio delle opere, dei documenti e dei manoscritti dell'artista;
c) tutelare le opere e l'immagine di Andrea Parodi e del suo pensiero e operato nell'ambito della musica e della cultura, attraverso un continuo monitoraggio di tutte le iniziative che soggetti terzi realizzano per omaggiare l'artista;
d) valorizzare e promuovere la musica e la cultura tradizionale della Sardegna;
e) valorizzare e sostenere la lingua sarda e le minoranze linguistiche con particolare attenzione a quelle dell'area del Mediterra-neo;
f) promuovere ed attuare studi e ricerche, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa tendente alla valorizzazione dell'opera e alla divulgazione e approfondimento del messaggio artistico ed umano di Andrea Parodi, nonché della musica e della cultura di cui esso è diretta espressione.

 

Art. 3
Adempimenti

1. La Giunta regionale, verificata la conformità dello statuto agli scopi indicati nell'articolo 2, con deliberazione, autorizza il Presidente della Regione a sottoscrivere l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.

2. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

 

Art. 4
Rappresentanti della Regione nella Fondazione

1. La Giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione e in particolare nell'organo deliberante e nell'organo di controllo della Fondazione, secondo quanto è previsto nello statuto e nel rispetto della normativa vigente.

 

Art. 5
Obbligo di relazione annuale

1. Ogni anno, la Fondazione è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

Art. 6
Contributi annuali

1. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo annuo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 50.000.

 

Art. 7
Sospensione

1. L'Amministrazione regionale può sospendere l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 6 per gravi e reiterate violazioni dello statuto della Fondazione.

 

Art. 8
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 50.000 per l'anno 2010 gravano sul capitolo di spesa SC03.0023 del bilancio di previsione della Regione autonoma della Sardegna.

2. Per gli anni successivi si provvede mediante la legge finanziaria della Regione.