CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 66

presentata dai Consiglieri regionali

DE FRANCISCI - DIANA Mario

il 10 settembre 2009

Promozione di un sistema di formazione continua

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Regione Sardegna promuove la diffusione della formazione continua, volta in particolar modo:
- alla valorizzazione delle risorse e del patrimonio storico e culturale locale;
- alla realizzazione di un'offerta di servizi e di interventi differenziati, che hanno quale obiettivo quello di ampliare i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche in riferimento all'educazione degli adulti;
- al raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
- al riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio.

L'articolo 1 prevede l'istituzione dell'Albo regionale dei formatori.

L'articolo 2 stabilisce i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo.

L'articolo 3 prevede l'istituzione del servizio di formazione continua negli istituti scolastici a partire dalla scuola primaria fino alle medie superiori. Tale servizio potrà collaborare con gli enti locali e le agenzie pubbliche e private che abbiano finalità analoghe o complementari. Esso si esplicherà nella organizzazione di strutture e attività di supporto e sostegno alla realizzazione di programmi di formazione continua e diffusione culturale rivolte ai cittadini sardi ancorché non impegnati in specifiche attività di studio.

L'articolo 4 prevede che i responsabili del servizio di formazione continua siano nominati dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e, di concerto con le istituzioni scolastiche dell'istituto presso cui il servizio viene esplicato e con gli enti locali e le agenzie pubbliche e private che abbiano finalità analoghe o complementari, dovranno provvedere alla predisposizione di un apposito programma di attività che dovrà essere sottoposto alla approvazione dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

L'articolo 5 assegna all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport la predisposizione, annualmente, di un programma di interventi infrastrutturali e dotazioni tecniche destinati a dotare i servizi di formazione continua di attrezzature e spazi per la realizzazione di musei, mediateche, biblioteche, sale musicali e teatri, centri internet e multimediali.

L'articolo 6 stabilisce la dotazione finanziaria necessaria al funzionamento della presente proposta di legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Istituzione dell'Albo regionale dei formatori

1. A cura e presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport è istituito l'Albo regionale dei formatori.

 

Art. 2
Requisiti

1. All'Albo regionale dei formatori accedono, previa domanda, i cittadini sardi che:
a) abbiano conseguito la laurea o titolo equivalente abilitante all'insegnamento;
b) dimostrino di aver effettuato attività di insegnamento per almeno diciotto mesi (due anni scolastici), nei cinque anni precedenti alla domanda di iscrizione.

 

Art. 3
Servizi di formazione continua

1. Presso gli istituti di scuola primaria, media inferiore e media superiore, è istituito un servizio di formazione continua e diffusione culturale.

2. Il servizio, anche in collaborazione con gli enti locali e le agenzie pubbliche e private che abbiano finalità analoghe o complementari, si esplica nella organizzazione di strutture e attività di supporto e sostegno alla realizzazione di programmi di formazione continua e diffusione culturale rivolte ai cittadini sardi ancorché non impegnati in specifiche attività di studio. In particolare, attua iniziative di:
a) diffusione e promozione scientifica e tecnologica;
b) educazione informatica;
c) educazione sportiva;
d) corsi di lingue, musica, recitazione;
e) attività di educazione alimentare, ambientale e prevenzione sanitaria;
f) promozione della cultura imprenditoriale;
g) aggiornamento professionale e del lavoro.

3. Il servizio è esercitato attraverso l'utilizzo dei formatori di cui all'apposito Albo regionale, previa predisposizione di una graduatoria annuale di merito.

 

Art. 4
Programmi di iniziativa annuale

1. I responsabili del servizio di formazione continua nominati dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, provvedono, di concerto con le istituzioni scolastiche dell'istituto presso cui il servizio viene esplicato e con gli enti locali e le agenzie pubbliche e private che abbiano finalità analoghe o complementari, alla predisposizione di un programma di attività che è sottoposto alla approvazione dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

2. Il programma prevede la quantificazione delle spese previste, la dotazione di mezzi e strutture che si intende utilizzare, le finalità e gli obiettivi che si intende conseguire, la eventuale programmazione pluriennale delle attività.

 

Art. 5
Programmi regionali di infrastrutturazioni
e dotazioni tecniche

1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport predispone annualmente un programma di interventi infrastrutturali e dotazioni tecniche destinato a dotare i servizi di formazione continua di attrezzature e spazi per la realizzazione di:
a) musei, esposizioni e mostre, anche virtuali attraverso l'utilizzo di strumenti e sistemi informatici;
b) mediateche;
c) biblioteche;
d) sale musicali e teatri;
e) centri internet e multimediali;
f) altri sistemi e iniziative ritenuti utili per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge.

2. Sono privilegiati i programmi che prevedano il recupero di beni del patrimonio storico, culturale e architettonico locale.

 

Art. 6
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 20.000.000 annui.

2. Alle stesse spese si fa fronte con quota parte delle entrate regionali derivanti dall'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).