CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 68
presentata dai Consiglieri regionali
RASSU - PITEA - CAMPUS - RODIN - CONTU Mariano Ignazio - PIRAS - GRECO - SANNA Paolo Terzo - SANJUST - LAI - DE FRANCISCI - PITTALIS
il 17 settembre 2009
Norme per la tutela del decoro ambientale e paesaggistico delle zone di sosta e degli spazi adiacenti alla rete viaria della Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Col progetto "Sardegna fatti bella" la Regione autonoma della Sardegna ha inutilmente tentato di porre fine all'indecoroso spettacolo delle discariche, create dall'inciviltà di chi utilizza gli spazi pubblici adiacenti le nostre strade come discarica personale, depositandovi ogni tipo di suppellettili, rifiuti, gomme in disuso, materiali di ogni genere, originando l'indecoroso ed incivile spettacolo che chiunque ha la sfortuna di percorrere le nostre strade, prima fra tutte la strada statale 131 da Porto Torres a Cagliari, può "ammirare".
Inutili quindi le campagne pubblicitarie, ed i milioni di euro che la Regione Sardegna continua a spendere cercando di arginare questo grave fenomeno di inciviltà.
Vano, ancora di più, l'impegno di amministratori e funzionari comunali preposti per competenza a porre rimedio all'azione costante di chi, con la propria ignoranza ed inciviltà, continua ad inquinare e deturpare il territorio, trasformandolo in discariche abusive.
La presente norma si propone di affidare, a soggetti pubblici o concessionari di servizi sul territorio, primi tra tutti i comuni, le province, i gestori di strade statali, provinciali, comunali, l'onere del controllo e del mantenimento delle condizioni ambientali dei siti nonché l'obbligo di provvedere al ripristino delle stesse rivalendosi, ove possibile, sui responsabili individuati e sanzionati.
Nessun dubbio sull'interesse primario delle popolazioni che insistono su un determinato territorio a veder rispettato e rispettare il proprio ambiente, ma nessun dubbio sull'esigenza di porre comunque a carico dei soggetti pubblici e dei concessionari, l'onere del ripristino delle condizioni ambientali deteriorate posto che su tali soggetti incide l'obbligo della vigilanza, della prevenzione e dell'eventuale repressione delle violazioni.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Smaltimento dei rifiuti1. In tutto il territorio regionale è proibito smaltire rifiuti al di fuori delle discariche autorizzate ovvero senza il ricorso ai servizi approntati o appaltati dai soggetti pubblici previsti dalla legge. E altresì vietato, senza le necessarie autorizzazioni e al di fuori delle concessioni o appalti per lo smaltimento dei rifiuti, il trasporto di rifiuti con qualsiasi mezzo e al di fuori dei centri abitati, di materiali e/o beni mobili dismessi da rottamare, sia domestici che di altra natura compreso ogni tipo di rifiuto solido o liquido inquinante.
2. Il trasporto di rifiuti può essere effettuato dai privati cittadini purché regolarmente autorizzati dall'autorità comunale competente e muniti di regolare bolla di accompagnamento regolarmente vistata recante la descrizione dettagliata del materiale trasportato, il giorno, l'ora del trasporto e l'itinerario.
3. Con apposite ordinanze, i sindaci indicano i centri di raccolta o di discarica, gli orari e le giornate di conferimento dei materiali a rifiuto.
4. Chiunque viola le presenti disposizioni e i contenuti delle ordinanze municipali, ferme restando le norme generali che disciplinano la materia, è soggetto a un'ammenda non inferiore ai 2.500 euro e non superiore a 5.000 euro a seconda del grado di inquinamento prodotto e dei costi necessari per il ripristino delle condizioni ambientali alterate. Con l'ammenda può essere disposto anche il sequestro del mezzo utilizzato per il trasporto del materiale abbandonato.
5. I comuni, le province, gli enti gestori di strade o comunque titolari di concessioni per l'uso di suolo pubblico, ripristinano le condizioni ambientali violate contestualmente all'accertamento dell'avvenuto abbandono di rifiuti.