CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 69

presentata dai Consiglieri regionali

LOTTO - COCCO Pietro - SOLINAS Antonio

il 17 settembre 2009

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23

(Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta di legge si vuole intervenire sulle norme in vigore nella nostra Regione per la tutela della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia. La legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, è una buona legge sia nei principi ispiratori sia nell'impianto complessivo, presenta però alcuni articoli che, per la loro difficoltà di applicazione, hanno impedito la sua completa attuazione.

In particolare, con la mancata istituzione sia degli ambiti territoriali di caccia (ATC) sia della predisposizione del Piano faunistico regionale, sono venuti meno i principali capisaldi su cui si basa l'impianto legislativo. Con le presenti modifiche si vogliono creare le condizioni per una completa applicazione della legge in vigore, anche in sintonia con le normative nazionali e comunitarie.

L'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1998, regolamenta la costituzione e la composizione del Comitato regionale faunistico. Al momento non fanno parte del Comitato i rappresentanti degli ambiti territoriali di caccia, previsti alla lettera n) del comma 2, in quanto non è stato ancora approvato il Piano regionale faunistico-venatorio che prevede l'istituzione degli ambiti territoriali di caccia.

A tal fine si chiede l'abrogazione della lettera n) di cui sopra, per evitare che, con la successiva adozione del Piano regionale faunistico venatorio, si debbano nominare un numero eccessivo di componenti.

Si chiede inoltre la modifica della lettera f), che attualmente prevede la nomina di "un rappresentante esperto in zoologia, agricoltura e foreste, designato da ciascuna delle province sarde".

La presente modifica prevede la nomina dei responsabili dei servizi faunistici delle amministrazioni provinciali, al fine di garantire la presenza dei tecnici che operano direttamente nel settore interessato e in stretta collaborazione con gli uffici regionali.

L'aggiunta alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 12 è motivata dalla necessità di far precedere alle eventuali attività di immissione di idonee specie selvatiche autoctone, nel territorio di competenza della provincia, un dettagliato piano di immissione che dovrà contenere (come previsto dalla direttiva regionale, approvata con delibera della Giunta regionale n. 30/13 del 20 luglio 2004):
- l'analisi ambientale e la determinazione delle vocazioni faunistiche;
- la valutazione delle consistenze e delle densità delle popolazioni;
- la scelta delle specie oggetto di ripopolamento;
- la determinazione dei quantitativi necessari di animali;
- la provenienza degli animali da immettere;
- l'individuazione delle località di immissione;
- la scelta del metodo di immissione.

La modifica della lettera h) del comma 3 dell'articolo 12 è motivata dalla necessità di dare coerenza alle disposizioni normative vigenti ed in particolare alle modifiche apportate alla legge regionale n. 23 del 1998 con le leggi regionali 11 maggio 2006, n. 4, e 5 marzo 2008, n. 3, che ampliano le competenze delle province in materia di pagamento degli indennizzi sia alle produzioni agricole e zootecniche che ittiche.

Si propone infine l'inserimento della lettera o bis), al comma 3 dell'articolo 12, al fine di assicurare, a livello provinciale, il primo intervento di recupero della fauna selvatica terrestre in difficoltà per colmare l'attuale vuoto legislativo e realizzare una rete di servizi tra il territorio provinciale e i centri regionali esistenti.

Le modifiche all'articolo 20 prevedono che la Regione, in caso di inadempienza delle province, invece che nominare un commissario, cosa mai fatta in questi 10 anni, possa procedere comunque alla predisposizione del Piano faunistico regionale.

Si propone la soppressione dell'articolo 33, in quanto l'istituto in esso previsto è in contrasto con i principi generali di tutela e gestione della fauna selvatica e non è contemplato dalla normativa nazionale vigente (legge n. 157 del 1992).

Le modifiche dell'articolo 41 sono motivate dalla necessità di dover adeguare la normativa regionale a quella nazionale vigente. Inoltre, si vuole introdurre il divieto al porto, altre che all'uso, delle munizioni spezzate a pallettoni durante le battute di caccia al cinghiale.

È nota e riconosciuta dalla gran parte dei cacciatori sardi, peraltro da sempre attenti al significato sportivo da loro dato all'esercizio della caccia, la maggiore pericolosità delle munizioni spezzate a pallettoni, utilizzate nella caccia al cinghiale.

Uno dei maggiori ostacoli alla redazione dei Piani faunistici provinciali e, conseguentemente, di quello regionale, è determinato dal fatto che gli ambiti territoriali di caccia attualmente previsti dalla norma devono essere di dimensioni sub provinciali e gestiti da altrettanti comitati ad hoc; le modifiche all'articolo 52 sono volte a superare questo vincolo, a suo tempo pensato per l'assetto istituzionale a 4 province, prevedendo una semplificazione e razionalizzazione.

Gli ATC coincidenti con il territorio provinciale consentono di avere ambiti più ampi, gestiti da un unico soggetto (il Comitato faunistico provinciale) che ha già in sé rappresentate tutte le componenti interessate. Questo anche nello spirito di una riduzione degli organismi di governo e gestione del territorio.

Le province potranno comunque istituire al loro interno distretti faunistico-venatori che tengano conto delle peculiarità e delle esigenze specifiche del territorio, sulla base di valutazioni delle caratteristiche faunistico-ambientali dei luoghi, delle consuetudini, delle tradizioni locali e pertanto della pressione venatoria esercitabile sul territorio, così come sarà poi esplicitato in dettaglio dal regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale n. 23 del 1998, all'articolo 104.

La modifica dell'articolo 104 si rende necessaria al fine di svincolare il regolamento di attuazione della legge regionale n. 23 del 1998 al Piano regionale faunistico-venatorio e consentire la regolamentazione necessaria ed urgente degli istituti contenuti nella stessa legge.

A seguito della semplificazione gestionale, è opportuno prevedere l'abrogazione esplicita degli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 1998, relativi alla composizione e istituzione dei comitati direttivi degli ATC e al funzionamento degli stessi, in quanto di fatto sostituiti dal Comitato faunistico provinciale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche alla
legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:
"f) il responsabile del servizio faunistico-venatorio di ciascuna amministrazione provinciale;".

2. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:
"g) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;".

3. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole "specie selvatiche autoctone" sono aggiunte le seguenti: "sulla base di appositi piani di ripopolamento".

4. Alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole "danni alle colture" sono aggiunte le seguenti: "e produzioni zootecniche e ittiche".

5. Dopo la lettera o) del comma 3 dell'articolo 12, è aggiunta la seguente:
"o bis) ad assicurare il recupero della fauna selvatica ferita mediante realizzazione di centri di pronto intervento sulla base di apposite linee guida.".

6. L'articolo 17 è soppresso.

7. L'articolo 18 è soppresso.

8. Il comma 3 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di inerzia da parte delle province nell'adempimento di cui al comma 2, trascorso il termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvia comunque le procedure per la predisposizione del Piano faunistico regionale.".

9. Il comma 4 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
"4. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte delle province, e comunque trascorsi i termini di cui ai precedenti commi, elabora, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato faunistico regionale, la proposta di piano regionale faunistico-venatorio.".

10. L'articolo 33 è soppresso.

11. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Le superfici interessate dalle aziende agrituristico-venatorie non possono essere contigue alle superfici delle zone permanenti di protezione, ripopolamento e cattura. La distanza delle linee di confine non può essere inferiore a 1.000 metri.".

12. Il comma 1 dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:
"1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.".

13. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore a millimetri 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6. Può essere consentito l'uso dell'arco e del falco sulla base di apposito regolamento.
1 ter. Durante le battute al cinghiale è fatto divieto di porto e utilizzo di cartucce a carica spezzata (pallettoni).".

14. Il comma 3 dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:
"3. Gli ambiti territoriali di caccia (ATC) coincidono con i confini delle province e sono gestiti dai Comitati faunistici provinciali i quali svolgono anche le funzioni dei Comitati direttivi degli ATC. All'interno di ogni ATC possono essere individuati i distretti faunistico-venatori, sulla base di quanto stabilito dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 104.".

15. Nel comma 1 dell'articolo 104, le parole: "che viene adottato contestualmente al Piano faunistico-venatorio regionale" sono abrogate.