CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 91
presentata dai Consiglieri regionali
DE FRANCISCI - CARIA - DIANA Mario - BRUNOil 24 novembre 2009
Integrazione alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21
(Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina)***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Col progressivo miglioramento della qualità della vita, l'uomo ha sempre più accentuato la tendenza a considerare gli animali non solo come fonti di servizi e nutrimento, ma anche come preziosi compagni della propria esistenza, ai quali si possono rivolgere sentimenti di amore avendo la certezza della loro capacità di ricambiarli.
Il crescente interesse verso gli animali da compagnia trova un'ulteriore motivazione nella fisionomia dell'attuale organizzazione sociale, caratterizzata da nuclei familiari sempre più ridotti, col conseguente aumento delle persone sole e quindi bisognose di affetto e compagnia.
Ciò ha portato alla nascita dei "diritti degli animali", cioè di un insieme di disposizioni legislative aventi ad oggetto i comportamenti umani verso gli animali e le condizioni di vita di questi ultimi, cui corrispondono responsabilità e doveri dell'uomo. Si tratta di norme che mirano alla protezione degli animali dai comportamenti umani e ne tutelano il benessere, con riferimento ad ogni aspetto del rapporto con l'uomo e ad ogni fase dell'utilizzazione degli animali da parte di quest'ultimo.
Durante l'ultimo secolo scienziati, umanisti, zoofili, giuristi, sociologi e politici sono stati sollecitati ad affrontare il problema della tutela della vita animale nelle società. Ne è scaturito un ampio dibattito mondiale dagli elevati contenuti etici, scientifici e politici che ha condotto alla Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, proclamata il 15 ottobre 1978 nella sede dell'Unesco a Parigi. Nel preambolo di tale atto fondamentale vengono fatte alcune considerazioni preliminari quali la necessità del rispetto degli animali come presupposto del rispetto degli uomini tra loro, e che il riconoscimento da parte della specie umana delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo. Altresì, la considerazione che il disprezzo dei diritti degli animali ha portato e continua a portare l'uomo a commettere dei crimini contro la natura. L'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.
La necessità di confrontarsi su questo argomento rappresenta, per ogni persona e paese, un passo avanti ed una scelta di civiltà. In Italia, tali concetti sono stati chiaramente espressi nel 1961 dal procuratore generale della Corte suprema di cassazione, prof. Ernesto Eula: "Per quanto concerne gli animali non si può parlare propriamente di soggettività giuridica mancando in loro quelle doti di razionalità, di libero volere e di responsabilità che sono proprie delle personalità; non si può tuttavia considerarli come cose, ma creature sensibili che fanno parte della nostra convivenza, concorrendo ad integrare la nostra collettività. Si pone, naturalmente, in corrispondenza ai dritti degli animali, una somma di doveri per gli uomini, considerati singolarmente e nella loro collettività organizzata, impersonata nello Stato".
Su questa linea si pone l'accordo del 6 febbraio 2003, siglato in sede di Conferenza Stato-regioni, tra il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003. L'accordo definisce alcuni principi fondamentali volti a realizzare una maggiore e sempre più corretta interrelazione tra uomo e animali da compagnia, assicurare in ogni circostanza il loro benessere, evitare che siano utilizzati in modo riprovevole e favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la loro dignità anche nell'ambito delle realtà terapeutiche innovative come la pet therapy e in generale tutte le attività assistite dagli animali.
La volontà degli organi di governo di riconoscere agli animali dignità di soggetti anche con disposizioni normative risponde all'accresciuta attenzione e diversa sensibilità della società nei confronti del mondo animale.
Il cammino verso un completa civilizzazione della nostra comunità ha subito, tuttavia, una battuta d'arresto in alcuni paesi d'Europa come il nostro, dove ci si è affrettati a vietare la soppressione tramite eutanasia degli animali chiusi nei ricoveri quali gattili e canili, salvo che non siano gravemente malati, ma non ci si è altresì impegnati a garantire loro una vita dignitosa all'interno delle strutture.
Si è assistito alla nascita di un vero e proprio business dei canili privati convenzionati con i comuni i quali hanno creduto di perseguire il profitto attraverso le catture indiscriminate di animali, per poi trovarsi a fare i conti con le scarse risorse assegnate dai comuni, ed a svolgere una attività, quale è la cura e la custodia di animali, che per natura è antieconomica.
La Regione Sardegna nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e della normativa comunitaria in materia, promuove la protezione degli animali di affezione nel proprio territorio, favorisce e finanzia la costruzione e la ristrutturazione di canili e gattili gestiti da associazioni di volontariato iscritte nell'Albo regionale del volontariato aventi per statuto la finalità della tutela degli animali da affezione.
I suddetti interventi dovranno avvenire nel pieno rispetto dell'ambiente, quindi, attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili.
La Regione Sardegna, ferme restando le disposizioni penali in materia, vieta e sanziona ogni forma di maltrattamento in qualunque modo e con qualsiasi mezzo attuato nei confronti degli animali di affezione.
È istituito il servizio di pronto intervento veterinario, al quale i cittadini potranno rivolgersi nel caso di ritrovamento di animali feriti o abbandonati. Il servizio potrà operare con l'ausilio di ambulatori veterinari privati all'uopo convenzionati con il comune. Il servizio si occuperà del recupero dell'animale previa segnalazione del cittadino e opererà nell'arco delle ventiquattro ore.
La Regione Sardegna promuove l'educazione ambientale e la diffusione della cultura dei diritti degli animali nelle scuole di ogni ordine e grado, quale strumento indispensabile, accanto alla sterilizzazione degli animali sia cani che gatti, al fine di una efficace prevenzione del randagismo.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità e principi ispiratori1. La Regione Sardegna, in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modifiche, favorisce la corretta convivenza tra uomo e animale, tutela la salute, il benessere e l'ambiente e promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali di affezione e ne sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi e il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, perseguendo e condannando ogni forma di maltrattamento, compreso l'abbandono. I principi ispiratori della presente legge sono quelli di condurre una efficace prevenzione del randagismo attraverso l'educazione ambientale e la diffusione della cultura dei diritti degli animali nelle scuole di ogni ordine e grado, accanto ad una informazione corretta e un potenziamento della sterilizzazione degli animali, sia cani che gatti.
Art. 2
Definizioni e modalità di applicazione1. Ai fini della presente legge, per animali da compagnia, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera a) dell'accordo 6 febbraio 2003, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, si intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, per compagnia o per svolgere attività utili all'uomo.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in libertà, tanto in contesti urbani che extraurbani, restando comunque esclusi gli animali selvatici esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).
Art. 3
Atteggiamenti corretti e/o vietati1. Come previsto dall'articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina), e dall'articolo 2 dell'accordo 6 febbraio 2003, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, i proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali di affezione assicurano ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della cura della salute e del benessere e della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso.
2. In particolare, è vietato ai soggetti di cui al comma 1 abbandonare gli animali (così come previsto dall'articolo 727 del Codice penale), infliggere ad essi maltrattamenti, alimentarli in modo improprio o insufficiente, detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 544 ter del Codice penale).
3. È vietato ai soggetti di cui al comma 1 esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali.
4. É vietato, altresì, destinare al commercio o esporre cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni.
5. Sono vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste. In ogni caso è vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali o ad attività di addestramento a ciò finalizzate (articolo 544 quinquies del Codice penale).
6. Le attività di addestramento sono svolte esclusivamente con metodi non violenti e non possono consistere nell'imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.
Art. 4
Competenze per gli enti locali1. Ai comuni, singoli o associati ferma restando la propria autonomia, competono:
a) ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 281 del 1991, come modificato dall'articolo 1, comma 829, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la predisposizione delle strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio, provvedendo al risanamento delle strutture esistenti e costruendone nuove; allo stesso modo, viene istituita la struttura di gattile sanitario e di rifugio, anche se non contemplata dalla legge n. 281 del 1991; tali interventi avvengono nel pieno rispetto dell'ambiente, attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili e materiali ecocompatibili;
b) la prestazione del servizio di ricovero di animali di affezione catturati o raccolti attraverso la stipula di convenzioni con associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale del volontariato, la cui finalità statutaria sia la tutela degli animali di affezione;
c) l'attività di vigilanza, prevenzione ed accertamento delle violazioni della presente legge, svolta tramite il Corpo di polizia locale che deve essere dotato di lettore di microchip in base all'articolo 4 dell'ordinanza ministeriale 6 agosto 2008, coadiuvando in questo compito le guardie zoofile e il Corpo forestale;
d) la realizzazione di campagne informative sui diritti degli animali e sulla prevenzione del randagismo, avvalendosi delle associazioni di volontariato protezionistiche e di medici veterinari convenzionati;
e) l'istituzione dell'ufficio per la tutela degli animali e di un fondo speciale per la sterilizzazione di cani e gatti i cui proprietari versino in stato di indigenza;
f) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ASL, con i privati e le associazioni protezionistiche per la gestione delle colonie feline;
g) la sterilizzazione dei cani randagi e delle colonie feline nel proprio territorio, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche di cui alla lettera b) e dei cittadini, avvalendosi anche di presidi veterinari privati convenzionati al fine di rendere il servizio più efficiente.2. Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:
a) rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla presente legge;
b) dispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali di affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela, igienico-sanitaria e del benessere animale.
Art. 5
Compiti della Regione1. La Regione promuove, altresì, un protocollo d'intesa con le aziende farmaceutiche, per la concessione alle strutture di ricovero pubbliche e private senza fini di lucro di agevolazioni sull'acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati.
2. La Regione assegna ai direttori generali della ASL obiettivi per l'attuazione delle norme a tutela degli animali d'affezione e contro il randagismo.
Art. 6
Rifugi per animali (canili e gattili)
e compiti del volontariato1. I comuni, singoli o associati, provvedono a ospitare nei canili e/o gattili rifugio i cani e i gatti:
a) sequestrati dall'autorità giudiziaria eventualmente affidati in custodia giudiziale, qualora si configuri una ipotesi di reato;
b) feriti, raccolti o rinvenuti vaganti;
c) affidati dalla forza pubblica;
d) ceduti definitivamente, per gravi motivi, dal proprietario, possessore o detentore ed accettati dal comune, previa autorizzazione sanitaria del Servizio veterinario che provvede all'identificazione, alla profilassi e alla sterilizzazione, così come previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 21 del 1994, ponendo a carico del cedente le spese di mantenimento, secondo quanto previsto con proprio regolamento.2. I criteri per il risanamento dei rifugi esistenti e per la costruzione dei nuovi, sono determinati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La gestione dei rifugi per animali può essere demandata dai comuni, previa stipulazione di convenzioni, a privati o associazioni, con diritto di prelazione, a condizioni equivalenti, delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale aventi per statuto la finalità di tutela dell'ambiente e degli animali di affezione.
4. I rifugi sono aperti al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, fra cui il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, per favorire l'affido degli animali. Agli enti protezionistici possono essere affidati i compiti di gestione delle adozioni (così come previsto dall'articolo 3, comma 371, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e dall'articolo 1, comma 2), lettera g), dell'ordinanza ministeriale 16 luglio 2009) e di accesso alle predette strutture anche in altri orari concordati con i responsabili delle stesse.
Art. 7
Gli habitat naturali felini1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. È vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro habitat. Qualora, per gravi motivi o per le condizioni di salute dell'animale, si renda indispensabile l'allontanamento dalla colonia d'origine, il comune, d'intesa con l'ASL competente, può autorizzare il ricovero dello stesso nelle strutture all'uopo predisposte, pubbliche o private, non aventi finalità di lucro. Si intende per habitat naturale di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia o no accudita dai cittadini.
2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina, la ASL, d'intesa con i comuni e con la collaborazione delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale del volontariato, provvede a censire le zone in cui esistono le colonie feline.
3. I privati e le associazioni di cui al comma 2 possono, previa stipulazione di accordo di collaborazione, richiedere al comune, d'intesa con la ASL, la gestione delle colonie feline, per la salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie al loro benessere, per l'affido a privati di gatti cuccioli ed è garantita dalla ASL competente per territorio e dai volontari delle associazioni di cui al comma 2. Tale cattura deve essere indolore, ossia senza traumi per l'animale, attraverso l'utilizzo di trappole omologate e, possibilmente, alla presenza dei cittadini e/o dei volontari, ove vi siano, che accudiscono la colonia.
5. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno, tatuaggio al padiglione auricolare, sono reimmessi nella loro colonia di provenienza, dopo un congruo periodo di degenza presso strutture di ricovero convenzionate. É vietata ogni forma di mutilazione del padiglione auricolare effettuata a fini di riconoscimento.
6. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o incurabili.
7. La decisione della soppressione spetta al veterinario dell'Azienda sanitaria locale di competenza sentite le associazioni di volontariato o i privati che hanno cura delle colonie di appartenenza degli animali.
8. La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici che non arrechino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.
9. Ciascuna struttura pubblica o privata tiene apposito registro degli animali soppressi con specificata la diagnosi ed il motivo della soppressione.
Art. 8
Piano regionale triennale e Consulta
per la tutela animale1. Al fine di garantire la salute pubblica, e per tutelare gli animali di affezione, la Giunta regionale, con la collaborazione tecnica della Consulta regionale di cui al comma 6 e acquisito il parere della Commissione consiliare competente, approva entro centottanta giorni il Piano regionale triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo.
2. Sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe canina e dal censimento delle colonie feline presenti sul territorio, il piano regionale prevede:
a) i criteri per l'analisi del fenomeno dell'abbandono dei cani e dei gatti e della formazione delle colonie urbane di gatti liberi;
b) le risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1;
c) i tempi di attuazione delle fasi del piano, secondo criteri di priorità, e le relative scadenze;
d) l'individuazione dei criteri per la valutazione dell'efficacia degli interventi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
e) le modalità di partecipazione delle associazioni di volontariato, scuole, enti locali e privati agli interventi per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
f) le modalità che consentano una uniforme raccolta e diffusione dei dati;
g) le modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1991;
h) la promozione delle iniziative di informazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge n. 281 del 1991;
i) i criteri per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento o di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) della legge n. 281 del 1991.3. Gli interventi previsti dal piano di cui al comma 1, possono essere attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le ASL, le province, i comuni e le associazioni di volontariato di cui alla presente legge.
4. Le ASL inseriscono gli interventi previsti dal piano regionale di cui al comma 1 nella programmazione delle proprie attività istituzionali.
5. Nel piano di cui al comma 1 sono privilegiati gli interventi educativi che tendono a responsabilizzare i proprietari sul controllo dell'attività riproduttiva, sul corretto mantenimento dei propri animali e sulla tutela della salute e del benessere animale.
6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce la Consulta regionale per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo composta da:
a) un dirigente veterinario del Servizio della prevenzione regionale;
b un medico veterinario dei servizi di medicina veterinaria delle ASL;
c) quattro rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione regionale dei comuni sardi;
d) tre esperti designati dalle associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale del volontariato che svolgano documentata attività di prevenzione del randagismo e di tutela degli animali di affezione nel territorio;
e) un docente della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Sassari;
f) due medici veterinari designati dalle associazioni di categoria dei medici veterinari scelti fra coloro che svolgono attività sugli animali d'affezione.
Art. 9
Servizio di pronto intervento veterinario1. Fatti salvi i servizi di reperibilità delle ASL, è istituito, presso i comuni o come struttura intercomunale, il servizio di pronto intervento veterinario, al quale i cittadini possono rivolgersi nel caso di ritrovamento di animali feriti o abbandonati nel territorio di competenza.
2. Il servizio, attivo nell'arco delle ventiquattro ore, é affidato in convenzione a privati o ad associazioni protezionistiche e opera con l'ausilio di ambulatori veterinari privati all'uopo convenzionati con il comune.
Art. 10
Concorso delle mense pubbliche e/o aziendali1. Anche ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali di affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.
Art. 11
Disposizioni finanziarie1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2010; alla relativa spesa si fa fronte con quota parte delle risorse regionali di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).