CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 74

presentata dai Consiglieri regionali

COSSA - VARGIU - DEDONI - FOIS - MULA - MELONI Francesco

il 25 settembre 2009

Norme per la salvaguardia e la valorizzazione dei siti nuragici e archeologici della Marmilla

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La storia del sito archeologico della Marmilla comincia nel 1500 a.C. con la costruzione, da parte degli antichi sardi, di un grande nuraghe fatto di torri e cortine e di un vasto insediamento circostante di capanne, quale testimonianza di una millenaria, continuativa ed ininterrotta frequentazione del luogo.

Per "nuraghe" si intende una costruzione megalitica a torre, esclusiva della civiltà dei sardi, presente nell'intero territorio dell'Isola. La stessa etimologia ne disvela tutta la peculiarità: la radice "nur", nel sostrato linguistico paleosardo, significa "mucchio", ma anche cavità; termini che ci riportano all'aspetto esteriore di un nuraghe, quale un grande cumulo di massi, così come alla peculiarità delle eleganti camere cupolate che ne connotano l'interno.

I nuraghi ed i villaggi annessi costituiscono siti di straordinaria singolarità, in parte avvolti in un fascino misterioso e magico che promana dai resti strutturali ancora oggi notevoli, testimonianze di un tempo remoto, risalenti alle civiltà megalitiche dell'Età del bronzo nel Mediterraneo. In altre parole, alla preistoria dell'umanità.

Per quanto attiene, in particolare, al villaggio nuragico "Su Nuraxi" di Barumini occorre ricordare che oltre dieci anni or sono esso veniva inserito nella lista dei siti italiani dell'UNESCO, accanto alle più insigni espressioni dell'arte e dell'ingegno dell'uomo, completando il quadro delle molteplici civiltà che hanno portato l'Italia ad essere la terra dei beni culturali per eccellenza. Non è una circostanza casuale, infatti, che l'Italia sia la nazione che detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista del patrimonio dell'umanità.

Negli ultimi anni il nostro Paese ha preso sempre più coscienza del proprio enorme patrimonio culturale; la sensibilità sociale e civile è andata via via crescendo e si è diffusa un'attenzione speciale da parte delle istituzioni e dei cittadini. Ciò nonostante, per vedere concretamente riconosciuto il valore culturale dei siti nuragici della Marmilla e della specificità, sin dall'età romanica, del circostante territorio, sono necessari congrui stanziamenti, indispensabili per affrontare una significativa opera conservativa e di valorizzazione degli stessi, incentrata su una gestione compatibile e funzionale al rapporto tra flussi turistici e offerta dei servizi culturali.

A tal fine vale la pena ricordare che solo al complesso nuragico-archeologico di Barumini, accedono circa ottantamila visitatori l'anno, un numero enorme, che lo pone tra le venti realtà più visitate del nostro Paese. Basta tuttavia considerare che l'omonimo comune conta appena mille e quattrocento anime (in media, cinquantotto turisti per ciascun residente) per comprendere le difficoltà nelle quali versa l'ente locale nel far fronte alle esigenze gestionali, di tutela e conservazione del bene.

Nonostante il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), attuativo dell'articolo 10 della legge delega del 6 luglio 2002 e nonostante, altresì, la legge 20 febbraio 2006, n. 77, recante "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella ‹‹lista del patrimonio mondiale››, posti sotto la tutela dell'UNESCO", l'immenso patrimonio costituito dai siti nuragici e archeologici della Marmilla non ha ancora trovato, a tutt'oggi, adeguata valorizzazione.

Tale situazione non solo mette a rischio un patrimonio di valore incommensurabile, ma rende difficile la promozione di un comparto, come quello archeologico-turistico che rappresenta un vero "capitale naturale", unico e diverso e perciò universale che, negli ultimi anni, ha registrato significativi segnali di interesse, non solo nazionale. Investire nei beni culturali costituisce, infatti, uno strumento moderno per favorire lo sviluppo economico di un territorio come quello sardo, che non dispone di sufficienti forti alternative industriali, riuscendo ad offrire il "prodotto cultura" nella sua naturale e semplice bellezza ancestrale.

Le potenzialità turistiche dei territori interessati, il rinnovato impegno a favore dello sviluppo della Sardegna, suggeriscono pertanto al legislatore regionale la necessità di avviare un percorso organico il quale, insieme con lo Stato e gli enti locali, possa finalmente recuperare un tessuto di fruibilità degli inestimabili tesori esistenti, riportandoli alla luce e al loro antico splendore, ponendoli nella loro giusta collocazione storico-culturale, nonché conferendo loro la piena accessibilità pubblica.
La presente proposta di legge reca, dunque, disposizioni volte a favorire interventi per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, storica, archeologica, museale e turistica dei siti nuragici e archeologici della Marmilla. A tal fine, intende innanzitutto individuare geograficamente i territori comunali ove ricadono i predetti siti e definire i necessari interventi per far emergere i beni storico-testimoniali non ancora venuti alla luce (articolo 2).

Con riferimento a tali territori, si individua una sinergia di interventi (articolo 3) finalizzati alle seguenti attività:
a) finanziamento, anche in concorrenza con l'Unione europea, lo Stato, la provincia ed i quarantacinque comuni interessati, degli interventi per il recupero e la manutenzione delle strutture già esistenti, per la creazione e la gestione di nuove strutture turistico-ricettive nell'ambito di progetti di promozione dell'intera area;
b) valorizzazione delle zone archeologiche, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento degli interventi già avviati;
c) sostegno agli interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale;
d) realizzazione di azioni di indagine, manutenzione, conservazione, messa in sicurezza dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sui territori interessati;
e) sostegno alle attività di studio, di informazione e di comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale cinematografico, multimediale e teatrale e diffusione dei relativi prodotti culturali, ai fini della promozione turistica e culturale dell'area;
f) finanziamento, anche in concorrenza con l'Unione europea, lo Stato, la provincia e con i comuni interessati, di specifiche attività di sorveglianza delle aree archeologiche e di ampliamento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei siti turistici e degli impianti museali.

Per il finanziamento di tali interventi è previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro complessivi per il triennio 2010-2012 (articolo 5). Si prevede, inoltre, che siano prioritariamente finanziati, secondo le modalità che saranno allo scopo dettate con deliberazione della Giunta regionale, le attività e gli interventi previsti nell'ambito di specifici accordi di programma-quadro stipulati con lo Stato, la provincia, i comuni e i soggetti privati interessati.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione promuove la valorizzazione turistica, il recupero, la tutela ed il marketing territoriale dell'area dei siti nuragici e archeologici della Marmilla, individuata ai sensi dell'articolo 2, anche attraverso il potenziamento degli interventi pubblici già autorizzati nella medesima area, al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove la stipula e l'attuazione di appositi accordi di programma con lo Stato, la provincia ed i comuni di cui all'articolo 2.

 

Art. 2
Area dei siti nuragici della Marmilla

1. Ai fini della presente legge, si intende per "area dei siti nuragici e archeologici della Marmilla" l'insieme dei territori dei sottoindicati comuni, costituenti, sin dal medioevo, la "Curatoria di Marmilla", ovvero uno dei tredici distretti amministrativi del Regno di Arborea, oggi parte integrante della Provincia del Medio Campidano:
a) Comune di Barumini
b) Comune di Gesturi
c) Comune di Tuili
d) Comune di Las Plassas
e) Comune di Turri
f) Comune di Pauli Arbarei
g) Comune di Ussaramanna
h) Comune di Setzu
i) Comune di Genuri
j) Comune di Villanovafranca
k) Comune di Villamar
l) Comune di Lunamatrona
m) Comune di Villanovaforru
n) Comune di Collinas
o) Comune di Furtei
p) Comune di Segariu
q) Comune di Sanluri
r) Comune di Siddi
e i seguenti Comuni della Provincia di Oristano
a) Comune di Baradili
b) Comune di Siris
c) Comune di Albagiara
d) Comune di Pompu
e) Comune di Curcuris
f) Comune di Simala
g) Comune di Villa Verde
h) Comune di Nureci
i) Comune di Pau
j) Comune di Gonnostramatza
k) Comune di Masullas
l) Comune di Mogoro
m) Comune di Samugheo
n) Comune di Villaurbana
o) Comune di Ales
p) Comune di Usellus
q) Comune di Gonnosnò
r) Comune di Morgongiori
s) Comune di Baressa
t) Comune di Asuni
u) Comune di Villa Sant'Antonio
v) Comune di Ruinas
w) Comune di Sini
x) Comune di Senis
y) Comune di Gonnoscodina
z) Comune di Mogorella
aa) Comune di Assolo

 

Art. 3
Interventi

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione riconosce come ammissibili a finanziamento i seguenti interventi destinati all'area dei siti nuragici e archeologici della Marmilla:

a) finanziamento, anche in concorrenza con lo l'Unione europea, lo Stato, la provincia e con i comuni interessati, degli interventi volti a far emergere i beni storico-testimoniali non ancora venuti alla luce e alla realizzazione di strutture turistico-ricettive, nell'ambito di progetti di promozione dell'intera area;

b) valorizzazione delle zone archeologiche, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento degli interventi già avviati;

c) sostegno agli interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale;

d) realizzazione di interventi di indagine, manutenzione, conservazione, messa in sicurezza dei beni di interesse storico, artistico o ambientale;

e) sostegno alle attività di studio, di informazione e di comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale cinematografico, multimediale o teatrale, e diffusione dei relativi prodotti culturali, ai fini della promozione turistica e culturale della Regione;

f) finanziamento, anche in concorrenza con l'Unione europea, lo Stato, la provincia e i comuni interessati, di specifiche attività di prima accoglienza, informazione anche guidata, accompagnamento, sorveglianza, custodia e manutenzione ordinaria delle aree archeologiche e dei musei; nonché per la formazione di nuovi ruoli professionali, come indicato nella "Carta Nazionale delle professioni museali" del Consiglio internazionale dei musei (ICOM), nonché di ampliamento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei siti turistici e degli impianti museali.

 

Art. 4
Priorità degli interventi

1. La Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge disciplina le modalità di accesso ai finanziamenti, secondo le seguenti priorità:

a) attività o interventi previsti nell'ambito di specifici accordi di programma-quadro stipulati con lo Stato, la provincia, i comuni e i soggetti privati interessati;

b) previsione di una premialità specifica per gli accordi che coinvolgono l'unione dei comuni di cui all'articolo 2.

 

Art. 5
Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante quota parte delle entrate proprie della Regione previste dall'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).