CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 83/A

presentato dai Consiglieri regionali

MELONI Francesco - VARGIU - COSSA - DEDONI - FOIS - MULA

il 12 ottobre 2009

Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico

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RELAZIONE DEL proponente

Generalità

In Sardegna il turismo contribuisce con una quota di poco inferiore all'8 per cento alla formazione del prodotto interno lordo (PIL) complessivo ed è al momento una delle maggiori fonti di sostegno dell'economia isolana.

È superfluo ricordare che ci sono Paesi dove il turismo rappresenta una quota ben più consistente del PIL, per diventarne in certe regioni addirittura la voce più importante.

Nel programma della maggioranza di centro destra che ha vinto le recenti elezioni regionali, nel Piano strategico regionale in corso di sviluppo e nelle stesse dichiarazioni del Presidente, più volte ripetute in campagna elettorale, c'è l'obiettivo di portare il turismo sardo verso un incremento di grande entità, in misura tale da giungere a rappresentare una quota di circa il 12 per cento sul PIL regionale nell'arco della legislatura.

Insieme a questo obbiettivo di carattere, diciamo così, nettamente quantitativo, ve n'è però un altro che attiene alla qualità e che presenta due profili abbastanza distinti:
    - la destagionalizzazione;
    - lo sviluppo delle zone interne, ovviamente sotto l'aspetto turistico e culturale.

Per quanto concerne il primo profilo, esso è talmente chiaro che sembra inutile spiegarlo ulteriormente: basti dire che circa il 95 per cento delle presenze turistiche nell'Isola si concentra nel periodo estivo ed in particolare nei mesi di luglio e agosto, con una modesta quota a giugno e settembre e un pressoché desolante deserto nel resto dell'anno.

Per quel che si riferisce al secondo profilo, non v'è dubbio che sia desiderabile riuscire ad attrarre un tipo di turisti diverso da quello, un po' sbracato, che invade le nostre spiagge nelle più famose località turistiche durante l'estate.

Abbiamo bisogno di turisti più maturi, che siano consapevoli che in Sardegna vi sono, oltre ad un mare che ha pochi confronti al mondo, anche ricchezze archeologiche, ambientali e paesaggistiche che meritano di essere visitate e vissute con la stessa passione con cui si vive il turismo balneare.

Ecco, abbiamo bisogno di turisti più colti, di livello socio-economico adeguato a capire che la Sardegna offre un immenso patrimonio di tesori che vale la pena di andare a vedere, non solo spiagge bellissime.

Ci troviamo quindi di fronte alla necessità di un duplice sforzo, che prevede da un lato un aumento delle presenze e dall'altro ottenere questo incremento non nei già congestionatissimi mesi estivi, ma bensì nel resto dell'anno, sviluppando quindi poli di attrazione che creino le ragioni e le condizioni per cui un turista, possibilmente benestante e con pochi vincoli di natura lavorativa, scelga di venire in Sardegna a novembre o a marzo. Un progetto complessivo che riguarda alberghi, trasporti, ristoranti, musei, parchi minerari e più in generale l'urbanistica e l'ambiente, insomma che comporti un cambio importante della mentalità del nostro sistema turistico e dei suoi operatori.

Non c'è dubbio che l'attuale maggioranza si stia muovendo in tale direzione con il piano casa, attualmente in discussione in Consiglio regionale ed in particolare nella sezione dedicata al settore alberghiero.

Infatti gli incrementi di cubatura che il progetto di legge consentirà agli hotel (inclusi quelli nei trecento metri dal mare) destinati a centri benessere, a locali necessari per sviluppare le attività congressuali e altri servizi ai clienti, costituiscono senz'altro un primo importante passo per una radicale ridefinizione dell'offerta alberghiera nell'Isola.

In questo quadro si inserisce la presente proposta di legge, centrata in particolare sul turismo golfistico che senz'altro può avere uno sviluppo rilevante in Sardegna dato il clima particolarmente mite che contrassegna praticamente tutto l'anno, e che in termini relativi diventa ancora più mite in considerazione che la nostra offerta dovrà necessariamente rivolgersi ai paesi del nord Europa, dove notoriamente il clima è davvero poco favorevole alla vita all'aria aperta.

Negli ultimi anni in diverse regioni del mondo vi sono state importanti pianificazioni nei riguardi del turismo di natura golfistica e noi le abbiamo studiate con grande attenzione prima di mettere a punto la presente proposta di legge.

Il turismo golfistico nel mondo

Al mondo esistono, a seconda delle diverse stime, da 63 a 80 milioni di persone che giocano a golf e che figurano come giocatori tesserati per qualche club.

In Italia il numero dei praticanti è di poco superiore alle 80.000 unità ma, per la verità, il nostro obbiettivo è quello di attrarre in Sardegna un consistente numero di giocatori stranieri, soprattutto dal nord Europa dove esiste un potenziale bacino di circa 10/12 milioni di giocatori.

È abbastanza intuitivo come per uno svedese o per un inglese, appassionati di golf e desiderosi di giocare tutto l'anno, un inverno come quello sardo rappresenti una sorta di miraggio davvero allettante.

Il numero di golfisti in tutto il mondo che decidono di trascorrere periodi di vacanza in località dove sia possibile giocare a golf è in vertiginoso aumento dai primi anni Ottanta ed ha visto raddoppiare i pernottamenti dagli 8 milioni del 1990 ai 15 milioni del 2006.

Le previsioni più accreditate da parte degli esperti sono che, al di là dei periodi di crisi come quella che il mondo occidentale sta attraversando attualmente, il numero dei turisti del golf che si sposterà dalla propria residenza per giocare altrove produrrà nel 2015 circa 25 milioni di presenze.

Questo rende disponibile per il mercato che saprà offrire le giuste convenienze sotto il profilo turistico (trasporti e alberghi) e tecnico (circuiti di campi vicini tra loro e di elevata qualità) circa 10 milioni di pernottamenti all'anno in un futuro che è davvero prossimo.

Il turismo del giocatore di golf presenta una durata media del soggiorno di circa 8 giorni, con una spesa pro capite intorno ai 1.300 euro, e il frequente accompagnamento di familiari non giocatori; molti di loro, inoltre, effettuano anche due o tre vacanze golfistiche in un anno e, per quel che ci riguarda più direttamente, quasi tutti questi periodi di vacanza sono concentrati nei mesi tra ottobre e aprile.

Queste caratteristiche fanno del giocatore di golf un target prezioso, da inseguire con determinazione e da attirare offrendo soluzioni sia turistiche sia tecniche che pochi altri potranno vantare, contando inoltre sul più formidabile alleato che la natura abbia assegnato alla Sardegna, un clima straordinario.

Naturalmente, quelli che precedono sono dati generali e infatti non v'è dubbio che in considerazione delle bellezze naturali e della elevata qualità della gran parte dell'offerta ricettiva isolana si possa puntare ad una fascia di turisti che, ferma la permanenza media intorno alle sette notti, possa rientrare nel range di spesa dei 200 euro a notte.

Per fare questo abbiamo però bisogno di un'offerta di campi da gioco che possa davvero soddisfare gli appassionati che chiedono di poter giocare su campi diversi e con differenti gradi di difficoltà tecnica: in poche parole per poter avere una vacanza davvero soddisfacente i veri giocatori vogliono avere la possibilità di cambiare campo ogni giorno, cioè giocare su un campo diverso ogni giorno della loro vacanza e, ovviamente, senza dover effettuare trasferte troppo lunghe.

Esperienze già effettuate in altre parti del mondo, in particolare quella del sud del Portogallo (la regione dell'Algarve), hanno percorso questa strada ottenendo risultati straordinari.

Quindi la nostra offerta dovrà basarsi su gruppi costituiti da almeno sei campi ciascuno, dotati di caratteristiche tecniche e di livelli di difficoltà differenti localizzati in maniera che la distanza massima tra di loro sia non superiore ad un centinaio di chilometri e vicini a complessi alberghieri situati tutti nel raggio massimo di un centinaio di chilometri da un aeroporto.

Possibilmente i campi dovranno essere disegnati da progettisti scelti tra i più rinomati nel settore specifico, cosa che aumenterà la capacità di attrazione verso i giocatori stranieri e, in particolare, quelli del ricco mercato del nord Europa.

La situazione attuale in Sardegna

Bisogna preliminarmente dire che la nostra Isola ha una situazione di fortissimo ritardo rispetto ad altri territori che hanno già da tempo sviluppato politiche turistiche tese ad attrarre i giocatori di golf o lo stanno attualmente facendo con grande alacrità, cosa che rende oltre modo necessario che la nostra Regione intervenga con assoluta celerità pena il vedere il progressivo svanire delle possibilità offerte da un settore così interessante.

Naturalmente questo ritardo è una delle cause che concorrono al fallimento dei, per la verità, timidi e pochi, tentativi di destagionalizzare la nostra offerta turistica.

In Sardegna esistono solo quattro campi da gioco a diciotto buche, che rappresentano la soluzione standard per i golfisti, e per giunta distribuiti in maniera abbastanza irregolare nel territorio:
    - Pevero Golf Club, in Costa Smeralda;
    - Is Arenas Golf e Country Club, a Narbolia, Oristano;
    - Is Molas Golf Club, a Pula, Cagliari;
    - Tanka Golf Club, a Villasimius, Cagliari.

In sintesi, pochi campi e distanti tra di loro, a parte i due del cagliaritano che con il completamento delle statali n. 125 e n. 195, rispettivamente in corso di esecuzione e in fase d'appalto, diverranno facilmente raggiungibili l'uno dall'altro.

Disponiamo però di tre grandi aeroporti moderni e ben attrezzati, senz'altro in grado con pochi accorgimenti di far fronte ad un accresciuto numero di arrivi e partenze che, lo si ricordi, saranno prevalentemente concentrate in periodi dell'anno in cui le nostre strutture aeroportuali sono sicuramente poco utilizzate.

Per quanto riguarda invece le zone interne abbiamo anche due aeroporti di terzo livello che potrebbero venire molto utili al progetto, quelli di Tortolì e di Oristano Fenosu.

La rete portuale sarda, pur non adeguata alle necessità dei periodi di picco di traffico, non avrebbe alcuna difficoltà ad accogliere flussi aggiuntivi di traffico nei periodi caratteristici dell'attività del turista del golf.

Disponiamo inoltre di molti ed eccellenti alberghi, con possibilità di offerta di diverso profilo anche dal punto di vista economico, alberghi che attualmente vengono tenuti aperti ed utilizzati solo per una piccola parte dell'anno e che potrebbero invece essere meglio sfruttati se vi fosse un sufficiente flusso di persone al di fuori dei mesi canonici del turismo isolano.

Vale la pena di ricordare che se è vero come dicono in Scozia che "no rain, no wind, no golf" è pur vero che comunque è meglio giocare con un clima più dolce che meglio permette di godere il piacere di una bella passeggiata nel verde: le temperature sarde nel periodo ottobre-aprile sono mediamente superiori di due gradi (nel sud) o più o meno pari (nel nord) a quelle dell'Algarve e delle zone della Spagna che pure raccolgono il grosso dei turisti del golf europei.

Insomma il golf può essere lo strumento per realizzare in Sardegna una sorta di seconda stagione turistica, come succede, ad esempio, negli alberghi di montagna che possono affiancare alle settimane bianche invernali anche un'eccellente offerta di turismo estivo, con ciò raddoppiando in pratica il loro tasso di utilizzazione complessivo.

Confidiamo inoltre sul fatto che lo sviluppo del gioco del golf possa contribuire a qualificare ulteriormente l'immagine della Sardegna e, di conseguenza, a migliorare la performance occupazionale del sistema alberghiero sardo.

L'obbiettivo

Il presente progetto di legge prevede di espandere l'offerta turistica sarda ai giocatori da golf fondamentalmente tramite un importante sforzo di costruzione di nuovi campi da golf. L'obiettivo del nostro progetto è quello di incrementare il turismo sardo di circa 700-750.000 presenze l'anno nel periodo tra ottobre e aprile.

Per ottenere questo risultato si prevede di attirare un flusso di turisti del golf di circa 500.000 presenze/anno, tutti fuori della stagione turistica classica e aggiuntivi rispetto a quelli che attualmente già vengono in Sardegna per giocare nei pochi campi disponibili.

Questo si potrebbe ottenere mediante la creazione di una serie di quattro circuiti di campi da golf, tutti costituiti da sei campi da diciotto buche e in grado di sopportare una presenza massima di 150 giocatori/giorno con un numero medio che si prevede di raggiungere a regime intorno ai 90-100 giocatori/giorno per campo per circa 210-220 giorni.

I dati dimostrano inoltre che i giocatori di golf nel 20 per cento dei casi portano con loro un accompagnatore non giocatore, il che porterebbe il totale delle presenze aggiuntive intorno alle 600.000.

In aggiunta si prevede che l'apertura di numerosi hotel al turismo golfistico nei periodi fuori stagione balneare favorirà l'estensione dell'offerta turistica anche al settore del benessere e del turismo congressuale con ciò arrivando ad un ulteriore discreto ampliamento delle presenze, calcolabile sulla base dell'esperienza empirica in circa 100.000 presenze, per un totale di circa 700.000 presenze aggiuntive l'anno e tutte fuori stagione.

Se si considera una permanenza media di 7 notti - 8 giorni, tipica del turista golfistico, l'ipotesi è di circa 100.000 persone in più l'anno, che spalmate nel periodo ottobre-aprile, porta ad un numero mensile di poco superiore a 13.000 unità.

Utilizzando il parametro di 1.4 presenze per camera per notte e calcolando un'occupazione media del 60 per cento per tutto il periodo interessato dal progetto, per alloggiare queste persone occorrerà la disponibilità di circa 4.000 camere d'albergo.

Se si considera che le presenze turistiche in Sardegna sono pari a circa 12 milioni l'anno, l'implementazione del presente progetto rappresenterebbe un aumento del turismo sardo, per giunta un incremento del tutto destagionalizzato, nell'ordine del 6 per cento l'anno.

Le azioni

Il progetto ha il suo fondamento nella costruzione di 20 campi da golf da affiancare a quelli già esistenti, tutti accorpati in quattro cluster di 6 campi ognuno, situati in diverse zone dell'Isola caratterizzate da forti addensamenti alberghieri che oggi operano prevalentemente durante la stagione turistica classica del periodo estivo.

Le aree individuate sono le seguenti:

    a) polo golfistico del sud Sardegna, con cinque nuovi campi in provincia di Cagliari/Carbonia-Iglesias/San Gavino, in linea di massima lungo il percorso della strada statale n. 195 attualmente in fase avanzata di appalto; i nuovi campi si affiancheranno a quello già esistente di Is Molas a Pula, e dovranno essere ricompresi in un range di percorso stradale di un massimo di 100 km dall'aeroporto di Cagliari Elmas;
    b) polo golfistico della Sardegna del nord ovest, con cinque nuovi campi da affiancare al già esistente campo di Is Arenas, da costruire ex novo nell'area di Alghero (dove potrebbe essere utilizzata anche l'area di Surigheddu e Mamuntanas, di proprietà della Regione) al fine di sfruttare compiutamente l'enorme patrimonio alberghiero della città, anch'esso fondamentalmente limitato al momento alla stagione estiva, e nella provincia di Oristano; i campi saranno situati nel raggio di un massimo di 100 km di percorso stradale dall'aeroporto di Alghero Fertilia;
    c) polo golfistico della Sardegna del nord est, con cinque nuovi campi, localizzati lungo la costa nuorese e quella gallurese, più o meno in quella fascia cha va dalla Baronia fino a Santa Teresa di Gallura; i nuovi campi andranno ad unirsi al già esistente campo del Pevero Golf Club, per costituire un gruppo di strutture in grado di agevolare lo sfruttamento fuori stagione dei complessi alberghieri della zona;
    d) polo golfistico della Sardegna del sud est con cinque nuovi campi che andranno ad affiancarsi al già esistente campo del Tanka Golf Club a Villasimius, e che dovranno essere sviluppati lungo la direttrice della nuova strada statale n. 125, proprio da Villasimius verso l'Ogliastra, anche in questo caso su una distanza di un centinaio di chilometri tra i due campi più distanti.

La costruzione dei nuovi campi dovrà essere affidata ad imprenditori privati e il ruolo della Regione sarà quello di favorire, anche mediante l'intervento della SFIRS, il progetto finanziando a fondo perduto una parte dei costi di costruzione pari al 20 per cento e comunque non superiore a 1,5 milioni di euro per campo e la concessione di prestiti a tasso agevolato o, in alternativa, di un abbattimento del tasso di interesse al livello più basso consentito dalla legislazione vigente su eventuali prestiti ottenuti dal sistema bancario con un limite di tre milioni di euro per ogni intervento. Questi fondi destinati ai prestiti a tasso agevolato o all'abbattimento degli interessi saranno erogati tramite la costituzione, presso la società regionale, di un fondo rotativo.

La SFIRS, se la Regione non deciderà di recuperare i fondi, a mano a mano che verranno restituiti dagli imprenditori potrà inoltre utilizzare il fondo per continuare a finanziare lo sviluppo dell'attività golfistica nell'Isola ed avrà il compito di promuovere l'aggregazione dei soggetti interessati alla costruzione e alla gestione degli impianti.

La Regione interverrà inoltre con la realizzazione delle opere necessarie a consentire lo sfruttamento a fini irrigui dei reflui degli impianti di depurazione delle comunità eventualmente situate vicino ai nuovi impianti.

Infine la Regione contribuirà allo sviluppo del programma con un piano di aiuti alle spese di manutenzione con contributo del tipo de minimis per favorire l'avviamento dell'attività fino a portarla a regime.

In tal senso si provvederà a finanziare in maniera progressivamente decrescente i costi di manutenzione delle strutture, con una quota iniziale di 200.000 euro a campo nell'arco del primo triennio di attività.

Infine, la Regione dovrà agire, dal punto di vista delle regole urbanistiche, sotto tre distinti profili:

    a) autorizzare, sui terreni scelti per la costruzione dei nuovi campi da golf, le variazioni di destinazione d'uso previste dagli strumenti urbanistici attualmente esistenti a favore dell'utilizzo a fini sportivi degli stessi terreni;
    b) autorizzare, per ciascun nuovo campo da golf, la trasformazione, comunque al di fuori della fascia dei trecento metri dal mare, della potenzialità edificatoria di 0,03 metri cubi per metro quadrato prevista per le zone agricole in uguale potenzialità edificatoria per uso residenziale;
    c) concedere, al di là delle cubature residenziali di cui al precedente punto b), una potenzialità edificatoria aggiuntiva pari di 0,01 metri cubi per metro quadrato, destinati a club house e ad altri locali di servizio all'operatività dei campi.

La Regione contribuirà infine allo sviluppo del progetto con un'apposita campagna promozionale da focalizzare soprattutto nei paese del nord Europa, con un finanziamento di 3-2-1 milioni di euro rispettivamente per il 2011, 2012 e 2013-2016 a favore dell'Agenzia Sardegna promozione, che dovrà agire di concerto con l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio cui spetterà il coordinamento complessivo del programma.

La campagna dovrà prevedere un opportuno coinvolgimento di diversi operatori nei vari paesi nonché delle compagnie aeree, sia quelle low cost in grado di portare in Sardegna un turista di livello medio sia a quelle di linea regolare per favorire l'afflusso del segmento turistico di livello più elevato.

La campagna promozionale dovrà inoltre essere mirata ad attivare in Sardegna grandi eventi e tornei golfistici a carattere internazionale, capaci a loro volta di aumentare l'appeal della nostra Regione in considerazione della grandissima risonanza mediatica di cui di solito questi eventi godono.

Costi e benefici

Costi

I costi per la Regione saranno di tre tipi, strutturali, di manutenzione e promozionali.

I costi strutturali sono quelli relativi alla costruzione dei campi, ai quali, come detto prima, la Regione contribuirà con una quota pari al 20 per cento del totale dei costi di impianto, con un tetto di 1,5 milioni per ogni campo e con un prestito a tasso agevolato fino a un milione di euro per ogni intervento o in alternativa tramite l'abbattimento del tasso di interesse su eventuali prestiti, fino a tre milioni per struttura, che i soggetti interessati dovessero ottenere dal sistema bancario.

Supponendo che la spesa media per campo sia intorno ai 6 milioni di euro, si può ragionevolmente presumere che il costo complessivo da finanziare per questa voce sarà al massimo di 30 milioni di euro come contributi e di 20 milioni di euro da concedere sotto forma di prestito o di agevolazione sugli interessi.

I costi di manutenzione per 20 nuovi campi, cui sono da aggiungere per evitare distorsioni del mercato i quattro già operativi, saranno di circa 5 milioni spalmati su tre esercizi.

Infine vi saranno i costi per la campagna promozionale che sono complessivamente di 9 milioni di euro spalmati su sei esercizi.

Il quadro complessivo dei costi del progetto, nell'ipotesi di spesa massima, sarà pertanto il seguente:

2010 15 milioni come contributo per la costruzione dei campi;
2011 15 milioni come contributo per la costruzione dei campi, più 1,5 milioni per manutenzioni, e 3 milioni per la campagna pubblicitaria;
2012 1,5 milioni per manutenzioni e 2 milioni per la campagna pubblicitaria;
2013 1,5 milioni per la manutenzione più 1 milione per la campagna pubblicitaria;
2014 1 milione per la campagna pubblicitaria;
2015 1 milione per la campagna pubblicitaria;
2016 1 milione per la campagna pubblicitaria;
2017 1 milione per la campagna pubblicitaria.

La spesa totale dell'investimento della Regione, tra spese per investimenti a fondo perduto e spesa corrente, nel progetto sfiorerà pertanto la cifra di 45 milioni di euro, distribuita, non uniformemente, nei sei anni di durata.

Oltre a questi la Regione dovrà creare il fondo rotativo presso la SFIRS per i prestiti per un totale di altri 20 milioni.

Benefici

Come detto più sopra, l'obiettivo del progetto è quello di portare in Sardegna circa 100.000 turisti in più rispetto agli attuali dati, per un totale di 700.000 presenze.

La spesa media di un turista-golfista è, secondo i dati disponibili, di circa 1.300 euro comprese le spese di viaggio.

Considerato il clima straordinariamente mite di cui gode la nostra Isola, in particolare nella zona del cagliaritano, e l'elevata qualità media delle strutture alberghiere si può ipotizzare di attrarre un tipo di turismo di livello un poco più elevato della media attuale, in grado di spendere una cifra vicina ai 200 euro medi al giorno per il vitto e l'alloggio.

Se riuscissimo in questo, peraltro non proibitivo obiettivo, significherebbe che le 700.000 presenze aggiuntive comporterebbero una spesa, in Sardegna e a parte il viaggio, di 140 milioni di euro con la creazione di 6-700 posti di lavoro solamente nei campi da golf, cioè tralasciando quelli nel settore alberghiero.

Poiché l'IVA media sulla spesa delle famiglie italiane è calcolata più o meno nel 10 per cento, la quota di imposta sul valore aggiunto creata da questo movimento turistico sarebbe di 14 milioni di euro, di cui, per Statuto, spettano alla Regione i 9/10, pari a 12,6 milioni l'anno.

A questo sarebbero da aggiungere le tasse pagate dai nuovi lavoratori del settore nonché quelle pagate dalle strutture alberghiere che sarebbero le principali destinatarie dei maggiori afflussi economici: di queste tasse alla Regione spetterebbero i 7/10, per un importo che molto prudenzialmente si può stimare intorno ai 4 milioni di euro l'anno.

In conclusione, mettendo in pratica il programma previsto dalla presente legge, la Regione Sardegna a fronte di una spesa complessiva in sei anni di circa 45 milioni (più 4-5 per gli interessi sui prestiti agevolati) di euro potrebbe contare su introiti nello stesso periodo per un importo totale vicino, con una stima prudenziale, ai 100 milioni di euro.

Oltre a questo vero e proprio affare sotto il profilo economico-finanziario, si avrebbe una parziale, ma importante, destagionalizzazione del nostro turismo, l'afflusso di persone di livello sociale e di scolarizzazione elevata e quindi probabilmente più attente alle ricchezze culturali e paesaggistiche che la Sardegna può offrire in abbondanza e la creazione di diverse centinaia di nuovi posti di lavoro.

Deve inoltre essere considerato che i campi da golf hanno una vita sportiva lunghissima e che di conseguenza la Sardegna continuerà a sentire gli effetti positivi del progetto per moltissimi anni.

Descrizione della legge

L'articolo 1 indica le finalità della legge, mentre l'articolo 2 precisa le zone interessate dal progetto di sviluppo del turismo golfistico.

Gli articoli 3 e 4 riportano rispettivamente i possibili beneficiari e i criteri di ammissibilità ai benefici previsti e il successivo articolo 5 detta le norme generali a cui tutti gli impianti dovranno attenersi.

I successivi articoli 6 e 7 costruiscono il quadro dei vincoli che impegneranno sia le aree che gli impianti agli usi previsti dalla presente legge per un periodo minimo prefissato.

L'articolo 8 prevede la deroga alle norme urbanistiche vigenti al fine di favorire sia la trasformazione ad usi di carattere sportivo sia quella della cubatura già in essere a fini agricoli in cubatura ad uso residenziale o ricettivo-alberghiero.

Le norme procedurali per la presentazione delle domande e per l'iter che verrà seguito ai fini dell'ammissione al godimento dei benefici sono previste nell'articolo 9, mentre il 10 e l'11 stabiliscono rispettivamente i contributi che verranno concessi ai soggetti prescelti e le procedure e i tempi di erogazione degli stessi benefici.

Infine l'articolo 12 disegna le modalità di interevento della Regione ai fini promozionali tramite una campagna di interventi sui media e con l'uso di agenzie di public relations specializzate nel settore turistico.

Gli articoli 12 e 13 indicano la copertura finanziaria e l'articolo 14 stabilisce l'entrata in vigore.

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RELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITÀ E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI

composta dai consiglieri

SANNA Matteo, Presidente - MORICONI, Vice presidente - LOTTO, Segretario e relatore di minoranza - BARDANZELLU - CONTU Felice - MANCA - MELONI Francesco, relatore di maggioranza - MURGIONI - PERU - SANNA Giacomo - STOCHINO

Relazione di maggioranza

On.le MELONI Francesco

pervenuta il 30 marzo 2011

In Sardegna il turismo contribuisce con una quota di poco inferiore all'8 per cento alla formazione del Prodotto interno lordo (PIL) complessivo ed è al momento una delle maggiori fonti di sostegno dell'economia isolana.

Nel programma della maggioranza di centrodestra c'è l'obiettivo di portare il turismo sardo verso un incremento di grande entità, in misura tale da giungere a rappresentare una quota di circa il 12 per cento sul PIL regionale nell'arco della legislatura, ma insieme a questo obiettivo di carattere, diciamo così, nettamente quantitativo, ve n'è però un altro che attiene alla qualità e che presenta due profili abbastanza distinti:
- la destagionalizzazione;
- lo sviluppo delle zone interne.

Per quanto concerne il primo profilo, esso è talmente chiaro che sembra inutile spiegarlo ulteriormente: basti dire che circa il 95 per cento delle presenze turistiche nell'Isola si concentra nel periodo estivo ed in particolare nei mesi di luglio e agosto, con una modesta quota a giugno e settembre e un pressoché desolante deserto nel resto dell'anno.

Per quel che si riferisce al secondo profilo, non v'è dubbio che sia desiderabile riuscire ad attrarre un tipo di turisti diverso da quello, un po' sbracato, che invade le nostre spiagge nelle più famose località turistiche durante l'estate.

Abbiamo bisogno di turisti più maturi, che siano consapevoli che in Sardegna vi sono, oltre ad un mare che ha pochi confronti al mondo, anche ricchezze archeologiche, ambientali e paesaggistiche che meritano di essere visitate e vissute con la stessa passione con cui si vive il turismo balneare.

Ecco, abbiamo bisogno di turisti più colti, di livello socio-economico adeguato a capire che la Sardegna offre un immenso patrimonio di tesori che vale la pena di andare a vedere, non solo spiagge bellissime.

Per fare questo abbiamo bisogno di un progetto complessivo che riguarda alberghi, trasporti, ristoranti, musei, parchi minerari e più in generale l'urbanistica e l'ambiente, insomma che comporti un cambio importante della mentalità del nostro sistema turistico e dei suoi operatori.

In questo quadro si inserisce la presente proposta di legge, centrata in particolare sul turismo golfistico che senz'altro può avere uno sviluppo rilevante in Sardegna dato il clima particolarmente mite che contrassegna praticamente tutto l'anno, e che in termini relativi diventa ancora più mite in considerazione che la nostra offerta dovrà prevalentemente rivolgersi ai paesi del nord Europa, dove notoriamente il clima è davvero poco favorevole alla vita all'aria aperta.

Negli ultimi anni in diverse regioni del mondo vi sono state importanti pianificazioni nei riguardi del turismo di natura golfistica e noi le abbiamo studiate con grande attenzione, alcune strutture golfistiche sono state anche visitate dalla Quarta Commissione consiliare, prima di mettere a punto la presente proposta di legge.

Il numero di golfisti in tutto il mondo che decidono di trascorrere periodi di vacanza in località dove sia possibile giocare a golf è in vertiginoso aumento dai primi anni Ottanta e le previsioni più accreditate da parte degli esperti sono che il numero dei "turisti del golf" sarà nel 2015 di circa 25 milioni di presenze.

Questo rende disponibile per il mercato che saprà offrire le giuste convenienze sotto il profilo turistico (trasporti e alberghi) e tecnico (circuiti di campi vicini tra di loro e di elevata qualità) circa 10 milioni di pernottamenti all'anno in un futuro che è davvero prossimo.

Per fare questo abbiamo però bisogno di un'offerta di campi da gioco che possa davvero soddisfare gli appassionati che chiedono di poter giocare su campi diversi e con differenti gradi di difficoltà tecnica: in poche parole per poter avere una vacanza davvero soddisfacente i veri giocatori vogliono avere la possibilità di cambiare campo ogni giorno, cioè giocare su un campo diverso ogni giorno della loro vacanza e, ovviamente, senza dover effettuare trasferte troppo lunghe.

Esperienze già effettuate in altre parti del mondo, in particolare si segnalano quella del sud del Portogallo (la regione dell'Algarve) e della Spagna del sud, hanno percorso questa strada ottenendo risultati straordinari.

Quindi la nostra offerta dovrà basarsi su gruppi costituiti da almeno sei campi ciascuno, dotati di caratteristiche tecniche e di livelli di difficoltà differenti, localizzati in maniera che la distanza massima tra di loro sia non superiore ad un centinaio di chilometri e vicini a complessi alberghieri situati tutti nel raggio massimo un centinaio di chilometri da un aeroporto.

Vale la pena di ricordare che se è vero, come dicono in Scozia, che "no rain, no wind, no golf" è pur vero che comunque è meglio giocare con un clima più dolce che meglio permette di godere il piacere di una bella passeggiata nel verde: le temperature sarde nel periodo ottobre aprile sono mediamente superiori di due gradi (nel sud) o più o meno pari (nel nord) a quelle dell'Algarve e delle zone della Spagna che pure raccolgono il grosso dei turisti del golf europei.

Insomma il golf può essere lo strumento per realizzare in Sardegna una sorta di seconda stagione turistica, come succede, ad esempio, negli alberghi di montagna che possono affiancare alle settimane bianche invernali anche un'eccellente offerta di turismo estivo, con ciò raddoppiando in pratica il loro tasso di utilizzazione complessivo.

Confidiamo inoltre sul fatto che lo sviluppo del gioco del golf possa contribuire a qualificare ulteriormente l'immagine della Sardegna e, di conseguenza, a migliorare la performance occupazionale del sistema alberghiero sardo.

Se si considera che le presenze turistiche in Sardegna sono pari a circa 12 milioni l'anno, l'implementazione del presente progetto rappresenterebbe un aumento del turismo sardo, per giunta un incremento del tutto destagionalizzato, nell'ordine del 6 per cento l'anno.

LE AZIONI

Il progetto ha il suo fondamento nella costruzione di un numero massimo di venticinque campi da golf accorpati in cinque cluster di 5-6 campi ognuno, situati in diverse zone dell'Isola caratterizzate da forti addensamenti alberghieri che oggi operano prevalentemente durante la stagione turistica classica del periodo estivo.

La costruzione dei nuovi campi dovrà essere affidata ad imprenditori privati e il ruolo della Regione sarà quello di favorire il progetto con due principali azioni:
a) snellimento delle procedure autorizzatorie, pur nel pieno e totale rispetto di tutte le procedure previste dalla legislazione vigente;
b) concessione di cubature aggiuntive sia per fini residenziali che per fini recettivi.

E veniamo a quello che è il punto cruciale di questa legge, a quello che susciterà certamente la maggior parte delle polemiche nel corso della discussione, anzi le ha già suscitate sulla stampa dove abbiamo visto autorevoli colleghi scagliarsi, forse senza neppure avere letto bene la versione della legge uscita dalla Commissione, contro la speculazione, il mattone, ecc. ecc., i ritornelli che sono d'uso in queste occasioni.

E non parlo solo dei colleghi dell'opposizione, ma anche di alcuni della maggioranza che, senza affermarlo apertamente, reclamano in sedi riservate proponendosi magari di votare contro a voto segreto sul passaggio agli articoli.

È da sottolineare a tutte le forze politiche, della maggioranza e dell'opposizione, che tale eventualità sarebbe molto negativa per l'Isola, perché questa è una delle poche leggi da quando è iniziata questa legislatura che, sia pure pagando un prezzo, offre qualche speranza di creare un poco di ricchezza a vantaggio di coloro che ci hanno mandati qui a rappresentarli.

Ricordo che ognuno risponde alla propria coscienza (se ce l'ha, beninteso); nel dettaglio si illustra la normativa proposta.

La legge nella sua versione iniziale nasce prevedendo un contributo regionale pari a circa il 20 per cento dei costi di costruzione del campo da golf, cui si aggiungeva la trasformazione della cubatura concessa sui terreni agricoli in volumi residenziali o alberghieri ma senza alcun aumento: 0,03 mc per mq erano, e tali restavano.

Dal punto di vista delle procedure autorizzative veniva prevista una disciplina che per riassumere potremmo chiamare tipo "piano casa": cioè "in deroga ai vigenti strumenti urbanistici si consente …".

L'attento esame operato dalla Quarta Commissione durante diversi mesi di lavoro, le numerose audizioni di rappresentanti delle istituzioni locali, ambientalisti e imprenditori interessati al tema nonché una visita molto istruttiva effettuata in una zona della Spagna che deve il suo sviluppo turistico alla presenza di un numero impressionante di campi concentrati in poche decine di chilometri, hanno portato ad alcune sostanziali variazioni della norma e dei vantaggi previsti per favorire lo sviluppo del sistema golfistico della Sardegna.

Quello che è emerso da tutta questa accurata attività istruttoria è da un lato che il contributo regionale per la costruzione dei campi è davvero di importanza secondaria per gli imprenditori, e dall'altro che i club golfistici, una volta creati, per sopravvivere hanno bisogno dell'indotto prodotto dagli alberghi e delle quote condominiali pagate dai proprietari delle case che insistono sui campi.

È possibile, infatti, mostrare a chi è interessato i conti economici di un club golfistico sardo, peraltro gestito molto bene, che evidenziano, aldilà di ogni dubbio, che senza i fees derivanti dall'albergo e le quote pagate dal condominio, difficilmente riuscirebbe a restare aperto tutto l'anno.

Infine, l'altro tema che ha indotto la Commissione a cambiare strategia è la considerazione che la strada scelta per il cosiddetto "piano casa" ha dato risultati modesti poiché la normativa in deroga non supera tutti gli spigoli, anzi lascia sempre aspetti dubbi e consente ai funzionari della pubblica amministrazione, che non vogliono rischiare alcuna conseguenza a proprio carico, di frapporre ostacoli che nei fatti hanno enormemente ridotto l'impatto che ci saremmo aspettati.

Quindi la Commissione ha modificato l'impianto originario della proposta di legge eliminando i contributi regionali ed aumentando invece le volumetrie concedibili che sono passate dalla semplice trasformazione di 0,03 mc/mq da agricolo in residenziale ad una cubatura autorizzabile di 0,1 mc/mq nei primi 50 ettari, per poi passare a 0,05 mc/mq nei secondi 50 ettari per scendere ulteriormente a 0,01 mc/mq nei successivi ettari con un limite massimo complessivo di 200 ettari.

Allora questa cubatura "scandalosa", questa terribile speculazione di cui molti hanno parlato, consiste alla fin fine in questo: su 200 ettari si potranno costruire volumetrie residenziali (60 per cento max) e recettive per un totale di 85.000 mc, pari ad un indice di 0,042 mc/mq.

Considerando che la legge prevede case con dimensione minima di 180 mq ciascuna, stiamo parlando di circa 83 case sparse su 200 ettari, cioè una ogni 24.000 mq: inoltre abbiamo previsto che le volumetrie debbano essere edificate nel rispetto degli ambiti costieri del Piano paesaggistico regionale e, a questo proposito, si può pensare di introdurre un limite minimo di distanza dalla costa non derogabile.

Certamente tali misure non fanno intravvedere finalità speculative.

L'altro profilo sotto il quale la Commissione ha modificato la legge è quello procedurale in quanto, fatta, come detto, l'esperienza della legge regionale n. 4 del 2009, si è deciso di preferire un percorso un poco più lungo, ma molto più rassicurante in termini di successo finale.

La legge esitata dalla Commissione prevede infatti che per ottenere le autorizzazioni a costruire il campo da golf e le connesse volumetrie si seguano tutti gli step previsti dalla vigente legislazione, ma con termini molto abbreviati.

Per gli impianti che fossero in contrasto con il Piano paesaggistico regionale è previsto che essi siano giudicati strategici e in questi casi la Giunta regionale può procedere a modificare il Piano paesaggistico regionale con una procedura agevolata che, si precisa, è mutuata dalla proposta di legge urbanistica presentata nella scorsa legislatura, sulla quale è peraltro caduta la Giunta Soru e la stessa legislatura.

La Regione contribuirà infine allo sviluppo del progetto con un'apposita campagna promozionale da focalizzare soprattutto nei paesi esteri con un finanziamento di 3 milioni di euro per il periodo 2012-2017 a favore dell'Agenzia Sardegna promozione, che dovrà agire di concerto con l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio cui spetterà il coordinamento complessivo del programma.

La campagna dovrà prevedere un opportuno coinvolgimento di diversi operatori nei vari paesi nonché delle compagnie aeree, sia quelle low cost in grado di portare in Sardegna un turista di livello medio sia a quelle di linea regolare per favorire l'afflusso del segmento turistico di livello più elevato.

La campagna promozionale dovrà inoltre essere mirata ad attivare in Sardegna grandi eventi e tornei golfistici a carattere internazionale, capaci a loro volta di aumentare l'appeal della nostra Regione in considerazione della grandissima risonanza mediatica di cui di solito questi eventi godono.

BENEFICI ATTESI

L'obiettivo del progetto è quello di portare in Sardegna almeno 110.000-120.000 turisti in più rispetto agli attuali dati, per un totale di 700-750.000 presenze.

La spesa media di un turista-golfista è, secondo i dati disponibili, di circa 1.300 euro comprese le spese di viaggio, per una spesa media alberghiera di circa 150-160 euro al giorno.

Considerato il clima straordinariamente mite di cui gode la nostra Isola e l'elevata qualità media delle strutture alberghiere si può ipotizzare di attrarre un tipo di turismo di livello un poco più elevato della media attuale, in grado di spendere una cifra più vicina ai 200 euro al giorno per il vitto e l'alloggio.

Se riuscissimo in questo, peraltro non proibitivo obiettivo, significherebbe che le 700.000 presenze aggiuntive comporterebbero una spesa, in Sardegna e a parte il viaggio, di 140 milioni di euro con la creazione di 6-700 posti di lavoro solamente nei campi da golf, cioè tralasciando quelli nel settore alberghiero.

Questi ultimi, insieme alla riapertura in stagione non estiva di molti degli alberghi vicini ai campi da golf (la stima è di circa 4.000 camere da tenere disponibili, con un tasso d'occupazione medio del 60 per cento per otto mesi) non sarebbero meno di altri 1.500 posti diretti e stabili che mediamente raddoppiano con l'indotto: il totale, estremamente prudenziale, è di poco meno di 4.000 posti di lavoro ex novo.

Poiché l'IVA media sulla spesa delle famiglie italiane è calcolata più o meno nel 10 per cento, la quota di Imposta sul valore aggiunto creata da questo movimento turistico sarebbe di 14 milioni di euro, di cui, per statuto, spettano alla Regione i 9/10, pari a 12,6 milioni l'anno.

A questo sarebbero da aggiungere le tasse pagate dai nuovi lavoratori del settore nonché quelle pagate dalle strutture alberghiere che sarebbero le principali destinatarie dei maggiori afflussi economici: di queste tasse alla Regione spetterebbero i 7/10, per un importo che molto prudenzialmente si può stimare intorno ai 7-8 milioni di euro l'anno.

Infine la costruzione e la vendita delle abitazioni costituirebbe un ulteriore incremento dell'IVA nell'ordine dei 180-200 milioni nel giro di un paio d'anni, con correlato aumento degli incassi della Regione.

In conclusione, mettendo in pratica il programma previsto dalla presente legge, la Regione a fronte di una spesa complessiva in sei anni di circa 15 milioni per la campagna pubblicitaria potrebbe contare su introiti nello stesso periodo per un importo totale vicino, con una stima prudenziale, ai 120 milioni di euro e, una tantum, 180-200 milioni di IVA sulla vendita delle abitazioni.

Oltre a questo vero e proprio affare sotto il profilo economico-finanziario, si avrebbe una parziale ma importante destagionalizzazione del nostro turismo, l'afflusso di persone di livello sociale e di scolarizzazione elevata e quindi probabilmente più attente alle ricchezze culturali e paesaggistiche che la Sardegna può offrire in abbondanza e la creazione di diverse centinaia di nuovi posti di lavoro.

Deve inoltre essere considerato che i campi da golf hanno un vita sportiva lunghissima e che di conseguenze a Sardegna continuerà a sentire gli effetti positivi del progetto per moltissimi anni.

 

Relazione di minoranza

On.le LOTTO

pervenuta il 1° aprile 2011

Il testo della proposta di legge sul golf licenziata dalla Quarta Commissione permanente, con il voto contrario del centrosinistra, durante la discussione in Commissione ha subito profonde modifiche, per cui si presenta alquanto diverso, ma non migliorato rispetto al testo originario, presentato ad inizio di legislatura. Se da una parte si sono evitati consistenti esborsi di fondi pubblici per agevolare la realizzazione dei campi da golf, dall'altra si sono aperte le porte a possibili sbocchi speculativi che niente hanno a che fare con la pratica del golf e le ricadute sullo sviluppo turistico dell'Isola che dalla stessa potranno derivare. Per contro l'impatto che questi interventi potranno avere sul paesaggio appare preoccupante.

Tra le principali agevolazioni previste nel testo originario vi era la erogazione di contributi in conto capitale per la realizzazione dei campi da golf. Una misura questa che avrebbe potuto incontrare resistenze motivate nell'opinione pubblica e che lo stesso mondo degli imprenditori ha chiesto che venisse messa da parte. Questo è stato fatto e la proposta che arriva in Consiglio non contiene agevolazioni finanziarie, ma soltanto premialità di carattere urbanistico e percorsi istruttori preferenziali.

Certo, aver eliminato dalla proposta la possibilità di erogazione di contributi a fondo perduto ha spento sul nascere ogni possibile polemica a riguardo. La contropartita che il centrodestra ha offerto al mondo della imprese interessato all'iniziativa, è però un rimedio che a lungo andare potrebbe presentarsi peggiore del male. Peraltro, in un periodo in cui, nel mondo ma anche in Italia, crescono le proteste contro la realizzazione di nuovi campi da golf per l'impatto che gli stessi hanno sull'ambiente, sarebbe stato essenziale caratterizzare l'iniziativa in modo originale, attento ad allontanare ogni sospetto di voler utilizzare il golf come strumento per conseguire altri risultati di carattere urbanistico ed allo stesso tempo sensibile all'esigenza di contribuire al rilancio dello sviluppo turistico, alla sua destagionalizzazione, ma anche al riequilibrio tra zone costiere e zone interne dell'Isola.

La principale modifica apportata in Commissione, infatti, riguarda le volumetrie realizzabili nell'ambito del progetto complessivo da sottoporre all'approvazione della Regione. Volumi che, rispetto a quanto previsto in origine, sono notevolmente aumentati ma, ed è questo l'aspetto più delicato, per gran parte non sono funzionali alla pratica del golf e neanche allo sviluppo turistico a cui guarderebbe il testo di legge. Quest'ultimo infatti nello stesso titolo recita "provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico" e nella relazione di presentazione si richiama alla necessità di "destagionalizzare" il turismo in Sardegna e "favorire lo sviluppo delle zone interne". Tutti obiettivi condivisibili, ma che non trovano riscontro nelle scelte di fondo fatte in sede di discussione ed approvazione del testo definitivo licenziato dalla Commissione.

Le agevolazioni di cui all'articolo 1 bis richiamano la necessità di strumenti di semplificazione amministrativa, di disposizioni eccezionali e transitorie in materia di indici di edificabilità nonché della necessità di una campagna promozionale pluriennale tesa a promuovere l'immagine dell'Isola come polo del turismo golfistico. Mentre il primo ed il terzo punto hanno una stretta attinenza con gli obiettivi dichiarati della legge, va detto che il secondo, di gran lunga il più corposo per importanza, mal si concilia con questi ultimi.

Nella proposta vengono previste volumetrie, per residenze e ricettività alberghiera, ben al di là delle esigenze di funzionalità degli impianti, che peraltro al comma 1 dell'articolo 7, vengono previste in aggiunta rispetto ai volumi complessivi realizzabili secondo i nuovi indici previsti in legge. Le stesse inoltre vengono destinate per gran parte a residenze, fino al 60 per cento, ed in misura minore, 40 per cento, a ricettività alberghiera.

Le stesse opportunità di premio previste dal comma 2 dell'articolo 7, interventi che prevedano il recupero di volumetrie preesistenti da destinare a finalità ricettivo alberghiera o di albergo diffuso, site nello stesso comune o in comuni limitrofi, e riguardanti un ulteriore 25 per cento delle volumetrie recuperate, appaiono interessanti nel loro obiettivo di fondo del recupero dei centri storici, ma sono assolutamente marginali rispetto all'investimento complessivo, e pertanto poco significative circa la possibilità che contribuiscano ad orientare investimenti verso il recupero dell'esistente.

Il medesimo discorso può essere fatto per quanto riguarda il premio volumetrico di cui al comma 3 dell'articolo 7, relativo agli interventi localizzati fuori dagli ambiti costieri del Piano paesaggistico regionale. Detto premio infatti, pari al 60 per cento delle volumetrie complessive e che avrebbe potuto rappresentare un utile strumento di incentivazione a localizzare gli interventi nelle zone interne dell'Isola, nel contesto in cui viene inserito diventa anche esso marginale e difficilmente contribuirà ad evitare che i risultati di questa legge che, se ci saranno, rappresentino una ulteriore spinta verso una concentrazione degli investimenti nelle zone costiere ed un ulteriore aggravamento del carattere speculativo delle iniziative interessate.

Altro fondamentale elemento di perplessità è rappresentato dalla mancanza, in sede di discussione, di oggettivi elementi di valutazione circa i costi di realizzazione degli impianti e, ancor di più, di gestione degli stessi. Da uno studio predisposto dalla Federazione nazionale del golf (FIG) emerge che nel costo totale di gestione, per un campo a 18 buche, le principali voci sono rappresentate dalla manutenzione dell'impianto, che incide per il 33 per cento circa, e dagli oneri per il personale che incidono per un ulteriore 25 per cento.

La gran parte dei golf club italiani del campione esaminato presentano una situazione economica di sostanziale pareggio, con una preponderanza sui ricavi delle quote sociali, che incidono per il 60 per cento sul totale, e degli incassi derivanti dagli ingressi stagionali (green fee) incidenti per il 15 per cento circa. Queste percentuali possono registrare fortissime variazioni per quei golf club a prevalente vocazione turistica dove il dato relativo agli ingressi stagionali può raggiungere anche il 40 per cento del totale. Relativamente ai campi da 9 buche sia i costi che i ricavi principali si riducono del 75 per cento.

Dai dati appena richiamati emergono alcune considerazioni fondamentali:
1) è essenziale realizzare campi con tecniche che consentano risparmi nella manutenzione e l'utilizzo di risorse idriche limitate e a basso costo;
2) i golf club non possono fare a meno di mettere insieme una base sociale ampia (400 soci è la media nazionale dei campi a 18 buche) da cui poter ottenere ricavi garantiti che assicurino la chiusura in pareggio dei bilanci di gestione; da ciò deriva che il numero di iniziative a cui si guarda nella proposta di legge appare eccessivo rispetto ad una scarsa possibilità di grandi numeri per la base sociale mentre in numeri legati ai flussi del turismo golfistico sono tutti da costruire;
3) in Sardegna, infatti, dato il numero non elevato di giocatori locali, una particolare attenzione dovrà essere data alla attrazione di giocatori non soci e pertanto alla creazione di golf club a vocazione prevalentemente turistica;
4) infine, in nessuno dei casi esaminati dallo studio della FIG, il contributo alla gestione che potrebbe derivare dalla ricaduta degli investimenti edilizi residenziali presenta una incidenza significativa.

Lo stesso obiettivo di creare dei "poli golfistici" sull'esempio di modelli spagnoli, ove la speculazione edilizia ha caratterizzato lo sviluppo economico di questi ultimi anni e dove la crisi economica è fortemente condizionata dalla crisi di quel modello, non appare funzionale ad un rilancio del golf su nuove basi e fa invece emergere anche in Sardegna un "problema golf". In Sardegna abbiamo necessità di dare sponda a quel nuovo modello di golfista che si sta affacciando sulla scena mondiale, più attento a coniugare sport e cultura, a ricercare tipicità enogastronomiche e forme di ospitalità diverse dagli alberghi di lusso a 5 stelle.

Se quanto detto è vero, però, emerge con altrettanta chiarezza che per il conseguimento degli obiettivi proposti, sviluppo e destagionalizzazione del turismo nell'Isola, la partita degli investimenti deve essere giocata principalmente da soggetti imprenditoriali del settore turistico-sportivo. Solo questi infatti potranno dimensionare l'impianto in relazione alle strutture già esistenti e comunque ad analisi tecnico-economiche che guardino più alla attività turistico-ricettiva e sportiva piuttosto che ai ritorni economici di carattere edilizio-speculativo che, contrariamente a quanto sostenuto da più parti, non garantiscono positività gestionali future. Spalmare i costi degli investimenti per la struttura sportiva in un più importante investimento edilizio, sembra essere infatti l'obiettivo di fondo che caratterizza il programma della legge in esame. Così facendo però si rende non significativa l'incidenza dei costi di realizzazione degli impianti sportivi rispetto all'investimento complessivo che diventa l'unico ed esclusivo interesse dell'impresa.

Quanto appena esposto evidenzia come anche in questo caso si rafforzano i dubbi che storicamente si trascinano dietro questo genere di investimenti: il campo da golf visto dall'impresa più come uno strumento per aprire spazi urbanistici che come serio intervento per promuovere nuove opportunità di sviluppo turistico. Eppure proprio questo è l'obiettivo che la legge, pomposamente ma ormai con poca credibilità, annovera tra le sue finalità principali.

A cos'altro può far pensare, infatti, l'aumento degli indici di edificabilità che nell'ambito dei primi 50 ettari, si passa dagli indici agricoli 0,03 mc/mq a 0,10 mc/mq, con possibilità di ulteriori incrementi del 25 per cento in caso di interventi di recupero in comuni limitrofi al sito dell'impianto? Ancora una volta si riesce a rendere inaccettabili anche interventi che partivano con le migliori dichiarazioni di intenti, tutto in funzione della malcelata convinzione che per far ripartire l'economia della Sardegna l'unico strumento in cui credere è rappresentato dall'edilizia.

Peraltro, gli stessi numeri pubblicati dai soggetti imprenditoriali che hanno manifestato interesse verso il progetto di legge in esame, 2 miliardi di investimenti per 22 nuovi campi da golf il cui costo complessivo compreso la club house non dovrebbe superare i 200 milioni di euro, tradiscono un approccio tutto incentrato sulla edilizia. Una incidenza dei costi per la struttura sportiva pari a non oltre il 10 per cento, rende infatti lo stesso praticamente insignificante ai fini della valutazione dell'investimento complessivo, il cui ritorno economico viene invece individuato solo ed esclusivamente nella attività edilizia.

In questo quadro, a poco serviranno i propositi della proposta di legge, peraltro timidi ed insufficienti ove, recependo anche nostre indicazioni, presta maggiore attenzione alle zone interne dell'Isola ed alla qualità dei campi, previsti con la necessaria attenzione alla compatibilità ambientale ed in sintonia con le linee guida della Federazione italiana golf. Il contenuto dell'articolo 5, norme generali per la realizzazione dei campi, infatti appare più di facciata che un vero obiettivo da conseguire. Altro sarebbe il risultato se la dislocazione degli impianti venisse esplicitamente imposta, come peraltro recitano le già citate linee guida della FIG, in luoghi marginali e già degradati da sottoporre a recupero ambientale. Lo stesso ricorso in fase di istruttoria del progetto, al parere tecnico del comitato regionale della Federazione italiana golf (articolo 9, comma 1, lettera g), testimonia della scarsa volontà di interloquire con l'ufficio tecnico nazionale della federazione che, più delle strutture regionali, ha dimostrato negli ultimi anni di voler perseguire con maggior convinzione l'obiettivo di realizzare campi da golf col minimo impatto ambientale attraverso la scelta di aree non sensibili e suscettibili di recupero e valorizzazione.

Certo, con i volumi edilizi previsti dal testo e con la destinazione prevalente degli stessi ad uso residenziale, ogni intento dichiarato di voler realizzare interventi rispettosi dell'ambiente è destinato, purtroppo, a restare lettera morta.

Sarà la stessa previsione dei poli golfistici, che: a) privilegiando gli interventi realizzati nelle zone costiere ed in prossimità degli aeroporti; b) scoraggiando la creazione di campi da 9 buche, meno impattanti e meno costosi; c) confermando l'assenza di uno sforzo serio di integrazione con interventi in zone svantaggiate, porterà ad una ulteriore crescita del divario tra la costa e le zone interne dell'Isola.

Non è un buon segnale in un periodo in cui sempre più drammatici appaiono i fenomeni di spopolamento dei piccoli comuni montani. Eppure quei territori dispongono di ambienti territoriali e paesaggistici adatti alla realizzazione di un piano di investimenti che guardi davvero all'obiettivo di realizzare un sistema golfistico attrattivo, inserito nei bellissimi paesaggi collinari e montani e che punti a realizzare campi a basso impatto ambientale (in particolare impianti a 9 buche) ed a recuperare volumi e tradizioni che rappresentano la storia della nostra Isola. Senza trascurare tra l'altro che in quegli ambienti anche nuovi volumi, opportunamente calibrati e inseriti nel contesto, potrebbero essere realizzati con minore impatto ambientale e sarebbero più funzionali all'attività sportiva e turistica che si intende promuovere.

È con una certa preoccupazione che ascoltiamo i riferimenti di forze politiche ed imprenditoriali a mirabolanti prospettive future di migliaia di nuovi posti di lavoro. Un argomento questo già usato in molte occasioni, prima fra tutte nella discussione sul piano casa di cui tutti noi possiamo oggi valutare l'impatto sulla economia. La delicatezza dell'argomento suggerirebbe maggiore prudenza su di un tema particolarmente sensibile in una Regione in cui la disoccupazione tocca livelli altissimi e dove quasi un giovane su due non trova lavoro. Non sarà con la speculazione edilizia mascherata dalle pur buone intenzioni di realizzare un sistema golfistico al servizio dello sviluppo turistico che daremo risposta a tale drammatica esigenza del sistema economico e sociale dell'Isola.

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La Sesta Commissione, nella seduta del 29 marzo 2011, ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del Regolamento interno, ha espresso a maggioranza parere favorevole sulla proposta di legge n. 83/A (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico) con le seguenti osservazioni.

Nel corso della discussione è emersa l'esigenza prioritaria che lo strumento ipotizzato sia effettivamente rivolto allo sviluppo turistico dell'intera Isola.

Si valutano positivamente, pertanto, le azioni contenute nella normativa proposta rivolte alla incentivazione delle attività turistiche.

Inoltre, con l'intento di evitare iniziative speculative, si ritiene necessario introdurre un articolo aggiuntivo con il quale si preveda che chiunque usufruisca delle agevolazioni di cui alla proposta in esame non possa accedere ad altre provvidenze o benefici, di qualunque natura, previsti da normative regionali, nazionali o europee.

La minoranza esprime parere contrario. Reputa eccessivi gli incrementi volumetrici introdotti dalla proposta, in particolare quelli riferiti all'edilizia residenziale, e valuta negativamente la mancanza di criteri premiali a favore delle aree meno attrattive dal punto di vista turistico.
La Commissione auspica, in conclusione, che nel corso dei lavori dell'Aula sia prestata massima attenzione agli aspetti di valorizzazione dello sviluppo turistico e dell'occupazione.

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Il parere della Terza Commissione permanente, richiesto in data 17 febbraio 2011, non è pervenuto nei termini.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna al fine di incrementare e destagionalizzare i flussi turistici in entrata promuove la realizzazione di impianti per il gioco del golf, nelle forme e nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e degli obiettivi e indirizzi previsti dal Piano strategico regionale.

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di incrementare e destagionalizzare i flussi turistici in entrata e anche di valorizzare le aree svantaggiate, promuove la realizzazione del sistema golfistico della Sardegna nelle forme e nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e degli obiettivi e indirizzi previsti dal Programma regionale di sviluppo.

 

 

Art. 1 bis
Agevolazioni

1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, considera strategici gli interventi previsti dalla presente legge e introduce specifiche agevolazioni finalizzate ad assicurarne la realizzazione attraverso:
a) la previsione di strumenti di semplificazione procedurale ed amministrativa, anche al fine di contenere i tempi dei procedimenti;
b) l'introduzione di disposizioni speciali in materia di indici di edificabilità nei confronti delle amministrazioni comunali;
c) il finanziamento di una campagna promozionale pluriennale tesa a promuovere l'immagine dell'Isola come polo del turismo golfistico.

 

Art. 2
Aree di intervento

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge gli interventi effettuati nelle seguenti aree:
a) comuni compresi in un raggio di 100 chilometri di percorrenza stradale dall'aeroporto di Cagliari Elmas, nelle Province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra, suddivisi in due gruppi del sud est e del sud ovest;
b) comuni compresi in un raggio di 100 chilometri di percorrenza stradale dall'aeroporto di Olbia Costa Smeralda, nelle province di Olbia-Tempio e Nuoro;
c) comuni compresi in un raggio di 100 chilometri di percorrenza stradale dall'aeroporto di Alghero Fertilia, nelle province di Sassari ed Oristano.

2. Gli interventi sono effettuati secondo un programma approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare. Con revisione annuale dello stesso programma la Giunta regionale stabilisce quali sono i paesi target verso cui orientare le campagne promozionali previste dall'articolo 12. Con la stessa procedura la Giunta regionale autorizza la realizzazione di ulteriori impianti, tra quelli proposti ma non ammessi ai benefici della presente legge ai sensi dell'articolo 9.

 

Art. 2
Aree di intervento

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 bis si applicano agli interventi per la realizzazione di campi da golf connessi a strutture alberghiere e residenziali nelle seguenti cinque aree:
a) comuni compresi in un raggio di 100 chilometri di percorrenza stradale dall'aeroporto di Cagliari Elmas, nelle Province di Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, suddivisi in due gruppi del sud est e del sud ovest;
b) comuni compresi in un raggio di 100 chilometri di percorrenza stradale dall'aeroporto di Olbia Costa Smeralda, nelle Province di Olbia-Tempio e Nuoro;
c) comuni compresi in un raggio di 100 chilometri di percorrenza stradale dall'aeroporto di Alghero Fertilia, nelle Province di Sassari ed Oristano;
d) comuni compresi in un raggio di 50 chilometri di percorrenza stradale dall'aeroporto di Tortolì Arbatax;
e) comuni compresi in un raggio di 50 chilometri di percorrenza stradale dall'aeroporto di Oristano.

 

Art. 3
Beneficiari

1. Concorrono ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
a) enti locali territoriali, altri enti pubblici e loro forme associative;
b) società e consorzi a capitale misto e/o interamente pubblico e/o interamente privato;
c) associazioni sportive regolarmente iscritte alla Federazione italiana golf;
d) società di capitali.

 

Art. 3
Destinatari

1. Sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente legge:
a) enti locali territoriali, altri enti pubblici e loro forme associative;
b) società e consorzi a capitale misto e/o interamente pubblico e/o interamente privato;
c) associazioni sportive regolarmente iscritte alla Federazione italiana golf;
d) società di capitali.

 

Art. 4
Ammissibilità ai benefici

1. Sono ammissibili ai benefici previsti dalla presente legge gli interventi per la realizzazione ex novo di campi da golf da diciotto buche costruiti secondo le specifiche tecniche e i criteri di omologabilità stabiliti dalla Federazione italiana golf.

2. Sono ammesse ai benefici della presente legge anche le richieste volte a finanziare l'ampliamento e il completamento di campi da golf già esistenti, ma non ancora a diciotto buche.

3. Negli interventi ammissibili sono inclusi anche quelli relativi ai servizi complementari dei campi da golf, necessari per la loro piena operatività.

 

Art. 4
Applicazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano:
a) agli interventi per la realizzazione ex novo di campi da golf da almeno diciotto buche costruiti secondo le specifiche tecniche e i criteri di omologabilità stabiliti dalla Federazione italiana golf e agli interventi di ampliamento e completamento di campi da golf già esistenti, ma non a diciotto buche;
b) agli interventi relativi alla realizzazione dei servizi complementari dei campi da golf, necessari per la loro piena operatività, nonché a quelli di realizzazione delle strutture ricettive alberghiere e residenziali ad essi connesse; le volumetrie destinate alle residenze non superano, comunque, il 60 per cento delle volumetrie complessive dell'intervento.

 

Art. 5
Norme generali

1. Gli impianti non possono essere previsti in siti di interesse comunitario o comunque all'interno dei parchi regionali, delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e in zone già utilizzate a verde pubblico. In nessun caso gli interventi edilizi dei nuovi impianti golfistici possono ricadere nella fascia di protezione di 300 metri dalla linea di battigia.

2. La realizzazione dei nuovi campi da golf contribuisce al miglioramento paesaggistico ed ambientale del territorio regionale e deve pertanto comprendere lo studio per la valorizzazione e, qualora necessario, il reintegro e/o la restaurazione floristica e paesaggistica che consentano alle nuove strutture di integrarsi in totale armonia con le caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche dei luoghi in cui andranno a inserirsi.

3. I progetti dei nuovi campi da golf sono totalmente compatibili con la tutela dei luoghi e non comportano alcun diretto impatto negativo sui sistemi ambientali più delicati, tipo dune, ambiti fluviali, habitat costieri, pinete e foreste naturali. Non è ammissibile la costruzione di campi da golf in luoghi in cui sia dimostrabile un rischio per il mantenimento della biodiversità.

4. I progetti dei nuovi campi da golf non sono ordinariamente soggetti a VIA, salvo il caso in cui il comune territorialmente competente o la Regione, valutato il progetto di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente, in relazione alle caratteristiche del progetto e della zona di territorio coinvolta nella realizzazione della struttura, decidano motivatamente di ricorrervi.

 

Art. 5
Norme generali

1. La realizzazione dei nuovi campi da golf e l'ampliamento di quelli già esistenti è compatibile con la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali e, pertanto, comprende lo studio per la valorizzazione e, qualora necessario, il reintegro e/o la restaurazione floristica e paesaggistica che consentano alle nuove strutture di integrarsi in totale armonia con le caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche dei luoghi in cui si inseriscono.

2. I progetti dei nuovi campi da golf e l'ampliamento di quelli già esistenti perseguono le seguenti finalità:
a) compatibilità con la tutela dei luoghi senza impatto negativo sui sistemi ambientali più delicati, quali dune, ambiti fluviali, habitat costieri, pinete e foreste naturali;
b) valorizzazione dell'ambiente naturale preesistente e incremento del rapporto tra superficie complessiva e superficie di gioco;
c) armonizzazione degli interventi artificiali attraverso una movimentazione del suolo ridotta all'indispensabile, e previsione di ampi spazi di vegetazione naturale privi di qualsiasi tipo di manutenzione e di intervento umano;
d) ottenimento del livello massimo di risparmio idrico, anche con la scelta di appropriate essenze da tappeto erboso preferibilmente con le specie appartenenti al gruppo delle macroterme, anche sui "greens".

3. È vietata la costruzione di campi da golf in luoghi in cui sia dimostrabile un rischio per il mantenimento della biodiversità.

 

Art. 6
Vincoli della destinazione d'uso delle aree

1. I terreni che beneficiano dei contributi di cui all'articolo 10 non possono in nessun caso cambiare destinazione d'uso nei primi quindici anni dalla data di erogazione della prima rata dei contributi regionali. Tale prescrizione vale anche in caso di successiva alienazione a favore di terzi.

2. Se i terreni interessati dall'intervento non sono di proprietà della Regione, nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 10, il vincolo di destinazione d'uso deve risultare da atto pubblico, sottoscritto e trascritto a cura e spese del proprietario delle aree interessate e può essere rimosso, con l'assenso della Regione, previa restituzione integrale delle somme erogate, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sul capitale rivalutato.

 

Art. 6
Vincoli della destinazione d'uso delle aree


(soppresso)

Art. 7
Vincoli della destinazione d'uso degli impianti

1. Per poter essere ammessi a beneficiare dei contributi regionali previsti dalla presente legge i soggetti proponenti garantiscono il funzionamento delle strutture golfistiche e dei connessi servizi generali per almeno dieci mesi l'anno, concordando con la Regione i periodi di chiusura per ferie o per manutenzioni straordinarie.

2. I nuovi campi da golf non possono essere destinati all'uso esclusivo dei soci locali ma sono gestiti col criterio di ammettere all'uso, in via prevalente e prioritaria, i turisti giocatori di golf.

3. Alla richiesta di ammissione ai benefici della presente legge è allegato un progetto di gestione che preveda e disciplini il criterio d'uso di cui al comma 2. La violazione di tale criterio comporta la revoca dei benefici previsti dalla presente legge e la restituzione delle somme già ricevute a qualsiasi titolo, maggiorate dalla rivalutazione monetaria e degli interessi legali sul capitale rivalutato.

 

Art. 7
Vincoli della destinazione d'uso degli impianti


(soppresso)

 

Art. 7 bis
Disposizioni eccezionali in materia di indici di edificabilità

1. Le amministrazioni comunali, in considerazione della valenza strategica degli interventi di cui alla presente legge, fino all'approvazione delle direttive in materia di dimensionamento dei piani e di indici di edificabilità e in deroga alle procedure di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) e successive modifiche ed integrazioni e alle vigenti disposizioni regionali in materia di disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione degli strumenti urbanistici comunali, sono autorizzate ad attribuire, alle parti del territorio interessate:
a) il parametro massimo di 0,1 metri cubi per metro quadro per estensioni inferiori a cento ettari, con il limite volumetrico massimo di 50.000 metri cubi;
b) il parametro massimo di 0,075 metri cubi per metro quadro per estensioni di almeno 100 ettari e inferiori a 200, con il limite volumetrico massimo di 75.000 metri cubi;
c) il parametro massimo di 0,0425 metri cubi per metro quadro per estensioni di almeno 200 ettari o superiori con il limite volumetrico massimo di 85.000 metri cubi.
La volumetria è utilizzata a fini residenziali fino al 60 per cento del totale. In ogni caso le altezze massime degli edifici sono contenute entro i 3,40 metri per le residenze e 9 metri per gli alberghi. Le residenze hanno un'estensione minima di 180 metri quadri e sono distanti tra loro almeno 50 metri. Le volumetrie per le piscine, gli scantinati e per i garage sono da considerarsi aggiuntive. I garage hanno una dimensione massima di 15 metri quadri per abitazione. È inoltre attribuita un'ulteriore volumetria non superiore a 5.000 metri cubi per la realizzazione della club house e di altri locali di servizio.

2. Qualora il soggetto proponente la costruzione del campo da golf includa nel progetto il riutilizzo e il recupero di volumetrie preesistenti da destinare a finalità ricettivo-alberghiera o di albergo diffuso site nello stesso comune o in comuni limitrofi al campo, ma distanti dal mare almeno 5 chilometri, può aggiungere ai parametri di cui a comma 1 il 25 per cento delle volumetrie recuperate.

3. Qualora il soggetto proponente la costruzione del campo da golf localizzi le residenze e le strutture ricettivo-alberghiere fuori dagli ambiti costieri del Piano paesaggistico regionale vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è previsto un premio volumetrico pari al 60 per cento delle volumetrie di cui al comma 1, non cumulabile al premio previsto dal comma 2.

4. Per le richieste di ampliamento e di completamento di campi da golf già esistenti, ma non ancora a diciotto buche, le volumetrie di cui al presente articolo sono ridotte del 50 per cento.

5. Le amministrazioni comunali, in sede di dimensionamento delle volumetrie degli interventi di cui al comma 1, non applicano la limitazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale).

6. Per quanto non espressamente stabilito dal presente articolo, si applicano le vigenti disposizioni regionali in materia di disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione degli strumenti urbanistici comunali.

7. La mancata realizzazione degli interventi ammessi alle agevolazioni della presente legge alla scadenza del termine di conclusione dei lavori previsto dal comune determina l'automatica decadenza dai benefici di cui alla presente legge e i terreni riacquistano la preesistente destinazione urbanistica con i relativi indici volumetrici.

8. La realizzazione delle opere in difformità alle prescrizioni di cui al presente articolo, determina l'irrogazione delle sanzioni di cui alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 8
Norme di carattere urbanistico

1. Per i fini previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni del Piano paesaggistico regionale e degli strumenti urbanistici, è consentito, su una superficie non inferiore a 50 ettari, realizzare campi da golf con relative strutture residenziali e ricettive, previo accordo di programma con l'amministrazione comunale competente, assistito da idonea fidejussione che garantisca la tempestiva realizzazione del campo da golf autorizzato ed il suo regolare funzionamento per i cinque anni successivi alla sua ultimazione ed al positivo collaudo.

2. Anche in deroga alle disposizioni del Piano paesaggistico regionale e degli strumenti urbanistici vigenti, è concessa ai soggetti che costruiranno i nuovi campi da golf la trasformazione della potenzialità edificatoria di 0,03 metri cubi per metro quadrato, prevista per fini agricoli, in potenzialità edificatoria per fini residenziali. È altresì concessa un'ulteriore potenzialità edificatoria di 0,01 metri cubi per metro quadrato, da utilizzarsi esclusivamente per la club house e per altri locali di servizio all'operatività dei campi.

3. Qualora il soggetto proponente la costruzione del campo da golf utilizzi per usi ricettivi le potenzialità edificatorie previste dal comma 2, totalmente o parzialmente, la potenzialità edificatoria utilizzata per fini ricettivi è incrementata a 0,05 metri cubi per metro quadrato.

4. Le potenzialità edificatorie di cui ai precedenti commi non sono sommabili a quelle di cui le aree interessate, se diverse dalle zone agricole, siano già dotate dallo strumento urbanistico, ma si sostituiscono ad esse. In ogni caso, pertanto, i terreni che verranno utilizzati per un progetto di campo da golf, ai sensi della presente legge, non possono utilizzare né una potenzialità edificatoria maggiore né una destinazione diversa da quelle previste nei precedenti commi.

 

Art. 8
Norme di carattere urbanistico


(soppresso)

 

Art. 8 bis
Obblighi e disciplina delle violazioni

1. I destinatari delle agevolazioni di cui alla presente legge, i proprietari dei beni immobili indicati all'articolo 4 e coloro che vi subentrano si impegnano, con atto trascritto nella conservatoria dei registri immobiliari a favore della Regione autonoma della Sardegna, ad assicurare il funzionamento delle strutture golfistiche e dei connessi servizi generali:
a) per venti anni dalla data di inizio ufficiale dell'attività golfistica;
b) per almeno dieci mesi l'anno, concordando con la Regione i periodi di chiusura per ferie o per manutenzioni straordinarie.

2. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio verifica l'apposizione dei vincoli nei confronti dei destinatari delle agevolazione e dei proprietari dei beni indicati dall'articolo 4. In caso di successiva alienazione a favore di terzi, l'onere della verifica è posto a carico di chi trasferisce la proprietà.

3. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio:
a) in caso di accertata violazione dell'impegno di cui al comma 1, lettera a), dichiara la decadenza dai benefici volumetrici previsti della legge imponendo la restituzione dell'equivalente pecuniario pari alla differenza tra il valore di mercato che i terreni conseguono in virtù dell'attribuzione dei benefici volumetrici di cui alla presente legge e il loro valore di mercato alla data di presentazione dei progetti di cui all'articolo 9; l'importo della sanzione decresce proporzionalmente col decorrere del tempo e si azzera allo spirare del ventesimo anno;
b) in caso di accertata violazione dell'impegno di cui al comma 1, lettera b), irroga, per ogni giorno di chiusura dell'impianto eccedente il periodo di due mesi, una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 300 ad un massimo di 500 euro.

4. Le obbligazioni derivanti dai provvedimenti di cui al comma 3 sono solidali.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione assunta entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli interventi ammessi di cui all'articolo 9 bis, comma 3, quantifica, attraverso opportune stime, gli importi delle obbligazioni restitutorie di cui al comma 3, lettera a), applicabili a ciascun intervento.

6. È comunque, vietato il cambio di destinazione d'uso dei terreni destinatari delle agevolazioni di cui alla presente legge nei primi venti anni dalla data di inizio ufficiale dell'attività golfistica. Tale prescrizione si applica anche in caso di successiva alienazione a favore di terzi.

7. I nuovi campi da golf garantiscono un numero adeguato di ingressi ai turisti giocatori di golf.

8. Alla richiesta di ammissione alle agevolazioni della presente legge è allegato un progetto di gestione che preveda e disciplini il criterio d'uso di cui al comma 7.

 

Art. 9
Norme di carattere procedurale

1. I soggetti interessati alla costruzione dei nuovi campi da golf presentano richiesta di ammissione ai benefici della presente legge entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel BURAS dalla deliberazione con la quale la Giunta regionale approva il programma di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Il soggetto proponente la realizzazione del campo da golf produce, con la richiesta di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, la seguente documentazione:
a) progetto di impatto ambientale contenente tutte le indicazioni relative all'ubicazione, progettazione e dimensioni dell'impianto; è inoltre allegata una descrizione dei principali effetti che la realizzazione può avere sull'ambiente, con particolare riferimento al profilo tossicologico dei prodotti da usare per le operazioni di manutenzione dei manti erbosi;
b) i progetti di massima di tutte le opere previste e necessarie a rendere funzionale ed operativo l'impianto;
c) la relazione contenente in dettaglio gli aspetti tecnici ed economico-finanziari della costruzione della struttura e del suo funzionamento per il periodo di durata del vincolo;
d) l'assenso dei comuni interessati;
e) la relazione sulle previsioni di utilizzo delle risorse idriche necessarie per il mantenimento dei campi e delle relative fonti di approvvigionamento, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo dei reflui degli impianti di depurazione già presenti nelle vicinanze o da costruire ex novo;
f) il progetto dettagliato di un sistema di monitoraggio dei livelli di contaminazione e di salinizzazione delle falde sotterranee, laghi e/o fiumi eventualmente presenti nelle vicinanze dei campi; il sistema è specificamente approvato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e aperto alle ispezioni della stessa agenzia in qualsiasi momento;
g) il parere del Comitato regionale della Federazione italiana golf.

3. Le domande pervenute sono valutate da una commissione nominata dalla Giunta regionale e così composta:
a) l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio o suo delegato, che la presiede;
b) un esperto nominato dall'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio;
c) un esperto nominato dall'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica;
d) un esperto nominato dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;
e) un esperto nominato dalla Federazione regionale golf.

4. La Commissione valuta le proposte sulla base dei seguenti requisiti:
a) coerenza con i programmi regionali di cui al comma 2 dell'articolo 2;
b) impatto ambientale, con particolare riferimento all'aspetto tossicologico;
c) localizzazione proposta, con particolare riferimento alla vicinanza alle grandi vie di comunicazione stradale e agli aeroporti;
d) uso dell'acqua e sistema di approvvigionamento idrico;
e) qualità e quantità dell'utilizzo della cubatura residenziale;
f) coerenza complessiva del progetto sotto l'aspetto urbanistico, economico-finanziario.

5. La Commissione conclude i suoi lavori, approvando la graduatoria dei progetti ammissibili ai benefici previsti dalla presente legge, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Sulla base della graduatoria la Giunta regionale determina l'entità dei finanziamenti, sia in conto capitale che per le spese di manutenzione, e provvede all'assegnazione dei finanziamenti.

6. Nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di assegnazione dei contributi da parte della Giunta regionale, i soggetti beneficiari presentano i progetti esecutivi corredati dai relativi computi metrico-estimativi e dalla relativa domanda di concessione edilizia e dal titolo di proprietà dei terreni interessati dall'intervento. Con decreto dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, che tiene conto della data di rilascio della concessione edilizia, sono fissati i termini di inizio e termine dei lavori; l'inosservanza di tali termini, senza giustificate ragioni espressamente approvate dalla Giunta regionale, determina la decadenza dai benefici della presente legge, con l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente percepite fino a quel momento, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

 

Art. 9
Presentazione dei progetti

1. I soggetti interessati alla realizzazione dei nuovi campi da golf e all'ampliamento di quelli già esistenti presentano all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, richiesta di ammissione alle agevolazioni della presente legge entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, corredata dalla seguente documentazione:
a) il progetto dell'impianto sportivo contenente tutte le indicazioni relative alla localizzazione e alle sue dimensioni corredato da una relazione sull'impatto paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento al profilo tossicologico dei prodotti da usare per le operazioni di manutenzione dei manti erbosi e da uno studio per la valorizzazione e, qualora necessario, il reintegro e/o la restaurazione floristica e paesaggistica che consentano alle nuove strutture di integrarsi in totale armonia con le caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche dei luoghi in cui andranno a inserirsi;
b) i progetti preliminari di tutte le opere previste e necessarie a rendere funzionale ed operativo l'impianto sportivo, redatti seguendo le "Linee guida generali per una costruzione ecocompatibile dei percorsi di golf italiani" emanate dalla Federazione italiana golf;
c) la relazione contenente in dettaglio gli aspetti tecnici ed economico-finanziari della realizzazione della struttura, del suo funzionamento per il periodo di durata del vincolo e delle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8;
d) l'assenso dei comuni interessati espresso mediante delibera del consiglio comunale;
e) la relazione sulle previsioni di utilizzo delle risorse idriche necessarie per il mantenimento dei campi e delle relative fonti di approvvigionamento, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo dei reflui degli impianti di depurazione già presenti nelle vicinanze o da costruire ex novo;
f) il progetto dettagliato di un sistema di monitoraggio dei livelli di contaminazione e di salinizzazione delle falde sotterranee, laghi e/o fiumi eventualmente presenti nelle vicinanze dei campi; il sistema è specificamente approvato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e aperto alle ispezioni della stessa Agenzia in qualsiasi momento; l'Agenzia si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni, trascorsi i quali il sistema è da intendersi approvato;
g) il favorevole parere tecnico del comitato regionale della Federazione italiana golf.

 

 

Art. 9 bis
Adempimenti regionali

1. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 9, e verificatane la completezza, indice le conferenze di servizio istruttorie ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, per l'analisi delle domande pervenute. Alle conferenze partecipano i soggetti proponenti, i dirigenti competenti dei comuni e delle province interessate dagli interventi, e per la Regione i componenti della commissione di cui all'articolo 9 quater. È inoltre, invitata a partecipare la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici territorialmente competente. Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione delle conferenze, i soggetti proponenti adeguano le proposte alle eventuali prescrizioni ed osservazioni in esse formulate.

2. La commissione regionale di valutazione di cui all'articolo 9 quater, al termine delle conferenze o alla scadenza del termine di trenta giorni di cui al comma 1, valuta le proposte sulla base dei seguenti requisiti:
a) coerenza complessiva del progetto sotto l'aspetto urbanistico e paesaggistico;
b) coerenza complessiva del progetto sotto l'aspetto economico-finanziario;
c) minore impatto ambientale, con particolare riferimento all'aspetto tossicologico;
d) localizzazione della proposta, con particolare riferimento alla vicinanza alle grandi vie di comunicazione stradale e agli aeroporti;
e) limitato utilizzo della risorsa idrica e individuazione di un sistema di approvvigionamento finalizzato al conseguimento del risparmio idrico;
f) qualità progettuale e minore utilizzo della cubatura residenziale.

3. La commissione regionale di cui all'articolo 9 quater, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, conclude i suoi lavori redigendo la graduatoria dei progetti presentati e ammette alle agevolazioni della presente legge un numero massimo di venticinque progetti, equamente suddivisi tra le aree di intervento di cui all'articolo 2.

 

Art. 9 ter
Attuazione degli interventi

1. I progetti ammessi alle agevolazioni della presente legge sono attuati previo espletamento della procedura prevista dall'articolo 28 della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, all'interno della quale è eventualmente espletata la procedura di intesa di cui all'articolo 11 delle norme tecniche di attuazione allegate alla deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36/7. Per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici i termini per le pubblicazioni e le osservazioni sono ridotti della metà e la verifica di coerenza, di cui all'articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), e successive modifiche e integrazioni, da parte del competente Assessorato regionale, è espressa entro il termine massimo di trenta giorni, decorsi i quali la verifica è da intendersi positivamente conclusa.

2. La commissione di valutazione di cui all'articolo 9 quater, qualora valuti alcuni progetti non coerenti con le previsioni del Piano paesaggistico regionale ma, in considerazione della loro valenza strategica, li ritenga complessivamente meritevoli di realizzazione, li ammette con riserva nella graduatoria di cui all'articolo 9 bis, comma 3, e trasmette al Presidente della Regione e all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica una relazione contenente le criticità rilevate e la proposta delle modifiche da apportare al Piano paesaggistico regionale.

3. La Giunta regionale, qualora condivida la proposta di cui al comma 2, apporta le conseguenti modifiche al Piano paesaggistico regionale, secondo la seguente procedura semplificata:
a) la Giunta regionale predispone la proposta di adeguamento e la pubblica, per un periodo di dieci giorni, all'albo di tutti i comuni interessati e nel sito istituzionale della Regione;
b) chiunque può formulare, entro quindici giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione, osservazioni sulla proposta;
c) entro i dieci giorni successivi alla decorrenza del termine di cui alla lettera b), la Giunta regionale esamina le osservazioni presentate, ne motiva l'accoglimento o il rigetto, delibera l'adeguamento del Piano paesaggistico regionale e lo trasmette al Consiglio regionale, completo di tutti i suoi allegati;
d) la Commissione consiliare competente in materia di assetto e governo del territorio esprime, entro sette giorni dall'invio, il parere sulla proposta che è trasmesso alla Giunta regionale;
e) acquisito tale parere e sulla base di esso, la Giunta regionale approva in via definitiva l'adeguamento del Piano paesaggistico regionale entro i successivi sette giorni.

 

Art. 9 quater
Commissione regionale di valutazione

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni della presente legge, sono valutate da una commissione regionale di valutazione nominata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, così composta:
a) il direttore generale dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, o un suo delegato, che la presiede;
b) il direttore generale della Pianificazione urbanistica e territoriale o un suo sostituto;
c) il direttore generale dell'Assessorato della difesa dell'ambiente o un suo sostituto;
d) due esperti in materi di realizzazione di campi da golf nominati dalla Giunta regionale, di cui uno designato dalla sezione regionale della Federazione italiana golf.

 

Art. 10
Contributi e intensità dell'aiuto

1. Ai soggetti i cui progetti di realizzazione di campi da golf nelle aree indicate all'articolo 2 sono approvati dalla Giunta regionale, sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento dei costi ammissibili, comunque entro un tetto massimo di 1.500.000 euro per ciascun intervento, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 e sulla base della Carta d'aiuti a finalità regionale 2007 2013 approvata con decisione della Commissione europea in data 28 novembre 2007.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato tenendo conto della zona censuaria in cui gli impianti sono localizzati e nei limiti di intensità previsti dalla normativa vigente sugli aiuti di Stato.

3. Ai soggetti di cui al comma 2, oltre ai contributi in conto capitale, possono essere concessi contributi per le spese di manutenzione dei campi realizzati ed in esercizio, fino a 200.000 euro complessivi per i primi tre anni di esercizio.

4. La Regione istituisce presso la SFIRS un fondo rotativo di 20 milioni di euro con i quali finanziare i diversi progetti fino ad un ammontare massimo di 1 milione per ogni campo. Tale prestito è concesso al tasso minimo possibile al momento della concessione dello stesso da parte della Regione ed è restituito alla stessa SFIRS in rate annuali per un periodo massimo di quindici anni. In alternativa, il fondo rotativo è usato anche per l'abbattimento, fino al massimo consentito dalla normativa vigente, degli interessi sui prestiti eventualmente ottenuti sul mercato bancario dai soggetti proponenti. La SFIRS utilizza il fondo rotativo per lo sviluppo e il finanziamento di ulteriori iniziative legate al turismo golfistico, secondo le previsioni del programma della Giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2.

5. La Regione può disporre la concessione in uso, a titolo oneroso, fino ad un periodo massimo di cinquanta anni, di terreni di sua proprietà qualora uno o più progetti ritenuti meritevoli di ammissione ai benefici da parte della Commissione di cui all'articolo 9 preveda l'utilizzo di aree di proprietà pubblica, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 5, commi 1 e 3.

6. Nei costi ammessi a contributo sono ricomprese anche le spese tecniche nei limiti fissati dalla vigente normativa, gli oneri derivanti dall'acquisto dei terreni e di eventuali immobili insistenti su tali terreni, nonché le spese per la realizzazione delle strutture di servizio all'attività golfistica. A tal fine l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio provvede a stabilire con propria determinazione l'elenco delle spese ammissibili.

7. Sono esplicitamente escluse dalle spese ammesse a contributo tutte quelle relative alla realizzazione di eventuali strutture a carattere alberghiero o residenziale consentite a seguito della concessione delle cubature aggiuntive previste dall'articolo 8.

8. I finanziamenti previsti nel presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 13 e seguenti del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella GU.CE. L 214/3 del 6 agosto 2008 e sulla base della Carta d'aiuti a finalità regionale 2007-2013 approvata con decisione della Commissione europea in data 28 novembre 2007 (Aiuto di Stato n. 324/2007).

 

Art. 10
Contributi e intensità dell'aiuto


(soppresso)

Art. 11
Modalità e tempistica di erogazione
delle misure di aiuto

1. L'erogazione delle agevolazioni, sia del contributo in conto capitale che del finanziamento, avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a 4, a richiesta del proponente. Relativamente al contributo in conto capitale, per ogni stato di avanzamento è erogato il 90 per cento riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, può essere liquidato il 10 per cento. È possibile prevedere l'erogazione di una prima tranche pari al 30 per cento a titolo di anticipazione garantita da polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

2. I contributi per le manutenzioni sono erogati al termine di ogni anno di attività.

3. Gli interventi devono essere terminati entro ventiquattro mesi dal rilascio della concessione edilizia da parte del comune interessato. In accordo con lo stesso comune, la Regione può, per una sola volta, concedere una proroga fino ad un massimo di sei mesi.

 

Art. 11
Modalità e tempistica di erogazione
delle misure di aiuto


(soppresso)

Art. 12
Iniziative promozionali

1. La Regione Sardegna finanzia con un contributo di 3.000.000 per l'anno 2011, 2.000.000 per l'anno 2012 e 1.000.000 di euro ciascuno per gli anni 2013-2016, a favore dell'Agenzia Sardegna promozione, una campagna promozionale tesa a promuovere l'immagine dell'Isola come polo del turismo golfistico nei paesi del nord Europa e comunque in quelli individuati dalla Giunta regionale con la revisione annuale del programma di cui al comma 2 dell'articolo 2. Le campagne promozionali prevedono il più esteso uso dei sistemi di comunicazione mirati alla popolazione dei golfisti, in particolare con:
a) il coinvolgimento di un numero adeguato di tour operators, nei diversi paesi obiettivo della campagna;
b) il coinvolgimento delle compagnie aeree regolari e di quelle low cost in un progetto per favorire e promuovere i collegamenti con i paesi del nord Europa nel periodo ottobre-aprile di ogni anno;
c) lo svolgimento di campagne pubblicitarie da affidare ad agenzie specializzate nel settore, mirate ai paesi che ogni anno si intende utilizzare come target;
d) l'utilizzo di agenzie di public relations da scegliere tra le primarie operanti nei diversi paesi obbiettivo della campagna;
e) sforzi promozionali tesi ad attirare e organizzare in Sardegna eventi golfistici di rilievo nazionale e internazionale.

2. La Regione Sardegna, anche tramite l'intervento della SFIRS, promuove la costituzione di consorzi tra i soggetti interessati alla gestione in comune di uno o più impianti, in particolare, ma non esclusivamente, tra gli albergatori.

 

Art. 12
Norma finanziaria e iniziative promozionali

1. A valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010), è autorizzata la spesa complessiva di euro 15.100.000, in ragione di euro 100.000 per l'anno 2011 e di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016, a favore dell'Agenzia Sardegna promozione, per una campagna tesa a promuovere l'immagine dell'Isola come polo del turismo golfistico nei paesi esteri e comunque in quelli individuati dalla Giunta regionale. Le campagne promozionali prevedono il più esteso uso dei sistemi di comunicazione mirati alla popolazione dei golfisti, in particolare con:
a) il coinvolgimento di un numero adeguato di tour operators nei diversi paesi obiettivo della campagna;
b) il coinvolgimento delle compagnie aeree regolari e di quelle low cost in un progetto per favorire e promuovere i collegamenti con i paesi esteri nel periodo ottobre-aprile di ogni anno;
c) lo svolgimento di campagne pubblicitarie da affidare ad agenzie specializzate nel settore, mirate ai paesi che ogni anno si intende utilizzare come target;
d) l'utilizzo di agenzie di public relations da scegliere tra le primarie operanti nei diversi paesi obiettivo della campagna;
e) sforzi promozionali tesi ad attirare e organizzare in Sardegna eventi golfistici di rilievo nazionale e internazionale.

2. La Regione Sardegna, anche tramite l'intervento della SFIRS, promuove la costituzione di consorzi tra i soggetti interessati alla gestione in comune di uno o più impianti, in particolare, ma non esclusivamente, tra gli albergatori.

 

Art. 13
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le entrate previste dall'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) per gli anni 2010-2015.

 

Art. 13
Norma finanziaria


(soppresso)

 

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).

 

Art. 14
Entrata in vigore


(identico)