CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 79
presentata dal Consigliere regionale
PITEAil 1° ottobre 2009
Disposizioni urgenti e straordinarie a sostegno dell'utilizzo a scopi industriali e produttivi
delle energie alternative***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente legge si rivolge principalmente alle piccole e medie imprese, fornendo loro quell'energia diffusa vitale per tutti i settori industriali, siano essi agro-industriali che manifatturieri.
L'obiettivo è quello di attuare nella Regione Sardegna un piano straordinario per la quantificazione e qualificazione del patrimonio di biomasse volto alla produzione di energia. La proposta è redatta sulla base di una molteplice visione delle problematiche energetiche. L'esigenza di una urgente riduzione del consumo di combustibili fossili nella produzione di energia e conseguentemente la riduzione delle emissioni di gas serra rappresentano sicuramente il fondamento della presente; ad essa si accosta la necessità di una valorizzazione delle biomasse esistenti nella Regione Sardegna a fini energetici ovvero di prodotti e sottoprodotti animali e/o vegetali che, ad oggi, rappresentano una fonte di spesa sia per la pubblica amministrazione che per le piccole e medie imprese.
Secondari, ma altrettanto importanti, risultano sia la costituzione di boschi per l'assorbimento di anidride carbonica, sia il recupero produttivo di superfici a prato ed a pascolo abbandonate.
L'incremento della disponibilità di biomasse da utilizzarsi per scopi energetici può arrivare attraverso la pulizia dei boschi che garantirebbe sia nuove opportunità di reddito che un efficiente contrasto del degrado e dell'abbandono del territorio. Come conseguenza si avrebbe sia il recupero della marginalità di talune aree rurali che la nascita e la diffusione di una rete di approvvigionamento e di utilizzo della biomassa, nonché la diffusione di macchine, attrezzature, centri di raccolta e sistemi di condizionamento del prodotto.
Le conditiones sine quibus affinché l'energia prodotta della biomassa abbia un elevato interesse all'allacciamento sono rappresentate sia da una omogenea distribuzione su tutto il territorio regionale, che da una buona continuità media di generazione. La localizzazione distribuita di impianti di piccola e media taglia consente infatti di utilizzare l'attuale rete logistica senza alcun investimento di adeguamento se non in misura marginale. I vantaggi di un tale intervento sono molteplici, ed esattamente allineati nella direzione indicata dalla Comunità europea.
La valorizzazione delle biomasse per la produzione di energia è da molti anni incoraggiata e sostenuta a livello nazionale e comunitario con l'obbiettivo primario di ridurre le emissioni di gas serra. La competenza regionale in materia è sancita dall'articolo 117 della Costituzione che attribuisce alle regioni il potere legislativo su produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
Visto e considerato che la Regione Sardegna dispone di un vasto territorio con bassa densità di popolazione, può essere attivato un circuito virtuoso che renda economicamente vantaggiosi, per le piccole e medie imprese, gli investimenti in tutte quelle opere ed attività connesse all'utilizzo delle biomasse a fini energetici.
A tal fine, la presente proposta di legge, mira alla creazione di un sistema integrato che preveda, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali, la costituzione di un osservatorio permanente per:
a) la ricognizione quali-quantitativa e logistica delle biomasse disponibili;
b) l'esame delle tecnologie disponibili in relazione alla biomassa trattabile ed alla taglia dell'impianto;
c) l'inventario dei costi necessari per le attività di raccolta, preparazione e confezionamento delle biomasse agli impianti di valorizzazione energetica;
d) incentivi per l'innovazione tecnologica nell'utilizzo ecocompatibile delle biomasse;
e) incentivi per la progettazione e fabbricazione di impianti di piccola taglia;
f) la fissazione di norme per:
- il mantenimento delle zone boschive e dei terreni agricoli con relativi confini con protocolli di raccolta e preparazione specifici per ogni situazione;
- il trasporto locale delle biomasse dal sito di produzione al sito di valorizzazione energetica;
- la semplificazione degli adempimenti per l'insediamento di piccoli e medi impianti di produzione energetica da biomassa, sia in terreni agricoli che in terreni a destinazione artigianale;
- ampie percentuali di finanziamento dei costi ammissibili per il miglioramento dell'ambiente e la diversificazione dell'economia rurale e premi per il rimboschimento;
- l'individuazione dei premi tariffari in relazione alla tipologia di biomassa prodotta, raccolta e conferita privilegiando le attività che contribuiscono alla pulizia e cura del territorio a fini energetici.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La presente legge si pone l'obiettivo di ridurre il consumo di combustibili fossili impiegati nella produzione di energia e conseguentemente la riduzione delle emissioni di gas serra. In questo scenario le biomasse svolgono un ruolo fondamentale per la realizzazione di un sistema di generazione distribuita favorendo, nello stesso tempo, lo sviluppo locale e la creazione di nuove opportunità per le piccole e medie imprese.
2. La Regione Sardegna intende incentivare la produzione energetica da fonte rinnovabile secondo criteri di sostenibilità, sostenendo primariamente le piccole e medie imprese e la salvaguardia del territorio.
3. La presente legge si pone inoltre l'obbiettivo di offrire un reale vantaggio economico all'impiego delle biomasse presenti sul territorio regionale.
4. La Regione Sardegna sostiene la distribuzione capillare di impianti di piccola e media taglia (espressi sia in Mwe che Mwp), al fine di garantire un'omogenea distribuzione su tutto il territorio regionale.
Art. 2
Definizioni1. Ai fini della presente legge con il termine biomassa si intende qualunque materiale organico, privo di inquinanti, che possa essere utilizzato direttamente come combustibile, ovvero trasformato in combustibile solido, liquido o gassoso.
Art. 3
Interventi ammessi1. Sono ammessi ai contributi:
a) la piantagione di colture dedicate alla produzione di biomasse;
b) le cure colturali ai boschi abbandonati o degradati, dai quali si ottenga biomassa destinata a processi di trasformazione energetica;
c) la raccolta, la preparazione, la trasformazione ed il trasporto verso impianti energetici, delle biomasse non distanti oltre 50 km dal luogo di raccolta; è compito della Commissione regionale individuare eventuali premialità aggiuntive in relazione alla tipologia di biomassa in questione ed all'effettivo costo di raccolta, alla preparazione e trasformazione;
d) la produzione di colture energetiche dedicate e la relativa meccanizzazione;
e) la progettazione, l'insediamento e la gestione di impianti per la produzione di energia da biomasse delle dimensioni massime stabilite dal comitato permanente, nel rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 3;
f) l'insediamento di aziende manifatturiere per la progettazione, la fabbricazione e l'assemblaggio di almeno il 70 per cento di impianti per la valorizzazione energetica delle biomasse;
g) l'innovazione tecnologica nel campo della produzione di energia da biomasse;
h) la sostituzione di caldaie a gasolio con caldaie a biomassa;
i) la formazione professionale di tecnici specializzati nel campo delle energie rinnovabili.
Art. 4
Soggetti beneficiari1. Possono accedere ai contributi:
a) tutti i soggetti che svolgono attività di raccolta, preparazione e trasporto di biomasse per conto terzi;
b) tutti i soggetti che svolgono attività di formazione professionale di tecnici nel campo delle energie rinnovabili;
c) tutti i soggetti che svolgono attività di gestione di impianti di produzione di energia da biomasse ammessi a contributo;
d) tutte le imprese zootecniche che provvedano al conferimento dei reflui ad impianti di produzione di energia da biomasse ammessi a contributo;
e) tutti i soggetti che hanno documentata disponibilità di terreni nella Regione e che provvedono alla raccolta, preparazione e conferimento agli impianti di produzione di energia da biomasse derivanti dalla coltivazione e pulizia degli stessi terreni.
Art. 5
Disposizioni accessorie1. I proprietari dei terreni, pubblica amministrazione inclusa, sono obbligati al loro mantenimento secondo i parametri stilati dalla Commissione regionale, sia direttamente o incaricando imprese autorizzate.
2. È prevista un'ammenda da euro 15.000 ad euro 50.000 in caso di violazione dell'articolo 5, comma 1.
Art. 6
Commissione regionale per le biomasse1. Con decreto del Presidente della Regione è istituita una Commissione regionale composta:
a) da un componente designato dall'Assessorato regionale dell'industria;
b) da un componente designato dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
c) da un componente designato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
d) da un componente designato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
e) da un membro dell'AGRIS;
f) da un componente designato dal Magnifico rettore dell'Università di Cagliari;
g) da un componente designato dal Magnifico rettore dell'Università di Sassari;
h) da un membro del Corpo forestale dello Stato.2. I compiti principali della Commissione regionale sono i seguenti:
a) individuare i criteri per la raccolta ed il trasporto delle biomasse;
b) individuare i criteri per le nuove coltivazioni energetiche;
c) individuare le caratteristiche ed i requisiti di affidabilità ed efficienza degli impianti per la valorizzazione energetica delle biomasse;
d) individuare le semplificazioni burocratiche necessarie per le attività di coltivazione e raccolta delle biomasse e di installazione e gestione degli impianti tenendo conto della possibilità di adottare iter di semplice notifica al posto di iter autorizzativi;
e) individuare gli incentivi per la raccolta, la coltivazione e la valorizzazione energetica delle biomasse tali da rendere tali attività economicamente convenienti anche in relazione alla tipologia, all'importanza/difficoltà della raccolta ed al pregio energetico.
Art. 7
Ubicazione degli impianti1. Gli impianti per la valorizzazione energetica delle biomasse possono essere ubicati su qualunque fondo agricolo o in zona artigianale, nel rispetto delle norme ambientali.
Art. 8
Tipologia di contributi1. Possono essere concessi contributi in conto capitale e in conto interesse secondo quanto stabilito dalla Commissione regionale.
Art. 9
Domande di contributo1. Le domande di contributo, da presentare all'Assessorato regionale dell'industria, sono corredate da un contratto di vendita o acquisto della biomassa, destinata ad un impianto per la conversione energetica, a un'industria di trasformazione, oppure ad un centro di raccolta od a qualsiasi soggetto giuridico implicato nella filiera delle biomasse destinate alla produzione di energia.
2. É ammesso l'utilizzo aziendale della biomassa da parte del soggetto produttore, purché ne sia comprovato l'impiego ai soli fini energetici.
Art. 10
Norma di attuazione1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), la Giunta regionale istituisce la Commissione regionale di cui all'articolo 6.
2. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione regionale svolge i propri compiti individuando tutti i parametri di attuazione della presente legge.
3. Esaurita tale fase l'Assessorato regionale dell'industria, sentito il parere dall'Assessorato regionale all'agricoltura e riforma agro-pastorale, emette senza indugio i bandi per la concessione dei contributi previsti.
Art. 11
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 15.000.000 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'UPB (NI) a valere sulle nuove entrate di cui al riformato articolo 8 dello Statuto di autonomia.
2. I bilanci annuali provvedono alla programmazione puntuale delle risorse di cui al comma 1.
Art. 12
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.