CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 52

presentata dai Consiglieri regionali

ARTIZZU - DIANA Mario - CONTU Mariano Ignazio - STOCHINO - SANNA Matteo - PERU - PIRAS - RANDAZZO - PITEA - BARDANZELLU - RODIN - GRECO - ZEDDA Alessandra - CAMPUS - LAI - LOCCI - DE FRANCISCI - TOCCO - PETRINI - MURGIONI - SANNA Paolo Terzo - SANJUST - GALLUS - CHERCHI - AMADU - RASSU - FLORIS Rosanna

il 23 luglio 2009

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23
(Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Nel 2004, uno storico accordo sui temi della conservazione dell'ambiente fu firmato a Bruxelles da Mike Rands, segretario generale di Birdlife international, la più grande federazione mondiale per la protezione degli uccelli, e da Gilbert De Turckheim, presidente della Federazione europea dei cacciatori (FACE). L'accordo, solennemente siglato alla presenza della Commissaria europea per l'ambiente, Margot Wallstrom e della Direzione generale ambiente della Commissione europea, riguardava potenzialmente 25 paesi europei e oltre dieci milioni di membri delle due organizzazioni, e fu il punto d'arrivo di un percorso lungo e difficile, in linea con l'iniziativa "Sustainable hunting" (caccia sostenibile) della Commissione. Un punto d'arrivo, ma anche di partenza, visti i contenuti in molti aspetti rivoluzionari del documento. Tra questi, quello certamente più inaspettato, dopo decenni di aspre contrapposizioni tra il mondo ambientalista e quello venatorio, in riconoscimento della caccia come attività non solo non dannosa, ma anzi necessaria per una corretta gestione ambientale e per la salvaguardia della fauna selvatica.

Una caccia moderna, responsabile, strettamente collegata alla scienza è ciò che la legge sarda dovrà, negli anni a venire, delineare e garantire, nella tutela e nel mantenimento di una attività che è allo stesso tempo un significativo motore economico e un patrimonio di millenarie tradizioni che costituiscono a pieno titolo una parte della cultura del nostro popolo.

Da alcuni anni, da parte del mondo venatorio sardo, composto da circa 48.000 cittadini provvisti di licenza di caccia e porto d'armi, ai quali si debbono aggiungere molti appassionati di cinofilia, commercianti, addestratori e allevatori di cani, si è manifestata la esigenza di una revisione organica della legge regionale n. 23 del 1998, sulla disciplina della attività venatoria in Sardegna. Questo orientamento si inquadra in una volontà espressa anche a livello nazionale, e che ha portato il Parlamento ad un processo di revisione anche della legge quadro nazionale sulla caccia, in corso nella legislatura in atto, con la partecipazione, il confronto e la condivisione delle categorie dei cacciatori, degli agricoltori e degli ambientalisti. Questo concetto, nel corso degli anni, è stato condiviso e somatizzato non solo da tutto l'associazionismo venatorio, ma anche dall'associazionismo agricolo e ambientalista (perché anche queste sono categorie interessate e vocate dalla legge e dai fatti a gestire territorio e fauna).

Si è avviato questo lavoro di revisione perseguendo alcuni principali obiettivi:
- snellimento del corpo normativo al fine di limitare le cattive interpretazioni e dare il più possibile "certezza del diritto" alla caccia, ai cacciatori e agli operatori del settore, al mondo ambientalista e naturalistico;
- adeguamento al quadro nazionale e comunitario delle norme relative all'utilizzo dei mezzi per esercitare l'attività venatoria e ai tempi della caccia;
- contenimento dei costi della gestione e della eccessiva ingerenza della politica, attraverso la riduzione del numero di organismi deputati alla programmazione e gestione della caccia;
- potenziamento dell'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS), al fine di realizzare una vera devoluzione in un quadro di accentuazione autonomistica decentramento delle attività di studio e di ricerca in materia di gestione faunistica, attività che possono essere svolte in maniera credibile solo su basi scientifiche solide;
- revisione delle tipologie di aree protette al fine di consentire una efficace gestione in linea con le finalità istitutive.

Il testo prevede un coinvolgimento sempre maggiore, insieme ad una sempre più determinante responsabilizzazione, dei soggetti interessati al bene ambiente. Significativa, a questo proposito, la eliminazione della esclusiva facoltà di affidare al Corpo forestale di attuare i piani di controllo della fauna all'interno delle aree protette. Tali compiti potranno essere finalmente affidati anche ai cacciatori e agli ambientalisti, come avviene nel resto d'Italia e d'Europa.

Si prevede, inoltre, l'inquadramento organizzativo dell'IRFS a livello di direzione generale alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, il quale dovrà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, provvedere alla definizione della pianta organica. Inoltre all'IRFS vengono affidate competenze consistenti essenzialmente nell'emissione di pareri vincolanti ed indispensabili per la pianificazione faunistico-venatoria, in sostituzione di quelli fino ad oggi resi dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, sia alla Regione che alle province.

I compiti e le competenze del Comitato regionale faunistico vengono potenziati in modo evidente. All'interno di esso sono rappresentati i cacciatori, gli ambientalisti, i vari enti locali, che hanno il compito di approvare il calendario venatorio, la Carta faunistica regionale e il Piano faunistico regionale, le oasi permanenti di protezione e cattura e le zone di ripopolamento e cattura. Inoltre il suddetto comitato svolgerà i compiti gestionali corrispondenti a quelli del comitato direttivo dell'Ambito unico territoriale di caccia, con la evidente eliminazione di tanti organismi inutili, conflittuali e costosi per la collettività.

La legge istituisce l'Ambito unico territoriale di caccia, che consentirà ai cacciatori sardi, muniti di tesserino venatorio, di spostarsi liberamente nell'intero territorio regionale senza barriere e complicazioni burocratiche e senza tasse aggiuntive, e quindi esercitare l'attività venatoria nei luoghi ai quali ciascun cacciatore si sente più legato. I compiti del comitato direttivo sono affidati al Comitato regionale faunistico, che ha già la competenza per la gestione faunistica del territorio in quanto pianifica il prelievo della fauna e programma gli interventi di miglioramento ambientale.

È prevista l'eliminazione dei comitati provinciali faunistici, aventi compiti di supporto tecnico alle province per le proposte di pianificazione, in quanto gli stessi compiti sono svolti dall'IRFS e dal Comitato regionale faunistico. La modifica consentirà un contenimento dei costi (riduzione di 8 comitati) che vengono sottratti ad altre attività quali ripopolamento e miglioramenti ambientali e lo snellimento delle procedure tecniche istruttorie di competenza delle province.

Il testo presenta anche significative modifiche agli articoli che regolamentano gli strumenti e i mezzi utilizzabili per l'attività venatoria, in maniera tale da consentire la facoltà di utilizzare, anche in Sardegna, i fucili con la canna rigata, la munizione spezzata per la caccia al cinghiale, il falco e l'arco.

Si prevede anche l'introduzione della obbligatorietà della frequentazione di corsi di formazione, propedeutici all'esame di abilitazione venatoria, da parte degli aspiranti cacciatori. Tali corsi saranno tenuti dalle associazioni venatorie che saranno abilitate dalla Regione.

Da notare la modifica degli articoli inerenti la formazione del calendario venatorio, con particolare riferimento all'obbligatorietà di programmare giornate intere di caccia e con l'eliminazione delle "mezze giornate", incomprensibili dal punto di vista pianificatorio.

Alle province vengono affidati compiti inerenti il rilascio del tesserino venatorio e l'elaborazione del conseguente sistema statistico. Attualmente tali compiti sono svolti con grande difficoltà dai comuni che, non avendo altre competenze in materia venatoria, non riescono ad organizzarsi in maniera adeguata alle esigenze.

Nelle norme transitorie si prevede la possibilità di istituire, nelle more dell'approvazione del Piano faunistico regionale, le aziende faunistico-venatorie come peraltro già previsto per le aziende agri-turistico-venatorie, che non hanno scopo di lucro e che consentiranno alle attuali autogestite di poter effettuare la gestione del territorio in maniera adeguata ai tempi attuali.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche alla legge regionale
29 luglio 1998, n. 23

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), sono sostituiti dai seguenti:
"5. Non è considerato disturbo l'addestramento dei cani anche con abbattimento di fauna allevata nei luoghi consentiti dalla presente legge.
6. Le norme della presente legge non si applicano ai Muridae (ratti e topi), alla Nutria (Myocastor coypus), alle arvicole ed alle forme inselvatichite del piccione domestico.".

2. L'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Cattura e abbattimento autorizzati)
"1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, in armonia con i pareri dell'Istituto regionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 9 e sentito il parere del Comitato regionale faunistico di cui all'articolo 10, ha la facoltà di:
a) autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno, per fini di studio e di ricerca scientifica, zoologi e ricercatori universitari o di altri istituti scientifici, a catturare esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 5, alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione;
b) accordare in ogni tempo agli stessi soggetti di cui alla lettera a), sulla base di precise modalità, permessi a catturare piccoli nati o prendere uova o nidi;
c) autorizzare osservatori ornitologici, istituti di ricerca e singoli ricercatori, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad effettuare in qualsiasi periodo dell'anno la cattura temporanea di uccelli, anche di specie proibite a condizioni da stabilirsi volta per volta con la stessa autorizzazione;
d) consentire la cattura di fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura in caso di particolari necessità tecniche di studio o di ripopolamento di altre località; la fauna catturata per il ripopolamento è subito liberata nelle località da ripopolare;
e) adottare idonei piani di intervento, compresi quelli di abbattimento, per il controllo delle popolazioni di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia per assicurare la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche; il controllo è praticato selettivamente e preferibilmente mediante l'utilizzo di metodi ecologici.
2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall'Istituto regionale per la fauna selvatica. Tale attività è svolta secondo lo schema nazionale di inanellamento previsto dall'Unione europea per l'inanellamento (Euring).
3. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dall'Assessore della difesa dell'ambiente, su parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del relativo esame finale.
4. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto regionale per la fauna selvatica, il quale provvede ad informare l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Istituto regionale per la fauna selvatica predispone una relazione sulle statistiche concernenti gli abbattimenti dell'avifauna migratoria che è inviata, tramite il Ministero competente, alla Commissione della Comunità europea, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva CEE 79/409.".

3. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1998 sono soppresse.

4. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 1998, dopo le parole "della Regione," sono aggiunte le parole "delle province".

5. All'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 le parole "dell'Assessorato della difesa dell'ambiente" sono sostituite dalle parole "della Presidenza della Regione";
b) nel comma 1 dopo le parole "dell'attività venatoria" è aggiunto il periodo "ed a tal fine supporta l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e le province per l'espletamento della attività di competenza in materia faunistica.";
c) nel comma 3 sono soppresse le parole "legge attivando le opportune collaborazioni con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica";
d) il comma 4 è soppresso;
e) nel comma 6, le parole "Assessore della difesa dell'ambiente" sono sostituite dalle parole "Presidente delle Regione";
f) il comma 9 è così sostituito:
"9. Le funzioni di direzione dell'Istituto sono assegnate a personale con la qualifica di dirigente, già in servizio presso la Regione, o da assumersi con concorso a termine di diritto privato con specifico titolo di studio e documentata esperienza in materia di fauna selvatica.".

6. L'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Comitato regionale faunistico - Composizione)
1. È istituito, presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il Comitato regionale faunistico, quale organo tecnico-consultivo e deliberativo per la pianificazione faunistico-venatoria, la tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia.
2. Il Comitato è composto da:
a) l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, o un suo delegato, che lo presiede;
b) un funzionario dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, competente in materia di gestione della fauna e di conservazione dell'ambiente;
c) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, competente in materia di produzioni agricole;
d) un funzionario del Servizio veterinario dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
e) tre esperti di cui uno in zoologia e due in agricoltura e foreste scelti fra docenti degli Atenei dell'Isola, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a uno;
f) un funzionario competente in materia di gestione della fauna e di conservazione dell'ambiente appartenente a ciascuna delle province sarde;
g) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;
h) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalistiche e di tutela degli animali riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;
i) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;
l) il coordinatore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, o un suo delegato;
m) un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana;
n) il direttore dell'Istituto regionale per la fauna selvatica o un suo delegato.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente con qualifica non inferiore alla settima.
4. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e cessano dall'incarico con la fine della legislatura.
5. Le sedute sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
6. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.".

7. All'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 le lettere b), c), d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
"b) sul Piano regionale faunistico-venatorio e sugli atti della pianificazione faunistico-venatoria;
c) sulla istituzione di divieti temporanei di caccia al fine di salvaguardare l'equilibrio del patrimonio faunistico;
d) sull'autorizzazione ad immettere selvaggina estranea alla fauna indigena;
e) sull'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, di zone temporanee di ripopolamento e di cattura e sui relativi programmi di gestione, di zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;
f) sui ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo 26, contro il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il Comitato regionale faunistico svolge i compiti del comitato direttivo dell'Ambito unico territoriale di caccia di cui all'articolo 16.".

8. All'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è soppresso;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione trasferisce alle province risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo e delle Commissioni per l'abilitazione venatoria di cui all'articolo 45.".

9. Gli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale n. 23 del 1998 sono soppressi.

10. L'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Compiti dell'ambito unico territoriale di caccia - Comitato direttivo)
1. Il Comitato direttivo dell'Ambito unico territoriale di caccia (AUTC) esercita compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio all'interno dell'AUTC.
2. In particolare promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica e programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, sulla base del Piano faunistico regionale, ovvero, nelle more dell'adozione di quest'ultimo, delle indicazioni fornite dalla carta faunistica regionale.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, il Comitato direttivo si avvale della collaborazione dei funzionari dell'istituto regionale per la fauna selvatica, dei funzionari dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e di istituzioni qualificate nelle materie di interesse.".

11. Gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 1998 sono soppressi.

12. Nel comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 23 del 1998, dopo le parole "Giunta regionale", sono aggiunte le parole "su conforme deliberazione del Comitato regionale faunistico, come strumento per la stesura e gli adeguamenti periodici della pianificazione faunistico-venatoria.".

13. All'articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è soppresso;
b) i commi 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
"4. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte delle province, ed in ogni caso trascorso il termine di cui al comma 2, elabora, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e del Comitato faunistico regionale, la proposta di Piano regionale faunistico venatorio.
5. Il Piano regionale faunistico-venatorio è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Comitato faunistico regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia.
6. Il Piano regionale faunistico-venatorio è soggetto a revisione periodica almeno quadriennale.
7. I termini previsti nei commi 2 e 4 si applicano anche in caso di revisione del Piano regionale faunistico venatorio.".

14. All'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 4) della lettera b) del comma 1 è soppresso;
b) le lettere c) e d) del comma 1 sono soppresse.

15. Nel comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale n. 23 del 1998, dopo le parole "agri-turistico-venatorie" sono aggiunte le parole "delle zone per l'addestramento dei cani e".

16. All'articolo 23 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Esse devono essere ubicate nelle zone a protezione speciale (ZPS) in aree demaniali di adeguata estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat.";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le oasi permanenti hanno una estensione non superiore ai 5.000 ettari, e possono fare parte delle zone di massimo rispetto dei parchi naturali.".

17. All'articolo 25 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole "difesa dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti "previa conforme deliberazione del";
b) al comma 5, dopo le parole "è disposta con" sono aggiunte le seguenti "deliberazione del Comitato regionale faunistico,";
c) al comma 6, dopo le parole "è fissata con" sono aggiunte le seguenti "deliberazione del Comitato regionale faunistico".

18. Il comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"5. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo di un'azienda faunistico-venatoria comporta l'obbligo di assicurare la vigilanza sul territorio dell'azienda stessa. Le direttive previste dal comma 5 dell'articolo 31 disciplinano le modalità con cui deve essere assicurata la vigilanza sul territorio della azienda.".

19. All'articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1998 la parola "preferibilmente" è sostituita con "esclusivamente".

20. All'articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1998 dopo le parole "difesa dell'ambiente" sono aggiunte le parole "su conforme parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica".

21. L'articolo 36 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 36 (Attività venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie)
1. Nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie è consentita l'attività venatoria controllata e a pagamento secondo le disposizioni contenute nel regolamento aziendale. L'attività venatoria nei confronti della fauna selvatica è esercitata da cacciatori muniti di autorizzazione regionale ed è ammessa, in base al regolamento aziendale, nei giorni e con le limitazioni previste dalla presente legge e dal calendario venatorio.
2. Ogni azienda agri-turistico-venatoria può istituire, all'interno della relativa superficie, una zona permanente di addestramento con anche abbattimento di fauna allevata senza l'autorizzazione prevista dal comma 1 dell'articolo 38.".

22. L'articolo 38 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 38 (Addestramento e allenamento cani)
1. Le province, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di zone per l'addestramento per i cani e per le prove degli stessi anche su fauna allo stato naturale in aree delimitate.
2. Nelle zone di cui al comma 1 è consentito l'abbattimento di fauna allevata.
3. Nelle zone destinate all'addestramento dei cani su fauna allo stato naturale, sono vietati l'immissione e l'abbattimento di fauna allevata.
4. Nelle aziende faunistico-venatorie è vietata l'istituzione di zone destinate all'addestramento dei cani su fauna allevata ed il relativo abbattimento.".

23. Il comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"1. I confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e di allevamento con esclusione di quelli ornamentali e amatoriali, delle zone di addestramento per i cani e delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, nonché dei fondi chiusi sono delimitati, a cura degli organismi di gestione e dei soggetti interessati, con tabelle perimetrali.".

24. I commi 2 e 3 dell'articolo 40 della legge regionale n. 23 del 1998 sono sostituiti dai seguenti:
"2. È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo, compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco alla ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito, per forza maggiore o per atti comunque non imputabili al soggetto agente.".

25. Il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 dotato esclusivamente del caricatore omologato o catalogato. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso del falco e dell'arco.".

26. L'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 43 (Commissione per l'abilitazione all'esercizio della caccia - Esame di abilitazione)
1. L'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione, presieduta dal dirigente dell'Assessorato provinciale competente per materia, o suo sostituto, e composta dal presidente e da cinque membri in possesso dei seguenti requisiti:
a) un laureato in giurisprudenza con esperienza in legislazione venatoria;
b) un laureato in scienze biologiche o medicina veterinaria con esperienza in vertebrati omeotermi;
c) un laureato in scienze agrarie o naturali con esperienza in tutela della natura e delle produzioni agricole;
d) un laureato in medicina con esperienza in procedure di pronto soccorso;
e) un esperto nell'uso delle armi da caccia e nella relativa legislazione.
2. L'esame consiste in una prova orale sulle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e non cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;
e) norme di pronto soccorso.
3. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e cinque le prove elencate nel comma 2. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.
4. Per sostenere l'esame il candidato deve essere munito di certificato medico di idoneità e di attestato, inerente la frequentazione di corso di formazione sulle materie d'esame con esito positivo, rilasciato da associazioni venatorie riconosciute ai sensi della presente legge.
5. La domanda per sostenere l'esame è presentata alla Commissione nel cui ambito territoriale il candidato risiede.
6. Con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sono pubblicati ed aggiornati il programma delle materie d'esame, le modalità di svolgimento delle prove e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 4.
7. L'abilitazione all'esercizio della caccia prevista dalla legge regionale n. 32 del 1978 equivale all'abilitazione all'esercizio della caccia disciplinata dai precedenti commi.".

27. L'articolo 44 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 44 (Nomina e durata della commissione)
1. La commissione di cui all'articolo 43 è nominata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente per ogni provincia su designazione di una terna di professionisti per ogni professionalità prevista all'articolo 43, da parte della stessa provincia e rimane in carica per la durata della legislatura.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della provincia.
3. Il provvedimento di nomina della commissione prevede, altresì, la nomina dei membri supplenti onde assicurare il regolare svolgimento delle sedute.
4. Ai componenti della commissione spetta il trattamento economico stabilito per i componenti delle commissioni consiliari della provincia.".

28. Il comma 7 dell'articolo 46 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"7. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione regionale di trasmettere, al termine dell'annata venatoria, e comunque non oltre il 31 marzo, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente il foglio del libretto venatorio di cui al comma 6, contenente le annotazioni sulla selvaggina nella passata stagione venatoria.".

29. L'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 49 (Periodo di caccia)
1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'articolo 48, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e l'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo, con le seguenti eccezioni:
a) cinghiale (Sus scrofa) dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo, anche con il sistema della battuta ed anche con l'uso della munizione spezzata;
b) tortora selvatica (Streptopeia turtur) e tortora dal collare dal primo giorno di settembre per un massimo di due giornate.
2. L'attività venatoria può essere consentita per un massimo di due giornate la settimana, oltre alle giornate festive settimanali.
3. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Al momento della emanazione del calendario venatorio è redatto un elenco delle effemeridi per i giorni di caccia previsti dallo stesso calendario.
4. Nei giorni di caccia è consentito recarsi presso il punto di caccia o di rientro, purché con il fucile scarico, in orari antecedenti o successivi a quelli previsti nel comma 3.
5. Eventuali deroghe sono concesse con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato regionale faunistico adottata su conforme parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica.".

30. All'articolo 50 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 2 le parole "sentiti i comitati faunistici e i comitati direttivi degli ATC" sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il calendario venatorio regionale, in particolare, individua:
a) le specie cacciabili, le giornate di caccia nell'ambito dei periodi complessivi e degli orari indicati nell'articolo 49;
b) il prelievo massimo, giornaliero e stagionale, delle specie cacciabili;
c) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria a conseguire gli obiettivi della pianificazione e gestione dell'attività venatoria secondo le disposizioni della presente legge.".

31. L'articolo 52 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 52 (Istituzione dell'Ambito unico territoriale di caccia programmata - AUTC)
1. Nel territorio regionale destinato all'attività di caccia è istituito l'Ambito unico territoriale di caccia programmata (AUTC).".

32. I commi 1 e 2 dell'articolo 53 della legge regionale n. 23 del 1998 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 53 (Gestione dell'AUTC)
1. L'Ambito unico territoriale di caccia (AUTC), è gestito dal comitato direttivo di cui all'articolo 17.
2. Il regolamento di attuazione della presente legge individua i criteri per la gestione tecnica e amministrativa dell'Ambito unico territoriale di caccia.".

33. Gli articoli 54, 55, 56 e 57 della legge regionale n. 23 del 1998 sono soppressi.

34. L'articolo 58 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"Art. 58 (Divieto di caccia nei fondi rustici)
1. Il proprietario o conduttore che intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico presenta all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente richiesta motivata, entro il 30 giugno di ogni anno.
2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunica l'accoglimento o il rifiuto della domanda all'interessato e alla provincia. competente per territorio, motivando la decisione assunta. L'Assessorato può accogliere la domanda se accerta che l'esercizio della caccia arreca danno all'attività agricola svolta nel fondo o contrasta con attività sociali ed ambientali opportunamente documentate.
3. Il divieto è segnalato mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. La superficie dei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia entra a far parte della quota di territorio di cui all'articolo 22, comma 1.
4. Il proprietario o il conduttore di fondi chiusi, come individuati alla lettera s) dell'articolo 61, è tenuto a notificare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e alla provincia competente i dati relativi a tali aree. Lo stesso provvede a delimitare i fondi con adeguate tabelle, esenti da tasse, da apporsi a proprio carico.
5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno del divieto.
6. Ai proprietari o ai conduttori dei fondi utilizzati ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto, dal Comitato direttivo dell'AUTC, un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal Piano regionale faunistico-venatorio.".

35. Il comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"3. Fa carico ai rispettivi titolari, o agli organismi preposti alla gestione, il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi.".

36. L'articolo 61 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"Art. 61 (Divieti)
1. È vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, salve eventuali deroghe disposte dalle leggi istitutive delle aree protette;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nonché nelle foreste demaniali istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle recanti la scritta: "ZONA MILITARE - DIVIETO DI CACCIA" - "MONUMENTO…. - DIVIETO DI CACCIA";
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli di ogni genere e da natanti spinti da motore o da aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a 150 metri da macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
o) detenere o commerciare esemplari di mammiferi, di uccelli, di rettili e anfibi catturati con mezzi non consentiti dalla presente legge;
p) la caccia alla folaga, ai palmipedi e ai conigli selvatici col sistema della battuta;
q) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3; in detti fondi la cattura della fauna selvatica può essere effettuata a cura del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, su parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, soltanto ai fini della protezione delle colture; la fauna selvatica stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altra località;
r) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvi i casi previsti dall'articolo 6;
s) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi, uccelli, anfibi e rettili appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 6, o nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente autorità di vigilanza;
t) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 6;
u) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
v) usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette, usare armi impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
z) l'uso di armi corte, di armi ad aria compressa e a gas;
aa) l'uso di armi munite di silenziatore;
bb) l'uso di mezzi elettrici, di lanterne e di insidie notturne;
cc) l'uso del furetto;
dd) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
ee) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, fatte salve le utilizzazioni per fini scientifici autorizzate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
ff) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimanti apposte ai sensi della presente legge a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del Codice penale;
gg) usare il parapendio, il deltaplano o veicoli similari nelle oasi di protezione faunistica e nelle zone a protezione speciale (ZPS) durante il periodo di riproduzione della fauna selvatica, in particolare delle specie incluse nell'allegato II della Convenzione di Berna;
hh) disturbare con mezzi luminosi ed acustici la fauna selvatica, in particolare quella inclusa nell'allegato II della Convenzione di Berna e con particolare riguardo alla fascia costiera.
2. Nel novero delle armi da fuoco il cui uso è proibito non sono compresi congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnale d'allarme.".

37. L'articolo 63 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"Art. 63 (Immissione di fauna selvatica estranea)
1. È sempre vietato immettere fauna selvatica estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, emessa in conformità del deliberato del Comitato regionale faunistico.".

38. L'articolo 65 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"Art. 65 (Imbalsamazione e conciatura)
1. Coloro che esercitano un'attività di impagliatore o di conciatore, sia per professione, sia a fini amatoriali, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.
2. È sempre vietata la conciatura di pelli e la imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia vietata la caccia nonché della selvaggina in periodi di chiusura della caccia, se non dietro specifica autorizzazione dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per casi fortuiti e per scopi didattici o scientifici.
3. Con direttiva, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente provvede a disciplinare l'attività di tassidermia e di imbalsamazione.".

39. L'articolo 71 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"Art. 71 (Addestramento cani nel periodo di divieto di caccia)
1. L'addestramento dei cani e le prove sul terreno, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 38, nel periodo di divieto dell'attività venatoria, sono autorizzati dall'AUTC.
2. Dal trentesimo giorno precedente l'apertura generale della caccia esso può essere effettuato liberamente in tutti i terreni non soggetti a vincoli venatori in base alla presente legge, ad esclusione dei due giorni precedenti l'apertura della stessa.".

40. Dopo l'articolo 71 della legge regionale n. 23 del 1998 è aggiunto il seguente:
"Art. 71 bis (Esercizio della caccia in deroga ex articolo 9 della direttiva 409/79/CEE)
1. I principi sui prelievi in deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), e c), della direttiva n. 409/79/CEE, vengono attuati nella Regione Sardegna, in applicazione dell'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, ed in armonia con le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3 e 4, e nell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché nell'articolo 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221, secondo le disposizioni dei commi seguenti.
2. La Regione adotta le deroghe di cui all'articolo 1, di durata non superiore a tre mesi e, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:
a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
b) nell'interesse della sicurezza aerea;
c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque;
d) per la protezione della flora e della fauna;
e) ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinate specie in piccole quantità.
3. La Regione adotta le deroghe con provvedimento motivato sulle ragioni che ne impongono l'applicazione, sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico composto da un esperto in materia di ambiente e fauna selvatica, un esperto in materia di coltivazioni agricole, un esperto in materia di salute pubblica, nominati dai direttori generali, rispettivamente degli Assessorati dell'ambiente, dell'agricoltura, e della sanità.
4. L'atto di deroga contiene:
a) le specie che ne formano oggetto;
b) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla consistenza della popolazioni di ogni singola specie, per le deroghe motivate ai sensi del comma 1, lettere e) ed f);
c) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è assoggettato;
d) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;
e) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati nonché i soggetti a ciò autorizzati, fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 per i prelievi in deroga.
5. Le deroghe di cui alla presente legge non sono attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.
6. I prelievi venatori in deroga autorizzati ai sensi della presente legge sono effettuati esclusivamente da parte di cacciatori muniti del tesserino regionale per la caccia.
7. I prelievi di cui al comma 5 sono realizzati da appostamento fisso, temporaneo ed in forma vagante e con l'utilizzo di mezzi, attrezzi ed ausili di cui all'articolo 41.
8. Il numero di capi prelevati è annotato al termine di ogni giornata venatoria sul tesserino regionale del cacciatore su fogli predisposti per gli abbattimenti in deroga.
9. L'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia volontaria previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge n. 157 del 1992, è rilasciato dalla commissione di cui all'articolo 43, integrata da due componenti nominati dall'Assessore della difesa dell'ambiente, scelti tra gli iscritti all'albo degli avvocati esperti in materie penali con almeno dieci anni di iscrizione.".

41. Nell'articolo 74 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 le parole "da lire 10.000.000 a lire 20.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro 5.000 a euro 10.000";
b) nel comma 2 le parole "da lire 500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro 250 a euro 1.500" e le parole "da lire 1.000.000 a lire 6.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro 500 a euro 3.000";
c) nel comma 3 le parole "lire 50.000" sono sostituite dalle parole "euro 25", le parole "lire 500.000" sono sostituite dalle parole "euro 250" e le parole "lire 1.000.000" sono sostituite dalle parole "euro 500";
d) nel comma 5 le parole "da lire 100.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro 50 a euro 500".

42. Nel comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale n. 23 del 1998 le parole "da lire 1.000.000 a lire 10.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro 500 a euro 1.000".

43. Nel comma 2 dell'articolo 85 della legge regionale n. 23 del 1998 le parole "da lire 5.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle parole "da euro 2,50 a euro 25".

44. Nel comma 1 dell'articolo 87 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella lettera c) le parole "lire 500.000" sono sostituite dalle parole "euro 250", le parole "lire 2.000" sono sostituite dalle parole "euro 1" e le parole "lire 500.000" sono sostituite dalle parole "euro 250";
b) nella lettera d) le parole "lire 300.000" sono sostituite dalle parole "euro 150", le parole "lire 2.000" sono sostituite dalle parole "euro 1" e le parole "lire 300.000" sono sostituite dalle parole "euro 150";
c) nella lettera e) le parole "lire 600.000" sono sostituite dalle parole "euro 300" per la tassa di istituzione e per le tassa di rinnovo.

45. Il comma 1 dell'articolo 96 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"Art. 96 (Norme transitorie)
1. Fino alla attivazione degli istituti previsti nel Piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali vigenti, relativamente alla istituzione ed alla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e di ripopolamento e delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi.
2. Fino all'entrata in vigore del Piano regionale faunistico-venatorio, sono prorogate su richiesta le aziende agri-turistico-venatorie già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'Amministrazione regionale, anche prima dell'entrata in vigore del Piano regionale faunistico-venatorio autorizza, su richiesta, la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle zone autogestite e della aziende agri-turistico-venatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.".

46. L'articolo 98 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 98 (Sospensione delle nuove autorizzazioni)
1. Le autorizzazioni per l'esercizio della caccia in Sardegna, di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, conservano la loro validità fino al naturale termine di scadenza.
2. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio della caccia, o il rinnovo di quelle scadute a favore dei cacciatori non residenti in Sardegna, è sospeso fino all'attivazione del Piano regionale faunistico-venatorio.
3. Il rilascio di nuove autorizzazioni all'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie è sospeso fino all'attivazione del Piano regionale faunistico-venatorio.".

47. L'articolo 100 della legge regionale n. 23 del 1998 è soppresso.

48. L'articolo 104 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"Art. 104 (Regolamento di attuazione)
1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, è disciplinata, oltre alle attività specificamente previste nella stessa legge, l'individuazione degli interventi e delle opere da sottoporre a preventiva valutazione di compatibilità ambientale nelle zone particolarmente protette e disciplina del relativo procedimento.".

49. Nel comma 1 dell'articolo 105 della legge regionale n. 23 del 1998, dopo le parole "entro sessanta giorni", sono aggiunte le seguenti "dalla data di entrata in vigore della presente,".