CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 54

presentata dai Consiglieri regionali

DE FRANCISCI - DIANA Mario - AMADU - ARTIZZU - BARDANZELLU - CAMPUS - CHERCHI - CONTU Mariano Ignazio - FLORIS Rosanna - GALLUS - GRECO - LADU - LAI - LOCCI - MURGIONI - PERU - PETRINI - PIRAS - PITEA - PITTALIS - RANDAZZO - RASSU - RODIN - SANJUST - SANNA Matteo - SANNA Paolo Terzo - STOCHINO - TOCCO -
ZEDDA Alessandra

il 24 luglio 2009

Finanziamenti a sostegno dell'iniziativa "A scuola d'Europa"

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Regione autonoma della Sardegna, al fine di promuovere la cultura dell'Europa a partire dalle giovani generazioni, ritiene fondamentale il miglioramento della formazione e della comunicazione relativa alle questioni dell'Unione europea, per consentire ai cittadini europei di esercitare il loro diritto a partecipare alla vita democratica di un'Unione in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente e più vicino possibile ai cittadini, nel rispetto dei principi di pluralismo, di partecipazione, di apertura e trasparenza.

Nel processo di costruzione dell'Europa le politiche educative e della formazione sono considerate centrali sia per la realizzazione di una cittadinanza europea attiva che valorizzi la personalità di ogni individuo lungo tutto il corso della vita, sia per contribuire ad uno sviluppo economico fondato sull'equità e la coesione sociale.

Dopo il Consiglio europeo di Lisbona del 2000, l'impegno degli Stati membri si è sempre più orientato verso forme di cooperazione e confronto su obiettivi condivisi all'interno del comune programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010".

I rapporti intermedi, presentati dal Consiglio e dalla Commissione europea nel 2004 e 2006, sottolineano l'importanza cruciale dell'integrazione della dimensione europea all'interno dei percorsi nazionali di istruzione e formazione e, al contempo, il carattere ancora insufficientemente sistemico delle iniziative sinora adottate. Si pone, pertanto, l'esigenza di una strategia complessiva che punti alla promozione, allo sviluppo e alla implementazione della dimensione europea dell'educazione in termini di valori, motivazioni e conoscenze. Ciò nella consapevolezza che il concetto di dimensione europea dell'educazione va inteso in senso dinamico, come continuo processo di interazione alla cui base sono la coscienza ed il rispetto del pluralismo e delle diversità, di quelle diversità che sono patrimonio e ricchezza dei popoli d'Europa.

L'articolo 1 prevede l'impegno della Regione a sostenere finanziariamente le iniziative dei comuni e delle province attraverso le istituzioni scolastiche del territorio, di primo e secondo grado, finalizzate alla promozione della cultura europea per far crescere negli studenti la coscienza dell'Europa unita.

L'articolo 2 determina le finalità che questo progetto di legge intende sviluppare focalizzando tre livelli d'azione, quali il senso dell'identità e i valori della civiltà europea, una più responsabile e piena partecipazione allo sviluppo sociale ed economico dell'Unione europea, la conoscenza degli stati membri, della Comunità e delle politiche comunitarie sotto l'aspetto storico, culturale, economico e sociale.

L'articolo 3 prevede l'invito della Regione autonoma della Sardegna a comuni e province a predisporre, attraverso le istituzioni scolastiche del territorio, progetti di intervento e di studio indicando tre strategie politico-istituzionali che, accrescendo l'offerta formativa, sostengano, favoriscano e valorizzino il protagonismo dei giovani nel percorso di costruzione della loro identità di cittadini europei e del mondo.

L'articolo 4 individua quattro macroaree tematiche di intervento quali la storia e i principi dei trattati e della Costituzione, l'attuazione degli obiettivi di Lisbona accolti dal Governo italiano in sede di ratifica del trattato attraverso la legge 2 agosto 2008, n. 1300, in cui si sottolinea la necessità di incrementare, migliorare e definire le misure volte al raggiungimento della parità nell'istruzione e formazione, l'apprendimento permanente sulla base della raccomandazione del Parlamento europeo del 2006 e, per ultimo, le tematiche individuate dall'Unione europea per gli anni europei 2009 (creatività), 2010 (povertà ed esclusione sociale), 2011 (volontariato).

L'articolo 5 indirizza i progetti da finanziare che necessariamente dovranno prevedere sia attività di educazione e informazione, sia attività di comunicazione, quali ad esempio campagne informative.

L'articolo 6, al comma 1, individua nei comuni e nelle province della Sardegna, i beneficiari finali del finanziamento, mentre, al comma 2, si individuano le istituzioni scolastiche di primo e di secondo grado quali destinatari finali dello stesso finanziamento.

L'articolo 7 sancisce i compiti della Regione alla quale, oltre a erogare il finanziamento è affidata la cura, la promozione, l'armonizzazione ed il coordinamento, a livello regionale, delle proposte (comma 1) e l'assistenza tecnica ai comuni e alle province, e per loro alle istituzioni scolastiche che ne facciano espressa richiesta (comma 2).

L'articolo 8 individua i soggetti che stipuleranno le convenzioni.

L'articolo 9 indica le modalità con cui dovrà essere nominato il Comitato tecnico scientifico presieduto dal Presidente della Regione.

L'articolo 10 riporta la norma contenente le esigenze economiche e la copertura finanziaria per il funzionamento della predetta legge, attingendo la somma di 1.000.000 (un milione) di euro annui dal FNOL, Fondo nuovi oneri legislativi.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Impegno della Regione

1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di promuovere, a partire dalle giovani generazioni, la cultura dell'Europa e ritenendo fondamentale il miglioramento della formazione e della comunicazione relativa alle questioni dell'Unione europea, sostiene le iniziative dei comuni e delle province che, attraverso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado, siano finalizzate alla promozione della cultura dell'Europa. Scopo dell'iniziativa è quello di far crescere la coscienza dell'Europa unita valorizzando l'esercizio del diritto a partecipare alla vita democratica dell'Unione europea in cui le decisioni siano prese, nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini, nel rispetto dei principi di pluralismo, di apertura e di partecipazione.

 

Art. 2
Finalità

1. Le finalità proposte dal dispositivo di legge sono individuabili su tre livelli d'azione:
a) sviluppare nelle nuove generazioni il senso dell'identità europea e i valori della civiltà europea;
b) formare i giovani ad una più responsabile e piena partecipazione allo sviluppo sociale ed economico dell'Unione europea;
c) accrescere la conoscenza degli Stati membri, della Comunità e delle politiche comunitarie sotto l'aspetto storico, culturale, economico e sociale.

 

Art. 3
Linee di indirizzo

1. La Regione, in coerenza con le politiche comunitarie e nazionali, invita i comuni e le amministrazioni provinciali della Regione i quali, attraverso coloro che operano nelle scuole ubicate nei rispettivi territori di competenza, si attivano a predisporre progetti di intervento e di studio secondo le seguenti strategie politico-istituzionali:
a) sostenere l'impegno di tutti i soggetti coinvolti nel supporto alle singole istituzioni scolastiche per la definizione e realizzazione di un'offerta formativa a dimensione europea;
b) per l'ultimo biennio della scuola secondaria superiore, individuare percorsi finalizzati alla conoscenza delle opportunità economiche che l'Unione europea offre;
c) favorire il protagonismo dei giovani nel percorso di costruzione della loro identità di cittadini europei e del mondo;
d) valorizzare la comunicazione e la documentazione per informare, formare ed agire localmente, ma anche raccogliere ed ascoltare ciò che i giovani e tutto il mondo della scuola, e con loro il territorio, esprimono sull'Europa e richiedono ad essa.

 

Art. 4
Aree di intervento

1. Le macroaree tematiche da privilegiare devono riguardare in particolare:
a) le tematiche inerenti la storia e i principi dei trattati e della Costituzione europea, allo scopo di condividere un processo di integrazione fondato sui valori comuni della dignità umana, della libertà, della democrazia, dei diritti umani, della solidarietà;
b) le tematiche collegate agli obiettivi di Lisbona e riprese nel piano di lavoro "Istruzione e formazione 2010";
c) le tematiche correlate alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, in base alla raccomandazione del Parlamento europeo del 2006;
d) le tematiche individuate dall'Unione europea per gli anni europei:
1) 2009 - Anno europeo dell'educazione attraverso la creatività;
2) 2010 - Anno europeo dell'inclusione sociale;
3) 2011 - Anno europeo del volontariato.

 

Art. 5
Attività di educazione, informazione
e comunicazione

1. Per l'attuazione delle linee di indirizzo, i progetti presentati prevedono sia attività di educazione e informazione, sia attività di comunicazione, quali ad esempio campagne informative atte a:
a) sensibilizzare sul ruolo dell'Unione europea e del valore aggiunto dell'intervento comunitario;
b) promuovere e diffondere le buone pratiche e i risultati delle attività svolte;
c) elaborare gli strumenti informativi e grafici, anche attraverso la realizzazione e/o l'aggiornamento di siti web;
d) promuovere i progetti con azioni e manifestazioni mirate;
e) organizzare attività dirette quali seminari, riunioni, convegni ecc.;
f) promuovere attività trasversali di sperimentazione di nuove modalità di comunicazione, anche con il coinvolgimento degli organi di informazione e mass media in genere.

 

Art. 6
Beneficiari e destinatari finali

1. Le proposte progettuali sono presentate dai comuni e dalle province della Sardegna in qualità di beneficiari finali del finanziamento.

2. Le proposte progettuali hanno necessariamente come destinatari finali le istituzioni scolastiche di primo e di secondo grado presenti sul territorio di competenza degli enti locali promotori.

 

Art. 7
Coordinamento e sostegno delle iniziative
a livello regionale

1. Alla Regione, oltre al finanziamento dei progetti presentati, è affidata la cura, la promozione, l'armonizzazione ed il coordinamento, a livello regionale, delle proposte progettuali avanzate dai comuni e dalle province della Sardegna di concerto con le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado.

2. Per la predisposizione dei progetti, la Giunta regionale fornisce, attraverso i propri uffici l'opportuna assistenza tecnica ai comuni e alle Province, e per loro alle istituzioni scolastiche che ne facciano espressa richiesta.

 

Art. 8
Attuazione degli interventi

1. La Regione attua gli interventi previa convenzione con i comuni e le province della Sardegna in qualità di beneficiari finali. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

 

Art. 9
Comitato tecnico scientifico

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito un Comitato tecnico-scientifico, quale organo di consulenza per gli interventi previsti dalla presente legge. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Regione, è composto di nove esperti, di cui:
a) due designati rispettivamente dalle rappresentanze degli enti locali;
b) due designati dalle università degli studi di Cagliari e Sassari;
c) due designati dal mondo della scuola di primo e secondo grado;
d) due designati dalle Province;
e) uno designato dalla Presidenza della Regione.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. Ai componenti il Comitato sono attribuiti i gettoni di presenza di cui alla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15 (Norme modificative ed integrative della L.R. 30 luglio 1970, n. 6), articoli 7 e 17 bis, modificata dalle leggi regionali 10 maggio 1983, n. 14 (Norme urgenti per consentire l'espletamento dei concorsi pubblici per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti nella Regione), 27 aprile 1984, n. 13 (Nuove norme in materia di Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche) e 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).

 

Art. 10
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione sono valutati in euro 1.000.000,00 annui.
Nel bilancio annuale per il 2009 e pluriennale della Regione per gli anni 2009/2011 sono introdotte le seguenti variazioni:
a) all'iscrizione delle somme derivanti da assegnazioni statali in applicazione della presente legge si provvede ai sensi della legge di bilancio della Regione;
b) le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraccitati capitoli del bilancia 2009, a quello per gli anni 2010 e 2011 e a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi, la cui copertura è attinta dal Fondo nuovi oneri legislativi (FNOL).

 

Art. 11
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.