CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 90/A

presentata dai consiglieri regionali

DEDONI - AMADU - BARDANZELLU - BIANCAREDDU - COCCO Daniele Secondo - CUCCU - DE FRANCISCI - MELONI Valerio - SOLINAS Antonio - SOLINAS Christian - ZEDDA Alessandra - ZEDDA Massimo - SANJUST

il 25 novembre 2009

Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della "Fondazione Giorgio Asproni"

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Giorgio Asproni (Bitti, 1808 - Roma 1876), una delle massime figure della storia moderna della nostra Regione, grande autonomista e convinto repubblicano, occupò il palcoscenico politico per circa trent'anni, e più precisamente dal 1848 al 1876. Rappresentante del popolo nel parlamento subalpino, diviene, con il processo di unificazione italiana, rappresentante del popolo italiano. Il suo ruolo nella politica nazionale fu e rimase sempre quello di un forte e determinato deputato dell'opposizione. Si dedicò con forte impegno alle questioni relative al disagio nel quale viveva la sua terra natia, quali per esempio la costruzione di ferrovie che consentissero una più agiata rete comunicativa tra i paesi della Sardegna, o il problema dell'analfabetismo che caratterizzava non solo la sua Isola, ma l'Italia intera. I suoi sforzi non trovarono sempre il sostegno dei colleghi, neppure dei suoi conterranei parlamentari, ma nonostante ciò la sua forza d'animo e la sua determinazione, nonché il suo credere in una politica quale mezzo per cambiare le cose, lo aiutarono sempre a proseguire per la sua strada fiero delle sue ideologie e della sua indipendenza da tutto e da tutti.

L'Associazione culturale Giorgio Asproni è da tempo impegnata nello studio dell'illustre politico sardo, con l'intento di riportare all'attenzione dell'opinione pubblica il suo messaggio politico e civile che, ancora oggi, esprime sorprendenti tratti di modernità.

La scelta di costituire una fondazione nasce dalla volontà di proseguire e, soprattutto, incrementare, l'attività della predetta associazione che, seppur importante, si ritiene insufficiente per assicurare un'adeguata valorizzazione della figura di Giorgio Asproni.

In questa prospettiva l'articolo 1 autorizza la Regione, in concorso con l'Associazione Giorgio Asproni ed eventuali altri soggetti pubblici e privati, a partecipare all'istituzione della Fondazione e ne definisce le finalità.

L'articolo 2 attribuisce al Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta regionale, la competenza a sottoscrivere l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione, nonché l'esercizio dei diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione.

L'articolo 3 attribuisce alla Giunta regionale il compito di nominare i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto stabilito nello statuto della stessa.

L'articolo 4 prevede la trasmissione al Consiglio regionale di una relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione.

L'articolo 5 stabilisce in euro 100.000, per l'anno 2009, ed in euro 80.000, a decorrere dall'anno 2011, la quota di partecipazione della Regione alla Fondazione.

Infine, gli articoli 6 e 7 contengono, rispettivamente, le sanzioni in caso di inadempienze e la norma finanziaria.

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE - EDILIZIA SCOLASTICA - CULTURA - MUSEI - BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI - SPORT E SPETTACOLO - RICERCA SCIENTIFICA - FORMAZIONE PROFESSIONALE

composta dai consiglieri

DEDONI, Presidente e relatore - ZEDDA Massimo, Vice presidente - ZEDDA Alessandra, Segretario - SOLINAS Antonio, Segretario - AMADU - BARDANZELLU - BIANCAREDDU - CUCCU - DE FRANCISCI - MELONI Valerio - SANJUST - SOLINAS Christian.

pervenuta il 2 marzo 2010

L'Ottava Commissione permanente, nella seduta antimeridiana del 25 febbraio 2010 ha approvato la proposta di legge n. 90 concernente la Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della "Fondazione Giorgio Asproni".

Prima di procedere all'approvazione finale la Commissione ha acquisito il parere della Terza Commissione consiliare sugli aspetti di competenza.

La scelta di dedicare ad uno dei più illustri e autorevoli padri dell'autonomia sarda un apposito progetto di legge nasce dalla constatazione della persistente attualità del pensiero e del contributo politico di Giorgio Asproni.

Vissuto nella prima metà del secolo scorso, a lui era infatti ben chiara la condizione di insularità della sua terra, che pure amava: ne coglieva i limiti, l'arretratezza e il profondo disagio del tempo, ma con determinazione e spassionata fede politica, profonderà il suo impegno nell'intento di superare gli ostacoli fisici e strutturali che allontanavano la Sardegna dall'idea di modernità.

Fra i suoi principali, moderni, obiettivi, vi era principalmente l'idea di un collegamento interno all'Isola e dell'Isola con se stessa, prima ancora che con il Continente.

Si batté, per questo, propugnando un sistema di comunicazioni ferroviarie che contribuisse ad ovviare all'isolamento dei paesi dell'interno, vero grosso problema della Sardegna, dal quale si dipanavano le altre piaghe che all'epoca la affliggevano, quale l'analfabetismo e l'estrema povertà di larghe fasce sociali.

Sorprende, ad oggi, cogliere ancora l'attualità di tale intuizione: la comunicazione e i collegamenti infrastrutturali come primo strumento per intraprendere la strada della modernità.

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La Commissione Bilancio, nella seduta del 17 febbraio 2010, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento suggerendo le seguenti modifiche:
l'articolo 5 (Contributi annuali) della presente proposta prevede che la Regione partecipi alla "Fondazione Giorgio Asproni" con un contributo annuo "per lo svolgimento delle attività istituzionali" determinato in euro 100.000 per l'anno 2010 e, a decorrere dall'anno 2011, in euro 80.000. Il successivo articolo 7 individua quale copertura finanziaria una quota parte delle entrate proprie della Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come modificato dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007.

Essendo, in data 1° gennaio 2010, entrata in vigore la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013), si suggerisce di indicare quale copertura finanziaria le risorse iscritte nell'UPB S08.01.002, capitolo SC08.0034, FNOL, parte corrente, voce 4), interventi vari.

La Commissione ha inoltre nominato, ai sensi dell'articolo 45, comma 2 del Regolamento, relatore in Aula il Presidente.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Partecipazione alla Fondazione

1. La Regione autonoma della Sardegna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme all'Associazione culturale Giorgio Asproni, all'istituzione della fondazione denominata "Fondazione Giorgio Asproni" con sede in Cagliari, che è costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal Codice civile.

2. Alla Fondazione possono partecipare, in qualità di soci, altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta.

3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione, senza fini di lucro, persegua i seguenti scopi principali:
a) lo studio e l'approfondimento del pensiero politico di Giorgio Asproni e la valorizzazione e diffusione del suo lascito ideale e morale;
b) l'analisi dei problemi legati al rapporto dell'uomo con la società, nonché lo studio delle trasformazioni sociali e culturali della Sardegna nella realtà contemporanea;
c) la promozione di incontri e attività culturali collegate alla realtà sarda e alla conoscenza dei suoi uomini illustri;
d) l'organizzazione di manifestazioni collegate alle attività di studio e di concorsi in materia di ricerca storica ed artistica nell'ambito delle scuole e delle università;
e) l'istituzione di una biblioteca, dotata di personale qualificato e aperta quotidianamente al pubblico, nonché di un centro di documentazione e di altre attività informative.

 

 

Art. 1
Partecipazione alla Fondazione

(identico)

Art. 2
Adempimenti

1. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dall'articolo 1, autorizza il Presidente della Regione a sottoscriverne l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.

2. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

 

 

Art. 2
Adempimenti

(identico)

Art. 3
Rappresentanti della Regione nella Fondazione

1. La Giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto è previsto nello statuto della Fondazione e nel rispetto della normativa vigente.

 

 

Art. 3
Rappresentanti della Regione nella Fondazione

(identico)

Art. 4
Relazione annuale

1. La Fondazione presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.

 

 

Art. 4
Relazione annuale

(identico)

Art. 5
Contributi annuali

1. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 100.000 per l'anno 2010 e, a decorrere dall'anno 2011, in euro 80.000 annui.

 

 

Art. 5
Contributi annuali

(identico)

Art. 6
Sospensione dei contributi

1. L'Amministrazione regionale può sospendere l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 5 per gravi e reiterate violazioni dello statuto della Fondazione.

 

 

Art. 6
Sospensione dei contributi

(identico)

Art. 7
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 100.000 per l'anno 2010 e a euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si fa fronte con quota parte delle entrate proprie della Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come modificato dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

 

 

Art. 7
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 100.000 per l'anno 2010 e a euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si fa fronte con le risorse scritte nell'UPB S08.01.002, cap. SC08.0034, FNOL parte corrente, voce 4), Interventi vari, tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).