CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 60

presentata dai Consiglieri regionali

STERI - CAPELLI - BIANCAREDDU - CAPPAI - MILIA - OBINU

il 2 settembre 2009

Disposizioni in materia di riconoscimento della funzione educativa e sociale svolta mediante attività di oratorio o attività similari

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge contiene disposizioni in materia di riconoscimento della funzione educativa e sociale svolta mediante attività di oratorio o attività similari, sia dalle parrocchie o dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, sia dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

La legge mira a consentire che dette attività, estremamente rilevanti nel territorio della Regione, possano continuare ad offrire un valido contributo all'essenziale funzione educativa oggi svolta da detti enti.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità e obiettivi

1. In conformità ai principi e per gli scopi di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), la Regione riconosce ed incentiva la funzione educativa e sociale svolta mediante attività di oratorio o attività similari dalle parrocchie o dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

2. La Regione riconosce ed incentiva l'attività svolta dagli enti di cui al comma 1, anche per il perseguimento degli obiettivi di cui al sistema integrato dei servizi alla persona disciplinato dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali).

 

Art. 2
Comitato regionale

1. Al fine di attuare gli obiettivi di cui all'articolo 1, presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale è istituito un comitato regionale. Il comitato presta, su richiesta della Giunta regionale, attività a carattere consultivo.

2. Il comitato è composto:
a) dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
b) dal direttore generale delle politiche sociali;
c) dai direttori di servizio della direzione generale delle politiche sociali;
d) da n. 4 dirigenti o funzionari dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale designati dall'Assessore;
e) da n. 1 rappresentante per ogni diocesi;
f) da n. 1 rappresentante per ogni ordine religioso che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga nel territorio della Regione l'attività di cui all'articolo 1;
g) da n. 1 rappresentante per ogni confessione religiosa con la quale lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dall'articolo. 8, comma 3, della Costituzione, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge nel territorio della Regione l'attività di cui all'articolo 1.

3. Il comitato dura in carica per l'intera legislatura. La partecipazione alle attività del comitato non dà diritto a percepire indennità o gettoni di presenza.

 

Art. 3
Finalità e obiettivi

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 la Regione concede finanziamenti per l'ampliamento, la ristrutturazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture che svolgono le attività di cui all'articolo 1 per l'acquisto di arredamenti e/o attrezzature e/o strumenti didattici; per lo svolgimento di ricerche o studi attinenti alla materia.

2. La Regione, inoltre, concede contributi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

 

Art. 4
Esclusioni

1. Le disposizioni di cui al regolamento di attuazione della legge regionale n. 23 del 2005, articolo 43, non si applicano alle attività svolte dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1.

2. In attesa dell'adozione di specifiche disposizioni regolamentari emanate dalla Regione sentita la Conferenza episcopale sarda, ovvero il corrispondente organo degli enti delle altre confessioni religiose che svolgano le attività di cui all'articolo 1, comma 1, le parrocchie e gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono le attività indicate all'articolo 1, sono considerati transitoriamente accreditati quali centri di aggregazione sociale di cui al decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 - Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione), articolo 17.

 

Art. 5
Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 5 milioni annui. Le relative spese gravano sull'UPB S05.03.005.