CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 90

presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - AMADU - BARDANZELLU - BIANCAREDDU - COCCO Daniele Secondo - CUCCU - DE FRANCISCI - MELONI Valerio - SOLINAS Antonio - SOLINAS Christian - ZEDDA Alessandra - ZEDDA Massimo - SANJUST

il 25 novembre 2009

Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della "Fondazione Giorgio Asproni"

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Giorgio Asproni (Bitti, 1808 - Roma 1876), una delle massime figure della storia moderna della nostra Regione, grande autonomista e convinto repubblicano, occupò il palcoscenico politico per circa trent'anni, e più precisamente dal 1848 al 1876. Rappresentante del popolo nel parlamento subalpino, diviene, con il processo di unificazione italiana, rappresentante del popolo italiano. Il suo ruolo nella politica nazionale fu e rimase sempre quello di un forte e determinato deputato dell'opposizione. Si dedicò con forte impegno alle questioni relative al disagio nel quale viveva la sua terra natia, quali per esempio la costruzione di ferrovie che consentissero una più agiata rete comunicativa tra i paesi della Sardegna, o il problema dell'analfabetismo che caratterizzava non solo la sua Isola, ma l'Italia intera. I suoi sforzi non trovarono sempre il sostegno dei colleghi, neppure dei suoi conterranei parlamentari, ma nonostante ciò la sua forza d'animo e la sua determinazione, nonché il suo credere in una politica quale mezzo per cambiare le cose, lo aiutarono sempre a proseguire per la sua strada fiero delle sue ideologie e della sua indipendenza da tutto e da tutti.

L'Associazione culturale Giorgio Asproni è da tempo impegnata nello studio dell'illustre politico sardo, con l'intento di riportare all'attenzione dell'opinione pubblica il suo messaggio politico e civile che, ancora oggi, esprime sorprendenti tratti di modernità.

La scelta di costituire una fondazione nasce dalla volontà di proseguire e, soprattutto, incrementare, l'attività della predetta associazione che, seppur importante, si ritiene insufficiente per assicurare un'adeguata valorizzazione della figura di Giorgio Asproni.

In questa prospettiva l'articolo 1 autorizza la Regione, in concorso con l'Associazione Giorgio Asproni ed eventuali altri soggetti pubblici e privati, a partecipare all'istituzione della Fondazione e ne definisce le finalità.

L'articolo 2 attribuisce al Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta regionale, la competenza a sottoscrivere l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione, nonché l'esercizio dei diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione.

L'articolo 3 attribuisce alla Giunta regionale il compito di nominare i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto stabilito nello statuto della stessa.

L'articolo 4 prevede la trasmissione al Consiglio regionale di una relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione.

L'articolo 5 stabilisce in euro 100.000, per l'anno 2009, ed in euro 80.000, a decorrere dall'anno 2011, la quota di partecipazione della Regione alla Fondazione.

Infine, gli articoli 6 e 7 contengono, rispettivamente, le sanzioni in caso di inadempienze e la norma finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Partecipazione alla Fondazione

1. La Regione autonoma della Sardegna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme all'Associazione culturale Giorgio Asproni, all'istituzione della fondazione denominata "Fondazione Giorgio Asproni" con sede in Cagliari, che è costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal Codice civile.

2. Alla Fondazione possono partecipare, in qualità di soci, altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta.

3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione, senza fini di lucro, persegua i seguenti scopi principali:

a) lo studio e l'approfondimento del pensiero politico di Giorgio Asproni e la valorizzazione e diffusione del suo lascito ideale e morale;
b) l'analisi dei problemi legati al rapporto dell'uomo con la società, nonché lo studio delle trasformazioni sociali e culturali della Sardegna nella realtà contemporanea;
c) la promozione di incontri e attività culturali collegate alla realtà sarda e alla conoscenza dei suoi uomini illustri;
d) l'organizzazione di manifestazioni collegate alle attività di studio e di concorsi in materia di ricerca storica ed artistica nell'ambito delle scuole e delle università;
e) l'istituzione di una biblioteca, dotata di personale qualificato e aperta quotidianamente al pubblico, nonché di un centro di documentazione e di altre attività informative.

 

Art. 2
Adempimenti

1. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dall'articolo 1, autorizza il Presidente della Regione a sottoscriverne l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.

2. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

 

Art. 3
Rappresentanti della Regione nella Fondazione

1. La Giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto è previsto nello statuto della Fondazione e nel rispetto della normativa vigente.

 

Art. 4
Relazione annuale

1. La Fondazione presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.

 

Art. 5
Contributi annuali

1. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 100.000 per l'anno 2010 e, a decorrere dall'anno 2011, in euro 80.000 annui.

 

Art. 6
Sospensione dei contributi

1. L'Amministrazione regionale può sospendere l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 5 per gravi e reiterate violazioni dello statuto della Fondazione.

 

Art. 7
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 100.000 per l'anno 2010 e a euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si fa fronte con quota parte delle entrate proprie della Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come modificato dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).