CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 72
presentata dal Consigliere regionale
GRECO
il 23 settembre 2009
Tutela del paesaggio e valorizzazione delle biomasse
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge scaturisce dall'esigenza di migliorare la conservazione e la tutela del patrimonio vegetale della Regione incrementandone, ove possibile, l'entità e sviluppando nel contempo attività che possano favorire l'occupazione in generale e la redditività delle imprese agro-silvo-zootecniche.
La circostanza favorevole è costituita dalla possibilità di utilizzare come fonte energetica le biomasse derivanti dalla pulizia e dal mantenimento del patrimonio vegetale e dal recupero dei residui agro-zootecnici oltre che da specifiche coltivazioni energetiche sia agricole che forestali.
La valorizzazione delle biomasse per la produzione di energia elettrica e termica recuperando residui e sottoprodotti agricoli, zootecnici agro-industriali e forestali è già da anni oggetto di grande attenzione anche a livello nazionale e comunitario ed ha portato alla definizione di diversi programmi (PNERB, PROBIO, ecc.) con proposte di incentivi, anche fiscali allo scopo di ridurre le emissioni di gas serra.
La competenza regionale in materia é sancita dall'articolo 117 della Costituzione che attribuisce alle regioni la potestà legislativa su produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia mentre riserva allo Stato la legislazione esclusiva sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Nelle regioni con bassa densità di popolazione e vaste estensioni di territorio incolto assume particolare rilevanza anche l'aspetto della cura e salvaguardia del territorio agro-forestale che spesso risulta trascurato, degradato ed abbandonato.
Nella Regione Sardegna, tra le principali in Italia per estensione boschiva, la bassa densità di popolazione e lo scarso interesse economico/personale costituiscono un ostacolo al mantenimento ottimale del territorio extraurbano. Inoltre, anche le severe norme paesaggistiche che scoraggiano l'insediamento di popolazione nelle campagne (diversamente dalle politiche europee che tendono invece a contrastarne lo spopolamento) di fatto costituiscono un impedimento alla cura e mantenimento del patrimonio agro-forestale invece di esserne a salvaguardia. Ne deriva un'incuria che spesso provoca l'abbandono di rifiuti e, nel periodo estivo, lo sviluppo di incendi con ingenti danni ambientali e talvolta anche perdite di vite umane. D'altra parte gli organici di polizia forestale, pur con il massimo impegno non sono, né possono essere per i costi derivanti, di consistenza tale da garantire il controllo e l'efficace tutela di tale patrimonio.
Può essere invece attivato un circuito virtuoso rendendo economicamente conveniente per l'operatore agro-silvo-zootecnico l'effettuazione della pulizia dei boschi esistenti, delle aree incolte e delle aree verdi, della potatura delle siepi e delle alberature stradali, lo smaltimento ecocompatibile dei reflui zootecnici e di tutti i residui agricoli ed agro-alimentari ed infine la riforestazione e la coltivazione di piante energetiche.
L'utilizzazione energetica della biomassa deve essere distribuita e capillare in modo che sia interessato tutto il territorio, che si ottimizzi la logistica tra la raccolta ed il conferimento, che possano accedere alla produzione elettrica anche le piccole imprese e che il sistema elettrico possa contare su una buona continuità media di generazione in modo da avere un elevato interesse all'allacciamento. La localizzazione distribuita di impianti di piccola taglia consente infatti di utilizzare l'attuale rete viaria senza alcun appesantimento o esigenze di adeguamento, se non in misura marginale, per consentire l'accesso alle zone più impervie.
I vantaggi di un tale intervento, che procede esattamente nella direzione indicata dalla Comunità europea, sono molteplici:
- miglioramento dell'habitat anche a vantaggio della fruibilità turistica;
- riduzione del pericolo di incendi per la rimozione delle masse secche;
- aumento dell'occupazione (raccolta, preparazione, riduzione di volume e trasporto delle biomasse, gestione e manutenzione degli impianti, tecnici energetici, formatori) in un momento di forte allarme sociale;
- aumento del reddito delle imprese agro-silvo-zootecniche (colture su terreni marginali, aumento del numero di capi per la razionalizzazione dello smaltimento dei reflui);
- miglior presidio del territorio, con conseguente contrasto all'abbandono dei rifiuti e potenziamento della lotta contro gli incendi, senza aggravi di spesa pubblica;
- miglioramento della sicurezza idrogeologica;
- riduzione dell'impiego di concimi chimici (la trasformazione delle biomasse produce ceneri e fanghi fertilizzanti naturali);
- riduzione degli abbruciamenti, sia dei residui legnosi non vendibili come legna da ardere sia delle stoppie e dei residui di potatura e sfrondatura comunque prodotti, che costruiscono fonte di inquinamento ambientale.Le attuali tecnologie di produzione energetica da biomassa mettono a disposizione impianti di piccola taglia (microgenerazione) che possono semplicemente produrre energia elettrica e calore (cogenerazione, anche per piccoli impianti di teleriscaldamento) o anche refrigerazione (trigenerazione) sia per combustione diretta della biomassa che per combustione del gas derivato. Tali produzioni risultano del tutto neutre rispetto alla produzione di gas serra poiché sono inserite in un ciclo ecoambientale di breve termine ed anzi contribuiscono in modo netto alla riduzione dell'impiego di idrocarburi.
Inoltre, l'esistenza di incentivi tariffari sulla vendita dell'energia derivante da biomasse attira l'interesse di investitori privati che riduce significativamente l'esigenza di interventi finanziari da parte della Regione.
La presente proposta di legge, pertanto, mira alla creazione di un sistema integrato che preveda, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali:
- la costituzione di un osservatorio permanente per la ricognizione quali-quantitativa e logistica delle biomasse disponibili (anche in base all'Inventario forestale nazionale ed al Piano forestale regionale);
- l'esame delle tecnologie disponibili in relazione alla biomassa trattabile ed alla taglia dell'impianto;
- l'inventario dei costi necessari per le attività di raccolta, preparazione e conferimento delle biomasse agli impianti di valorizzazione energetica:
- incentivi per l'innovazione tecnologica nell'utilizzo ecocompatibile delle biomasse;
- incentivi per la progettazione e la fabbricazione di impianti di piccola taglia;
- la fissazione di norme per:
- il mantenimento delle zone boschive e dei terreni agricoli con i relativi confini con protocolli di raccolta e preparazione specifici per ogni situazione;
- il trasporto locale dei residui agro-zootecnici dal sito di produzione al sito di valorizzazione energetica;- la semplificazione degli adempimenti per l'insediamento di piccoli impianti di produzione energetica da biomassa, sia in terreni agricoli che in terreni a destinazione artigianale;
- ulteriori incentivi per l'insediamento di impianti di generazione energetica oltre quelli già previsti nell'ambito del POR 2007-2013, specialmente nel comparto agro-silvo-zootecnico, e nell'ambito della politica europea per lo sviluppo rurale (FEASR);
- ampie percentuali di finanziamento dei costi ammissibili per il miglioramento dell'ambiente e la diversificazione dell'economia rurale e premi per il rimboschimento;
- l'individuazione di premi tariffari in relazione alla tipologia di biomassa prodotta, raccolta e conferita privilegiando le attività che contribuiscono alla pulizia e cura del territorio.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. Nel quadro dei più ampi obiettivi internazionali e nazionali, soprattutto di riduzione della dipendenza da combustibili fossili e di contenimento delle emissioni di biossido di carbonio e climalteranti in genere, la Regione Sardegna incentiva la produzione energetica da fonte rinnovabile secondo criteri di sostenibilità ambientale, perseguendo primariamente obiettivi occupazionali, di incremento del reddito delle piccole imprese, in particolare agro-zoo-tecniche, e di salvaguardia del territorio, contrastandone il degrado e l'abbandono e recuperando aree rurali marginali.
2. Tale finalità scaturisce dall'esigenza di rendere economicamente interessante l'impiego energetico non solo delle produzioni agricole dedicate, ma anche dei sottoprodotti derivanti da attività di mantenimento del territorio, agricole, di allevamento e forestali per le quali un sistema di incentivi è necessario allo scopo di coprire i maggiori costi di raccolta e trasporto.
3. La Regione Sardegna promuove in particolare la distribuzione capillare di impianti di piccola taglia, non superiore a 1 Mwe, allo scopo di permettere una localizzazione ottimale e di modesto impatto ambientale, favorire le economie locali, limitare l'incremento del traffico.
4. La legge è, inoltre, finalizzata a contribuire alla lotta contro gli incendi e a contrastare il dissesto ambientale ed idrogeologico favorendo l'interesse collettivo a perseguire tali obiettivi.
Art. 2
Definizioni1. Ai fini della presente legge, sono stabilite le seguenti definizioni:
a) per biomassa si intende qualunque materiale organico, privo di inquinanti chimici, che può essere utilizzato direttamente come combustibile, ovvero trasformato in combustibile solido, liquido o gassoso;
b) per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
Art. 3
Interventi ammessi1. Sono ammessi ai contributi, compatibilmente e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in tema di aiuti alle imprese, nelle misure stabilite dalla Giunta regionale con la definizione di bandi successivi da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, l'Assessorato regionale dell'industria, l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale:
a) la raccolta, la preparazione - compresa la riduzione di volume - ed il trasporto verso impianti per la valorizzazione energetica delle biomasse non distanti oltre 30 km dal luogo di raccolta; sono ammesse a premi ulteriori, in relazione alla difficoltà di lavorazione, la raccolta, la preparazione ed il trasporto di biomassa derivante dalla pulizia di terreni marginali o incolti, dalla pulizia di siepi ed alberature stradali e dalla pulizia di aree boschive, comprese la creazione autorizzata e la pulizia di aree frangifuoco;
b) la produzione di colture energetiche dedicate e la relativa meccanizzazione;
c) la progettazione, l'insediamento e la gestione di impianti per la valorizzazione energetica di biomasse con opportuna certificazione ambientale fino alla taglia di 1 Mwe;
d) l'insediamento di aziende manifatturiere per la progettazione, la fabbricazione e l'assemblaggio di almeno il 70 per cento di impianti per la valorizzazione energetica delle biomasse;
e) l'innovazione tecnologica nel campo della produzione di energia da biomasse;
f) la sostituzione di caldaie a gasolio con caldaie a biomassa nelle aree non servite da rete di distribuzione di combustibile gassoso;
g) la formazione professionale di tecnici energetici con particolare riguardo all'impiego di fonti rinnovabili ed al recupero di efficienza.
Art. 4
Soggetti beneficiari1. Accedono ai contributi:
a) i soggetti che hanno dimostrata disponibilità di terreni nella Regione e che provvedono alla raccolta, preparazione e conferimento agli impianti territoriali limitrofi di valorizzazione energetica delle biomasse derivanti dalla coltivazione e pulizia degli stessi terreni;
b) le imprese zootecniche che provvedono al conferimento dei reflui ad impianti di valorizzazione energetica delle biomasse ammessi a contributo;
c) i soggetti che in forma di impresa svolgono attività di raccolta, preparazione e trasporto di biomasse per conto di terzi;
d) i soggetti che svolgono attività di gestione di impianti di valorizzazione energetica delle biomasse ammessi a contributo;
e) i soggetti che svolgono attività di formazione professionale di tecnici energetici.
2. Per i consorzi, le cooperative, le associazioni di almeno cinque produttori o altri gruppi di interesse sociale il contributo può essere maggiorato se dell'organo direttivo fa parte un
tecnico energetico di provata competenza in qualità di direttore tecnico.
Art. 5
Disposizioni accessorie1. I proprietari dei terreni, compresa la pubblica amministrazione, sono tenuti alla cura degli stessi o direttamente o incaricando imprese autorizzate che possono essere remunerate con la biomassa raccolta. In particolare i proprietari sono tenuti:
a) a mantenere puliti da erbacce, dai rami secchi, sia sugli alberi che sul suolo, e da ogni altro residuo vegetale i propri fondi;
b) ad effettuare la potatura delle siepi limitandone la larghezza, in particolare per le siepi di canne, a 1 metro;
c) a raccogliere le stoppie ed i residui di potatura;
d) a realizzare nelle zone boschive, tenendole libere da vegetazione, in particolare nelle zone a rischio di incendio, fasce antincendio ramificate in funzione dei venti estivi prevalenti ed in modo che in ogni punto la fascia adiacente non sia a distanza superiore a 2 chilometri.
2. Tutti i residui vegetali sono conferiti agli impianti di valorizzazione energetica delle biomasse.
Art. 6
Commissione regionale per le biomasse1. Con decreto del Presidente della Regione è istituita una Commissione regionale composta dai seguenti componenti designati da:
a) uno dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
b) uno dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
c) uno dall'Assessorato regionale dell'industria;
d) uno dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
e) uno dall'ARGEA;
f) uno dall'Università di Cagliari;
g) uno dall'Università di Sassari;
h) uno dal Corpo forestale della Regione.
2. I compiti della Commissione regionale sono:
a) individuare i criteri per la raccolta ed il trasporto delle biomasse;
b) individuare i criteri per le nuove coltivazioni energetiche;
c) individuare le caratteristiche ed i requisiti di affidabilità ed efficienza degli impianti per la valorizzazione energetica delle biomasse;
d) individuare le semplificazioni burocratiche necessarie per le attività di coltivazione e raccolta delle biomasse e di installazione e gestione degli impianti tenendo conto della possibilità di adottare iter di semplice notifica al posto di iter autorizzativi;
e) individuare gli incentivi per la raccolta, la coltivazione e la valorizzazione energetica delle biomasse tali da rendere le attività economicamente convenienti anche in relazione alla tipologia, all'importanza/difficoltà della raccolta ed al pregio energetico.
Art. 7
Ubicazione degli impianti1. Gli impianti per la valorizzazione energetica delle biomasse possono essere ubicati su qualunque fondo agricolo o in zone artigianali, nel rispetto delle norme ambientali.
Art. 8
Tipologie di contributi1. Sono concessi contributi in conto capitale e contributi in conto interessi in misura variabile a seconda della tipologia di intervento.
Art. 9
Domande di concessione delle agevolazioni1. Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge sono inoltrate all'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e riforma agro-pastorale.
Art. 10
Norme di attuazione1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), la Giunta regionale istituisce la Commissione regionale di cui all'articolo 6.
2. Entro novanta giorni decorrenti dalla sua istituzione la Commissione regionale svolge i propri compiti individuando tutti i parametri per l'attuazione della presente legge.
3. Entro novanta giorni dall'individuazione dei parametri di cui al comma 2 l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale emette i bandi per la concessione dei contributi previsti.
Art. 11
Norma finanziaria1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di euro 10.000.000 per ciascuna delle annualità 2010, 2011 e 2012 (UPB di nuova istituzione) a valere sulle nuove entrate di cui al riformato articolo 8 dello Statuto di autonomia.
2. I bilanci annuali provvedono alla programmazione puntuale delle risorse di cui al comma 1.
Art. 12
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.