CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 85

presentata dal Consigliere regionale
SANNA Gian Valerio

il 20 ottobre 2009

Istituzione del Comitato per la legislazione

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente legge si pone l'obiettivo di supportare e coadiuvare il lavoro legislativo del Consiglio regionale, delle Commissioni e dell'Aula attraverso il contributo di un particolare organismo, il Comitato per la legislazione, che sovrintende alla qualità e all'unitarietà del processo legislativo, verificando i profili di costituzionalità, di comprensibilità e di congruità dell'attività legislativa regionale. Tale organo riveste oggi un'importanza ancor più rilevante alla luce della abolizione del controllo governativo sulle leggi regionali, discendente dalla modifica del titolo V della Costituzione. La maggior tutela, così come la maggior chiarezza della produzione legislativa, apre inoltre una fase nuova nella partecipazione dei cittadini sardi alla dimensione del federalismo regionale e alla sua stessa autonomia legislativa.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Composizione

1. È istituito presso il Consiglio regionale della Sardegna, ai sensi della presente legge, il Comitato per la legislazione.

2. Il Comitato per la legislazione è composto da dieci consiglieri regionali, scelti dal Presidente del Consiglio, sentiti i gruppi consiliari, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e dura in carica l'intera legislatura. I consiglieri designati dal Presidente del Consiglio in seno al Comitato non possono rifiutare la nomina e sono sostituiti per motivate ragioni o per sopravvenute condizioni ostative dallo stesso Presidente del Consiglio.

3. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.

 

Art. 2
Compiti

1. Il Comitato è preposto al controllo preventivo dei disegni di legge e delle proposte di legge in esame alle Commissioni.

2. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 3. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante della Giunta regionale.

3. Il Comitato interpellato per il parere lo esprime, di norma, nel termine di dieci giorni dall'effettivo deposito dei testi. Il termine è di tre giorni per i progetti e i disegni di legge dichiarati urgenti.

4. La Commissione competente per merito può assegnare una proroga di durata massima pari al termine originario; ulteriori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed a seguito di espressa autorizzazione del Presidente del Consiglio.

5. Se i termini di cui ai commi 3 e 4 scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per merito può procedere all'esame del progetto.

 

Art. 3
Pareri

1. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché alla congruenza con le norme vigenti, al profilo di legittimità e all'assenza di conflitto con norme di rango pari o superiore.

2. Il parere è richiesto non prima che venga operata la scelta del testo da adottarsi come base per il seguito dell'esame.

3. La richiesta deve essere presentata al Presidente della Commissione entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione.

4. Al termine dell'esame il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dai profili stabiliti dalla presente legge.

 

Art. 4
Pubblicità e adeguamento

1. I1 parere reso dal Comitato alle Commissioni è stampato e allegato alla relazione per l'Aula. Su richiesta di uno o più componenti del Comitato che abbiano espresso opinioni divergenti rispetto al parere espresso, lo stesso dà conto delle diverse posizioni e delle loro motivazioni.

2. Le Commissioni di norma adeguano il testo alle condizioni indicate nel parere del Comitato; quando ritengano di doversene discostare debbono indicare le ragioni nel parere per l'Aula.

3. In sede di valutazione del parere del Comitato, le Commissioni possono chiedere l'audizione del Presidente del Comitato che ha espresso il parere in esame.

4. Il Presidente del Consiglio, in casi particolari e comunque quando ne ravvisi l'opportunità, può convocare congiuntamente il Comitato e le Commissioni interessate ad un determinato progetto o disegno di legge.

 

Art. 5
Personale

1. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, assegna al Comitato adeguate figure di assistenza tecnica e di segreteria attingendo preferibilmente la struttura necessaria dai Servizi Studi, Assemblea e Commissioni.

 

Art. 6
Rinvio

1. Al Comitato si applicano per quanto non previsto nella presente legge, le norme per il funzionamento delle Commissioni permanenti.