CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 80
presentata dai Consiglieri regionali
PITEA - DIANA Mario - BARDANZELLU - RODIN - ZEDDA Alessandra - DE FRANCISCI - FLORIS Rosanna - SANJUST - RANDAZZO - LOCCI - GRECO - RASSUl'8 ottobre 2009
Norme in materia di commercializzazione con etichettatura dei prodotti alimentari
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La proposta di legge si ripropone di assicurare il consumatore attraverso una chiara e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati e prodotti o trasformati nel territorio della Sardegna.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. Allo scopo di garantire il consumatore della reale composizione, produzione e trasformazione dei prodotti alimentari commercializzati e prodotti o trasformati sul territorio della Sardegna, è obbligatorio riportare sull'etichetta della confezione alimentare, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) e successive modifiche e integrazioni, l'indicazione del luogo d'origine e provenienza comprensivo del paese di produzione e della zona di produzione.
Art. 2
Prodotti trasformati1. Per i prodotti alimentari trasformati e commercializzati l'obbligo dell'indicazione riguarda anche il luogo in cui é avvenuta l'ultima trasformazione e il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima utilizzata nel confezionamento.
Art. 3
Modalità di controllo1. Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole, la Regione Sardegna dispone, attraverso e per il tramite degli organi a ciò espressamente deputati, i controlli sull'applicazione delle presenti disposizioni estendendoli a tutte le filiere interessate.
Art. 4
Sanzioni1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni alle presenti disposizioni e comunque la produzione, la messa in vendita o commercio di prodotti alimentari non etichettati ovvero etichettati in maniera incompleta tale da ingenerare ragionevole dubbio sulla trasparenza della produzione o trasformazione dei prodotti in esame è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro e con la confisca dei prodotti medesimi.
2. In caso di recidiva saranno avviate le relative istruttorie, d'intesa con gli uffici competenti, per la sospensione delle licenze di cui i responsabili fossero muniti. Con la sanzione pecuniaria è disposta, con spese a carico del contravventore, la comunicazione sugli organi di informazione a maggiore diffusione nell'Isola della carta stampata e radio televisiva.