CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 65
presentata dai Consiglieri regionali
STERI - CAPELLI - BIANCAREDDU - CAPPAI - CONTU Felice - MILIA - OBINU
il 10 settembre 2009
Consulta di garanzia regionale
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il presente progetto di legge mira ad istituire una Consulta di garanzia che svolga una serie di funzioni con carattere di imparzialità e di terzietà. Si tratta di un'esigenza in questo momento particolarmente sentita atteso che, da un lato, da alcuni anni l'istituto del difensore civico non è funzionante e, dall'altro, la dichiarazione di incostituzionalità della promulgazione della legge statutaria regionale non consente di avvalersi di altro strumento allo scopo ivi previsto.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Istituzione e composizione della Consulta1. É istituita, presso il Consiglio regionale, la Consulta di garanzia regionale, organo indipendente di garanzia e di alta consulenza della Regione.
2. La Consulta di garanzia è composta da tre membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti. Qualora dopo i primi due scrutini non si raggiunga il quorum richiesto, si procede a votazione con voto limitato; risultano eletti i tre più votati.
3. I componenti della Consulta sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, tra gli avvocati dello Stato, anche a riposo, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche e tra gli avvocati con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione.
4. La carica di componente della Consulta è incompatibile con altre cariche pubbliche e con l'esercizio delle professioni e del commercio. I pubblici dipendenti provvedono a richiedere il collocamento fuori ruolo o in aspettativa secondo i rispettivi ordinamenti.
5. Per tutta la durata del mandato ai componenti della Consulta è corrisposta un'indennità determinata con decreto del Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza.
6. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale. Resta in carica sei anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.
7. La Consulta elegge fra i suoi componenti il presidente, che dura in carica tre anni e non è rieleggibile. La prima riunione è convocata dal componente più anziano di età.
8. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assicura alla Consulta le strutture, i mezzi e le risorse umane necessari all'esercizio delle proprie funzioni.
9. Con regolamento interno la Consulta disciplina il proprio funzionamento.
Art. 2
Funzioni della Consulta1. La Consulta esercita le seguenti funzioni:
a) esprime parere sulla conformità alla Costituzione, allo Statuto speciale e alla normativa comunitaria delle delibere legislative, prima della loro promulgazione, ove ne faccia richiesta il Presidente del Consiglio regionale, un quarto dei componenti del Consiglio regionale, la Commissione consiliare competente per materia, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali; in caso di parere negativo la delibera è rinviata al Consiglio regionale per il riesame;
b) esprime, prima della loro emanazione, parere sulla legittimità degli atti di natura regolamentare e sugli atti di carattere generale di particolare rilevanza, quando lo richiedano il Presidente del Consiglio regionale, un quarto dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali; in caso di parere di illegittimità, il regolamento o l'atto di carattere generale è rinviato all'organo che l'ha deliberato, che può nuovamente adottarlo motivando;
c) esprime parere sui conflitti di competenza tra organi della Regione, su richiesta di uno degli organi coinvolti nel conflitto;
d) decide sulla regolarità e sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa legislativa popolare e dei referendum;
e) sollecita, ove occorra, l'adeguamento della legislazione regionale alle nome costituzionali, ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali ed alla normativa comunitaria;
f) si pronuncia sulla sussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge per il Presidente, i consiglieri e gli assessori;
g) esercita le funzioni già assegnate al difensore civico dalla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 (Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna) e successive modifiche ed integrazioni;
h) esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge.2. I pareri sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 3
Abrogazioni1. Sono abrogati gli articoli 1 e da 12 a 16 della legge regionale n. 4 del 1989.
Art. 4
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2010; agli stessi si fa fronte:
a) quanto ad euro 50.000 mediante utilizzo delle risorse già destinate alla legge regionale n. 4 del 1989, articolo 3;
b) quanto ad euro 100.000 con l'utilizzo di quota parte delle compartecipazioni di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).