CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 61

presentata dai Consiglieri regionali

URAS - BEN AMARA - SECHI - ZEDDA Massimo - ZUNCHEDDU

il 7 settembre 2009

Norme in materia di organizzazione e personale. Accorpamento e razionalizzazione delle disposizioni regionali relative al funzionamento degli apparati amministrativi dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie della Regione

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge mira ad operare, introducendo i necessari adeguamenti alla nuova realtà culturale, economica e sociale dell'Isola, ad oltre 15 anni di distanza dalla approvazione della delega 23 ottobre 1992, n. 421, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ad oltre 10 dalla promulgazione della legge regionale n. 31 del 1988, una forte razionalizzazione della normativa regionale in materia di personale e organizzazione dell'amministrazione centrale, delle agenzie e degli enti pubblici non economici della Regione. Ciò anche in considerazione delle novità già introdotte nella legislazione nazionale da circa 8 anni con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nuovo testo unico sul pubblico impiego.

In particolare, partendo dall'elaborazione già presente nella normativa regionale attualmente in vigore, il testo che segue intende introdurre alcuni contenuti significativi riguardanti, in particolare:

    1. una accentuata autonomia delle funzioni di direzione delle strutture burocratiche dai tempi di insediamento e durata del Presidente della Regione e della Giunta, evitando la pratica del cosiddetto spoil system, superando le circostanze normative che potrebbero determinare una totale subalternità della responsabilità operativa dei dirigenti a discapito dell'obbligo costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa; compito dei dirigenti, nel nostro sistema, è infatti quello di garantire ad ogni cittadino le prestazioni della pubblica amministrazione stabilite dalla legge;

    2. l'obbligo delle strutture alla puntuale tempestiva attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate dagli organi della Regione e, per quanto di loro competenza, dallo Stato e dall'Unione europea, al fine di evitare i pesanti costi relativi al ricorrente contenzioso che ad oggi deriva dalla mancata applicazione delle normative vigenti;

    3. l'istituzione di strutture speciali di intervento straordinario per l'accelerazione della spesa e il superamento delle situazioni di paralisi amministrativa ed operativa e per la immediata costituzione delle strutture preposte all'esercizio di nuove funzioni e compiti derivanti da processi di trasferimento di competenze dallo Stato;

    4. la migliore organizzazione delle risorse professionali con la definizione di un unico comparto contrattuale a mobilità facilitata, articolato in ruoli distinti, ricomprendente l'amministrazione centrale, gli enti e le agenzie regionali;

    5. il potenziamento delle attività di controllo di gestione e ispettive;

    6. un migliore e più incisivo ruolo del Consiglio regionale in materia di verifica delle attività delle strutture di direzione politica e di direzione burocratica della Regione, in via generale per il tramite della Commissione consiliare competente, attraverso la produzione di relazioni periodiche scritte e di una seduta obbligatoria a metà mandato;

    7. nuove procedure di definizione delle dotazioni organiche e di accesso agli impieghi;

   8. nuove procedure di relazione con le organizzazioni sindacali del personale, avuto riguardo a specifiche categorie professionali.

Il provvedimento è articolato in sette distinti titoli. Nel titolo I sono contenute le disposizioni generali, nel titolo II quelle relative alla organizzazione, nel III i rapporti sindacali e le disposizioni sulla direzione politica e amministrativa, nel titolo IV quelle sul rapporto di lavoro, nel V le modalità di accesso agli impieghi, nel VI la contrattazione e nel VII le norme transitorie e finali.
Gran parte dei contenuti riportati, con le ritenute necessarie attualizzazioni, sono riferibili alle norme di cui alla legge regionale n. 31 del 1988 e al decreto legislativo n. 165 del 2001.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge riordina e razionalizza la normativa regionale in materia di personale e organizzazione dell'amministrazione centrale, delle agenzie e degli enti pubblici non economici della Regione autonoma della Sardegna, avuto riguardo ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, se non contrastano con norme in vigore di esclusiva competenza legislativa della Regione.

3. I rapporti tra fonti del diritto e disposizioni dei contratti collettivi sono regolamentati avuto riguardo al decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 2, commi 2 e 3.

 

Art. 2
Fonti

1. L'amministrazione e gli enti sono ordinati secondo le disposizioni della legge regionale ovvero, sulla base delle medesime, mediante normativa regolamentare e atti di organizzazione.

2. In particolare sono regolate dalla legge ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi da essa stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:
a) le responsabilità giuridiche dei singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
b) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
e) gli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
d) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
e) i ruoli e le dotazioni organiche e la loro consistenza complessiva;
f) le incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
g) la garanzia della libertà d'insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali, di seguito denominati "dipendenti" o "personale", è disciplinato dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II, del libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

4. Eventuali leggi regionali che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali possono essere derogate da successivi contratti collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge non disponga espressamente in senso contrario al fine di tutelare gli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

5. I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti sono regolati contrattualmente. L'attribuzione di trattamenti economici avviene mediante contratti collettivi o, alle condizioni da questi previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

6. Gli atti di organizzazione di carattere generale che non abbiano natura regolamentare, sono approvati dalla Giunta regionale previa acquisizione del relativo parere da parte della Commissione consiliare permanente competente in materia di organizzazione e di personale regionale, la quale lo rende entro quindici giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine i predetti atti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e acquistano efficacia.

 

Art. 3
Ruoli organici

1. Il personale, in attuazione dello Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal decreto legislativo n. 165 del 2001, è distinto nei ruoli organici dell'amministrazione centrale, costituita dalla Presidenza e dagli assessorati, degli enti pubblici non economici e delle agenzie della Regione autonoma della Sardegna. Al personale dei predetti ruoli, salvo diverse disposizioni di legge, si applicano le medesime normative e i medesimi contratti collettivi di lavoro.

2. Tutte le competenze in materia di personale, di organizzazione e di collaborazione professionale sono esercitate, secondo quanto stabilito dalla legge, dalla Giunta regionale, dal competente Assessore e dalla relativa direzione generale.

 

Titolo II
Organizzazione

Capo I
Strutture organizzative, anche speciali o di natura straordinaria

Art. 4
Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa della Regione è articolata in:
a) direzioni generali;
b) altre strutture e posizioni di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale, rispettivamente denominate servizi e settori.
La Giunta regionale, sulla base di specifiche disposizioni di legge, è autorizzata altresì ad istituire specifici nuclei di intervento con funzioni di natura straordinaria anche di livello dirigenziale.

2. La Giunta regionale determina:
a) gli indirizzi generali in materia di organizzazione e gestione del personale;
b) l'articolazione delle direzioni generali in strutture organizzative di livello dirigenziale, la loro istituzione, denominazione e competenza.
Il limite numerico delle direzioni generali e delle posizioni di livello dirigenziale è stabilito dalla legge.

3. I dirigenti preposti alle direzioni generali, ciascuno per la rispettiva struttura, e nel rispetto degli indirizzi fissati dagli organi di cui al comma 2, possono proporre l'istituzione di posizioni di livello non dirigenziale, e individuarne la denominazione e la competenza. Tali posizioni sono istituite con provvedimento dell'Assessore competente nel relativo ramo di amministrazione.

 

Capo II
Strutture speciali

Art. 5
Gabinetto del Presidente

1. Il Gabinetto del Presidente è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente dallo Statuto speciale e dalle altre norme di legge, non affidate dalla stessa legge alle direzioni generali della Presidenza della Regione.

2. Il Gabinetto del Presidente della Regione è preposto, in particolare, all'esercizio delle funzioni di supporto alle relazioni con il Consiglio regionale, ai rapporti con i parlamentari nazionali ed europei eletti in Sardegna, al coordinamento delle attività degli assessori componenti la Giunta regionale.

3. Il Gabinetto del Presidente è costituito dal personale preposto all'esercizio delle funzioni di supporto alle attività politico-amministrative della Giunta regionale, ai rapporti con gli organismi statali e sovranazionali, al coordinamento della programmazione e dell'utilizzo delle risorse comunitarie, nonché al coordinamento dell'attività di comunicazione istituzionale di competenza dei diversi assessorati, fatta salva la specifica normativa e l'autonomia dell'Ufficio stampa della Regione.

4. La direzione del Gabinetto del Presidente è affidata al capo di gabinetto.

 

Art. 6
Uffici di gabinetto degli assessori

1. È istituito, per ognuno dei componenti della Giunta regionale, un ufficio di gabinetto, col compito di assistere i componenti medesimi nei rapporti esterni e in quelli con gli apparati politici ed amministrativi e fornire un supporto tecnico-professionale idoneo ad assicurare l'analisi e il perseguimento degli obiettivi programmati. L'ufficio è diretto dal capo di gabinetto che può operare su delega dell'Assessore.

 

Art. 7
Norme generali sugli uffici di gabinetto e sulla loro composizione

1. Gli uffici di gabinetto svolgono, tra l'altro, le funzioni e i compiti di cui alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale), articolo 10. I predetti uffici sono composti secondo quanto stabilito dalla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), articoli 27 e 28.

2. Il personale degli uffici di gabinetto è scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale o tra il personale degli enti e delle agenzie regionali o degli enti pubblici posto a disposizione dell'Amministrazione regionale, limitatamente alla durata dell'incarico presso l'ufficio di gabinetto, in posizione di comando o di aspettativa o con altra analoga formula secondo i rispettivi ordinamenti.

3. Gli uffici di gabinetto sono costituiti da:
a) un capo di gabinetto;
b) un segretario particolare;
c) un consulente;
d) un addetto di gabinetto di qualifica direttiva;
e) un addetto di segreteria;
f) non più di due impiegati anche di qualifica inferiore a quella direttiva ed un commesso.

4. Nel Gabinetto del Presidente della Regione, il numero delle unità di cui alle lettere d), e) ed f) può essere elevato rispettivamente a tre, due e quattro, mentre il numero dei commessi può essere elevato fino a quattro.

5. Il capo di gabinetto, il segretario particolare ed i consulenti che devono essere dotati di alta e specifica professionalità, possono essere scelti fra i funzionari in servizio presso le amministrazioni regionali o altre amministrazioni pubbliche; in quest'ultimo caso è posto a disposizione in posizione di comando, o anche fra estranei all'Amministrazione regionale.

6. Ai capi di gabinetto, per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico pari a quello fondamentale e accessorio percepito dal direttore generale con venti anni di anzianità di servizio.

7. Ai consulenti compete il trattamento economico previsto per i dirigenti di staff.

8. Ai segretari particolari spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per i funzionari della qualifica direttiva oltre alla indennità di gabinetto.

9. Per il personale di gabinetto proveniente da altre amministrazioni il trattamento economico non può comunque essere inferiore a quello in godimento nell'amministrazione di provenienza.

10. Il trattamento economico del restante personale degli uffici di gabinetto è quello corrispondente alle qualifiche funzionali di appartenenza, oltre all'indennità di gabinetto.

 

Art. 8
Nucleo per gli interventi straordinari

1. È istituito, nell'ambito delle strutture speciali dell'amministrazione centrale, il nucleo per gli interventi straordinari per l'accelerazione delle procedure amministrative e di spesa e per l'impianto di nuove strutture, anche in relazione all'esercizio di competenze sopravvenute in relazione al trasferimento di funzioni e compiti da altri livelli istituzionali. Tale nucleo è costituito da dipendenti regionali aventi le necessarie qualifiche professionali e comprovata esperienza nelle materie oggetto degli interventi. I predetti dipendenti, inseriti a domanda in apposito elenco, aggiornato annualmente, di norma svolgono l'attività di servizio nelle strutture di appartenenza e sono assegnati al nucleo in via temporanea e per il tempo necessario all'espletamento dei compiti attribuiti. Tale assegnazione è disposta dal responsabile del nucleo, nominato dalla Giunta regionale tra il personale in servizio presso le amministrazioni regionali o altre amministrazioni pubbliche, o anche fra estranei all'Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti di alta professionalità e comprovata esperienza pluriennale in materia di procedure amministrative e direzione di strutture complesse; in tale ultimo caso è posto a disposizione in posizione di comando.

2. Al personale di cui al presente articolo è riconosciuta nel periodo necessario alla attuazione degli interventi una indennità retributiva pari a quella riconosciuta al personale di cui all'articolo 7, comma 10.

 

Art. 9
Servizio trasparenza e comunicazione
della Regione

1. Il servizio trasparenza e comunicazione della Regione è istituito in Direzione generale della trasparenza amministrativa presso la Presidenza della Regione. Essa definisce gli standard di contenuto e operativi a cui si attengono le strutture per la trasparenza amministrativa degli assessorati, degli enti e delle agenzie della Regione. Alla Direzione generale sono comunicati, a tal fine, i nominativi dei responsabili delle strutture, le loro sedi ed orari d'ufficio, le modalità di contatto con il pubblico, l'elenco del personale impiegato.

2. Il contingente di cui alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), articolo 11, comma 2, al fine di assicurare completa e tempestiva informazione concernente le attività degli enti e delle agenzie regionali, è incrementato di dieci unità. Tali unità aggiuntive operano nell'ambito della competente struttura dell'amministrazione centrale e sono assunte mediante pubblico concorso tra gli iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e successive modificazioni. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge è bandito il relativo concorso.

 

Titolo III
Rapporti sindacali e direzione politica e amministrativa

Capo I
Rapporti sindacali e direzione politica e amministrativa

Art. 10
Criteri di organizzazione

1. L'amministrazione centrale, gli enti e le agenzie regionali assumono ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 2, comma 1.

2. Nelle materie soggette alla disciplina del Codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'amministrazione e gli enti operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti alla organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro, con l'obbligo della preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali del personale più rappresentative in ambito regionale e nazionale.

 

Art. 11
Rapporti sindacali

1. I contratti collettivi regionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione delle rappresentanze sindacali.

2. L'amministrazione centrale, gli enti e le agenzie regionali informano le rappresentanze sindacali, nei casi e modi previsti dai contratti collettivi regionali, sugli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro e sulla qualità dell'ambiente di lavoro e comunque nei seguenti casi:
a) attuazione delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità;
b) provvedimenti di determinazione delle dotazioni organiche;
c) attuazione dei processi di mobilità tra amministrazioni regionali e tra sedi diverse della medesima amministrazione, e tra comparti contrattuali diversi;
d) provvedimenti di gestione provvisoria delle dotazioni organiche;
e) determinazioni sull'attribuzione dei trattamenti economici accessori;
f) definizione del codice di comportamento dei dipendenti dell'amministrazione e degli enti;
g) fissazione del contingente dei posti da mettere a concorso.

3. Nei casi di cui alle lettere a), c) ed f) del comma 2, e negli altri casi previsti dai contratti collettivi, l'amministrazione centrale e quelle degli enti e delle agenzie hanno l'obbligo di confronto con le rappresentanze sindacali, anche su loro richiesta, per l'esame delle relative materie e la definizione delle conseguenti intese. L'esame, se i contratti collettivi non dispongono diversamente, si conclude nel termine tassativo di sessanta giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini, in mancanza di intesa, le amministrazioni assumono comunque le proprie autonome determinazioni.

 

Art. 12
Gestione delle risorse umane

1. L'amministrazione centrale, gli enti e le agenzie regionali, nella gestione delle risorse umane:
a) garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro;
b) definiscono criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3);
c) curano la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale, anche a sostegno ed in attuazione dei processi di mobilità;
d) possono erogare trattamenti economici accessori solo se corrispondono a prestazioni effettivamente rese.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane, attraverso coordinati processi di mobilità interna ed esterna, ivi compresa la mobilità verso altre pubbliche amministrazioni, aziende o società private del personale che venga a trovarsi in esubero in conseguenza di deleghe e di trasferimenti di funzioni alle medesime amministrazioni, aziende o società, da attuarsi sentite le associazioni degli enti locali eventualmente interessate e le organizzazioni sindacali di categoria e con la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale soggetto a mobilità.

 

Art. 13
Pari opportunità

1. L'amministrazione centrale, gli enti e le agenzie, al fine di garantire pari opportunità per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro:
a) riservano a ciascuno dei sessi, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti nella formazione degli elenchi per la composizione delle commissioni di concorso;
b) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale al loro numero.

2. Le amministrazioni regionali adottano tutte le misure occorrenti per l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità. Nell'attribuzione degli incarichi di responsabilità delle strutture dirigenziali e non dirigenziali si provvede promuovendo la presenza paritaria di entrambi i generi, ciascuno dei quali deve comunque essere rappresentato almeno nella misura del 40 per cento.

 

Art. 14
Direzione politica e direzione amministrativa

1. La Giunta regionale, il Presidente e gli assessori, secondo le rispettive competenze, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare da parte dell'amministrazione ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni e atti analoghi a essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti e al Consiglio di Stato;
g) gli altri compiti ed atti indicati dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e dalla presente legge.

2. Negli enti e nelle agenzie tali funzioni sono esercitate dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo spettanti agli assessori e alla Giunta regionale.

3. Ai dirigenti dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano le amministrazioni verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresi i procedimenti gestori, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 3 sono derogate soltanto mediante specifiche disposizioni legislative.

 

Art. 15
Gestione delle risorse

1. La Giunta regionale, il Presidente e gli assessori periodicamente, e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione della manovra di bilancio, anche sulla base delle proposte dei direttori generali, secondo le rispettive competenze provvedono a:
a) definire gli obiettivi e i programmi da attuare, indicando le scale di priorità;
b) determinare le risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità, secondo quanto stabilito dal Programma regionale di sviluppo e dalla legge finanziaria.

2. I direttori generali, sulla base delle risorse messe a loro disposizione ai sensi del comma 1, determinano i programmi operativi, affidandone la gestione ai direttori dei servizi.

3. I direttori generali verificano periodicamente con i direttori dei servizi lo stato di attuazione dei programmi ad essi assegnati e discutono con essi gli interventi eventualmente occorrenti per garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati, ivi compresi i provvedimenti di mobilità del personale all'interno della direzione generale.

4. I direttori generali tengono costantemente informato, in forma scritta, il componente della Giunta regionale preposto al ramo dell'amministrazione di cui la direzione fa parte, sull'esito delle verifiche periodiche e sulle misure adottate per conseguire gli obiettivi prefissati.

5. Il Presidente, gli assessori e la Giunta regionale valutano periodicamente la corrispondenza degli obiettivi realizzati con quelli assegnati e adottano le conseguenti determinazioni di rispettiva competenza adeguando, ove sia necessario, obiettivi, programmi, scale di priorità e ripartizione delle risorse finanziarie. Con specifica relazione in forma scritta, ogni sei mesi, la Giunta regionale informa il Consiglio regionale sui contenuti e gli esiti della valutazione effettuata.

6. A metà mandato la Giunta regionale, riferisce in apposita seduta del Consiglio regionale sullo stato di attuazione delle leggi regionali, dei piani generali e del programma di governo.

 

Art. 16
Controllo interno di gestione

1. Il controllo interno di gestione risponde alle seguenti finalità:
a) verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione e nelle direttive emanate, secondo le loro competenze, dalla Giunta regionale, dal Presidente della Regione, dagli assessori e dagli organi di amministrazione degli enti;
b) valutare, tenendo in considerazione anche il grado di soddisfazione degli utenti, la funzionalità degli uffici dell'amministrazione e degli enti, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nella gestione delle risorse attribuite ai dirigenti e la rispondenza delle determinazioni organizzative da essi adottate ai criteri indicati nell'articolo 8, fornendo anche elementi utili per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione;
c) fornire gli elementi conoscitivi necessari al fine di collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati all'allocazione annuale delle risorse.

2. Per l'attuazione del controllo interno di gestione è istituito un apposito ufficio che opera in posizione di autonomia e dispone di una distinta dotazione organica. Tale ufficio è incardinato nell'ambito della Presidenza della Regione come struttura speciale autonoma che opera secondo quanto disposto dalla legge.

3. L'ufficio:
a) stabilisce annualmente, tenuto conto delle priorità eventualmente indicate dalla Giunta regionale, il piano delle rilevazioni dei costi, delle attività e dei prodotti, individuando le aree e le attività da sottoporre a controllo e gli specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità da rilevare, nonché definendo i parametri e gli indici di riferimento da utilizzare nella valutazione comparativa dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione degli uffici dell'amministrazione e degli enti;
b) rileva ed elabora i dati occorrenti per il controllo di gestione; a tal fine l'ufficio ha accesso ai documenti amministrativi, può richiedere alle direzioni generali, ai servizi e alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare accertamenti diretti;
c) riferisce periodicamente i risultati dell'attività di controllo ai competenti organi di direzione politica, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ed ai dirigenti delle strutture sottoposte al controllo, affinché questi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione degli uffici di cui sono responsabili;
d) redige, entro il 30 aprile di ogni anno, un referto di sintesi sui risultati dell'attività di controllo e lo trasmette al Presidente della Regione, che sottopone il referto alla valutazione della Giunta regionale e ne invia copia per conoscenza al Consiglio regionale. La Commissione consiliare permanente competente in materia di organizzazione e personale regionale dedica all'esame di tale referto specifica seduta e audisce in merito il Presidente della Regione o l'assessore delegato.

 

Art. 17
Direzione dell'ufficio del controllo interno
di gestione

1. Alla direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione è preposta una commissione composta da tre esperti di indiscussa autonomia professionale, estranei all'amministrazione, agli enti e alle agenzie regionali, ad uno dei quali è attribuita la funzione di presidente.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, che la formula previa pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di un invito a presentare candidature. Prima di presentare la proposta alla Giunta regionale, l'Assessore acquisisce su di essa il parere della Commissione consiliare permanente competente in materia di personale, che è tenuta ad esprimerlo entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Col medesimo decreto con cui si procede alla nomina dei commissari è individuato il commissario cui è attribuita la funzione di presidente.

3. Gli esperti hanno i seguenti requisiti:
a) elevata e documentata esperienza professionale nel settore dell'analisi e del controllo di gestione di sistemi organizzativi complessi;
b) ovvero, elevata e documentata competenza scientifica nel medesimo settore, desunta dal corso di studi, dallo svolgimento di attività didattiche o di ricerca nelle università o in altre istituzioni di alta qualificazione nonché dalle pubblicazioni scientifiche.

4. Non possono far parte della commissione di direzione del servizio del controllo di gestione coloro che rivestano cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in sindacati, ovvero abbiano rivestito le suddette cariche nei dodici mesi precedenti la nomina, siano stati dipendenti, convenzionati o incaricati delle amministrazioni regionali nei cinque anni precedenti.

5. Il rapporto di lavoro dei componenti della commissione con l'amministrazione è regolato da contratto quadriennale di diritto privato non immediatamente rinnovabile ed ha carattere pieno ed esclusivo.

 

Art. 18
Controllo di regolarità amministrativa
e contabile

1. La Regione individua e disciplina le forme di controllo di regolarità amministrativa e contabile nonché le strutture preposte all'esercizio di tali funzioni, con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti in materia di organizzazione e personale regionale e di bilancio. La deliberazione è pubblicata nel BURAS e nel sito web della Regione.

2. Salvo i casi previsti dalla legge e dagli atti di disciplina di cui al comma 1, il controllo di regolarità amministrativa e contabile si effettua in via preventiva.

 

Art. 19
Definizione delle strutture organizzative

1. Le direzioni generali sono le strutture organizzative di primo grado dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali e sono sovraordinate alle altre strutture di livello dirigenziale e non dirigenziale, fatta eccezione per quanto diversamente previsto dalla legge per le strutture speciali.

2. I servizi sono strutture organizzative di secondo grado, costituite per l'esercizio anche decentrato di funzioni omogenee, affini o complementari di carattere permanente o continuativo e possono essere articolati in ulteriori unità organizzative ad uno o più livelli, al fine di un'ottimale distribuzione delle responsabilità o per esigenze di decentramento.

3. I servizi e le loro articolazioni organizzative rispondono ai seguenti criteri:
a) organicità della struttura per attività omogenee e complementari;
b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni;
c) rilevanza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle attività svolte e delle risorse umane e materiali assegnate.

4. Alle direzioni generali e ai servizi sono preposti dirigenti.

5. Alle ulteriori unità organizzative sono preposti dipendenti di qualifiche funzionali inferiori a quella di dirigente.

6. Le ulteriori articolazioni organizzative dei servizi sono istituite, modificate o soppresse con decreto del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'amministrazione, su proposta motivata del direttore generale, nell'osservanza dei criteri stabiliti dalla legge e di eventuali direttive generali emanate dalla Giunta regionale. I decreti istitutivi dei servizi e delle loro articolazioni organizzative ne specificano la denominazione, i compiti e la dipendenza funzionale.

7. Con la stessa procedura prevista per i servizi sono costituite le posizioni funzionali dirigenziali di staff e ne sono definite contestualmente le competenze. Con la medesima procedura è determinato il contingente numerico dei dirigenti ispettori.

 

Art. 20
Dotazioni organiche e rilevazione
dei carichi di lavoro

1. Le dotazioni organiche di ciascuna direzione generale, distinte per qualifiche funzionali e profili professionali, e quella complessiva dei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e degli enti e agenzie regionali sono definite, con periodicità non superiore al triennio, con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale, e previo parere favorevole della Commissione consiliare permanente competente in materia di organizzazione e personale regionale. A tal fine la Giunta regionale si avvale della rilevazione dei carichi di lavoro delle strutture organizzative, anche speciali, aggiornata con periodicità triennale.

2. Con la procedura di cui al comma 1 è definita anche la dotazione organica dei dirigenti sulla base del numero delle direzioni generali, dei servizi e delle posizioni funzionali dirigenziali costituite ai sensi di legge. Con lo stesso provvedimento la dotazione può essere ripartita in un'area dirigenziale amministrativa ed in aree dirigenziali tecniche.

3. Qualora le dotazioni organiche ridefinite con le procedure dei commi 1 e 2 comportino maggiori oneri finanziari, si provvede con legge. A tal fine la Giunta regionale presenta specifico disegno di legge.

 

Art. 21
Relazione annuale sullo stato e i costi dell'organizzazione amministrativa regionale

1. Contestualmente alla proposta di bilancio annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato e i costi dell'organizzazione amministrativa regionale, con particolare riferimento, per l'amministrazione centrale, gli enti e le agenzie regionali, a:
a) istituzione, accorpamento e soppressione dei servizi e delle loro articolazioni organizzative;
b) iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione e di automazione delle attività amministrative;
c) andamento dei costi per l'acquisto, la costruzione, la locazione e la manutenzione delle sedi degli uffici regionali;
d) programmi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione del personale;
e) stato dell'organico, con la evidenziazione della sua composizione per sessi, della quota di rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, delle unità di personale in posizione di comando, di distacco e di aspettativa per mandato politico o sindacale;
f) programmi di mobilità e di copertura delle vacanze d'organico;
g) andamento delle spese per il personale dipendente;
h) quantificazione dei costi per l'acquisizione di prestazioni lavorative mediante contratti di collaborazione, mediante affidamenti di consulenze, studi e progettazioni, ovvero mediante convenzioni con altri enti pubblici o privati per l'istruttoria di pratiche e lo svolgimento di attività amministrative per conto della Regione, distinguendo le spese per attività occasionali o di carattere straordinario e le spese aventi carattere ordinario o continuativo;
i) lo stato di applicazione delle normative regionali, le motivazioni relative all'eventuale blocco della loro attuazione e i provvedimenti adottati per il superamento dell'inerzia degli uffici preposti all'attuazione.

2. Avuto riguardo ai contenuti della relazione di cui al comma 1 la Commissione consiliare permanente competente in materia di organizzazione e personale regionale, può proporre al Consiglio in sede di esame della manovra finanziaria una risoluzione motivata di censura, finalizzata alla revoca dell'incarico, dei dirigenti responsabili della mancata attuazione delle leggi regionali.

 

Art. 22
Qualifica dirigenziale e relative funzioni

1. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica.

2. In ciascuna struttura organizzativa, il dirigente preposto alla struttura di più elevato livello è, limitatamente alla durata della preposizione, sovraordinato al dirigente preposto a quella di livello inferiore, eccezion fatta per i dirigenti che rispondono direttamente agli organi politici.

3. Ai dirigenti competono funzioni:
a) di direzione generale;
b) di direzione di servizio;
c) di vigilanza e ispettive;
d) di studio, di ricerca e di consulenza.

4. I dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto della legge, dei regolamenti e degli atti di indirizzo emanati dalla Giunta regionale, dal Presidente e dagli assessori. I dirigenti hanno l'obbligo di rispettare la legge regionale e perseguirne la corretta attuazione. La mancata osservanza delle leggi regionali può essere causa di revoca dall'incarico di direzione attribuito.

5. I dirigenti hanno l'obbligo di esprimere al Presidente della Regione o all'assessore ovvero al dirigente sovraordinato il loro dissenso in forma scritta per le direttive e i provvedimenti ritenuti illegittimi; hanno inoltre la facoltà di esprimere il loro parere per ragioni attinenti al merito. Su ordine scritto, essi sono tenuti a dare attuazione alle direttive e ai provvedimenti per i quali abbiano espresso il loro dissenso, qualora non si tratti di atti vietati dalla legge.

6. Il Presidente della Regione e gli assessori non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo essi possono fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, essi provvedono alla nomina di un commissario ad acta. Il Presidente della Regione e gli assessori possono altresì nominare, previa contestazione, un commissario ad acta in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico. Nei casi di urgenza si può prescindere dalla contestazione. Dei provvedimenti di nomina dei commissari ad acta adottati dagli assessori è data contestuale comunicazione al Presidente della Regione e alla Commissione consiliare permanente competente in materia di organizzazione e personale regionale, che in merito promuove specifica audizione del responsabile del governo interessato.

7. Gli atti adottati dai dirigenti sono denominati determinazioni. Le determinazioni adottate dai direttori generali e dai dirigenti ispettori sono definitive. Contro le determinazioni adottate dagli altri dirigenti è ammesso ricorso al competente direttore generale, che decide in via definitiva.

8. Il Presidente della Regione e gli assessori provvedono, in ogni tempo, all'annullamento d'ufficio, per motivi di legittimità, delle determinazioni adottate dai dirigenti degli uffici afferenti al ramo di amministrazione cui essi sono preposti, ove sussista un interesse pubblico attuale all'annullamento. A tal fine tutte le determinazioni adottate, anche degli enti e delle agenzie regionali, sono trasmesse all'ufficio dei competenti componenti della Giunta regionale.

9. Le determinazioni sono pubblicate, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Art. 23
Responsabilità dirigenziale

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta in dipendenza delle funzioni loro conferite, della realizzazione dei programmi loro affidati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

2. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa sono contestati con atto scritto:
a) del componente della Giunta regionalecompetente nel ramo dell'amministrazione nei confronti del direttore generale e del dirigente che risponde direttamente all'organo politico;
b) del Presidente della Regione nei confronti del dirigente ispettore;
c) del direttore generale nei confronti dei restanti dirigenti.

3. Al dirigente è in ogni caso assicurata l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni e giustificazioni.

4. L'accertata responsabilità dirigenziale per l'inosservanza delle direttive o il risultato negativo della gestione comporta, in relazione alla sua gravità:
a) la revoca, con l'eventuale esclusione dal conferimento di incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non inferiore a due anni;
b) il collocamento a disposizione, con la privazione del trattamento economico accessorio, per un periodo massimo di un anno;
c) il recesso dal rapporto di lavoro, in caso di dirigente esterno all'amministrazione; a tal fine è prevista specifica clausola nel contratto individuale stipulato secondo le disposizioni del Codice civile.

5. I provvedimenti sanzionatori sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per ramo di amministrazione, anche con riferimento ai dirigenti degli enti e delle agenzie regionali.

6. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità previste per tutti i dipendenti regionali.

 

Art. 24
Compiti del dirigente

1. Il dirigente con riferimento alle funzioni di responsabilità in relazione all'incarico attribuito di direzione generale, struttura speciale, servizio o staff:
a) cura la combinazione ottimale delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e temporali assegnategli, allo scopo di perseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
b) controlla costantemente il grado di raggiungimento dei risultati, identificando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed agendo per la soluzione dei problemi che sorgono;
c) promuove la semplificazione e l'ottimizzazione delle procedure e l'innovazione, anche facilitando l'adozione di modalità sperimentali nella realizzazione delle attività;
d) favorisce l'integrazione della propria struttura nel sistema amministrativo regionale e la comunicazione con i diversi soggetti, istituzionali e non, interessati alla sua attività;
e) promuove e incentiva la crescita professionale e la motivazione delle risorse umane impegnate nella struttura;
f) richiede i pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
g) svolge i procedimenti disciplinari di competenza;
h) adotta gli atti di spesa di competenza.

2. Al dirigente cui sono conferite funzioni di direttore generale, oltre a quanto previsto dal comma 1, compete:
a) la diretta collaborazione con gli organi di direzione politica, esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione;
b) curare l'attuazione delle direttive generali, dei piani e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, affidandone di norma la gestione ai direttori dei servizi, in conformità alle rispettive competenze, e ripartendo fra di essi le risorse strumentali assegnate alla direzione generale;
c) dirigere, controllare e coordinare l'attività dei direttori dei servizi e degli altri dirigenti facenti capo alla direzione generale cui è preposto, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
d) promuovere e resistere alle liti;
e) il potere di conciliare e di transigere, di concerto col direttore generale dell'ufficio legale dell'amministrazione centrale;
f) decidere sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti di rango inferiore;
g) assegnare o trasferire personale ai servizi, sentiti i direttori, tenuto conto delle risultanze emergenti dalla periodica rilevazione dei carichi di lavoro;
h) adottare gli atti di competenza inerenti l'organizzazione e la gestione del personale e, nel rispetto dei contratti collettivi, provvedere all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza.

3. Il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore di servizio:
a) collabora con il direttore generale sovraordinato, formulando proposte e fornendo informazioni utili alla definizione dei programmi da realizzare e alla determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici;
b) cura la gestione delle attività di competenza del servizio e degli altri compiti ad esso delegati dal direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) dirige, coordina e controlla l'attività degli uffici che da esso dipendono;
d) identifica, in base alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), i responsabili dei procedimenti che fanno capo al servizio e vigila, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, sul rispetto dei termini e degli altri adempimenti di loro competenza e sull'attuazione delle norme in materia di regolarità, pubblicità, trasparenza e partecipazione nei procedimenti amministrativi.

4. Il dirigente cui sono conferite funzioni di studio, di ricerca e di consulenza svolge, all'interno della struttura cui è assegnato o alle dirette dipendenze del Presidente della Regione o di un assessore, nel rispetto delle norme di legge che disciplinano la composizione e le funzioni degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, compiti di:
a) studio delle questioni di natura scientifica, tecnica, economica e giuridica nelle materie di competenza;
b) predisposizione di documenti, relazioni, pareri e proposte;
c) elaborazione di schemi di disegni di legge e di atti generali;
d) collaborazione alla definizione di obiettivi e strategie di intervento.

5. Il dirigente cui sono conferite funzioni di vigilanza e ispettive effettua ordinariamente, sulla base delle direttive della Giunta regionale e secondo programmi di attività definiti collegialmente dagli ispettori, ispezioni presso l'amministrazione centrale e gli enti e le agenzie regionali, volte ad accertare la tempestiva e regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti e la regolarità amministrativo-contabile, nonché l'adeguata e corretta utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio sottoposto a ispezione, tenendo anche conto delle segnalazioni dell'utenza e delle organizzazioni di categoria sociali, economiche, della cultura e del volontariato ambientalista e solidarista.

6. Il dirigente ispettore è obbligato, nei casi in cui siano attivate indagini o inchieste da parte del Consiglio regionale ai sensi del Regolamento interno dello stesso Consiglio, ad assicurare tempestivamente ogni necessaria collaborazione venga richiesta dalle Commissioni consiliari tramite i loro presidenti, ivi compresa l'acquisizione di atti riservati o relazioni interne dei responsabili delle strutture interessate. Qualora richiesto, riferisce in Commissione sulle attività di collaborazione fornite e sui risultati raggiunti.

7. Il dirigente ispettore provvede altresì, su disposizione o autorizzazione del Presidente della Regione, alle inchieste e alle ispezioni di carattere straordinario che si rendano necessarie in determinati uffici dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali. Nello svolgimento delle attività ispettive egli verifica ed acquisisce atti e riceve testimonianze, delle quali redige processo verbale. Qualora l'ufficio oggetto dell'ispezione rifiuti l'esibizione di particolari atti o documenti, il dirigente ispettore ne riferisce immediatamente al Presidente della Regione, il quale provvede ad autorizzarlo ad acquisire direttamente tali atti o documenti. Al termine degli accertamenti, il dirigente ispettore riferisce al Presidente della Regione l'esito dell'ispezione o dell'inchiesta affidatagli, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare. In caso di urgenza propone immediatamente agli organi competenti i provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti rilevati. Trasmette inoltre, alla direzione generale del personale, copia della relazione ispettiva, per le parti concernenti le disfunzioni riscontrate nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale, e comunica tutti i fatti che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari. Il dirigente ispettore che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi fatti costituenti reato, per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, redige un rapporto e lo presenta direttamente alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura penale. Il dirigente ispettore con maggior anzianità di servizio dirige la struttura di supporto dell'attività ispettiva e coordina i dirigenti ispettori, fermo restando che degli incarichi loro affidati essi rispondono direttamente al Presidente della Regione, o ad altra autorità se diversamente disposto dalla legge.

 

Art. 25
Attribuzione delle funzioni dirigenziali

1. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell'amministrazione cui fa capo la direzione generale e su proposta del Presidente della Regione per quanto riguarda gli ispettori.

2. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite a dirigenti dell'amministrazione o degli enti con capacità adeguate alle funzioni da svolgere.

3. Alla direzione generale dell'area legale è preposto un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori. Le funzioni di direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono conferite ad un dirigente appartenente al Corpo medesimo, che assume la denominazione di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

4. Le funzioni di direzione di servizio nonché quelle di studio, ricerca e consulenza sono conferite a dirigenti dell'amministrazione con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'amministrazione, sentito il direttore generale della struttura di destinazione.

5. I decreti di attribuzione e revoca delle funzioni dirigenziali sono pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

6. La proposta di attribuzione delle funzioni dirigenziali tiene conto delle attitudini e della capacità professionali del singolo dirigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare, nonché ai risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di servizio.

7. I direttori generali sono nominati dalla Giunta regionale. L'incarico può essere revocato motivatamente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente del relativo ramo di amministrazione, oltre che per motivi disciplinari, nei casi stabiliti dalla presente legge.

8. L'attribuzione delle funzioni ha durata quinquennale, è rinnovabile per una sola volta nell'ambito del medesimo ramo di amministrazione ed è tassativamente rideliberata entro la scadenza. Decorsi quindici giorni da tale termine, o sessanta giorni dalla sopravvenuta vacanza, senza che gli organi competenti abbiano provveduto, ad essi si sostituisce il Presidente della Regione, che procede immediatamente anche in mancanza delle deliberazioni, delle proposte e dei pareri previsti dall'ordinaria procedura di conferimento.

9. L'attribuzione delle funzioni di direzione di strutture non è in alcun modo connessa all'insediamento del Presidente della Regione e della Giunta regionale e alla durata del loro mandato.

10. Con le medesime procedure previste per il conferimento, è sempre possibile il trasferimento di un dirigente a diversa funzione dirigenziale con provvedimento motivato che non presupponga o implichi un giudizio negativo sull'operato del dirigente. Al dirigente trasferito, ai sensi del presente comma, a funzione dirigenziale di minor valore economico è conservata l'originaria indennità fino alla scadenza della precedente attribuzione di funzioni.

 

Art. 26
Dirigenti esterni

1. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite anche a persone estranee all'amministrazione e agli enti, in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. Tali funzioni possono essere conferite per non più di un quinquennio, rinnovabile per una sola volta, solo nei casi in cui siano necessarie specifiche professionalità e gradi di conoscenza ed esperienza non presenti nell'amministrazione centrale, negli enti e nelle agenzie regionali. Il trattamento economico dei dirigenti esterni è stabilito nel contratto di assunzione. La Giunta regionale approva preliminarmente i criteri per la definizione di tale trattamento, che non è inferiore a quello dei direttori generali interni e tiene conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali possedute dal nominando. Agli esterni si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti regionali.

 

Art. 27
Sostituzione dei direttori generali e di servizio

1. In ogni caso di assenza temporanea o di vacanza del titolare, le funzioni di direttore generale sono esercitate dal direttore di servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale presente nella direzione generale o, in mancanza di direttori di servizio titolari, dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale.

2. In caso di temporanea assenza del titolare o di vacanza, le funzioni di direttore di servizio sono esercitate dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.

3. Solo in casi eccezionali e motivatamente l'incarico di sostituzione può essere attribuito ad altro direttore di servizio della medesima direzione generale.

4. Ai sostituti compete la relativa indennità di direzione, qualora non sia loro già riconosciuta.

 

Art. 28
Trattamento economico dei dirigenti

1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dirigenti è definito dal contratto collettivo per l'area dirigenziale.

2. Il trattamento accessorio è correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. Il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico a essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa. Nei casi di cui al presente comma, i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza. La graduazione delle funzioni e responsabilità, ai soli fini del trattamento accessorio, è definita, per l'amministrazione centrale, per gli enti e le agenzie regionali, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.

 

Art. 29
Accesso alla dirigenza

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, con procedure unificate per l'amministrazione centrale, per gli enti e le agenzie regionali, mediante concorso per esami ovvero mediante corso-concorso selettivo di formazione.

2. Al concorso per esami sono ammessi, eventualmente a seguito del superamento di apposita selezione, i cittadini in possesso dei requisiti richiesti dal bando, oltre il diploma di laurea e una esperienza lavorativa, in ambito amministrativo e/o tecnico, pubblico o privato, con responsabilità di direzione di struttura, o di docenza presso le università degli studi di almeno cinque anni.

 

Titolo IV
Rapporto di lavoro

Capo I
Disciplina del rapporto di lavoro

Art. 30
Trattamento economico

1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi. L'amministrazione centrale, gli enti e le agenzie regionali costituiscono un unico comparto contrattuale e garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento e comunque trattamenti non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti accessori collegati:
a) alla produttività individuale e collettiva, tenendo conto dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, la cui valutazione compete ai dirigenti, nell'ambito dei criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva; della valutazione è data comunicazione scritta al dipendente;
b) alla attribuzione di particolari posizioni di lavoro e di responsabilità;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;
d) all'effettuazione di lavoro straordinario.

2. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti accessori sulla base delle disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro.

 

Art. 31
Mansioni

1. Il prestatore di lavoro è adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di mansioni complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

2. Per inderogabili esigenze funzionali, se richiesto in forma scritta e motivatamente dal dirigente o responsabile dell'unità organizzativa cui è addetto e senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico, il prestatore di lavoro può essere adibito a svolgere compiti specifici, non prevalenti, della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente per tempi preliminarmente limitati e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni della qualifica immediatamente inferiore.

 

Art. 32
Assegnazione temporanea a mansioni superiori

1. Con provvedimento motivato, per un periodo preliminarmente determinato e comunque non superiore ai sei mesi, del direttore generale della struttura di appartenenza, il dipendente può essere adibito, per obiettive esigenze di servizio, a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza. Il contratto collettivo regola questa fattispecie e stabilisce l'entità delle necessarie integrazioni retributive.

 

Art. 33
Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività

1. Fatte salve le disposizioni di maggior favore per il personale recate da leggi speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte dall'amministrazione centrale e dagli enti e agenzie regionali, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del Codice civile, con l'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1990), articolo 47, commi da 1 a 4. In questi casi è ricercata l'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria del personale regionale oggetto del processo di mobilità.

 

Art. 34
Processi di mobilità

1. L'amministrazione, gli enti e le agenzie regionali curano il costante equilibrio fra esuberi e carenze dei loro dipendenti, attuando i processi di mobilità disciplinati dal presente articolo.

2. A seguito della definizione periodica delle dotazioni organiche, la direzione generale dell'amministrazione centrale competente in materia di personale, sulla base degli elenchi nominativi del personale, distinto per qualifiche e profili professionali e distribuito per strutture:
a) accerta il numero dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di ciascuna direzione generale, distinti per qualifiche e profili professionali e per sedi di servizio;
b) accerta la quantità di personale in esubero in ciascuna direzione generale, distintamente per qualifiche e profili professionali e per sedi di servizio;
c) predispone l'elenco nominativo di tutti i dipendenti appartenenti a qualifiche e profili professionali che presentino esubero.
Gli enti e le agenzie regionali effettuano le operazioni di cui alle lettere a), b) e c), per il personale da essi dipendente. Una volta compiute tali operazioni la direzione generale dell'amministrazione competente in materia di personale pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione le situazioni di vacanza e di esubero del personale dell'amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, articolate per qualifiche, profili professionali e sedi di servizio.

3. Contestualmente è pubblicato l'avviso e fissato il termine per la presentazione delle domande di trasferimento sui posti vacanti nell'amministrazione e negli enti, nonché sui posti eventualmente disponibili in altre pubbliche amministrazioni, con le quali sono stati stipulati i necessari accordi.

4. Qualora, compiute le operazioni di trasferimento a domanda, residuino eccedenze di personale che riguardino almeno cinquanta dipendenti, l'amministrazione interessata procede secondo quanto previsto dalla legge, in materia di eccedenze di personale, mobilità collettiva e gestione del personale in disponibilità.

5. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è aggiornata la vigente disciplina per l'attuazione delle operazioni di trasferimento a domanda. Il provvedimento è concordato con le organizzazioni sindacali di categoria aventi titolo. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, la Giunta regionale provvede comunque. In tal caso le organizzazioni sindacali di categoria o le rappresentanze sindacali unitarie possono promuovere un referendum tra i lavoratori dipendenti per acquisirne il parere che, se contrario alla proposta dell'amministrazione, obbliga la stessa ad attivare un supplemento negoziale per il raggiungimento dell'intesa, in mancanza della quale il provvedimento, entro trenta giorni dall'avvio del supplemento negoziale, è adottato.

6. Il provvedimento può essere modificato dai contratti collettivi regionali.

 

Art. 35
Comandi di personale

1. L'amministrazione centrale, gli enti e le agenzie regionali complessivamente sono autorizzati a disporre il comando di proprio personale di ruolo presso le amministrazioni e gli enti pubblici sino al limite di sessanta unità in atto durante lo stesso esercizio finanziario, di cui non oltre quindici unità presso amministrazioni ed enti esterni al comparto contrattuale. Il comando è disposto, sentito il dipendente, con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale, e non può avere, per lo stesso dipendente, durata complessiva superiore a tre anni.

2. Entro il limite di venti unità in atto durante lo stesso esercizio finanziario, di cui non oltre cinque unità provenienti da amministrazioni ed enti esterni al comparto contrattuale, e compatibilmente con le disponibilità esistenti nella dotazione della direzione generale di destinazione, l'amministrazione può richiedere il comando di personale di ruolo delle amministrazioni e degli enti pubblici. Il comando è richiesto con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale e non può avere, per lo stesso dipendente, durata complessiva superiore a tre anni.

3. I comandi disposti ai sensi della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), sono regolati dalla stessa legge regionale n. 1 del 2009 e sono aggiuntivi rispetto ai limiti previsti nei commi 1 e 2.

 

Art. 36
Distacchi di personale

1. Non è consentito il distacco di personale dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali presso altre amministrazioni, salvo che il distacco sia obbligatoriamente disposto in attuazione di leggi nazionali o regionali, o nei casi in cui nell'interesse della Regione riguardi personale assegnato temporaneamente a fini formativi o operativi presso la Commissione europea e/o presso altre amministrazioni regionali e/o locali. In questi ultimi casi si provvede con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

 

Art. 37
Collocamento fuori ruolo

1. I dipendenti dell'amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali che si trovino in aspettativa a tempo indeterminato per mandato politico o sindacale sono collocati fuori ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), articoli 58 e 59. È collocato, con le medesime modalità, fuori ruolo anche il personale comandato presso i gruppi consiliari ai sensi della legge regionale n. l del 2009.

2. I dipendenti dell'amministrazione centrale, degli enti e agenzie regionali cui sia stato conferito da un altro ente pubblico un incarico di funzione dirigenziale con contratto a tempo determinato, ovvero cui sia stato conferito, da un ente locale della Sardegna, un incarico di direttore generale, di dirigente, di alta specializzazione o di funzionario dell'area direttiva con contratto a tempo determinato, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), articolo 51, comma 5 bis, e articolo 51 bis, sono collocati in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del contratto, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, senza oneri previdenziali a carico dell'amministrazione di provenienza.

 

Art. 38
Valutazione dei dipendenti

1. Le prestazioni e le caratteristiche professionali dei dipendenti sono soggette a valutazione annuale da parte dei dirigenti dai quali essi dipendono, anche ai fini dello sviluppo professionale, tenendo conto degli elementi oggettivi dello stato di servizio.

2. Le modalità della valutazione e del suo eventuale riesame sono definite dal contratto collettivo.

 

Art. 39
Incompatibilità

1. Il dipendente non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.

2. Il dipendente può essere autorizzato ad espletare incarichi temporanei a favore di soggetti pubblici o ad assumere cariche in società non aventi fine di lucro.

3. Non è richiesta autorizzazione per le prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), né per il percepimento di compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di essi distaccati o in aspettativa non retribuita.

4. Le autorizzazioni previste nel comma 2 sono concesse dal direttore generale competente in materia di personale, o dall'Assessore qualora riguardino direttori generali, nel rispetto dei criteri di cui al comma 8, dopo aver verificato che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e sempreché non ostino ragioni di opportunità in relazione alla necessità di assicurare la trasparenza dell'operato dell'amministrazione. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove, entro trenta giorni dalla presentazione, non venga adottata motivata determinazione di diniego.

5. L'amministrazione e gli enti non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o da altre fonti normative.

6. Gli incarichi che non rientrino nei doveri d'ufficio, conferiti ai dipendenti direttamente dall'amministrazione o dagli enti o, su loro designazione, da altri soggetti pubblici, sono svolti fuori dell'orario di lavoro. Può essere consentito che siano svolti durante l'orario di lavoro, con recupero dell'orario stesso, purché ciò non pregiudichi il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio.

7. La direzione generale competente in materia di personale istituisce l'elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo con indicazione dei periodi e dei relativi compensi. L'elenco è annualmente inviato per conoscenza al Consiglio regionale e pubblicato all'albo della Presidenza della Regione.

8. Con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono determinati i criteri oggettivi per la concessione delle autorizzazioni di cui al comma 2 e per le designazioni e i conferimenti di incarichi di cui al comma 5. I criteri tengono conto della specifica professionalità del dipendente e sono tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

9. La violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione del provvedimento negativo di cui al comma 3 costituiscono giusta causa di recesso. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso si svolgono in contraddittorio tra le parti.

10. L'Assessorato competente in materia di personale e il servizio ispettivo della Regione effettuano verifiche periodiche anche a campione sui dipendenti dell'amministrazione finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo. Analoghe verifiche sono svolte dagli enti strumentali della Regione tramite i rispettivi servizi del personale e ispettivi ovvero, d'intesa con l'amministrazione, tramite il servizio ispettivo regionale.

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 entrano in vigore il centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine cessano tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 1 e a tale fine gli atti di rinuncia, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.

 

Art. 40
Deroga per i dipendenti a tempo parziale

1. Il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 44 non si applica ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore alla metà di quella a tempo pieno. Detti dipendenti hanno l'obbligo di comunicare all'amministrazione o all'ente di appartenenza le attività di lavoro autonomo o subordinato che intendono svolgere, onde ottenerne l'autorizzazione. Essi sono altresì obbligati a comunicare, entro quindici giorni, l'eventuale variazione dell'attività lavorativa.

2. Non possono essere autorizzati impieghi o attività che comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, né le attività di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, né gli impieghi ed attività, indicati in via generale con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che sono comunque esclusi in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali. L'amministrazione o gli enti si pronunciano entro sessanta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione si intende rilasciata. Il dipendente che richieda la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al fine di non essere soggetto al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 45 può subordinare tale richiesta all'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente comma.

3. Ai dipendenti iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi libero-professionali dall'amministrazione o dall'ente di appartenenza, né da enti pubblici controllati dalla Regione o da società a prevalente partecipazione dell'amministrazione o degli enti.

4. La violazione del provvedimento negativo e le mancate comunicazioni di cui al comma 2 nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione o degli enti costituiscono giusta causa di recesso. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso si svolgono in contraddittorio tra le parti.

 

Art. 41
Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. L'amministrazione centrale, gli enti e le agenzie regionali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, relativamente a tutti i profili professionali delle diverse qualifiche funzionali, escluso il personale dirigenziale, quello del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e gli avvocati addetti agli uffici legali.

2. Per l'assunzione del personale a tempo parziale si applicano le norme vigenti in materia di personale a tempo pieno.

3. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale, i criteri e le precedenze per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, la durata e l'articolazione temporale della prestazione lavorativa, il trattamento economico anche accessorio e il congedo ordinario dei dipendenti a tempo parziale sono disciplinati dai contratti collettivi.

 

Art. 42
Esercizio delle attività professionali

1. Le attività per cui è richiesta l'iscrizione in albi professionali sono svolte, nell'amministrazione centrale, negli enti e nelle agenzie regionali, da dipendenti in possesso dei relativi titoli professionali e di iscrizione all'albo o abilitati da specifiche previsioni di legge.

2. Le attività sono svolte nel rispetto delle norme, anche deontologiche, che regolano la professione. Ai dipendenti iscritti all'ordine dei giornalisti che svolgano la propria attività professionale giornalistica nelle strutture della Regione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.

3. Per l'accesso ai posti in pianta organica il cui compito principale o esclusivo è l'esercizio di attività professionali sono necessari l'iscrizione all'albo e l'esercizio effettivo dell'attività professionale per almeno tre anni, salvo diversamente disposto da specifiche norme di legge.

4. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione del rapporto d'impiego. La sospensione dall'albo per motivi disciplinari comporta la sospensione dall'impiego per lo stesso periodo, salva la facoltà dell'amministrazione di irrogare altre sanzioni disciplinari.

5. L'attività è svolta dal singolo professionista con piena responsabilità personale, nel rispetto delle direttive impartite, con carattere di generalità, dalla Giunta regionale o dal suo componente preposto al ramo dell'amministrazione, ovvero dagli organi di amministrazione degli enti e delle agenzie regionali.

6. Direttive specifiche possono essere impartite dal professionista gerarchicamente sovraordinato, che in tal caso assume solidalmente la responsabilità per l'attività condotta secondo tali direttive.

7. Il professionista che non condivida le direttive specifiche impartitegli può essere dispensato, su sua motivata richiesta, dal singolo incarico professionale. Qualora non venga dispensato, la responsabilità professionale incombe sul professionista sovraordinato.

8. Il ricorso a professionisti esterni è ammesso esclusivamente in caso di motivata impossibilità dell'amministrazione o dell'ente a provvedere adeguatamente con proprio personale.

9. Nell'amministrazione centrale, negli enti e nelle agenzie regionali si applicano le norme in materia di incentivi recate dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), articolo 18, commi 1 e 1 bis, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), articolo 6, comma 13. I criteri per il riparto degli incentivi sono determinati con deliberazioni della Giunta regionale.

 

Art. 43
Codice di comportamento

1. Il codice di comportamento dei dipendenti dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie è definito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e aggiornato su richiesta della Regione o delle organizzazione sindacali di categoria.

2. Il codice è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.

3. In mancanza di tale codice di comportamento si applica quello definito per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni.

 

Capo II
Procedimento disciplinare

Art. 44
Infrazioni e sanzioni disciplinari

1. Ai dipendenti dell'amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali si applicano i commi 1, 5 e 8 dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).

2. Salvo quanto previsto dalla presente legge, la tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni sono definite dai contratti collettivi.

 

Art. 45
Procedimento disciplinare

1. L'amministrazione centrale, gli enti e le agenzie regionali non adottano alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, salvo il rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito ed averlo sentito in sua difesa.

2. L'addebito è contestato entro dieci giorni da quando il dirigente competente all'applicazione della sanzione abbia avuto notizia del fatto.

3. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il dipendente può chiedere di essere sentito a sua difesa con l'assistenza di un professionista di sua fiducia o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, ovvero dieci giorni dalla contestazione dell'addebito qualora il dipendente non abbia chiesto di essere sentito, la sanzione è applicata nei successivi dieci giorni.

4. I termini per la contestazione dell'addebito e l'applicazione della sanzione sono perentori e la loro inosservanza comporta l'estinzione del procedimento.

5. Quando la sanzione da applicare non abbia effetti economici, provvede il dirigente diretto superiore del dipendente; in ogni altro caso provvede la direzione generale competente in materia di personale.

6. Il dirigente che applica la sanzione disciplinare ne dà contestualmente comunicazione alla direzione generale competente in materia di personale. Quando l'applicazione della sanzione disciplinare sia rimessa alla competenza della predetta struttura, questa, su segnalazione del dirigente, contesta l'addebito al dipendente, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione.

7. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti è effettuata dalla Giunta regionale o dal consiglio d'amministrazione dell'ente o dell'agenzia regionale, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo, in quanto applicabili, da parte o dell'Assessore competente in materia di personale o dell'organo di amministrazione dell'ente o dell'agenzia regionale.

8. Con il consenso del dipendente, la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

9. L'esecuzione della sanzione non può essere differita di oltre sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo.

10. Ove il contratto collettivo regionale non preveda una diversa procedura di conciliazione, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può impugnarla davanti al collegio arbitrale di cui all'articolo 46 nei venti giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, anche a mezzo di un procuratore o dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La sanzione disciplinare è sospesa sino alla pronuncia del predetto collegio. Resta ferma comunque la sospensione cautelare del dipendente cui sia stata irrogata la sanzione del licenziamento.

11. Il collegio emette la sua decisione, cui l'amministrazione centrale, gli enti e le agenzie regionali sono tenuti a conformarsi, entro novanta giorni dalla richiesta di arbitrato. Se il collegio non si pronuncia entro il termine predetto, la sanzione applicata resta senza effetto. Tuttavia l'amministrazione centrale, gli enti e le agenzie regionali, entro i venti giorni successivi, possono deliberare di adire l'autorità giudiziaria ordinaria. La sanzione applicata in tal caso resta sospesa sino a che non sia stata pronunciata conciliazione giudiziale o sentenza passata in giudicato. Resta ferma comunque la sospensione cautelare del dipendente cui sia stata irrogata la sanzione del licenziamento.

12. Qualora il procedimento disciplinare non sia stato iniziato ovvero sia stato sospeso in attesa di pronuncia del giudice penale, esso può essere iniziato o ripreso entro e non oltre un anno dal deposito della sentenza definitiva, ferma restando la facoltà di iniziare o riprendere il procedimento disciplinare dopo la pronuncia di ogni sentenza non definitiva.

 

Art. 46
Collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale per i dipendenti dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali è composto da un presidente e da altri quattro membri sorteggiati ai sensi del comma 2. Il presidente del collegio arbitrale è designato dal difensore civico regionale tra esperti di provata esperienza e indipendenza e resta in carica tre anni. Il difensore civico designa altresì un supplente del presidente.

2. Per ciascun provvedimento disciplinare impugnato da un dipendente ai sensi del comma 10 dell'articolo 45, il presidente provvede a comporre il collegio arbitrale sorteggiando due membri in rappresentanza dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali e due in rappresentanza dei dipendenti da elenchi di trenta nominativi ciascuno.

3. L'elenco dei rappresentanti dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali è formato ogni cinque anni dall'Assessore regionale competente in materia di personale.

4. L'elenco dei rappresentanti dei dipendenti è formato ogni cinque anni mediante elezioni, che in sede di prima applicazione si svolgono entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le modalità delle elezioni sono definite dal contratto collettivo regionale.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti del collegio. Dopo due assenze consecutive il componente del collegio decade e si procede ad un nuovo sorteggio. Per i dipendenti dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali, la partecipazione al collegio è dovere d'ufficio prevalente su ogni altro e l'assenza non giustificata costituisce infrazione grave.

6. Il collegio delibera a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

7. Al presidente del collegio arbitrale, al suo supplente e agli altri componenti si applica quanto previsto per la commissione di disciplina dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).

 

Titolo V
Accesso agli impieghi

Capo I
Accesso agli impieghi

Art. 47
Modalità di accesso

1. L'assunzione agli impieghi nell'amministrazione centrale, negli enti e nelle agenzie regionali avviene:
a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli, per esami e titoli o per corso-concorso;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro, per le qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), e successive modificazioni;
d) mediante concorso secondo le disposizioni della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), e successive modificazioni ed integrazioni, per le assunzioni del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

2. L'assunzione a tempo indeterminato può avvenire, inoltre, tramite procedure definite in specifici piani, disciplinati con legge, per la stabilizzazione dei lavoratori precari che abbiano prestato servizio per periodi prolungati, anche se non continuativamente, presso gli uffici dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali.

3. Prima di inoltrare la richiesta di avviamento a selezione degli iscritti alle liste del collocamento, ai sensi della lettera b) del comma 1 e della legge regionale 29 marzo 1993, n. 12 (Recepimento nell'ordinamento giuridico della Regione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56), l'amministrazione centrale, gli enti e le agenzie regionali effettuano una selezione riservata al personale già in servizio in qualifica inferiore da almeno tre anni, che sia in possesso dei requisiti richiesti per i posti da ricoprire. Le prove attitudinali o le sperimentazioni lavorative e la commissione giudicatrice sono le stesse previste per la selezione degli iscritti alle liste del collocamento. Nel caso in cui gli idonei eccedano il numero dei posti disponibili, questi sono attribuiti ai più anziani in servizio e, a parità, ai più anziani d'età. I dipendenti risultati idonei ma non utilmente collocati sono considerati idonei anche nelle successive selezioni per il medesimo profilo professionale. Non appena esaurita la selezione riservata, si procede alla richiesta di avviamento a selezione degli iscritti alle liste del collocamento per i posti rimasti ancora disponibili e per tutti i posti resisi vacanti nella qualifica inferiore a seguito della selezione riservata.

4. Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione, ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.

5. Con legge regionale sono disciplinate le modalità con le quali l'amministrazione centrale, gli enti e le agenzie regionali possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, con particolare riferimento ai contratti a tempo determinato, ai contratti di formazione e lavoro, agli altri rapporti formativi ed alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

 

Art. 48
Requisiti e procedure di assunzione

1. I requisiti generali per l'accesso agli impieghi regionali, nonché le categorie riservatarie e i titoli di precedenza e preferenza sono quelli stabiliti per le pubbliche amministrazioni dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), fatte salve le diverse disposizioni recate da leggi regionali. I titoli di studio sono stabiliti dalle norme regionali.

2. L'accesso agli impieghi regionali non è soggetto a limiti di età, salvo deroghe recate dal regolamento sui concorsi di cui al comma 3 in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali.

3. I contenuti dei bandi di concorso, le procedure per la loro emanazione, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove e delle eventuali prove preselettive, la presentazione della documentazione, la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici sono stabiliti da un regolamento. Nelle more della sua approvazione si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994.

4. Le procedure per le assunzioni previste dall'articolo 47, comma 1, lettere b) e c), sono disciplinate dalla legge regionale n. 12 del 1993, nonché, in quanto compatibili, dalla legge regionale 13 giugno 1989, n. 41 (Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale presso l'Amministrazione regionale e gli Enti strumentali della Regione) e dalla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio). Per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), articolo 1, e successive integrazioni, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

5. I cittadini degli stati membri dell'Unione europea accedono agli impieghi regionali nei casi previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dalle relative disposizioni regolamentari.

6. I bandi di concorso per l'accesso nell'amministrazione centrale, negli enti e nelle agenzie regionali, compresi quelli per la dirigenza, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.

 

Art. 49
Concorsi unici

1. Alle assunzioni per concorso del personale dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali si provvede con procedure unificate per qualifiche funzionali e profili professionali identici o assimilabili in ragione della tipologia delle prestazioni e dei requisiti per l'accesso.

2. L'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle necessità di personale definite dall'amministrazione centrale, dagli enti e dalle agenzie regionali ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione, e bandisce i relativi concorsi unici.

3. In rapporto al numero dei candidati al concorso, si può procedere a prove preselettive.

4. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito in misura corrispondente ai posti messi a concorso. Le graduatorie restano efficaci per diciotto mesi dalla data della loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, durante i quali sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti che si rendono disponibili per motivi diversi dall'ampliamento delle dotazioni organiche.

5. I vincitori del concorso sono assegnati all'amministrazione centrale, agli enti e alle agenzie regionali e alle rispettive sedi di servizio secondo i criteri previsti nel bando, con riguardo alle domande di assegnazione degli interessati e rispettando l'ordine della graduatoria. L'amministrazione e gli enti provvedono alle relative assunzioni.

6. I dipendenti non sono trasferiti, comandati o distaccati dalla sede di destinazione prima che siano trascorsi cinque anni dall'assunzione, fatti salvi i casi di riduzione del contingente organico della struttura di assegnazione e di impossibilità di impiegarli in strutture ubicate nella medesima sede di destinazione.

 

Art. 50
Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono formate da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, esterni alle amministrazioni regionali ovvero appartenenti al personale dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali, che non siano componenti degli organi di governo delle predette amministrazioni, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti né designati da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali.

2. I limiti di cui al comma 1 non operano per appartenenti ad ordini professionali dagli stessi ordini designati a partecipare alle commissioni giudicatrici.

3. I componenti delle commissioni sono sorteggiati da appositi elenchi di almeno quindici esperti, formati ogni biennio dall'Assessore competente in materia di personale in relazione alle diverse aree professionali-culturali, definite dall'Assessore medesimo, nelle quali possono essere compresi i profili professionali del personale regionale, rispettando la norma di tutela delle pari opportunità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7. I sorteggi sono effettuati in seduta pubblica. Alle eventuali integrazioni o sostituzioni dei componenti delle commissioni si provvede con sorteggi suppletivi.

 

Art. 51
Riserva di posti

1. Nei concorsi pubblici per l'accesso al lavoro in qualifiche funzionali non dirigenziali, il 40 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale di ruolo dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica per la quale si concorre e che abbia prestato servizio per almeno cinque anni nell'amministrazione centrale, negli enti e nelle agenzie regionali.

 

Art. 52
Assunzione in servizio

1. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione, anteriormente all'immissione in servizio, del contratto individuale di lavoro.

2. Il contratto prevede l'effettuazione di un periodo di prova che, se il contratto collettivo non dispone diversamente, ha la durata di un anno di effettivo servizio. Sono esentati dal periodo di prova i dipendenti già inquadrati nei ruoli dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali, tranne che per l'accesso alla qualifica di dirigente, e i dipendenti assunti mediante corso-concorso.

3. Il dirigente della struttura presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa trasmette al dirigente competente in materia di personale una relazione sullo svolgimento del periodo di prova entro il trentesimo giorno precedente il termine del medesimo.

4. Il mancato superamento del periodo di prova è dichiarato e comunicato all'interessato dal dirigente competente in materia di personale in uno dei quindici giorni che precedono il termine del periodo di prova.

 

Titolo VI
Contrattazione

Capo I
Contrattazione

Art. 53
Contratti collettivi

1. La contrattazione collettiva per il personale dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali è regionale o integrativa. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

2. Il personale dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali costituisce un unico comparto di contrattazione.

3. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi professionali ovvero compiti tecnico-scientifici e di ricerca, nonché per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, sono stabilite discipline distinte nell'ambito del contratto di comparto.

4. Per il personale dell'Ufficio stampa iscritto all'ordine dei giornalisti si procede alla applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico. L'Associazione della stampa sarda è individuata quale soggetto della contrattazione decentrata ed integrativa con riferimento al personale di cui al presente comma.

5. I dirigenti costituiscono una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto.

6. La durata dei contratti collettivi è disciplinata dalla contrattazione collettiva, in coerenza con il settore privato.

7. I contratti collettivi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Art. 54
Rappresentanza negoziale della Regione
ed assistenza dell'ARAN

1. Nella negoziazione dei contratti collettivi regionali la Regione è legalmente rappresentata dal comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda. Il comitato è composto da tre membri, nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che decide anche sulla durata dell'incarico e sul relativo compenso. I membri del comitato sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali. Il comitato elegge nel suo seno un presidente. Le deliberazioni del comitato sono adottate all'unanimità e sottoscritte da tutti i componenti.

2. Per le attività di segreteria il comitato si avvale di personale delle amministrazioni regionali messo a sua disposizione sulla base di apposita intesa con l'Assessore competente in materia di personale.

3. Nella sua attività il comitato è assistito dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ai sensi del decreto legislativo n. 29 del 1993, articolo 50, comma 16. A tal fine l'Assessore regionale competente in materia di personale è autorizzato a definire con l'ARAN le necessarie intese.

4. Le intese definiscono:
a) le modalità con le quali l'ARAN svolge in favore della Regione, oltre all'assistenza nella negoziazione dei contratti collettivi regionali, altre attività di studio, monitoraggio, documentazione ed assistenza nelle relazioni sindacali;
b) le modalità di utilizzazione del personale delle Amministrazioni regionali eventualmente messo a disposizione dell'ARAN;
c) gli oneri a carico della Regione per le prestazioni svolte dall'ARAN in suo favore.

 

Art. 55
Rappresentanze sindacali nella
contrattazione collettiva

1. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali che abbiano rispettivamente, nel comparto o nella separata area di contrattazione per la dirigenza, una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, nonché le confederazioni alle quali dette organizzazioni sindacali sono affiliate.

2. Per la determinazione della rappresentatività si applica il decreto legislativo n. 29 del 1993, articolo 47 bis, commi 1 e 3.

3. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è curata, anche per gli enti, dalla direzione generale dell'amministrazione competente in materia di personale. L'amministrazione ha l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione dei dati e della loro trasmissione al comitato per la rappresentanza negoziale della Regione, che avviene con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. I dati relativi alle deleghe sono controfirmati, prima del loro invio al comitato, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata.

 

Art. 56
Autoregolamentazione del diritto di sciopero

1. È condizione per l'ammissione alle trattative contrattuali il deposito di un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, che preveda, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi essenziali, modalità tali da garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili. Si applicano in materia le disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge).

 

Art. 57
Risorse per la contrattazione

1. L'ammontare massimo delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva è determinato con una norma da inserire nella legge finanziaria.

2. La spesa per gli oneri contrattuali del personale dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali posta a carico del bilancio della Regione è iscritta, in ragione dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1, in un fondo dello stato di previsione dell'Assessorato del bilancio.

3. In esito alla sottoscrizione dei contratti collettivi, l'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme occorrenti per la copertura dei costi contrattuali, quali risultanti dai prospetti di cui al comma 1 dell'articolo 59, mediante trasferimento dal fondo oneri contrattuali a favore dei capitoli del bilancio della Regione destinati alle spese per il personale dell'amministrazione centrale e dei capitoli destinati al finanziamento degli enti regionali e delle agenzie regionali. Le somme trasferite agli enti trovano specifica allocazione nelle entrate dei rispettivi bilanci, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei bilanci medesimi.

 

Art. 58
Procedimento di contrattazione

1. Nella contrattazione il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione si attiene agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, con deliberazione che è comunicata al Consiglio regionale almeno quindici giorni prima dell'invio al comitato.

2. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione informa costantemente la Giunta regionale sullo svolgimento delle trattative.

3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, il comitato acquisisce il parere favorevole della Giunta regionale sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti ed indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali. La Giunta regionale esprime il parere entro cinque giorni dalla comunicazione del comitato.

4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla sezione regionale del controllo della Corte dei conti ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con i limiti stabiliti dalle leggi finanziaria e di bilancio della Regione e da eventuali strumenti di programmazione finanziaria approvati dal Consiglio regionale.

5. La Corte dei conti delibera nei termini previsti dal decreto legislativo n. 29 del 1993, articolo 51, comma 5, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato dalla Corte al comitato per la rappresentanza negoziale della Regione e alla Giunta regionale. Se la certificazione è positiva, il comitato sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. Se la certificazione non è positiva, il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione, sentita la Giunta regionale, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative.

7. In ogni caso, la procedura di certificazione si conclude entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma 6.

 

Art. 59
Quantificazione dei costi contrattuali ed interventi correttivi

1. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, e prevedono con apposita clausola la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

2. Qualora si verifichino per qualunque causa, compresi gli effetti economici di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, la Giunta ne riferisce tempestivamente al Consiglio regionale, evidenziando le cause dello scostamento e proponendo l'adozione delle misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio, ove non siano idonee o sufficienti le misure contrattuali previste dal comma 1.

 

Art. 60
Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto dei vincoli di bilancio, sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo regionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che quest'ultimo prevede.

2. Per i contatti integrativi dell'area dirigenziale la parte pubblica è la stessa prevista per il contratto collettivo regionale.

3. Non sono in ogni caso sottoscritti contratti integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti regionali o che comportino, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo regionale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

4. Le procedure negoziali per la contrattazione integrativa prevedono che, prima della definitiva sottoscrizione dei contratti integrativi, la compatibilità dei relativi costi con i vincoli di bilancio sia accertata dall'ufficio del controllo interno di gestione di cui all'articolo 16.

 

Art. 61
Interpretazione autentica dei contratti collettivi

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della norma controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all'articolo 58 sostituisce la norma in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

 

Art. 62
Diritti e prerogative sindacali
nei luoghi di lavoro

1. In materia di diritti e prerogative sindacali nell'amministrazione centrale, negli enti e nelle agenzie regionali si applica la vigente normativa nazionale di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, intendendosi sostituiti i contratti collettivi nazionali con i contratti collettivi regionali.

 

Art. 63
Aspettative e permessi sindacali

1. Il contratto collettivo regionale determina i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali retribuiti e le modalità di utilizzazione e distribuzione delle aspettative e dei permessi tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascuna area separata di contrattazione, a fini di contenimento, trasparenza e razionalizzazione e garantendo in ogni caso l'applicazione della legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni.

2. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti iscritti a fondi previdenziali integrativi conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali.

3. L'amministrazione, tramite la direzione generale competente in materia di personale, trasmette, anche per gli enti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero complessivo e i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali, nonché gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dell'amministrazione centrale, degli enti e delle agenzie regionali collocato in aspettativa in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva o per motivi sindacali.

 

Capo II
Disposizioni finanziarie e abrogazione di norme

Art. 64
Copertura finanziaria

1. I nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 3.000.000 per l'anno 2009 e in euro 4.000.000 per gli anni successivi e fanno carico alle UPB FNOL sui nuovi oneri legislativi in diminuzione e alle UPB FNOL relative ai trattamenti economici del personale in aumento.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2009 e per gli anni 2010-2013 sono introdotte le conseguenti variazioni.

 

Art. 65
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.