CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 87
presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Francesco - VARGIU - COSSA - DEDONI - FOIS - MULAil 9 novembre 2009
Norme e provvidenze in favore della famiglia
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Con la presente proposta di legge il Consiglio regionale della Sardegna vuole definitivamente affermare il ruolo centrale della famiglia nella società sarda.
La famiglia viene però vista in un'ottica innovativa rispetto alla visione tradizionale che le riserva solo misure e benefici di carattere spiccatamente assistenziale.
La presente proposta di legge afferma invece la centralità dell'istituzione sotto una luce completamente diversa, cioè quella di un soggetto che assume un ruolo attivo rispetto a quello di semplice percettore di aiuti.
La visione delle nostre società, un poco in tutti i moderni Paesi occidentali, sta progressivamente mutando nel senso di una crescente affermazione del principio di sussidiarietà.
In questa direzione va anche il ripensamento del welfare system nazionale che ha tratteggiato il Ministro del welfare Maurizio Sacconi nel suo recente libro verde.
Si sta cioè affermando un ripensamento del ruolo e dell'intervento dello Stato e delle pubbliche amministrazioni nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria agli strati più deboli, o comunque bisognosi, della popolazione.
La tendenza è quella di riscoprire e rivalutare adeguatamente tutta quella rete assistenziale che è tradizione del nostro Paese, rete che è composta da molteplici istituzioni (parrocchie, associazioni sportive, associazioni di volontariato, ecc.) al cui centro è, ed è sempre stato nel passato del nostro Paese, la famiglia.
Si parla della famiglia nella sua forma classica, prevista dagli articoli 29 e 30 della Costituzione repubblicana, costituita da un uomo e una donna e dalla loro progenie come nucleo di base, ma arricchita, come da tradizione, da zii, nonni, cugini, nipoti, ecc.
Insomma questa legge si riferisce alla famiglia allargata, alla famiglia italiana che tanta parte ha avuto nel passato nel promuovere un sistema di welfare informale che ha consentito, con forme spontanee di mutuo soccorso, di superare momenti di difficoltà familiare e sociale.
Pur rispettando e non certo diminuendo di valore e significato l'individuo che, secondo una tradizione più protestante che vicino alle nostre matrici culturali cattoliche, lotta per raggiungere la sua affermazione, noi intendiamo rilanciare il ruolo tradizionale della famiglia e ripristinarne il ruolo nel sistema di welfare informale.
Le ricerche sociali più recenti ribadiscono che nella nostra collettività la famiglia continua a giocare un ruolo fondamentale sulla coesione del tessuto sociale in quanto, soprattutto nella formulazione "allargata", esercita un potere di attrazione e di comunione che difficilmente potrebbe essere altrimenti esercitato.
Nella nostra visione la famiglia continua, inoltre, ad essere presupposto indispensabile della partecipazione civica, dell'impegno sociale, in definitiva della felicità delle persone che trovano nei loro affetti familiari l'indispensabile conforto per affrontare e superare anche i momenti difficili che la vita purtroppo propone.
La proposta di legge prevede, inoltre, misure per recuperare e favorire il ruolo della donna nel mondo del lavoro, considerando come tale anche una più opportuna rivalutazione del lavoro domestico.
Con il presente provvedimento ci proponiamo inoltre di effettuare un grande sforzo anche sotto il profilo economico per affrontare la difficile crisi in atto sia per proteggere le famiglie meno abbienti, sia per dare un forte impulso ai consumi che è anch'esso un modo differente di aiutare le famiglie.
La concessione di una "social card" di importo variabile è stata appunto pensata per venire incontro alle famiglie multicomponenti con fasce di reddito fino a 18.000 euro mentre la concessione di agevolazioni sui prestiti ottenuti dal sistema bancario, mira a migliorare la qualità della vita delle famiglie di reddito medio-basso e a dare, al contempo, un forte impulso ai consumi.
Basti considerare che la norma di cui al comma 2 dell'articolo 7 metterà in circolazione circa 1,7 miliardi di euro in un anno che produrranno una spesa per IVA pari a circa 170 milioni di cui la Regione incasserà i nove decimi, pari a 153 milioni.
Si tratta inoltre di una misura che determinerà un aumento del PIL regionale di circa mezzo miliardo di euro, una volta scorporate importazioni ed esportazioni, e che continuerà ad avere un effetto moltiplicatore anche negli anni a venire, tanto che, con una stima prudenziale, non è difficile calcolare che la spesa per le casse regionali, pari a 39 milioni di euro l'anno per dieci anni, sarà ripagata per almeno il 60 per cento dagli incassi per IVA e per gli ulteriori incrementi degli introiti quali IRPEF e IRES generati dall'impatto così forte sull'economia isolana.
Certamente la spesa prevista dalla presente proposta di legge non è indifferente e bisogna dire che essa appare ancor più costosa in considerazione della gravissima crisi finanziaria che ha minacciato di travolgere il sistema finanziario del mondo sviluppato negli anni scorsi e che tuttora fa sentire i suoi pesanti effetti sulla vita di tutti i giorni di tante persone.
Resta tuttavia il fatto che non bisogna mancare di coraggio nel prendere decisioni serie ed incisive proprio in un momento come questo, che acuisce lo stato di povertà di molte famiglie, in quanto sull'altro lato della medaglia vi sono i costi che la disuguaglianza sociale e l'indigenza non corrette tempestivamente producono nel tessuto sociale in termini di crescita economico-sociale mancata o comunque ritardata.
In una recente pubblicazione Consolini e coll. rilevano giustamente come "la stabilità dei tassi di povertà relativa a fronte di un consistente aumento dell'occupazione, in associazione ad una crescita insufficiente dell'output, fanno sospettare che la distribuzione disarmonica del carico tributario e, soprattutto, il mancato sostegno dei redditi più bassi costituiscano da tempo un serio ostacolo alla crescita dell'economia italiana.".
Insomma ci sono pochi dubbi sul fatto che dobbiamo iniziare a contrastare le povertà familiari, soprattutto nei momenti di crisi, in maniera moderna e coraggiosa, con interventi di durata limitata che non dissuadano dal cercare di nuovo un lavoro ma che consentano allo stesso tempo una dignitosa sopravvivenza ai componenti del nucleo familiare.
Descrizione della legge
L'articolo 1 fissa finalità e ambito di intervento della legge mentre l'articolo 2 stabilisce gli obbiettivi che i firmatari si propongono di raggiungere.
All'articolo 3 sono previsti i benefici per le giovani coppie, con gli aiuti per "mettere su" casa e per l'acquisto e/o la ristrutturazione della stessa.
Nell'articolo 4 è previsto un importante progetto relativo all'incentivazione delle varie forme di assistenza all'infanzia con l'istituzione di asili nido, di micronidi e di asili di condominio finanziati con un importante fondo di ben 3,5 milioni di euro, mentre l'articolo 5 prevede gli interventi a carattere socio-sanitario.
L'articolo 6 detta norme sulla formazione iniziale e continua del personale addetto ai nidi e ai servizi assistenziali alla famiglia mentre il 7 introduce nella legislazione regionale il "bonus famiglia" che era stato introdotto per la prima volta in quella nazionale dal Governo della Repubblica alla fine del 2008, e contiene inoltre l'intervento più ambizioso della legge che è quello di un fortissimo incremento dei consumi determinato tramite la concessione di prestiti agevolati alle famiglie con redditi compresi tra 18 e 30.000 euro.
L'articolo 8 è forse quello con il contenuto innovativo più forte perché introduce la previsione sebbene limitatamente a coloro che non hanno altre provvidenze, per la prima volta in Sardegna, di un vero e proprio salario di disoccupazione volto a traghettare la famiglia monoreddito in cui l'unico occupato abbia perso il lavoro verso un passaggio soft alla ricerca di una nuova occupazione.
All'articolo 9 sono inserite alcune prescrizioni relative al riconoscimento del lavoro casalingo mentre il 10 prevede la programmazione organica degli interventi da parte della Regione a favore dei comuni per sviluppare e raggiungere gli interventi di cui alla legge.
Provvedimenti in favore della sessualità e della procreazione responsabile sono previsti all'articolo 11, mentre l'articolo 12 stabilisce azioni per favorire la crescita di piccole imprese che operino nel campo dell'assistenza psico-sociale alle famiglie in condizioni di difficoltà.
L'articolo 13 prevede la costituzione della Consulta regionale per gli affari della famiglia e ne regola competenze, diritti e doveri.
Gli articoli 14 e 15 concludono la legge con le norme relative alla parte economico-finanziaria e l'entrata in vigore.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità e ambito di intervento1. La Regione autonoma della Sardegna, in osservanza dell'articolo 29 della Costituzione e delle successive determinazioni degli organismi internazionali in materia, riconosce e sostiene la famiglia quale indispensabile componente della società sarda e con la presente legge indirizza in tale direzione le sue politiche sociali, economiche, sanitarie, di lavoro e di organizzazione dei servizi. La Regione riconosce come famiglia quella di cui agli articoli 29 e 30 della Costituzione e in senso lato anche quella composta da soggetti uniti da vincoli di parentela e adozione.
2. A tal fine nel territorio regionale viene garantita alla famiglia l'erogazione di pubblici servizi, forniti direttamente da soggetti pubblici oppure da soggetti privati, anche convenzionati, allo scopo di realizzare un'organica politica che tramite la più opportuna integrazione dei diversi interventi fornisca sostegno al nucleo familiare.
3. La Regione promuove il ruolo della famiglia come soggetto attivo delle sue politiche, con particolare attenzione al ruolo della stessa nei sistemi di welfare informali che da sempre caratterizzano la vita dei cittadini soprattutto, ma non solo, nelle aree extraurbane.
Art. 2
Obiettivi1. In esecuzione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione:
a) favorisce la maternità e la paternità consapevole e protegge la vita in tutte le sue fasi con particolare attenzione alla gestante, al periodo pre e postnatale, all'infanzia e all'adolescenza, anche attraverso l'offerta di opportunità e di idonei sostegni volti a rimuovere limitazioni dovute a cause di qualsiasi natura;
b) promuove la solidarietà fra le generazioni;
c) promuove la parità tra uomo e donna, con particolare attenzione alle politiche volte a favorire l'inserimento cosciente e responsabile di un maggior numero di donne nel mondo dello studio e del lavoro;
d) persegue, anche nell'ambito delle sue politiche in campo socio-sanitario, la salute dell'individuo nell'ambito familiare;
e) favorisce, tramite politiche economiche e di organizzazione dei servizi, le azioni degli enti locali indirizzate a rimuovere gli ostacoli di qualunque ordine che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia;
f) riconosce la famiglia come luogo di educazione e di crescita delle persone e ne favorisce la formazione agevolando la rimozione degli ostacoli di carattere abitativo e lavorativo;
g) promuove politiche volte a realizzare l'integrazione funzionale dei servizi pubblici alla famiglia con quelli privati e di conseguenza a valorizzare le iniziative di solidarietà familiare e di volontariato, incluse quelle associative e di mutuo aiuto ad esse collegate in modo da fare della istituzione familiare un soggetto attivo e partecipe di un moderno sistema socio-assistenziale flessibile ed articolato;
h) tutela i diritti delle persone e delle famiglie di immigrati in condizioni di scarsa integrazione sociale, favorendone l'inserimento e il progressivo adattamento alle regole giuridiche e a quelle sociali tradizionali della collettività sarda;
i) favorisce le iniziative delle organizzazioni volontaristiche e delle reti sociali ispirate allo sviluppo di sistemi privati di solidarietà e di mutuo aiuto nonché quelle mirate a sviluppare concretamente le possibilità delle famiglie di assumere coscientemente ed efficacemente la pienezza delle funzioni educative e sociali.
Art. 3
Benefici per le giovani coppie1. La Regione, nei limiti di cui alle disponibilità finanziarie previste al comma 4, a domanda concede alle coppie sposate e alle coppie di fatto che contraggano matrimonio entro un anno dalla presentazione della domanda, con reddito annuo complessivo non superiore ad euro 50.000 che non abbiano componenti di età superiore ai quaranta anni, i seguenti benefici:
a) prestiti per coprire fino al 50 per cento dei costi di arredo e attrezzatura della nuova abitazione della coppia, entro un limite massimo di 20.000 euro a coppia, da restituirsi in un massimo di cinque anni;
b) l'abbattimento dei tassi d'interesse sui mutui per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa, di proprietà della coppia o di uno dei coniugi, che coprano fino ad un massimo del 70 per cento dei costi totali inclusi quelli notarili e fiscali, con un limite di 200.000 euro e con applicazione di un tasso d'interesse pari al 2 per cento e da restituirsi in un massimo di vent'anni;
c) una riserva percentuale pari al 5 per cento in ogni ambito provinciale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in affitto e in vendita.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione, da adottarsi alla scadenza di ogni triennio, può modificare i limiti di reddito e l'entità dei contributi previsti dal comma 1, in relazione alle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT.
3. La Regione è autorizzata a prestare parziale fideiussione qualora i soggetti che presentano domanda di ammissione ai benefici previsti dal presente articolo non siano in condizione di offrire tutte le garanzie ritenute sufficienti dagli istituti bancari.
4. Ai fini di cui al comma 1, lettere a) e b), viene costituito un apposito fondo rotativo di euro 5.000.000.
5. I benefici previsti dal presente articolo sono cumulabili tra loro e con quelli previsti da altre normative nazionali e/o regionali, salvo esplicita clausola di non cumulabilità.
Art. 4
Interventi a favore degli asili nido1. La Regione sostiene finanziariamente gli interventi pubblici e privati volti a creare nei luoghi di lavoro asili nido e altre strutture per l'infanzia. Sono altresì agevolati con interventi di carattere finanziario e normativo i nidi familiari, organizzati da una famiglia presso il proprio domicilio e quelli di condominio, destinati ai bambini che vivono in uno o più condomini contigui. Infine la Regione agevola la costituzione di albi comunali, da pubblicizzare tramite i siti ufficiali delle amministrazioni, delle "madri di giorno" cui affidare, dopo opportuna formazione, bambini di età compresa tra uno e tre anni delle mamme lavoratrici.
2. Qualora nei luoghi di lavoro non sussistano le condizioni fisiche idonee a svolgere l'attività di asilo nido, l'azienda può ricorrere ad ambienti vicini e in tal caso il comune competente può autorizzare il cambio di destinazione d'uso dei locali interessati in tutte le zone urbanistiche.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede, con apposito regolamento, a definire le direttive e le modalità per l'accesso ai finanziamenti nonché alla fissazione dei requisiti strutturali e formativi minimi per i diversi tipi di servizio. Nel regolamento devono essere previste le modalità per l'adattamento degli orari di apertura delle strutture alle esigenze delle lavoratrici in maniera da consentire frequenze diversificate e/o a tempo parziale.
4. Per i fini previsti dal presente articolo è istituito un fondo di euro 3.500.000 annui.
Art. 5
Interventi a carattere socio-sanitario1. I comuni, anche in forma associata tra due o più di loro, predispongono un piano per gli interventi miranti al sostegno psicologico e/o socio assistenziale per le famiglie in condizioni di particolari difficoltà o comunque a rischio per cause di natura sociale, economica o abitativa. Gli interventi programmati e messi in opera dai comuni singoli o associati consistono:
a) nel garantire, anche a domicilio, l'assistenza più adeguata per il tipo di difficoltà attraversate dalla famiglia cui si rivolge l'assistenza;
b) nell'individuazione, selezione e formazione di famiglie disposte a cooperare nel fornire assistenza alle famiglie del vicinato che attraversano momenti di difficoltà;
c) nel mettere a disposizione con priorità strutture residenziali necessarie per l'accoglienza di persone la cui permanenza nel proprio nucleo familiare costituisce motivo di grave pregiudizio per l'equilibrio psicofisico ed affettivo della stessa persona o degli altri componenti il nucleo familiare;
d) nel garantire l'assistenza, anche domiciliare, a favore delle famiglie con portatori di handicap, anziani, gestanti o in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza, adolescenti o giovani che manifestano segni di disadattamento.
2. I piani devono essere predisposti entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge ed aggiornati ogni due anni. I comuni indicano nei piani suddetti i criteri e i limiti di finanziamento dei diversi interventi.
3. Per i fini previsti dal presente articolo è costituito un fondo non superabile di euro 3.000.000.
Art. 6
Formazione e aggiornamento continuo
del personale1. Anche in collaborazione con le aziende sanitarie territoriali e gli enti di formazione accreditati la Regione promuove un piano di formazione delle figure professionali necessarie per un'adeguata dotazione di personale qualificato alle strutture per l'assistenza all'infanzia e per gli interventi a carattere socio-sanitario di cui agli articoli 4 e 5. Nell'ambito di tale piano è contenuta un'apposita sezione per la formazione delle madri di giorno e dei componenti dei nuclei familiari selezionati dai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e articolo 5, comma 1, lettera b).
2. La Regione provvede inoltre ad emanare ai comuni e alle aziende sanitarie direttive per l'aggiornamento continuo del personale di assistenza sociale e di assistenza all'infanzia dei comuni e delle associazioni di volontariato di supporto alla famiglia, delle stesse aziende sanitarie e dei soggetti privati che operano in convenzione con il pubblico.
Art. 7
Aiuti economici diretti alla famiglia1. La Regione, per l'anno 2010 e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4, riconosce alle famiglie con redditi al di sotto dei 18.000 euro lordi complessivi un bonus annuale, sotto forma di social card ricaricabile mensilmente e nei seguenti termini:
a) famiglie con 3 componenti conviventi nello stesso domicilio: 360 euro annui;
b) famiglie con 4 componenti conviventi nello stesso domicilio: 450 euro annui;
c) famiglie con 5 componenti conviventi nello stesso domicilio: 600 euro annui;
d) famiglie con 6 componenti conviventi nello stesso domicilio: 800 euro annui.
2. La Regione, sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4, concede l'abbattimento degli interessi di cinque punti percentuali sui prestiti che le famiglie, con un reddito complessivo compreso tra 18.001 e 30.000 euro annui lordi, dovessero eventualmente richiedere ed ottenere dal sistema bancario e da restituire in almeno dieci anni.
3. Il beneficio di cui al comma 2 è applicabile solo su prestiti di importo massimo di 10.000 euro e nel rispetto delle seguenti condizioni e limiti:
a) il componente della famiglia che chiede e ottiene il prestito deve avere un lavoro fisso o essere un lavoratore autonomo che ha presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno precedente a quello in cui ha chiesto il prestito;
b) l'ammontare del prestito su cui la Regione garantisce l'abbattimento degli interessi è pari ad un massimo di 10.000 euro per famiglie con un reddito compreso tra 30.000 e 27.000 euro annui. Tale limite decresce di 1.000 euro ogni 3.000 euro di reddito annuo in diminuzione.
4. Per i fini previsti dal comma 1 è istituito un fondo di euro 75.000.000 per il 2010 e per i fini di cui al comma 2 è istituito un ulteriore fondo di 39 milioni di euro/anno per dieci anni.
Art. 8
Salario di disoccupazione1. La Regione, nei limiti di cui al comma 7, introduce nel territorio regionale il salario di disoccupazione, prioritariamente sotto forma di attribuzione alle famiglie di un rimborso delle tasse pagate sia per le quote dello Stato che per quelle di competenza regionale, provinciale e comunale.
2. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di sei mesi alle famiglie di almeno tre componenti, uno solo dei quali occupato e che abbia perso il lavoro, non abbia altri redditi di alcun genere e che dimostri di essere attivamente alla ricerca di una nuova occupazione.
3. Il limite massimo di reddito per essere ammessi al godimento dei benefici di cui al presente articolo è pari a 24.000 euro lordi nell'anno in cui si è verificata la perdita del lavoro.
4. Il salario di disoccupazione è fissato in una cifra variabile compresa tra 500 e 1.000 euro mensili onnicomprensivi e graduati in base alla composizione del nucleo familiare.
5. Con delibera di Giunta regionale è stabilita la parametrazione necessaria per la ripartizione del beneficio.
6. Il salario di disoccupazione non è cumulabile con nessun altro tipo di beneficio pubblico, inclusa la CIG sia ordinaria che straordinaria.
7. Per i fini previsti dal presente articolo viene istituito un fondo di 3.000.000 di euro.
Art. 9
Interventi a favore del lavoro casalingo1. La Regione riconosce il lavoro casalingo delle donne e degli uomini come attività lavorativa a tutti gli effetti e concede, nell'ambito della disponibilità finanziaria di cui al comma 2, i seguenti benefici:
a) il pagamento di polizze assicurative per la copertura dei rischi infortunistici domestici del componente della famiglia che svolge il lavoro domestico in modo esclusivo nell'ambito della stessa;
b) il pagamento delle bollette telefoniche ed elettriche alle famiglie con uno dei coniugi che effettua il lavoro casalingo e il cui reddito complessivo non superi i 25.000 euro, nei limiti del 30 per cento dell'importo delle stesse.
2. Per i fini previsti dal presente articolo è costituito un fondo di euro 1.500.000 annui.
Art. 10
Interventi finanziari della Regione
in favore dei comuni1. Per gli obiettivi di cui all'articolo 2, la Regione nell'ambito del fondo unico di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), stabilisce l'assegnazione di specifici finanziamenti ai comuni per interventi di sostegno alle famiglie:
a) in caso di nascita di figli, fino ad un massimo di 1.000 euro per ogni figlio oltre il secondo;
b) per l'assistenza in ambito familiare a componenti non autosufficienti, non cumulabile con interventi già finanziati tramite la legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave) o con altri interventi pubblici a qualsiasi titolo;
c) per l'assistenza in ambito familiare a componenti affetti da problemi di natura psichica, non cumulabile con interventi già finanziati tramite la legge n. 162 del 1998, con altri interventi pubblici a qualsiasi titolo;
d) per minori in situazioni multiproblematiche di ordine psico-sociale-sanitario;
e) per interventi, di durata limitata alla stretta necessità e comunque non superiori a sei mesi, volti a garantire solidarietà alle donne non coniugate in stato di gravidanza e alle ragazze madri;
f) per progetti tesi a garantire sostegno e soccorso ai soggetti vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, attraverso misure che ne consentano l'accoglienza nei casi in cui la permanenza in famiglia costituisca grave pregiudizio per le situazioni di vita della stessa persona o degli altri componenti il nucleo familiare;
g) per interventi tesi a favorire le iniziative di solidarietà interfamiliare e di volontariato, con particolare riferimento a quelle di carattere associativo, allo scopo di contribuire ad integrare i servizi garantiti dal sistema pubblico con quelli mutualistici sorgenti dal basso;
h) per la tutela delle persone immigrate che si trovino in condizioni di scarsa integrazione sociale e per i periodi strettamente necessari alla prima fase di integrazione.
Art. 11
Interventi per la sessualità e
la procreazione responsabile1. La Regione promuove i più opportuni interventi a favore delle famiglie, delle giovani coppie, degli adolescenti e dei giovani in tema di procreazione responsabile e di sessualità. A questo fine i consultori e gli altri servizi territoriali delle ASL, anche avvalendosi della collaborazione dei centri educativi, sociali e sanitari pubblici e privati ricadenti nel loro ambito territoriale nonché delle associazioni di volontariato, realizzano attività di informazione in materia di sessualità, in ordine alla promozione di una coscienza responsabile nei confronti della procreazione.
2. L'azione dei consultori garantisce l'assistenza medico-specialistica, psicologica e sociale in vista della paternità e maternità responsabili, assicurando in particolare tutte le misure, anche informative, atte ad assicurare la tutela della salute del nascituro.
3. La Regione tutela e sostiene la vita umana fin dal concepimento e la promozione del benessere psicofisico, anche attraverso piani personalizzati, della donna, della coppia e del bambino, garantendo inoltre l'assistenza psicologica e sociale e la consulenza in ordine alle problematiche inerenti i rapporti interpersonali e l'educazione dei figli.
4. Tramite le strutture delle ASL e le associazioni familiari, la Regione diffonde conoscenze scientifiche e informazioni riguardanti tutti i mezzi idonei a favorire la gravidanza e a prevenire l'aborto, nonché quelle volte alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle malattie veneree e dell'HIV.
5. Per favorire gli interventi di cui al comma 4 la Regione riconosce e valorizza le associazioni familiari nonché le strutture private di consulenza familiare ed effettua una adeguata attività di informazione rivolta in particolare ai giovani. Tali attività, da effettuarsi nelle strutture delle ASL e nelle scuole, con la collaborazione di enti privati, associazioni giovanili o di genitori, prevedono anche attività di sensibilizzazione e di consulenza e sono organizzate in luoghi e con modalità adeguati all'età degli utenti.
Art. 12
Interventi a favore delle imprese operanti nei servizi alla famiglia1. Allo scopo di raggiungere i fini della presente legge, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, e nel contempo di promuovere lo sviluppo dell'occupazione, la Regione stimola la costituzione di microaziende specializzate nei servizi alla famiglia ed il rafforzamento di quelle già esistenti prevedendo la possibilità di accesso ai seguenti benefici, entro il limite massimo complessivo di cui al comma 3:
a) rimborso delle spese notarili e fiscali sostenute e documentate per la costituzione di nuove imprese individuali, società cooperative, semplici ed in nome collettivo e di capitali;
b) contributi a fondo perduto sugli oneri sostenuti e documentati nei primi tre anni di attività per:
1) canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'impresa;
2) spese sostenute per le utenze (acqua, energia elettrica, gas, ecc.);
3) spese sostenute per la formazione del personale addetto;
4) contributo alle spese di investimento sostenute e documentate per l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature informatiche e d'ufficio e per la ristrutturazione e l'adeguamento dei locali dove si svolge l'attività.2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale un regolamento relativo ai criteri e ai limiti di ammissibilità ai contributi previsti nel presente articolo ed alle modalità ed ai tempi per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici nonché della relativa erogazione.
3. Per i fini previsti dal presente articolo è costituito un fondo di euro 2.000.000 annui.
Art. 13
Consulta regionale per la famiglia1. La Regione, al fine di coinvolgere le associazioni a favore della famiglia nella concreta attuazione della presente legge, istituisce la Consulta regionale per la famiglia, chiamata a svolgere i seguenti compiti:
a) esprimere pareri su provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi che interessano la famiglia;
b) esprimere pareri alla Giunta regionale sulle direttive e sui provvedimenti di carattere generale e specifico concernenti le materie socio-assistenziali e sanitarie che interessano la famiglia;
c) avanzare proposte ed osservazioni sulla programmazione regionale in materia sanitaria e socio-assistenziale, negli aspetti che interessano direttamente la famiglia;
d) redigere rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge e proporne opportuni aggiornamenti avvalendosi della collaborazione di organismi di volontariato sociale, di enti, di associazioni e di esperti che operano nel settore;
e) rilevare le condizioni di vita e le necessità delle famiglie dove siano presenti bambini portatori di handicap, poveri, figli di emigrati, nomadi, extracomunitari, orfani o comunque in condizioni di emarginazione, al fine di suggerire interventi che garantiscano uguaglianza di opportunità e prevengano processi di emarginazione e disadattamento.
2. La Consulta regionale per la famiglia è nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed è composta da:
a) il direttore dei servizi sociali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, che la presiede;
b) due rappresentanti delle associazioni familiari;
c) un rappresentante delle strutture private che si occupano di problematiche della famiglia;
d) un rappresentante delle imprese operanti nel campo dei servizi alla famiglia;
e) tre rappresentanti dei comuni di cui due designati dal Consiglio delle autonomie locali.
3. I rappresentanti in seno alla Consulta sono nominati dalla Giunta regionale sulla base delle designazioni di ciascuna categoria o organismo che ritenga di averne titolo.
4. La Consulta ha sede presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale; si avvale dei supporti tecnici e logistici dello stesso Assessorato. Dura in carica fino al termine della legislatura nella quale è stata costituita.
Art. 14
Norma finanziaria1. La spesa prevista per l'attuazione della presente legge, pari a euro 129.000.000 per l'anno 2010 ed euro 39.000.000 per gli anni dal 2011 al 2020, trova copertura nelle entrate regionali previste dall'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
Art. 15
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.