CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 62

presentata dai Consiglieri regionali

STERI - CAPELLI - BIANCAREDDU - CAPPAI - MILIA - OBINU

l'8 settembre 2009

Disposizioni di adeguamento della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11, già modificata con la legge regionale 14 settembre 1993, n. 43, contenente norme per le provvidenze a favore dei nefropatici

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge ha lo scopo di provvedere ad introdurre taluni urgenti adattamenti e adeguamenti delle disposizioni finanziarie di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11, già modificata con la legge regionale 14 settembre 1993, n. 43, contenente norme per le provvidenze a favore dei nefropatici.

Ciò in attesa della presentazione e dell'approvazione di una nuova proposta di legge che provveda a ridisciplinare integralmente la materia.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 1985

1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici), sono così ulteriormente modificate:
a) al terzo comma dell'articolo 1, dopo le parole "e/o l'intervento" sono inserite le parole "e/o le visite di controllo";
b) al quarto comma dell'articolo 1, dopo le parole "dialitico domiciliare" sono inserite le parole "e peritoneale";
c) al primo comma dell'articolo 3, dopo le parole "o universitaria" sono inserite le parole "o comunque presso struttura accreditata";
d) le lettere da a) a d) del primo comma dell'articolo 4, sono così sostituite:
"a) sino ad euro 25.000 per nuclei familiari fino a due persone;
b) sino ad euro 32.000 per nuclei familiari fino a quattro persone;
c) sino ad euro 48.000 per nuclei familiari fino sei persone;
d) sino ad euro 60.000 per nuclei familiari oltre sei persone.";
e) al secondo comma dell'articolo 4, dopo le parole "di reddito" sono inserite le parole. "e gli importi degli assegni mensili";
f) le lettere da a) a c) del quinto comma dell'articolo 4, sono così sostituite:
"a) euro 500 ai nefropatici privi di reddito;
b) euro 350 ai nefropatici con reddito netto effettivo annuo fino ad euro 6.000;
c) euro 300 ai nefropatici compresi nelle fasce di reddito di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al primo comma";
g) al primo alinea dell'undicesimo comma dell'articolo 6, dopo le parole "ai nefropatici" sono inserite le parole "e ai trapiantati";
h) al primo alinea del primo comma dell'articolo 6, dopo le parole "frazione di residenza" sono inserite le parole "a partire dal quindicesimo chilometro di distanza dal comune o frazione di residenza,";
i) al primo alinea del primo comma dell'articolo 6, dopo le parole "trattamento dialitico" sono inserite le parole "o visite di controllo. Il rimborso è riconosciuto nella stessa misura e con le stesse modalità ai nefropatici in regime di terapia conservativa e ai donatori d'organo da vivente che si recano negli ambulatori di nefrologia ubicati nel territorio regionale per le visite periodiche, sempre sulla base di idonea certificazione sanitaria";
l) al secondo alinea del primo comma dell'articolo 6, dopo le parole "ai nefropatici" sono inserite le parole "e ai trapiantati";
m) all'ultimo alinea del secondo comma dell'articolo 6, le parole "di lire 150.000" sono sostituite dalle parole "di euro 100";
n) dopo l'ultimo alinea del secondo comma dell'articolo 6, è aggiunto il seguente: "nella misura di euro 150 mensili ai nefropatici residenti in comuni diversi dalla sede del servizio dialisi, distanti almeno quindici chilometri dal comune o frazione di residenza";
o) le lettere da a) a d) del quarto comma dell'articolo 6, sono così sostituite:
"a) nella misura di euro 15, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti almeno quindici chilometri dal comune o frazione di residenza;
b) nella misura di euro 20, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti da trenta a novanta chilometri dal comune o frazione di residenza;
c) nella misura di euro 25, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che necessitano di recarsi presso un presidio di trattamento dialitico ubicato in Sardegna, distante oltre novanta chilometri dal comune o frazione di residenza;
d) nella misura di euro 70, per ogni giorno di dialisi ai nefropatici che si recano presso presidi di trattamento dialitico ubicati fuori della Sardegna.";
p) al secondo comma dell'articolo 9, le parole "di lire 2.000.000" sono sostituite dalle parole "di euro 1.500";
q) al primo alinea del terzo comma dell'articolo 11, le parole "di lire 50.000" sono sostituite dalle parole "di euro 40";
r) al secondo alinea del terzo comma dell'articolo 11, le parole "di lire 80.000" sono sostituite dalle parole "di euro 70";
s) al terzo alinea del terzo comma dell'articolo 11, dopo le parole "di trapianto" sono aggiunte le parole "o presso altro centro specializzato"; inoltre, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il rimborso, inoltre, è corrisposto nella stessa misura e con le stesse modalità all'accompagnatore ed all'eventuale donatore d'organi";
t) dopo il terzo alinea del terzo comma dell'articolo 11, è aggiunto il seguente: "è corrisposto anche il rimborso delle spese di spedizione dei campioni di sangue e/o siero che vengono inviati al centro di riferimento per il trapianto renale, al fine di tenere aggiornata la lista d'attesa";
u) al secondo alinea del secondo comma dell'articolo 13, le parole "lire 250.000" sono sostituite dalle parole "euro 250";
v) al terzo alinea del secondo comma dell'articolo 13, le parole "lire 300.000" sono sostituite dalle parole "euro 260";
z) al primo comma dell'articolo 16, dopo la parola "istituzionali" sono aggiunte le parole "ammontante ad euro 30.000 annui".

 

Art. 2
Norma finanziaria

1. Alle disposizioni di cui all'articolo 1, valutate in euro 700.000 e si fa fronte con le entrate del titolo III dello Statuto. Tali disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 2010.