CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 75

presentata dai Consiglieri regionali

VARGIU - COSSA - DEDONI - FOIS - MELONI Francesco - MULA

il 28 settembre 2009

Norme per la tutela della qualità dell'attività sportiva

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'attività motoria e ginnico-sportiva riveste una crescente importanza nella società moderna.

Essa rappresenta, infatti, un importante veicolo di formazione per le fasce anagrafiche più giovani, ma configura anche un utilissimo strumento di mantenimento della piena efficienza fisica nella fascia anagrafica adulta ed è utilissima sotto il profilo della stessa funzione di prevenzione sanitaria nella terza età.

È evidente come un'attività sociale così importante non possa essere affidata alla improvvisazione, ma debba invece essere guidata da norme e regole rivolte al conseguimento della miglior qualità complessiva dell'offerta di opportunità al cittadino.

In questo senso, la Regione autonoma della Sardegna, nel contesto delle norme nazionali di settore, ha sempre svolto un'azione propulsiva rivolta al miglioramento dei requisiti strutturali delle sedi che offrono prestazioni motorie, nella convinzione che qualsiasi attività fisica debba realizzarsi in ambienti congrui sotto il profilo degli spazi, del microclima, delle attrezzature disponibili.

Abbiamo però la certezza che, al di là degli indispensabili requisiti tecnici delle strutture, la qualità dell'offerta sia garantita dall'elemento umano.

Tale esigenza, universalmente avvertita, ha indotto diverse altre regioni italiane (tra cui la Lombardia, la Toscana, l'Emilia Romagna, le Marche) ad intervenire in tale settore con propria attività legislativa.

Appare infatti necessario che qualsiasi attività fisica motoria, a qualunque età anagrafica, qualunque sia il suo fine complessivo per la persona, debba essere seguita, programmata e modulata da istruttori che abbiano piena competenza nella materia e siano in grado di progettare programmi di attività collettivi e individuali studiati sulle necessità del singolo.

In altre parole, non sembra più possibile ipotizzare che strutture sportive d'avanguardia, che utilizzano apparecchiature ad elevato contenuto tecnologico e che raccolgono decine o centinaia di praticanti possano essere utilizzate senza che il percorso di attività fisica del singolo sia supportato dal training di figure professionali specificamente formate, in grado di valutare e assecondare le esigenze e le capacità di prestazione di ciascun praticante l'attività ginnico-motoria e di palestra.

Lo scopo della presente proposta di legge, agile nella sua formulazione e semplice nell'individuazione delle proprie finalità, è dunque quello di garantire che in ciascuna struttura sportiva, sede di attività ginniche, motorie o di palestra siano presenti professionalità che possano vantare un curriculum formativo in grado di garantire la piena soddisfazione dei requisiti di qualità imposti dalla delicatezza e dall'importanza del loro ruolo sociale.

Tali figure professionali appaiono correttamente individuate nei diplomati ISEF e nei laureati in Scienze motorie (o titoli equipollenti), gli unici che possono vantare un percorso formativo e culturale disegnato proprio per far fronte attento alla necessità di piena integrazione delle esigenze di equilibrio psichico e fisico, proprie dell'esercizio della pratica sportiva a tutte le età anagrafiche.

Tali figure professionali sono, oltre tutto, ampiamente disponibili nella nostra Regione che è stata dapprima sede ISEF e, attualmente, sede di corso di laurea in Scienze motorie: le esigenze di qualità dell'offerta sportiva si coniugano dunque in maniera perfetta con l'impegno a dare uno sbocco professionale congruo ad un'attività di formazione di alto livello assai importante in Sardegna.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Responsabile tecnico

1. Le palestre, le società ginniche e le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona, utilizzano la presenza di almeno un responsabile tecnico munito di laurea in Scienze motorie o di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o titolo equipollente, a cui è assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi individuali e collettivi attuati nella struttura.

2. Il responsabile tecnico coordina l'attività degli altri istruttori con rapporto di lavoro disciplinato ai sensi della legge, che devono essere opportunamente qualificati e muniti di brevetti o titoli rilasciati dalle competenti federazioni sportive ed enti di promozione sportiva.

 

Art. 2
Contratto di lavoro

1. Il responsabile di cui al comma 1 deve stipulare con la struttura sportiva un regolare contratto di lavoro, nelle forme previste dalla legislazione vigente.