CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 57

presentata dai Consiglieri regionali

RASSU - FOIS - TOCCO - DESSÌ - PITEA - RODIN - CAPELLI - ZEDDA Alessandra - MULAS

il 4 agosto 2009

Riequilibrio economico e finanziario del comparto produttivo sardo per settori: artigianato, commercio, alberghiero, servizi, piccola e media industria

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il sistema economico isolano, ancora per certi versi chiuso, quasi del tutto dipendente dall'iniziativa esterna (grande industria) ha risentita negli ultimi lustri, più degli altri sistemi economici "continentali", dei riflessi negativi di questa sua particolare peculiarità che ne ha fortemente condizionato la redditività.

L'insularità, che potrebbe rappresentare un punto di forza del sistema, al contrario ha condizionato da sempre negativamente l'economia sarda (es. mancata continuità territoriale per le merci, alto costo del denaro, elevati costi di produzione, mancanza di una sufficiente infrastruttura interna, etc. squilibrando il sistema con conseguenti svantaggi socio-strutturali.

Certamente l'adesione, a suo tempo, dell'Italia all'euro, la globalizzazione dei mercati, la recessione economica internazionale, hanno inciso ancor più profondamente su una situazione già precaria e grave.

Il perdurare dl questi molteplici fattori negativi hanno influenzato ed influenzano tutt'oggi i fattori della produzione aumentando del 30/35 per cento il relativo costo della stessa, con conseguente insopportabile appesantimento per la struttura delle imprese già indebolite e provate dalle difficoltà congiunturali su esposte, fattori che stanno minando alla base la struttura economica sarda che perde sempre più competitività verso il sistema delle altre regioni italiane ed europee, determinando lo squilibrio finanziario che caratterizza il gravissimo stato di indebitamento dei settori economici verso il sistema creditizio, mettendo le imprese in condizione di non poter più garantire i rientri imputabili ai debiti contratti, ed avviandole inevitabilmente al collasso strutturale.

La caratteristica del sistema economico sardo, come già detto per certi versi chiuso, non sopporterebbe il crollo di uno solo dei suoi comparti, pena effetto domino il crollo degli altri, con le immaginabili conseguenze non solo per il sistema Sardegna ma anche per l'economia nazionale.

È necessario quindi riequilibrare e dare stabilità all'intero sistema economico isolano, che ormai si sta avviando verso una deriva irreversibile se non si interviene con azioni strutturali immediate, che mirino a dare sufficiente stabilità a tutti i comparti produttivi.

La Regione Sardegna deve, intervenire con urgenza dotandosi di una norma specifica che miri a sospendere in primis le azioni esecutive in essere da parte degli istituti dl credito verso le imprese insolventi, contemporaneamente promuovere la creazione di un soggetto con la partecipazione della SFIRS che intervenga con una speciale procedura che non crei turbativa economica o concorrenziale sul mercato.

L'intervento deve essere mirato, nel rispetto delle precedenti considerazioni, al mantenimento dell'attuale capacità produttiva complessiva dei vari comparti, pur garantendo la loro ripresa produttiva e reddituale, ed al mantenimento dei livelli occupativi. Un tentativo in tal senso è stato operato con la legge regionale n. 4 dell'11 maggio 2006, che è intervenuta tentando di alleviare le esposizioni in essere delle imprese verso il sistema, con una proposta di transazione a saldo e stralcio dei soli interessi di mora ricalcolati con l'utilizzo del tasso legale vigente con tetto massimo del 5 per cento. Il disegno di legge n. 32/A propone l'attualizzazione degli interessi al momento della richiesta di transazione. L'iniziativa si è rivelata inefficace e fallimentare stante il fatto che le operazioni di transazione effettuate sono state pari, per il comparto artigiano, al 10 per cento delle somme dovute, 15 milioni di euro su 151 milioni di euro di insoluto!!! Ciò perché l'intervento proposto era riferito ai soli interessi di mora. Conseguentemente al poco incoraggiante risultato la Giunta regionale con sua delibera n. 56/4 del 22 ottobre 2008 ha dato incarico ad una società di consulenza per la cessione dell'intero restante portafoglio crediti.

La cessione di crediti deteriorati, con le azioni legali di recupero in essere, è risaputo viene fatta a prezzo di mercato. Recenti esperienze hanno dimostrato che le percentuali di incasso di questo tipo di crediti, si attestano su un massimo del 15 per cento per i crediti chirografari e del 35 per cento per quelli ipotecari!!!

La proposta della presente legge presuppone una procedura speciale che consenta alle imprese debitrici di poter trattare e pagare a saldo e stralcio i propri debiti, con percentuali di incasso che potranno raggiungere il 35-40 per cento per i crediti chirografari ed il 50-60 per cento per quelli assistiti da garanzia reale.

Si raggiungerebbero così alcuni obiettivi concreti:
- la Regione Sardegna incasserebbe maggiori risorse dal recuperi;
- l'imprenditore, a volte piccolissimo, non risponderebbe ad un privato del debito contratto con la Regione;
- si salverebbero le attività imprenditoriali ancora operative nel mercato malgrado il grave indebitamento e che ancora fanno parte del tessuto economico isolano;
- si eviterebbe che le stesse imprese possano essere facile preda di operazioni speculative;
- si realizzerebbe un intervento finanziario strutturale concreto, necessario ed urgente, a sostegno del sistema Sardegna.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna è autorizzata a intervenire con strumenti finanziari da destinare alle seguenti finalità:
a) consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese singole o associate, alle cooperative e consorzi operanti nei settori dell'artigianato, turismo, commercio, piccola e media industria e servizi che, a causa delle situazioni congiunturali e di svantaggio socio-strutturale, dimostrano di trovarsi in difficoltà finanziaria e di insolvenza verso il sistema bancario; ciò in quanto tali imprese non sono in condizioni di rimborsare le esposizioni debitorie originate da debiti contratti col sistema creditizio e relativi alla conduzione, l'esercizio, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili aziendali.
b) garantire il credito delle imprese attraverso il fondo di controgaranzia di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria 2009) articolo 4, comma 4.

 

Art. 2
Destinatari

1. Beneficiano delle provvidenze della presente legge, per una sola volta, le piccole e medie imprese artigiane, commerciali, turistiche, piccola e media industria, servizi, alberghiero, singole o assodate, le cooperative e i consorzi operanti nei settori.

 

Art. 3
Aumento del capitale sociale della SFIR5 Spa

1. Per gli scopi di cui all'articolo 1, lettera a), l'Amministrazione regionale è Autorizzata a finanziare l'aumento del capitale sociale della SFIRS per l'acquisto, pro soluto, dei crediti derivanti dalle esposizioni debitorie relative alle operazioni di finanziamento effettuate dalle banche alle imprese dei comparti dell'artigianato e commercio, turismo alberghiero, servizi, piccola e media industria. L'importo da finanziare per tale scopo è pari a euro 150.000.000.

 

Art. 4
Acquisto dei crediti degli imprenditori

1. L'acquisto dei crediti è effettuato dalla finanziaria regionale SFIRS Spa tramite un soggetto appositamente costituito. La stima dei crediti è effettuata da idonea società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici e di terzietà, selezionata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di procedure di gara, sulla base dei criteri generalmente utilizzati nella cessione degli stessi dagli istituti di credito e interessa aziende con capacità prospettiche atte a far fronte al rimborso del debito. Per i finanziamenti per i quali sono già in corso le azioni legali, la banca cedente si obbliga a chiedere l'immediata sospensione delle azioni esecutive.

 

Art. 5
Rinegoziazione dei crediti

1. Il cessionario del credito, divenutone titolare, favorisce la rinegoziazione dell'importo, della durata e del tasso di interesse. Il cessionario procede alla rinegoziazione del credito acquistato sulla base dell'importo erogato per l'acquisto del credito, maggiorato degli interessi. La durata del periodo di rimborso può essere stabilita in cinque anni, di cui uno di preammortamento per le esposizioni fino a 50.000 euro; in dieci anni di cui due di preammortamento per i finanziamenti per investimenti di esposizione fino a 150.000 euro; in quindici anni di cui due di preammortamento per le esposizioni di importo superiore. La misura dell'interesse è pari al tasso di riferimento vigente per il settore al momento della rinegoziazione. Il pagamento del capitale e degli interessi avviene in rate semestrali per durate maggiori di cinque anni.

 

Art. 6
Piano di risanamento economico e di ristrutturazione finanziaria

1. I soggetti interessati dagli interventi previsti dalla presente legge presentano, con la richiesta delle agevolazioni, un piano di risanamento economico e di ristrutturazione finanziaria che contenga le circostanze che hanno determinato le difficoltà dell'impresa e che dimostri, con apposita documentazione, l'adeguatezza delle misure proposte.

2. Il piano di risanamento economico e di ristrutturazione consente il ripristino della redditività dell'impresa e il suo riequilibrio economico e, a consolidamento avvenuto, la copertura della totalità dei suoi costi senza che ciò determini aumento della capacità produttiva complessiva, né indebite distorsioni di concorrenza, consentendo altresì un accettabile equilibrio finanziario.

 

Art. 7
Competenze dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

1. L'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è competente per la definizione delle procedure relative all'acquisto pro soluto dei crediti e per la stipula, di concerto con gli assessorati di competenza, della relativa convenzione con il soggetto cessionario.

 

Art. 8
Estensione della garanzia

1. I soggetti di cui all'articolo 2 sono ammessi ai benefici del fondo di controgaranzia di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria 2009), articolo 4, comma 4.

2. La gestione del fondo di cui al comma 1 è affidata all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

 

Art. 9
Direttive di attuazione

1. Le direttive di attuazione della presente legge sono emanate dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore.

 

Art. 10
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione delta presente legge sono determinati in euro 150.000.000 per l'anno 2010 ed alla relativa spesa si fa fronte con quota parte delle compartecipazioni erariali di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) articolo 8.